Docenti neo-assunti e vincolo triennale: calcolo del triennio, deroghe e mobilità annuale


All’immissione in ruolo seguono precise regole riguardanti la permanenza minima sulla sede assegnata e la conseguente possibilità o meno di partecipare alla mobilità territoriale e professionale. Vediamo il quadro normativo complessivo che disciplina tali vincoli, le modalità di computo del triennio e le eccezioni previste.

In conformità con il quadro normativo vigente (art. 399, comma 3-bis del D.Lgs. 297/1994, art. 13, comma 5 del D.Lgs. 59/2017), la sede scolastica individuata al momento della nomina a tempo indeterminato è considerata definitiva per un triennio. Durante questo arco temporale, il docente neo immesso non può inoltrare istanza di trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo, salvo nei casi in cui sono espressamente previste delle deroghe. 

Criteri di computo del triennio di blocco della mobilità

Ai fini della maturazione dei tre anni di servizio richiesti dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017 per lo sblocco della mobilità, vengono ritenuti validi e computati a tutti gli effetti:

  • assegnazioni e utilizzazioni;

  • supplenze ex art. 47, vale a dire gli anni scolastici coperti tramite incarico a tempo determinato (ai sensi dell’art. 47 del CCNL 18 gennaio 2024), purché accettati successivamente alla convalida con esito positivo dell’anno di prova;



  • anno a tempo determinato finalizzato al ruolo, vale a dire l’annualità prestata con contratto a termine propedeutico all’immissione in ruolo (svolta per obbligo di legge) dai docenti poi confermati a tempo indeterminato, previa conclusione del periodo di formazione;



  • percorsi per non abilitati, ovvero l’anno di servizio a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo espletato dai docenti privi di abilitazione, una volta conseguita la relativa abilitazione e stipulato il contratto a tempo indeterminato;



  • rinvio del periodo di prova: tutte le annualità in cui lo svolgimento dell’anno di formazione e prova sia stato oggetto di proroga o differimento;



  • esito negativo del periodo di prova, ovvero l’anno scolastico in cui la prova di formazione si sia conclusa con esito sfavorevole.

Deroghe ed esenzioni dal vincolo triennale

Il blocco della mobilità non trova applicazione in presenza di situazioni di esubero o soprannumero nell’organico dell’istituto, o nei confronti dei beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 104/1992, purché tali tutele siano sopraggiunte in un momento successivo alla scadenza per la presentazione delle domande di concorso o all’anno di inserimento nelle GAE.

In aggiunta, la contrattazione integrativa stabilisce una serie di deroghe che consentono l’accesso alla mobilità territoriale e professionale ai docenti che rientrano nelle seguenti categorie:

  • insegnanti con figli di età inferiore ai 14 anni (che compiono il quattordicesimo anno entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda). Per i genitori adottivi o affidatari la deroga si applica entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia e non oltre il raggiungimento della maggiore età;



  • soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della Legge 104/1992;



  • docenti fruitori dei permessi o congedi di cui all’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 che assistono un familiare convivente con disabilità grave, secondo il seguente ordine di priorità:

    1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37 della Legge 76/2016);



    2. genitori (anche adottivi o affidatari) in caso di assenza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1;



    3. figli conviventi in caso di mancata assistenza da parte dei soggetti di cui al punto 2;



    4. fratelli o sorelle conviventi qualora subentrino per assenza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3;



    5. parenti o affini entro il terzo grado conviventi al verificarsi delle medesime condizioni nei confronti dei soggetti previsti al punto 4.




  • coniugi o figli di soggetti mutilati o invalidi civili appartenenti alle categorie individuate dall’art. 2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971.

Disciplina della mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni)

I margini di manovra per richiedere la mobilità annuale variano a seconda del profilo di assunzione:

  • docenti di ruolo a tempo indeterminato: possono presentare richiesta di assegnazione provvisoria o utilizzazione nell’ambito della propria provincia. L’accesso alle procedure interprovinciali è limitato a chi soddisfa i requisiti previsti dalle deroghe del CCNI sulla mobilità annuale;



  • assunti da GPS Sostegno Prima Fascia (contratto a termine finalizzato al ruolo): risultano impossibilitati a partecipare alle procedure di mobilità annuale sia provinciali che fuori provincia. La deroga è concessa esclusivamente in presenza dei requisiti generali di esenzione, per i soli posti di sostegno e solo dopo aver portato a termine con esito positivo il periodo di prova (art. 5, commi 5-12, D.L. 44/2023);



  • assunti da concorso straordinario/PNRR senza abilitazione: possono inoltrare istanza per la provincia di appartenenza (e verso altra provincia solo in presenza di deroghe specifiche). L’accoglimento della domanda resta tuttavia subordinato al formale conseguimento del titolo abilitante.

Incarichi di supplenza articolo 47 del CCNL 2019-2021

La normativa contrattuale prevede la possibilità di accettare supplenze annuali (fino al 31 agosto o 30 giugno) su cattedra intera per una classe di concorso, tipo di posto o ordine di scuola differente rispetto a quello di titolarità (art. 47 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021). L’accesso a tale opportunità è regolato però da paletti precisi:

  • occorre aver completato ed espresso con esito favorevole il periodo di formazione e prova;



  • i docenti assunti da GPS Sostegno Prima Fascia possono avvalersi dell’art. 47 per l’accettazione di incarichi a termine in altre classi di concorso o ruoli soltanto dopo aver maturato almeno un triennio di servizio effettivo nella medesima scuola in cui hanno svolto il percorso di prova (art. 5, comma 10 del D.L. 44/2023).

Permanenza quinquennale sul sostegno

Resta confermata l’obbligatorietà, per il personale reclutato su posti di sostegno, di prestare servizio per almeno cinque anni scolastici su tale tipologia di posto prima di poter richiedere il trasferimento o il passaggio di ruolo su posto comune (art. 23 del CCNI 2025/28 sulla mobilità). 


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Daniela Rinaldi

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