Roma – La Commissione Europea ha pubblicato gli orientamenti ufficiali per l’applicazione dell’articolo 25 del Regolamento (UE) 2024/1735 (Net-Zero Industry Act – NZIA), imponendo nuovi e rigorosi criteri di sostenibilità e resilienza nelle procedure di appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno ora garantire che le tecnologie a zero emissioni nette — come pannelli solari, turbine eoliche e batterie — rispettino requisiti minimi ambientali e non dipendano per oltre il 50% da un unico paese terzo considerato “fonte di approvvigionamento dominante”. È quanto emerge dalla Comunicazione della Commissione Europea (C/2026/4623), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31 agosto 2026.
IL NUOVO QUADRO GIURIDICO PER L’AUTONOMIA STRATEGICA EUROPEA
Il regolamento, noto come Net-Zero Industry Act, nasce con l’ambizione di consolidare l’ecosistema produttivo delle tecnologie pulite all’interno dei confini dell’Unione. L’obiettivo fissato dall’articolo 5 è chiaro: raggiungere una capacità produttiva interna pari ad almeno il 40% del fabbisogno annuo dell’UE entro il 2030, per poi puntare al 15% della produzione mondiale entro il 2040. In questo contesto, l’articolo 25 diventa lo strumento operativo per orientare la spesa pubblica verso la domanda di tecnologie sostenibili e resilienti. La comunicazione della Commissione specifica che tali norme si applicano a tutte le procedure di appalto a patto che l’oggetto del contratto riguardi le tecnologie elencate nell’articolo 4 del NZIA o lavori che le includano.
AMBITO DI APPLICAZIONE E SPECULARITÀ CON LE DIRETTIVE APPALTI
L’ambito di applicazione dell’articolo 25 rispecchia fedelmente quello delle direttive europee sugli appalti, mantenendo le medesime soglie, esclusioni e situazioni specifiche. La Commissione chiarisce che la norma investe anche gli appalti sovvenzionati direttamente per oltre il 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici, i sistemi dinamici di acquisizione e gli accordi quadro, purché il valore totale di questi ultimi superi le soglie previste. Un aspetto fondamentale riguarda il fattore temporale: la legge applicabile è quella vigente al momento dell’indizione della gara. Inoltre, l’obbligo sussiste anche per gli appalti di lavori che “includono” tecnologie a zero emissioni, come nel caso della costruzione di una scuola che preveda l’installazione di pannelli fotovoltaici.
DETERMINAZIONE DELL’OGGETTO E LIMITI DELLA NORMA
Per identificare correttamente se un appalto ricada sotto queste disposizioni, le amministrazioni devono definire chiaramente l’oggetto della gara nei documenti ufficiali. L’articolo 25 può applicarsi, tuttavia, anche se le tecnologie non sono esplicitamente menzionate nel codice CPV, purché facciano parte della sostanza dell’appalto. È interessante notare che la norma si concentra sui prodotti finali: se l’appalto riguarda batterie industriali, esso è incluso; se invece riguarda autobus elettrici che “contengono” batterie come sottocomponenti, l’articolo 25 non trova applicazione.
LE TRE CATEGORIE DI REQUISITI OBBLIGATORI
Le procedure di appalto devono ora integrare tre tipologie di requisiti: prescrizioni minime di sostenibilità ambientale, requisiti di resilienza e almeno una prescrizione supplementare non legata al prezzo. Gli Stati membri mantengono la facoltà di aggiungere ulteriori criteri, purché conformi alle norme sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, l’obbligo scatta dal 30 giugno 2026 e si basa su atti di esecuzione specifici della Commissione, come il regolamento (UE) 2026/718 che definisce la riciclabilità delle pale eoliche. Se un aspetto non è coperto da tali atti, l’amministrazione non ha obblighi specifici ma può comunque inserire criteri volontari.
CRITERI SOCIALI, CIBERSICUREZZA E TEMPISTICA DI CONSEGNA
Le prescrizioni aggiuntive non legate al prezzo devono riguardare la tecnologia specifica oggetto dell’appalto. La prima opzione riguarda le condizioni sociali o occupazionali, che devono generare un impatto positivo, come l’occupazione di categorie svantaggiate, la formazione professionale o l’approvvigionamento etico. La seconda opzione è l’obbligo di conformità ai requisiti di cibersicurezza, con un riferimento diretto al regolamento sulla ciberresilienza che sarà pienamente operativo dall’11 dicembre 2027. La terza opzione è l’obbligo contrattuale di consegna nei tempi previsti, che deve coprire pianificazione, installazione e messa in servizio della tecnologia, prevedendo penali in caso di ritardo.
