Quando una spesa viene contestata per incongruità, l’ente la riduce. Quando viene contestata perché il fornitore è collegato al beneficiario, di regola l’ente la toglie tutta: le clausole tipo, da Smart&Start ai bandi camerali, escludono la spesa «in ogni caso». Fanno eccezione poche misure ministeriali, come i Contratti di sviluppo, dove suolo, immobili, software e brevetti comprati da soci o da loro coniugi, parenti e affini entro il terzo grado restano ammissibili in proporzione alle quote degli altri soci. È la differenza che rende questo controllo diverso da tutti gli altri: non si tratta di quanto costa la fornitura, si tratta di chi l’ha emessa, e non esiste una perizia che aggiusti il problema a posteriori.
Il caso tipico non è il tentativo di frode. È l’impresa che compra il macchinario dalla società del cognato perché si fida, oppure la srl operativa che fattura la consulenza alla srl immobiliare della stessa famiglia. Nessuno ha gonfiato il prezzo, tutti hanno pagato con bonifico tracciato, e la spesa salta comunque. Qui sotto trovi da dove nasce il divieto, quali relazioni lo fanno scattare, come si dimostra la sua assenza, quali misure guardano anche ai 24 mesi prima della domanda e cosa succede quando emerge a contributo già erogato.
Parti correlate e fornitori collegati in sintesi
- Cosa è: il divieto di finanziare spese sostenute verso soggetti legati al beneficiario da rapporti societari, familiari o di controllo
- Per chi: ogni beneficiario che acquista beni o servizi da fornitori non del tutto estranei alla propria compagine
- Quanto: nella generalità dei bandi l’effetto non è una riduzione ma l’esclusione integrale della spesa; poche misure ministeriali, come i Contratti di sviluppo, ammettono la quota proporzionale agli altri soci
- Quando: alla domanda, dove il bando chiede la dichiarazione sull’assenza di rapporti, poi in rendicontazione e nei controlli successivi alla chiusura; Smart&Start e Contratti di sviluppo guardano anche ai 24 mesi precedenti la domanda
- Come: il perimetro lo definisce il bando, di solito richiamando l’articolo 2359 del codice civile e ampliandolo ai soci, agli amministratori e ai loro congiunti
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1/5Quota di voti che fa presumere l’influenza notevole
100%Della spesa esclusa nella clausola tipo, senza riduzione
24 mesiFinestra retroattiva in Smart&Start e Contratti di sviluppo
Da dove nasce il divieto
Non c’è una norma unica, e questo è il motivo per cui il tema viene sottovalutato. Non c’è nel Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025, articoli 9 e 11), non c’è nel bando tipo approvato con il DM 18 giugno 2026 (GU n. 164 del 17 luglio 2026), che rinvia al singolo bando l’elenco delle spese comunque non ammesse, e non c’è nel DPR 66/2025 sull’ammissibilità delle spese dei fondi di coesione 2021/2027. Il divieto discende da tre fonti che si sovrappongono.
La prima è la disciplina europea sugli aiuti. Il regolamento UE 651/2014, all’articolo 17 che disciplina gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI, pretende che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente in due casi: l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento chiuso o che avrebbe chiuso (paragrafo 3, lettera b) e gli attivi immateriali (paragrafo 4, lettera c). Le stesse condizioni stanno nell’articolo 14 per gli aiuti regionali. È una condizione di ammissibilità dell’aiuto, non una raccomandazione: se manca, quei costi escono dall’esenzione. Il regolamento non impone invece l’indipendenza del fornitore per l’acquisto ordinario di macchinari e impianti nuovi, dove il divieto nasce solo dal bando, e prevede un’eccezione da conoscere: se un membro della famiglia del proprietario originario, o uno o più dipendenti, rilevano una piccola impresa, la condizione dei terzi senza relazioni non si applica.
