La falsificazione delle firme apposte al verbale del consiglio di classe integra una condotta penalmente rilevante per il docente che, in qualità di segretario, ha firmato per altro docente presente senza però indicare che la firma non è autografa. E addirittura in un’occasione sottoscrive il documento al posto del docente quando questi era assente giustificato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25509 depositata il 10 luglio 2025, ha affrontato il caso di una vicepreside di una scuola media finita a processo per aver apposto firme apocrife su cinque verbali del consiglio di classe, e della preside che, venuta a conoscenza dei fatti, non aveva sporto denuncia all’autorità giudiziaria.

Il caso
La vicenda nasce dalla richiesta di accesso agli atti scolastici presentata dalla madre di un alunno, insoddisfatta del trattamento riservato al figlio dal corpo docente. Durante la visione della documentazione, emerse un’anomalia: la professoressa che aveva il ruolo di coordinatrice di classe risultava, nel verbale del 2 maggio 2013, contemporaneamente assente giustificata e firmataria del documento. Come se fosse stata presente.
La docente stessa, interpellata, presentò un esposto alla Procura, ammettendo di aver apposto le firme contestate e giustificandosi con un errore: avrebbe dimenticato di scrivere “per conto di” o una dicitura equivalente.
A finire sotto processo furono due figure scolastiche. La vicepreside, che aveva materialmente firmato i verbali per conto della collega, fu accusata di falso continuato in atto pubblico per cinque sedute del consiglio della classe. La preside, invece, rispose del reato di omessa denuncia: avrebbe dovuto riferire all’autorità giudiziaria quanto scoperto, ma si limitò ad avviare un procedimento disciplinare che si concluse con un semplice ammonimento.
In primo grado il Tribunale assolse entrambe. Per la vicepreside ritenne che il fatto non sussistesse. Per la preside, invece, considerò che la donna avesse comunque ottemperato all’obbligo di denuncia, anche se in modo indiretto.
La Corte d’Appello, su impugnazione della parte civile, ribaltò parzialmente la decisione. Confermò la condanna per la vicepreside ma, soprattutto, condannò la preside agli effetti civili, ritenendo che l’autorità giudiziaria non fosse già a conoscenza dei reati quando la dirigente aveva deciso di non sporgere denuncia. Secondo i giudici territoriali, era irrilevante che la preside si fosse affidata alla promessa delle persone coinvolte di provvedere direttamente alla denuncia.
Entrambe le imputate hanno proposto ricorso in Cassazione.
Le motivazioni del giudice
I giudici della Quinta Sezione Penale hanno accolto parzialmente entrambi i ricorsi, annullando la sentenza d’appello e disponendo un nuovo processo davanti ad altra sezione della Corte d’Appello.
Per quanto riguarda la vicepreside, la Cassazione ha chiarito innanzitutto un principio fondamentale: il verbale del consiglio di classe è senza dubbio un atto pubblico. Anche se si tratta di un documento interno alla scuola, ha rilevanza penale. “Deve ribadirsi – scrivono i giudici – che, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni”.
Il nodo decisivo, però, è un altro. Il reato di falso ideologico richiede il dolo, cioè la consapevolezza di attestare il falso. Non basta una condotta negligente o leggera, perché il sistema penale italiano non prevede il falso colposo. “L’immutatio veri – spiega la Corte – non costituisce un dolo in re ipsa e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente oppure da una negligenza”.
La Corte d’Appello aveva invece sorvolato su questo aspetto, senza valutare le giustificazioni della ricorrente. La vicepreside aveva agito nella convinzione di poter firmare per conto della collega effettivamente presente, e nei primi quattro verbali la docente aveva partecipato alle riunioni. La circostanza che nel quinto verbale la professoressa risultasse assente giustificata e contemporaneamente firmataria, secondo la Cassazione, potrebbe configurare più che altro una “mera negligenza o leggerezza” e non necessariamente un comportamento doloso.
Sul fronte della preside, i giudici hanno accolto il motivo relativo alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa. La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado e condannando la dirigente agli effetti civili, aveva valorizzato le testimonianze di tre persone senza procedere a una nuova audizione come invece richiesto dalla legge. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già chiarito che “in caso di overturning agli effetti solo civili” è necessario ripetere l’esame dei testimoni decisivi.
Per il resto, i giudici hanno respinto le eccezioni della preside sulla presunta inammissibilità dell’appello della parte civile. Hanno ribadito che la persona offesa ha sempre interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere il risarcimento del danno, e che il limite di inappellabilità previsto dall’articolo 593 del codice di procedura penale per i reati puniti con sola pena pecuniaria non si applica alla parte civile. Una precisazione importante: la preside era accusata di omessa denuncia, reato che prevede appunto una pena pecuniaria, ma la parte civile conserva comunque il diritto di fare appello per tutelare le proprie ragioni risarcitorie.
La decisione della Cassazione rimanda dunque tutto al giudice del rinvio, che dovrà riesaminare la posizione della vicepreside verificando se vi fosse davvero il dolo di commettere falso o solo una negligenza scusabile. E per la preside dovrà ripetere l’audizione dei testimoni prima di decidere se confermare la condanna al risarcimento dei danni.
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Andrea Carlino
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