C’è un’operazione retorica che si ripete ogni volta che si discute di caccia in Italia, e il dibattito attorno al DDL 1552 non fa eccezione; una critica alla sproporzione di potere politico di una categoria viene travestita da difesa di una minoranza discriminata, e il tema reale dell’abbandono delle aree interne viene usato come cassa di risonanza emotiva per una rivendicazione settoriale. Spopolamento e regolamentazione venatoria restano questioni distinte, con attori, responsabilità e soluzioni diverse. Il DDL 1552 nasce proprio da questa confusione, ed è per questo che, prima ancora di entrare nel merito degli articoli, il suo impianto complessivo si rivela insostenibile.
Una minoranza o un gruppo di pressione?
Il DDL viene difeso richiamando il principio secondo cui i diritti di una minoranza non si misurano con il peso elettorale. Ma i cacciatori non sono una minoranza nel senso in cui lo sono le categorie tutelate da quel principio, quelle definite da caratteristiche identitarie non scelte o da condizioni strutturali di svantaggio storico. Sono un gruppo di interesse costituito attorno a un’attività volontaria, regolamentata da licenza, che comporta l’uso di armi da fuoco e un impatto diretto su una risorsa pubblica. Chiamarli lobby non significa delegittimarli in quanto pochi, significa descrivere con precisione il meccanismo con cui, pur essendo una minoranza numerica, orientano in modo sproporzionato la legislazione faunistica rispetto al resto della cittadinanza e rispetto alla scienza. Il DDL 1552 è l’esito di questa sproporzione, non la sua correzione.
Un accesso ai fondi che non regge il confronto
Uno degli argomenti ricorrenti a sostegno di un ampliamento delle prerogative venatorie è il richiamo all’articolo 842 del Codice Civile sull’accesso ai fondi privati, messo a confronto con le limitazioni imposte da sentieri e aree protette sugli stessi terreni. Ma si tratta di una falsa simmetria. L’accesso dei cacciatori serve un’attività privata e ricreativa, che comporta rischio per il proprietario e per terzi senza alcun beneficio diretto per chi possiede il fondo. Sentieri e aree protette nascono invece da un interesse collettivo dichiarato, tutela paesaggistica, biodiversità, fruizione pubblica, e sono soggetti a procedure, indennizzi e vincoli specifici. Un testo normativo che equipara le due situazioni, come fa nella sostanza il DDL 1552 quando amplia le prerogative di accesso senza rafforzare in proporzione i controlli, non applica la logica ordinaria del diritto amministrativo, che pesa caso per caso l’interesse pubblico contro quello privato, la scavalca.
Il bene comune a carico di pochi, per scelta di pochi
Il DDL si muove nel solco di una narrazione secondo cui la fauna, essendo bene comune, dovrebbe essere gestita anche attraverso chi la preleva. È un principio corretto in sé, chi opera sulla risorsa contribuisce alla sua gestione, ma il testo lo applica a metà. Agricoltori e allevatori contribuiscono perché subiscono danni diretti e ricevono indennizzi; i cacciatori contribuiscono perché prelevano la risorsa a fini ricreativi. Il problema del DDL 1552 non è che i costi ricadano su queste categorie, è che la componente scientifica della gestione, il monitoraggio indipendente, il ruolo tecnico vincolante dell’ISPRA previsto ma sistematicamente disapplicato, resta un capitolo debole del testo. Si rafforzano le prerogative di prelievo senza rafforzare in proporzione gli strumenti di verifica sulla consistenza reale delle popolazioni. È una gestione che si legittima da sé, con un deficit cronico di terzietà scientifica.