IL CONTRIBUTO ALLA RESILIENZA E LA DIPENDENZA DAI PAESI TERZI
Il cuore della normativa sulla resilienza risiede nell’articolo 25, paragrafo 7. Questo si applica ai prodotti finali e ai loro componenti principali quando l’approvvigionamento dell’Unione dipende in modo eccessivo da un unico paese terzo. Si parla di “elevata dipendenza” quando oltre il 50% delle forniture UE proviene da un solo paese extra-UE, oppure quando tale quota supera il 40% ed è cresciuta di almeno 10 punti percentuali in due anni. La Commissione pubblicherà annualmente una comunicazione con i dati aggiornati sulle dipendenze, evidenziando le fonti dominanti. Le amministrazioni sono tenute a consultare questi dati ufficiali e non devono effettuare calcoli autonomi.
APPLICAZIONE PRATICA E LIMITI AL VALORE DELLE FORNITURE
In presenza di un’elevata dipendenza, scattano i requisiti di resilienza: non più del 50% del valore del prodotto finale o dei suoi componenti principali aggregati può provenire dalla fonte di approvvigionamento dominante. La scelta di quali componenti diversificare spetta all’offerente, garantendo flessibilità e concorrenza tra i fornitori. Se un paese è dominante per un componente e un altro lo è per un secondo componente, le restrizioni si applicano a ciascuno di essi separatamente.
VERIFICA DELL’ORIGINE E TRACCIABILITÀ DIGITALE
Per determinare l’origine delle tecnologie, si applicano le regole del codice doganale dell’Unione (Regolamento UE 952/2013) sull’origine non preferenziale. Gli offerenti possono dimostrare la provenienza attraverso fatture, codici di serie, certificati di origine o sistemi di tracciabilità digitale come i futuri passaporti digitali dei prodotti. Se un contraente dichiara apertamente che i prodotti provengono da una fonte dominante, l’amministrazione non deve richiedere ulteriori prove. In mancanza di documentazione, scatterà la presunzione di origine da un paese ad alta dipendenza. Per semplificare i processi, la Commissione incoraggia gli Stati membri a istituire delle “liste bianche” di prodotti già verificati.
MISURAZIONE DEL VALORE E PENALI PROPORZIONATE
Per calcolare la quota del valore dei componenti, gli offerenti possono utilizzare i valori di riferimento forniti dalla Commissione nell’allegato I della comunicazione o dimostrare i costi effettivi con documenti giustificativi. La somma delle quote dei componenti deve sempre dare il 100% e includere dazi e tariffe. Un punto critico riguarda le sanzioni: se l’aggiudicatario non dimostra la conformità ai requisiti di resilienza durante l’esecuzione, deve pagare una penale pari ad almeno il 10% del valore della tecnologia specifica. Tale penale si applica anche in caso di non conformità parziale e deve essere basata sul valore di mercato, non su prezzi anormalmente bassi dichiarati in sede di gara.
LE ECCEZIONI: QUANDO È POSSIBILE DEROGARE AI REQUISITI
Il regolamento prevede casi eccezionali in cui le autorità possono decidere di non applicare i criteri di sostenibilità e resilienza. Le deroghe sono ammesse se un solo operatore è in grado di fornire la tecnologia (monopolio), se una precedente gara non ha prodotto offerte adeguate o se l’applicazione dei criteri comporterebbe differenze di costo sproporzionate, quantificate in una soglia superiore al 20%. Per quanto riguarda la resilienza, l’eccezione è più restrittiva e può essere applicata solo se i requisiti hanno effettivamente impedito la presentazione di offerte adeguate nella procedura in corso.
COSTI SPROPORZIONATI E ACCORDI INTERNAZIONALI
La valutazione del costo sproporzionato deve essere effettuata prima dell’avvio della gara e basata su dati oggettivi e verificabili derivanti da analisi di mercato. La differenza del 20% deve riferirsi specificamente all’elemento tecnologico e non all’intero valore dell’appalto. Infine, i requisiti di resilienza non si applicano se la fonte di approvvigionamento dominante è un paese firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP) o di altri accordi internazionali vincolanti per l’UE. In questo caso, l’eccezione si basa sull’origine del prodotto e non sulla sede legale del fornitore, garantendo il rispetto degli impegni commerciali globali dell’Unione.
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Alessandro
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