Dal 26 agosto 2026 è cambiato il regime delle incompatibilità applicabile ai magistrati tributari. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto, interviene sull’ordinamento della giurisdizione tributaria e introduce una regola specifica per i rapporti familiari con professionisti che operano nel contenzioso e nella consulenza fiscale.
La novità assume un peso particolare proprio mentre prende forma la nuova magistratura tributaria professionale: il Consiglio di presidenza ha già approvato la graduatoria del concorso da 146 magistrati tributari e le relative procedure per le sedi di tirocinio, mentre nel luglio 2026 è stato bandito un ulteriore concorso per 180 magistrati tributari. Per approfondire questa materia, abbiamo preparato il corso “Processo tributario – Tecniche difensive, vizi della sentenza e impugnazioni”.
1. Incompatibilità, cosa è cambiato dal 26 agosto
Il cuore della modifica è contenuto nell’articolo 8 del D.Lgs. 545/1992. La norma stabilisce ora che i magistrati tributari non possono appartenere alle Corti di giustizia tributaria di primo o secondo grado presso le cui sedi il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado siano abilitati all’assistenza tecnica tributaria oppure esercitino, anche in forma non individuale, determinate attività professionali.
Il riferimento riguarda, tra l’altro, chi svolge consulenza tributaria, tiene scritture contabili e redige bilanci o presta attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti, anche nelle controversie tributarie.
Non si tratta quindi di un’incompatibilità fondata sul solo rapporto familiare: assume rilievo il collegamento fra l’attività professionale del familiare e la sede della Corte nella quale il magistrato è chiamato a esercitare le proprie funzioni.
2. Dalla regione alla sede della Corte: il cambio di rotta
È proprio l’estensione territoriale a rappresentare uno degli aspetti più significativi della riforma. Per i giudici tributari già disciplinati dalla normativa precedente resta infatti un sistema che prende in considerazione, a seconda del grado, la regione e anche i territori confinanti. Per i magistrati tributari di carriera il nuovo testo introduce invece un criterio più circoscritto, riferito alla sede della Corte. Il testo di partenza evidenziava già la necessità di distinguere nettamente le due figure e i rispettivi regimi di incompatibilità.
La soluzione arriva dopo il confronto parlamentare sullo schema di decreto. Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato hanno espresso il 30 luglio 2026 un parere favorevole con osservazioni, nell’ambito di una riforma diretta ad avvicinare, nei limiti della compatibilità, lo status dei magistrati tributari a quello dei magistrati ordinari.
Nel dibattito era emersa anche l’esigenza di evitare un regime territoriale eccessivamente ampio, potenzialmente capace di limitare in maniera significativa le possibilità di assegnazione dei nuovi magistrati. Il testo definitivo ha quindi ristretto il criterio, collegandolo alla sede giudiziaria interessata.
3. Chi controlla e cosa succede se emerge l’incompatibilità
La verifica non è lasciata alla singola Corte. Il D.Lgs. 149/2026 attribuisce espressamente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il compito di accertare la sussistenza delle cause di incompatibilità. La stessa attribuzione era evidenziata anche nel testo esaminato.
Il nuovo impianto collega inoltre l’incompatibilità allo status professionale del magistrato. Il decreto contempla il trasferimento d’ufficio nelle ipotesi previste dalla disciplina o quando, per qualsiasi causa, il magistrato non possa svolgere nella sede occupata le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Ancora più rilevante è l’obbligo di comunicazione: l’omessa segnalazione al Consiglio di presidenza di una causa di incompatibilità costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata secondo le nuove regole.
4. Una riforma ancora al centro del confronto
Il tema delle incompatibilità resta comunque aperto. Durante l’iter del decreto, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha valutato positivamente l’impianto generale della riforma ma ha chiesto ulteriori garanzie. Tra le proposte, anche una specifica incompatibilità territoriale temporanea per i magistrati che, prima dell’ingresso in ruolo, abbiano lavorato presso l’Amministrazione finanziaria, Agenzia delle Entrate-Riscossione o enti territoriali coinvolti nell’accertamento e nella riscossione dei tributi.
La disciplina sulle incompatibilità è infatti solo uno dei tasselli del D.Lgs. 149/2026, che interviene più complessivamente su ruolo unico, formazione, disciplina, trasferimenti e garanzie dei magistrati tributari, nell’obiettivo di avvicinarne lo status a quello della magistratura ordinaria.
La riforma si colloca infine in una fase di transizione normativa: fino al 31 dicembre 2026 continua a operare il D.Lgs. 545/1992, mentre dal 1° gennaio 2027 troverà applicazione il Testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024. Per evitare disallineamenti, il decreto n. 149 ha introdotto modifiche parallele in entrambi i testi.
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