Il precedente che nessuno vuole guardare
Il caso del cinghiale è già la prova sul campo di questo schema, ed è un precedente che dovrebbe preoccupare più di quanto rassicuri. Sulla specie la pressione venatoria è già stata ampliata da anni, il controllo è diventato di fatto un’azione quasi ordinaria invece che un intervento emergenziale circoscritto, e proprio il cinghiale è il terreno su cui la caccia in braccata è stata sperimentata più a lungo. Eppure la letteratura scientifica non mostra che questo ampliamento abbia prodotto il contenimento sperato. Il disturbo venatorio ripetuto altera la struttura sociale della specie e aumenta le dinamiche di fissione-fusione dei gruppi, con un effetto che oggi non è più solo teorico; è lo stesso meccanismo che favorisce la diffusione di patogeni, peste suina africana (PSA) in testa, in un momento in cui la PSA desta non pochi allarmi proprio sul territorio nazionale. Frammentare i gruppi sociali attraverso una pressione venatoria intensiva significa, in altri termini, moltiplicare le occasioni di contatto e di dispersione tra popolazioni, l’esatto opposto di quanto servirebbe per contenere un’epidemia già difficile da governare. La caccia collettiva, in particolare, modifica i pattern di movimento e le interazioni sociali con effetti che si estendono ben oltre la mortalità diretta da prelievo. Più pressione venatoria, in altre parole, non ha significato meno cinghiali né meno danni, né tantomeno un argine più solido alla PSA, ha prodotto popolazioni più instabili e più mobili, in alcuni contesti persino più difficili da governare proprio dal punto di vista sanitario. È esattamente la verifica che manca al DDL 1552, nessun dato ex post dimostra che lo schema già applicato al cinghiale abbia raggiunto i suoi obiettivi, né che sia stato compatibile con il contenimento della PSA, eppure lo stesso principio, prelievo esteso come sostituto della gestione scientifica, viene ora proposto su scala più ampia e su altre specie.
Lo spopolamento non si risolve in un articolo sulla caccia
Chi sostiene il DDL richiama spesso lo sfondo drammatico delle aree interne, lo spopolamento, la chiusura di scuole e ospedali, la crisi della pastorizia, come se una legislazione venatoria più permissiva fosse una risposta a quel disagio. Ma le due questioni non sono in competizione né in continuità causale. Si può chiedere una gestione faunistica fondata su basi scientifiche solide e al tempo stesso pretendere investimenti su scuole, sanità e trasporti nelle aree interne, non sono alternative. Il mondo rurale, peraltro, non è un blocco omogeneo rappresentato solo da chi caccia, ne fanno parte anche gli agricoltori danneggiati dalla fauna selvatica e gli allevatori in conflitto quotidiano con la gestione dei grandi carnivori, categorie che da un DDL costruito attorno alle esigenze venatorie non ricevono alcuna risposta strutturale.
Il nodo che resta
Il DDL 1552 non aggiorna il paradigma normativo su cui si fonda la gestione faunistica italiana, si limita a ridistribuire margini di manovra a favore di chi già dispone di rappresentanza sproporzionata. Manca innanzitutto una solidità scientifica indipendente a monte di ogni decisione; senza di essa, ogni prelievo, ogni deroga, ogni piano di gestione poggia su stime di consistenza delle popolazioni non verificate da terzi, e diventa impossibile distinguere una misura necessaria da una misura di comodo.
A questo si aggiunge un problema che precede persino quello scientifico, ed è linguistico. Termini come “monitoraggio”, “gestione faunistica” e “biodiversità” ricorrono nel testo del DDL e nei documenti che lo accompagnano senza una definizione condivisa, e questo non è un dettaglio stilistico. “Monitoraggio” viene usato tanto per indicare un censimento occasionale quanto una rilevazione scientifica continuativa, con effetti giuridici molto diversi a seconda di quale delle due si intenda. “Gestione faunistica” oscilla tra un’accezione di tutela e conservazione e una di mero contenimento numerico attraverso il prelievo, e il DDL non chiarisce mai quale delle due stia normando articolo per articolo. “Biodiversità”, infine, viene evocata come principio generale legittimante quasi ogni misura, dal prelievo selettivo alle deroghe emergenziali, senza che il testo ne fissi un contenuto tecnico verificabile. Un impianto normativo che non definisce i propri termini chiave lascia alla discrezionalità amministrativa, e quindi alla pressione politica del momento, il compito di riempirli di significato caso per caso: è un vuoto che si presta a letture opposte a seconda di chi lo utilizza, e che precede e aggrava ogni altra criticità del provvedimento.
Infine resta il nodo della distribuzione dei costi, che va resa coerente con chi genera l’impatto e chi lo subisce. Finché questi tre elementi, solidità scientifica, lessico condiviso, equità nella distribuzione dei costi, non troveranno posto nel testo, il DDL 1552 resterà un provvedimento costruito sull’urgenza percepita di una categoria, non sulla sostenibilità di un sistema.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: Ab. Unsplash.com)
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