La seconda è il codice civile, che fornisce le definizioni tecniche di controllo e collegamento a cui i bandi rinviano. La terza, e nella pratica quella che conta di più, sono le clausole del singolo bando, che allargano il perimetro oltre le società fino ai rapporti personali. Quanto cambino da una misura all’altra lo mostra il confronto fra le cinque che abbiamo letto per questo pezzo.
| Misura e clausola | Fornitori esclusi | Finestra temporale | Effetto sulla spesa |
|---|---|---|---|
| Smart&Start Italia (circolare 16 dicembre 2019 n. 439196, punto 10.12) | Soci, amministratori, dipendenti e loro prossimi congiunti, in proprio o tramite società; imprese in rapporto ex art. 2359 c.c. o partecipate per almeno il 25 per cento dagli stessi soggetti, anche in via cumulata o indiretta | 24 mesi precedenti la domanda | Esclusione integrale |
| Contratti di sviluppo (DM 9 dicembre 2014, art. 15 comma 4 e allegato 2, punto 3) | Soci e, per i soci persone fisiche, coniugi, parenti e affini entro il terzo grado; imprese in rapporto ex art. 2359 c.c. o partecipate per almeno il 25 per cento dagli stessi soggetti | A partire dai 24 mesi precedenti la domanda | Suolo, immobili, software e brevetti dei soci ammessi in proporzione alle quote degli altri soci; esclusione integrale fra imprese collegate |
| Voucher doppia transizione Lombardia 2026 (bando camerale, art. 6) | Imprese in rapporto ex art. 2359 c.c. o con partecipazione comune di almeno il 25 per cento; amministratori e soci in proprio e loro prossimi congiunti; società con soci o amministratori in comune; chi è a sua volta richiedente | Nessuna finestra retroattiva; i requisiti di ammissione vanno mantenuti dalla domanda alla liquidazione (art. 4) | Esclusione integrale, «in ogni caso» |
| Resto al Sud (FAQ Invitalia sulle spese escluse) | Beni e servizi di proprietà dei soci e, per i soci persone fisiche, dei coniugi, parenti e affini entro il terzo grado | Non indicata nelle FAQ | Esclusione |
| Nuova Sabatini (circolare, punto 6.5) | Nessuna clausola generale sul fornitore collegato | Non prevista | Solo per l’acquisizione di uno stabilimento vale la formula del regolamento 651/2014: attivi comprati da terzi senza relazioni con l’acquirente |
Controllo e collegamento secondo il codice civile
L’articolo 2359 del codice civile distingue due situazioni. Sono controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, quelle in cui dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e quelle che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Nel calcolo dei voti si computano anche quelli spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono invece collegate le società su cui un’altra esercita un’influenza notevole, e l’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Attenzione. La soglia del codice civile per il collegamento è un quinto, cioè il 20 per cento, e non va confusa con il 25 per cento che segna la soglia delle imprese associate nel calcolo della dimensione aziendale (allegato I al regolamento 651/2014). Sono due discipline diverse con due soglie diverse: una società che detiene il 22 per cento dei voti non rende l’impresa associata ai fini dimensionali ma la rende collegata ai sensi dell’articolo 2359. E il bando può essere più severo di entrambe: Smart&Start, i Contratti di sviluppo e i bandi camerali lombardi escludono già la partecipazione comune del 25 per cento, anche cumulata e indiretta, mentre per il MIMIT la formula «terzi che non hanno relazioni con l’acquirente» del regolamento 651/2014 si viola anche con una partecipazione dell’1 per cento (FAQ 2.10 del Voucher digitalizzazione PMI).
Il perimetro dei bandi va oltre le società
| Relazione | Dove compare | Come si accerta |
|---|---|---|
| Controllo o collegamento fra società ex art. 2359 c.c. | Smart&Start, Contratti di sviluppo, bando camerale lombardo 2026; assente nella Nuova Sabatini | Visura camerale; nelle srl i soci risultano dal registro delle imprese, il libro soci esiste solo nelle spa |
| Soci o amministratori comuni fra beneficiario e fornitore, o partecipazione comune di almeno il 25 per cento | Smart&Start, Contratti di sviluppo, bando camerale lombardo 2026 | Confronto fra le due visure |
| Coniuge, parenti e affini di soci o amministratori | Con la formula dei prossimi congiunti (Smart&Start, Lombardia 2026) o del terzo grado (Resto al Sud, Contratti di sviluppo) | Dichiarazione sostitutiva e verifiche anagrafiche |
| Dipendenti del beneficiario, in proprio o tramite società, e loro prossimi congiunti | Misure Invitalia come Smart&Start | Confronto con il libro unico del lavoro |
| Fornitore che è a sua volta richiedente dello stesso bando | Bandi camerali, come il voucher doppia transizione Lombardia 2026 (art. 6) | Verifica sull’elenco dei beneficiari |
| Sede legale o operativa coincidente | Non è una clausola dei bandi, è un indizio usato nei controlli | Confronto degli indirizzi in visura |
La riga dei parenti è quella che genera più contestazioni, perché la formula cambia da bando a bando e nessuno la legge. Alcuni usano quella dei «prossimi congiunti», cioè ascendenti e discendenti entro il secondo grado, coniuge, fratelli e sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti (così il bando camerale lombardo 2026, nota 5, con rinvio agli articoli da 74 a 78 del codice civile, e Smart&Start); altri arrivano a coniuge, parenti e affini entro il terzo grado (Resto al Sud, Contratti di sviluppo). Prima di impostare il piano di spesa la formula va letta nell’articolo del bando, non presunta.
