Nelle concessioni di servizi in cui il concessionario è remunerato direttamente dagli utenti, come si finanziano gli incentivi per funzioni tecniche? E se il valore della concessione aumenta di oltre il 20% al momento dell’aggiudicazione, occorre ricalcolare anche le somme destinate al personale pubblico?
A rispondere è la Corte dei conti Toscana, con la deliberazione n. 174/2026/PAR, che affronta il rapporto tra l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, relativo agli incentivi tecnici, e l’art. 179, dedicato al valore delle concessioni. Il chiarimento principale è che la base di calcolo degli incentivi resta quella stimata all’avvio della procedura, anche quando il valore della concessione risulta sensibilmente più elevato in sede di aggiudicazione.
Il caso: i dubbi del Comune sulle concessioni finanziate dalle tariffe
La questione nasce da una richiesta di parere del Comune di Pisa, relativa alla quantificazione e alla contabilizzazione degli incentivi nelle cosiddette “concessioni calde”. Si tratta di concessioni nelle quali il gestore ricava la propria remunerazione dalle tariffe pagate dagli utenti, senza ricevere un corrispettivo dall’amministrazione concedente.
Il Comune sottopone alla magistratura contabile tre interrogativi:
- se gli incentivi debbano essere finanziati mediante un apposito stanziamento dell’ente, già disponibile prima dell’avvio della procedura;
- se la disciplina trovi applicazione anche alle concessioni nei settori speciali del gas e dell’energia termica;
- se sia necessario rimodulare l’impegno per gli incentivi quando il valore della concessione all’aggiudicazione supera di oltre il 20% quello stimato inizialmente.
Incentivi tecnici nelle concessioni calde: chi sostiene la spesa?
La Corte ricorda che l’art. 45 del Codice dei contratti pubblici ha esteso gli incentivi alle procedure di affidamento, comprese le concessioni, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma. Il problema delle concessioni calde è essenzialmente contabile: non essendo previsto un pagamento al concessionario, manca normalmente uno stanziamento di spesa collegato al corrispettivo contrattuale.
Questa circostanza, tuttavia, non impedisce il riconoscimento degli incentivi. Secondo la Corte, il requisito dello stanziamento può essere soddisfatto attraverso un’apposita posta di bilancio, purché questa:
- sia prevista prima dello svolgimento delle attività incentivabili;
- sia collegata in modo specifico e univoco alla singola concessione, con evidenza nel quadro economico complessivo;
- sia gestita mediante il meccanismo contabile previsto dalla disciplina applicabile.
La deliberazione precisa che tale stanziamento:
non costituisce parte del corrispettivo del concessionario né incide sull’equilibrio economico-finanziario della concessione: è spesa propria dell’ente concedente, funzionale alla remunerazione delle attività tecniche del proprio personale.
Per la contabilizzazione, la Corte richiama il paragrafo 5.2 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che disciplina gli impegni relativi agli incentivi e il relativo giro contabile.
Gli incentivi spettano anche nelle concessioni del gas e dell’energia termica?
Il secondo chiarimento riguarda le concessioni nei settori speciali. L’articolo 141, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 richiama espressamente l’articolo 45 tra le disposizioni applicabili ai contratti disciplinati dal Libro III.
Pertanto, la Corte ritiene che gli incentivi siano riconoscibili anche per le concessioni relative alle reti di gas ed energia termica disciplinate dall’art. 146, quando soggette all’applicazione del Codice. Il riconoscimento non è però automatico: deve essere collegato all’effettivo svolgimento delle attività tassativamente individuate nell’Allegato I.10 e al rispetto delle altre condizioni stabilite dall’art. 45.
Se il valore della concessione aumenta oltre il 20%, si ricalcolano gli incentivi?
È il terzo quesito a offrire il chiarimento più significativo. L’articolo 45, comma 2, stabilisce che le risorse per gli incentivi possono essere destinate in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base della procedura di affidamento.
Per le concessioni, l’art. 179 individua il valore nel fatturato totale del concessionario stimato per l’intera durata del contratto, al netto dell’IVA. Lo stesso articolo prevede che, se il valore della concessione all’aggiudicazione supera di oltre il 20% quello stimato, si consideri il valore risultante dall’aggiudicazione.
Ma questa regola modifica anche la base di calcolo degli incentivi? Per la Corte dei conti, no.
Ai fini dell’art. 45, il valore rilevante rimane quello stimato all’invio del bando oppure, in assenza di bando, all’avvio della procedura di aggiudicazione.
La Corte chiarisce infatti che:
la variazione del valore della concessione in fase di aggiudicazione non appare un elemento idoneo a modificare la base di calcolo dell’incentivo, che la legge riferisce all’importo posto a fondamento della procedura di affidamento.
La motivazione risiede nella natura stessa dell’incentivo, destinato a remunerare le attività tecniche svolte dal personale interno. L’eventuale aumento del valore contrattuale dipende dalle dinamiche concorrenziali e non modifica automaticamente la complessità delle prestazioni svolte.
La soglia del 20% prevista dall’art. 179 rileva dunque per altri aspetti della disciplina delle concessioni, ma non comporta l’aumento delle risorse incentivanti.
La decisione della Corte dei conti
La deliberazione conferma quindi tre principi: gli incentivi sono ammissibili nelle concessioni calde con adeguata copertura di bilancio; possono applicarsi alle concessioni del gas e dell’energia termica soggette al Codice; non devono essere ricalcolati sul maggiore valore della concessione risultante dall’aggiudicazione.
Resta inoltre fermo che il 2% rappresenta un limite massimo: la concreta determinazione delle somme è rimessa alla disciplina dell’ente, nel rispetto delle condizioni normative e degli equilibri di bilancio.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato agli incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici: disciplina, calcolo e modalità di ripartizione. Per la predisposizione dei computi e dei quadri economici delle opere pubbliche, puoi utilizzare il software contabilità lavori, uno strumento per organizzare e gestire le informazioni economiche dell’intervento. Una corretta impostazione del quadro economico aiuta anche a mantenere evidenza delle somme destinate alle funzioni tecniche, nel rispetto della disciplina applicabile.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/se-il-valore-della-concessione-aumenta-oltre-il-20-cambiano-anche-gli-incentivi-tecnici/
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