Nel processo d’appello bis al sodalizio mafioso nigeriano Vikings/Arobaga, l’organizzazione criminale smantellata dalla Polizia di Stato di Ferrara nel 2020 con la maxi-operazione Signal, la Corte d’Appello di Bologna ha escluso l’aggravante della transnazionalità contestata al reato associativo, recependo i principi fissati dalla Corte di Cassazione e rideterminando ulteriormente al ribasso le pene da infliggere ai tredici membri di quella mafia nigeriana che per anni regnò nel quartiere Gad.
La Suprema Corte aveva infatti annullato con rinvio la precedente sentenza d’appello, ritenendo contraddittoria la motivazione con cui i giudici bolognesi avevano riconosciuto l’aggravante sulla base della presenza dell’organizzazione in più Stati e dei propri collegamenti internazionali.
Il nodo centrale affrontato nel nuovo giudizio riguarda il rapporto tra il gruppo operante in Italia e la Supreme Vikings Confraternity, organizzazione nata in Nigeria. Nella precedente sentenza, infatti, il sodalizio attivo a Ferrara veniva descritto, da un lato, come una semplice articolazione territoriale della casa madre nigeriana e, dall’altro, come un’organizzazione autonoma e indipendente. A ciò si aggiungeva l’assenza di una puntuale individuazione del contributo concreto che il gruppo internazionale avrebbe fornito all’associazione operante in Italia.
Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la Corte d’Appello ricorda però che la sola operatività di un’organizzazione criminale in più Stati non è sufficiente a integrare l’aggravante della transnazionalità. Perché questa possa essere riconosciuta è necessario che “un diverso gruppo criminale organizzato, operante anche all’estero, apporti un contributo causale, autonomo ed esterno alla costituzione, al rafforzamento o all’attività dell’associazione contestata”.
Secondo i giudici, nel caso esaminato questo presupposto non ricorre. Le motivazioni ricostruiscono infatti il gruppo italiano degli Arobaga Vikings come una vera e propria “propaggine” della Supreme Vikings Confraternity radicata nel territorio, invece che “un’entità distinta e autonoma“. A mancare è quindi – scrivono i giudici dell’appello bis – la “prova dell’assenza di immedesimazione” tra le due associazioni.
La struttura operante a Ferrara riproduceva la medesima gerarchia, le stesse cariche, i rituali di affiliazione, il lessico interno, i simboli e le regole disciplinari della casa madre nigeriana. Anche l’autonomia organizzativa riconosciuta ai vertici italiani viene interpretata come un fisiologico adattamento territoriale di un’unica organizzazione criminale presente in più Stati, e non come indice dell’esistenza di due associazioni distinte.
Le motivazioni evidenziano inoltre come i responsabili del gruppo italiano mantenessero costanti rapporti con il vertice dell’organizzazione in Nigeria, ricevendone direttive e richiami. Un elemento che, secondo la Corte, conferma la continuità organizzativa e gerarchica tra la struttura nigeriana e quella italiana, escludendo quindi quel rapporto di alterità necessario per configurare l’aggravante della transnazionalità.
Lo stesso ragionamento viene esteso ai rapporti economici. Secondo il Collegio, il versamento in Nigeria di parte delle quote associative e dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti non dimostra l’apporto di un’organizzazione esterna, ma rappresenta il normale funzionamento interno di un’unica struttura criminale, nella quale la base italiana sosteneva economicamente il vertice centrale.
Anche alcune conversazioni intercettate, inizialmente valorizzate come prova dell’autonomia decisionale del gruppo ferrarese, vengono rilette in questa prospettiva. Per la Corte, il fatto che i dirigenti italiani discutessero delle nomine interne dopo aver ricevuto indicazioni dalla Nigeria dimostra piuttosto il costante riferimento alle regole e alla disciplina della casa madre, confermando l’esistenza di un’unica organizzazione articolata su più livelli territoriali.
In altre parole, evidenzia la Corte d’Appello, “il fatto che una medesima organizzazione criminale, pur mantenendo in Nigeria i propri vertici supremi, si sia strutturata in Italia attraverso articolazioni territoriali dotate di una certa autonomia esecutiva, non dimostra affatto l’esistenza di due entità distinte in rapporto di causalità reciproca, ma piuttosto conferma la presenza di una sola realtà associativa, multiforme e diffusa, capace di replicare sé stessa, con adattamenti locali, nei diversi Paesi in cui i propri affiliati si insediano”.
Per queste ragioni il Collegio conclude che il carattere internazionale della Supreme Vikings Confraternity – pur restando pienamente dimostrato – costituisce una caratteristica della stessa associazione mafiosa e non il contributo autonomo di un diverso gruppo criminale organizzato. Proprio l’assenza di questa alterità necessaria, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, impedisce l’applicazione dell’aggravante della transnazionalità al reato associativo.
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Davide Soattin
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