Come si dimostra che il fornitore non è collegato
La prova è a carico del beneficiario e si costruisce con tre documenti, che vale la pena raccogliere prima della domanda invece che in risposta a una richiesta di chiarimenti.
- Visura camerale ordinaria o storica del fornitore (la storica contiene gli stessi dati più le variazioni): serve l’elenco soci e la composizione dell’organo amministrativo. Per le spa non quotate i soci risultano dall’elenco depositato ogni anno con il bilancio (art. 2435, secondo comma, c.c.).
- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del beneficiario, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000, che attesta l’assenza dei rapporti indicati dal bando, con l’elenco puntuale delle relazioni escluse e non una formula generica. Nei Contratti di sviluppo è un allegato della domanda.
- Prospetto di confronto fra le compagini, che mette in fila soci e amministratori delle due società e dimostra che non ci sono sovrapposizioni.
Consiglio operativo. Il terzo documento non compare fra gli allegati delle misure lette per questo pezzo, e proprio per questo funziona. Un prospetto di una pagina, allegato spontaneamente, chiude la questione in istruttoria e resta nel fascicolo per i controlli successivi. Costa dieci minuti e toglie di mezzo la richiesta di integrazione più fastidiosa, quella che arriva mesi dopo quando nessuno ricorda più chi fosse quel fornitore.
I casi grigi, e come li trattiamo
Ex socio uscito prima della domanda. Se la cessione delle quote è anteriore alla presentazione e risulta dal registro delle imprese, nei bandi che guardano solo alla data della domanda la relazione non sussiste. Ma diversi bandi guardano indietro: Smart&Start Italia esclude la compravendita fra imprese che nei 24 mesi precedenti la domanda si siano trovate in una situazione ex art. 2359 c.c. o siano state partecipate per almeno il 25 per cento dagli stessi soggetti (circolare 16 dicembre 2019 n. 439196, punto 10.12), e i Contratti di sviluppo rilevano la qualità di socio o di proprietario a partire dai 24 mesi precedenti la domanda (DM 9 dicembre 2014, allegato n. 2, punto 3). Il consiglio resta di allegare la visura storica e di leggere se il bando fissa una finestra retroattiva: dove c’è, una cessione avvenuta due settimane prima della domanda non toglie il collegamento, lo documenta. Il resto del piano di spesa di queste due misure è nelle guide alle spese ammissibili di Smart&Start Italia e alle spese ammissibili nei Contratti di sviluppo.
Fornitore unico di mercato che è anche collegato. È la situazione peggiore, perché il divieto non ammette la deroga per infungibilità che invece esiste sulla congruità. Se il macchinario lo produce solo la società del socio, quella spesa va tenuta fuori dal piano e finanziata con risorse proprie. Prendiamo posizione: non vale la pena provarci. Se la relazione emerge dopo, la voce salta; se per effetto dell’esclusione il progetto scende sotto l’investimento minimo, o se si è firmata una dichiarazione che negava il rapporto, la revoca è dell’intero contributo; e la dichiarazione falsa aggiunge due anni di divieto di accesso ad altri contributi (DPR 445/2000, art. 75).
