Bonus caldaia 2026, cosa cambia dal 3 agosto per stufe, biomasse e pompe di calore



Dal 3 agosto 2026 una nuova pratica edilizia può uscire dal Comune con una quota obbligatoria di energia rinnovabile attaccata al progetto. Accade per gli edifici nuovi, le ristrutturazioni importanti e le vere ristrutturazioni dell’impianto termico. Stufe a pellet e caldaie a biomassa restano invece tra le tecnologie incentivabili, purché superino requisiti ambientali molto più rigidi rispetto al passato.

La confusione nasce da due novità diverse finite nello stesso pentolone: i nuovi obblighi sulle rinnovabili negli edifici e la stretta sui generatori ammessi agli incentivi. Il decreto legislativo 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III, è entrato in vigore il 4 febbraio 2026. La data del 3 agosto deriva dai 180 giorni concessi prima dell’applicazione delle nuove soglie alle richieste di titolo edilizio.

Sotto l’etichetta bonus caldaia 2026, del resto, convivono strumenti differenti: Ecobonus, Bonus Casa e Conto Termico 3.0. Cambiano aliquote, requisiti, tempi di rimborso e interventi ammessi. Trattarli come un unico pulsante da premere rende tutto più semplice, soprattutto fino al momento in cui bisogna presentare la pratica.

Cosa cambia davvero dal 3 agosto

Le nuove regole riguardano le richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto per edifici nuovi, ristrutturazioni importanti e ristrutturazioni dell’impianto termico. Per le nuove costruzioni, le fonti rinnovabili devono coprire almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi previsti per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento. Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello le due quote scendono al 40%.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per le ristrutturazioni dell’impianto termico, la soglia è invece pari al 15% dei consumi previsti per riscaldamento e raffrescamento. L’acqua calda sanitaria, in questi due casi, non entra nel calcolo. Negli edifici pubblici le percentuali aumentano di cinque punti.

Questo passaggio non trasforma qualunque sostituzione della caldaia in una ristrutturazione dell’impianto termico. La definizione riguarda lavori che modificano in modo sostanziale sia i sistemi di produzione sia quelli di distribuzione e/o emissione del calore. Cambiare soltanto il generatore può quindi ricadere in una categoria diversa: sarà il tecnico a dover qualificare correttamente l’intervento, possibilmente prima che il preventivo si trasformi in archeologia domestica.

Anche la presunta messa al bando della caldaia a gas va ridimensionata. Per i progetti soggetti ai nuovi obblighi occorre raggiungere le quote minime di energia rinnovabile, ma la norma non vieta in assoluto la presenza di una caldaia a condensazione. Può far parte di un impianto che rispetta comunque le soglie, per esempio attraverso un sistema ibrido o altre fonti rinnovabili.

È inoltre prevista una deroga quando il progettista dimostra l’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica, dopo aver esaminato le diverse soluzioni disponibili. Non basta quindi scrivere che la pompa di calore “non entra”: la relazione deve spiegare perché le alternative risultano impraticabili o sproporzionate.

Stufe e caldaie a biomassa restano incentivate

Il decreto non cancella gli incentivi nazionali per pellet, legna e altre biomasse. L’articolo 30 del decreto legislativo 5/2026 dice espressamente che i generatori a biomassa sono ammessi, partendo dalla certificazione ambientale a cinque stelle o superiore.

In via ordinaria, il nuovo apparecchio deve sostituire un generatore alimentato a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio. La sostituzione di un impianto a gas naturale o GPL può accedere agli incentivi soltanto quando il generatore a biomassa installato garantisce emissioni di particolato primario non superiori a 1 milligrammo per metro cubo normale. Le Regioni conservano la possibilità di introdurre vincoli più severi, soprattutto nelle aree con problemi di qualità dell’aria.

Per tutta la durata dell’incentivo è richiesta almeno una manutenzione ogni due anni, estesa anche alla canna fumaria, con obbligo di conservare i certificati. Per le caldaie fino a 500 kilowatt la soglia di rendimento viene calcolata con la formula 87% + logaritmo della potenza nominale; è previsto anche un accumulo termico adeguatamente dimensionato. Non si tratta quindi di un rendimento fisso dell’87%, come spesso viene riassunto.

Anche il requisito sul combustibile è più articolato del semplice obbligo di acquistare pellet ENplus A1. Il pellet deve rispettare la norma UNI EN ISO 17225-2 e appartenere alla classe per cui il generatore è stato certificato, oppure a una classe migliore. La documentazione fiscale deve indicare la classe di qualità e il codice identificativo del produttore o distributore certificato.

L’tabella Ecobonus 2026 dell’ENEA continua infatti a inserire le caldaie a biomassa tra gli interventi agevolabili. La detrazione è del 50% per il proprietario o titolare di un diritto reale che interviene sull’abitazione principale e del 36% negli altri casi. Le stesse aliquote valgono per pompe di calore, solare termico e sistemi ibridi.

Il decreto nazionale non azzera neppure tutti i bandi regionali, provinciali o comunali. Ogni misura locale mantiene regole e disponibilità proprie, mentre le Regioni possono restringere l’accesso agli apparecchi a biomassa per tutelare la qualità dell’aria. Un incentivo valido in una zona potrebbe quindi essere escluso pochi chilometri più in là. Il particolato, purtroppo, non si ferma al cartello del Comune.

Pompe di calore, sistemi ibridi e caldaie a gas

Pompe di calore elettriche, collettori solari termici e sistemi ibridi restano tra le soluzioni sostenute dall’Ecobonus. Per sistema ibrido si intende un apparecchio nel quale pompa di calore e caldaia a condensazione sono integrate e concepite dal produttore per funzionare insieme. Assemblare due macchine scelte separatamente non basta a ottenere automaticamente lo stesso trattamento.

La caldaia a condensazione alimentata esclusivamente da combustibili fossili ha invece perso l’Ecobonus per le spese sostenute dal 2025. La stretta, quindi, non è scattata il 3 agosto 2026: era già operativa da oltre un anno. Anche il Bonus Casa esclude dal 1° gennaio 2025 la sostituzione dell’impianto con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili.

Resta poi il Conto Termico 3.0, gestito dal GSE, che dispone di 900 milioni di euro ogni anno e riconosce un contributo diretto fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili. La percentuale effettiva dipende dalla tecnologia, dalle prestazioni, dalla potenza e dai massimali previsti: quel 65% è un tetto, non una promessa stampata sul bonifico.

Tra gli interventi ammessi dal Conto Termico continuano a figurare pompe di calore, sistemi ibridi, solare termico e impianti a biomassa conformi ai nuovi requisiti. La stretta esiste ed è consistente, soprattutto per stufe e caldaie che emettono più particolato. Lo stop totale, invece, non compare nel decreto.

Chi deve sostituire il riscaldamento di casa dovrà dunque controllare tre cose prima di firmare: la categoria edilizia dell’intervento, l’incentivo scelto e gli eventuali limiti regionali. Le biomasse non sono uscite dal catalogo: per restarci devono superare una selezione meno indulgente.

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 Ilaria Rosella Pagliaro

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