Società con sede allo stesso indirizzo. Da sola non prova nulla, capita in ogni centro direzionale e in ogni studio che ospita domiciliazioni, e nessuno dei bandi che abbiamo letto la prevede come clausola. Diventa un problema quando si somma ad altri indizi, tipicamente un amministratore in comune o una coincidenza di cognomi. In quel caso conviene anticipare la spiegazione invece di aspettare la domanda.
Professionista che è anche socio del beneficiario. La parcella di uno studio in cui uno dei soci è anche socio dell’impresa beneficiaria non è una spesa da inserire nel piano: Smart&Start e il bando camerale lombardo 2026 escludono le prestazioni rese da soci e amministratori del richiedente, in proprio o tramite società. Qualche bando ammette la consulenza di un membro del consiglio di amministrazione solo con un incarico conferito dal consiglio e l’astensione dell’interessato dal voto: è una previsione del singolo avviso, da leggere lì prima di inserire la voce. È lo stesso principio che vale per i fornitori di beni, e vale la pena ricordarlo quando si costruisce il preventivo per la consulenza sui bandi.
Cosa succede se emerge dopo l’erogazione
La contestazione arriva di rado in istruttoria: in quella fase l’ente guarda i preventivi e la dichiarazione sull’assenza di rapporti, non le visure dei fornitori. Arriva nei controlli in loco o nelle verifiche a campione successive alla chiusura, quando l’incrocio fra i dati camerali si fa in blocco e le sovrapposizioni saltano fuori da sole.
A quel punto la spesa viene dichiarata inammissibile, il contributo si ricalcola senza quella voce e la differenza già erogata si restituisce con gli interessi: per gli incentivi soggetti al Codice degli incentivi, al tasso BCE vigente alla data della revoca, maggiorato di cinque punti se il fatto è addebitato al beneficiario (D.Lgs. 184/2025, art. 17, comma 4); nel bando camerale lombardo 2026, maggiorata degli interessi legali. La revoca può essere totale o parziale, e quella parziale deve restare proporzionale all’inadempimento, secondo quanto definisce il bando (art. 17, comma 3). È totale se la spesa esclusa fa scendere l’investimento sotto la soglia minima prevista dal bando, o sotto la quota di spese approvate che il bando pretende di vedere rendicontata (il bando camerale lombardo 2026 la fissa al 70 per cento, art. 15), oppure se fa venire meno l’organicità del progetto. E quando l’esclusione si accompagna a una dichiarazione sostitutiva che negava il collegamento, si apre anche il profilo della dichiarazione mendace: decadenza dal beneficio, revoca di quanto già erogato e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni (DPR 445/2000, art. 75, commi 1 e 1 bis), oltre al penale.
Le cause e le conseguenze del procedimento di revoca, insieme al modo di reagire quando la comunicazione arriva, sono nell’articolo sulla revoca delle agevolazioni, mentre la verifica sugli aiuti già ricevuti dal beneficiario si fa con gli strumenti descritti nel pezzo su Registro Nazionale Aiuti e visura Deggendorf.
Domande frequenti
Il divieto vale per tutti i bandi?
No. La Nuova Sabatini, per esempio, non ha una clausola generale sul fornitore collegato: riprende solo la formula del regolamento 651/2014 per l’acquisizione di uno stabilimento (circolare, punto 6.5). Nemmeno il bando tipo del Codice degli incentivi (DM 18 giugno 2026) ne contiene una standard. La verifica va fatta sull’articolo delle spese non ammissibili del singolo bando, che è il posto in cui la clausola compare; la tabella in apertura mette in fila le differenze fra cinque misure.
Posso comprare dalla società di mio fratello se non ha quote nella mia impresa?
Dipende da come il bando scrive la clausola. Il fratello è parente di secondo grado (art. 76 c.c.; la tabella dei gradi è nelle FAQ di Resto al Sud su Invitalia) e rientra fra i «prossimi congiunti»: se il bando esclude anche le società in cui i congiunti dei soci sono presenti (Smart&Start), la fornitura salta; se colpisce i congiunti in proprio e le società con soci o amministratori in comune, ma non le società dei congiunti (bando camerale lombardo 2026), la società del fratello non è nell’elenco, e conviene chiedere conferma scritta all’ente prima di firmare l’ordine.
Una fornitura a prezzo di mercato è comunque esclusa?
Sì, nella generalità dei bandi. Il divieto non riguarda la congruità del prezzo ma l’esistenza della relazione: una fornitura perfettamente allineata al mercato resta inammissibile se il fornitore rientra fra i soggetti esclusi. Le poche misure che ammettono una quota proporzionale (Contratti di sviluppo) lo scrivono espressamente.
Rilevo l’azienda di famiglia con un contributo: la condizione dei terzi senza relazioni mi blocca?
Non per il regolamento 651/2014: se un membro della famiglia del proprietario originario, o uno o più dipendenti, rilevano una piccola impresa, la condizione dell’acquisto da terzi senza relazioni non si applica (articolo 17, paragrafo 3, lettera b, e articolo 14, paragrafo 6). L’eccezione vale per l’esenzione europea, non per la clausola del bando: Resto al Sud esclude comunque i beni dei soci e dei loro congiunti, e nei Contratti di sviluppo la spesa è ammessa solo in proporzione alle quote degli altri soci.
Come si comporta il bando con il leasing o il noleggio?
Nei bandi che ammettono il leasing la dichiarazione liberatoria è chiesta al fornitore del bene, non alla società di leasing (così la Nuova Sabatini): è al fornitore che va fatta la verifica sui rapporti. Nessuno dei bandi che abbiamo letto disciplina in modo espresso il fornitore collegato dentro un’operazione di leasing, quindi la risposta va confermata sul testo della singola misura.
Serve una dichiarazione anche se non ho fornitori collegati?
Sì, quando il bando la prevede fra la documentazione obbligatoria: nei Contratti di sviluppo la dichiarazione del legale rappresentante sui rapporti con i fornitori è acquisita già con la domanda. Dichiarare l’assenza di rapporti è un adempimento formale che diventa sostanziale nel momento in cui la dichiarazione risulta non veritiera.
Il divieto vale anche fra impresa e persona fisica socia?
Sì, dove la clausola c’è: Smart&Start esclude i beni e i servizi forniti da soci, amministratori e dipendenti in proprio, il bando camerale lombardo 2026 le prestazioni di amministratori e soci, Resto al Sud i beni di proprietà dei soci. Le clausole tipiche colpiscono il socio in proprio e le società a lui riconducibili.
Se il collegamento nasce dopo la domanda?
Il bando di solito pretende l’assenza del rapporto per tutta la durata del progetto, non solo alla domanda: il bando camerale lombardo 2026 chiede che i requisiti di ammissione restino dalla presentazione fino alla liquidazione (art. 4, comma 2) e i Contratti di sviluppo guardano a partire dai 24 mesi precedenti la domanda. Un fornitore che entra nella compagine del beneficiario a metà progetto va segnalato all’ente prima delle fatture successive, invece di lasciarlo emergere in controllo.
Cosa fare adesso
Sul prossimo piano di spesa aggiungi una colonna alla tabella dei fornitori: partita IVA, soci e amministratori risultanti dalla visura. Tre dati per fornitore, raccolti mentre il piano si costruisce e non dopo. Accanto, una riga per il bando: quale formula usa per i congiunti, se colpisce anche le società dei congiunti e se guarda ai 24 mesi precedenti la domanda. È il controllo che intercetta il problema quando è ancora possibile cambiare fornitore, cioè l’unico momento in cui il problema si risolve senza costi. Le verifiche da chiudere prima di presentare, questa compresa, sono in fila nella checklist di due diligence pre bando, e le misure aperte su cui applicarla sono nella panoramica dei bandi a fondo perduto attivi.
I due testi di riferimento sono il regolamento UE 651/2014 nel testo consolidato su EUR-Lex, in vigore fino al 31 dicembre 2026, per la condizione sull’acquisto da terzi senza relazioni con l’acquirente e per l’eccezione a favore di familiari e dipendenti, e l’articolo 2359 del codice civile su Normattiva (dall’indice: Libro Quinto, articolo 2359), per le definizioni di controllo e collegamento. Le clausole di Smart&Start, dei Contratti di sviluppo e del bando camerale lombardo sono linkate nel punto in cui le citiamo.
Hai un dubbio su un fornitore prima di inserirlo nel piano di spesa? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per una valutazione dedicata.
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