Capo I
Disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal
perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo
dei carburanti e ulteriori misure in materia fiscale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
urgenti per la promozione del diritto allo studio e per assicurare
l'equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato
come carburante e di autotrasporto
1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei
prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas
o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
rideterminata:
a) dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella
misura di 572,90 euro per mille litri;
b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura
di 622,90 euro per mille litri.
2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera a), l'aliquota di
accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28
marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da
sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo
tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le
condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di
euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18
marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «da marzo a ottobre». Per le finalita' di cui al
primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, e'
ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro
per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 2
Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di
veicoli, motocicli e ciclomotori
1. Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di
cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa
automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato.
L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il
cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che,
nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa
automobilistica relativamente a una o piu' autovetture, alimentate,
anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o
gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino piu'
autovetture agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta con riferimento
a una sola di esse ed e' applicata all'autovettura avente la minore
potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione e'
applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza
dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa
automobilistica.
3. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone
fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa
automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o
piu' motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con
altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino
soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna
autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora
risultino piu' motocicli agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta con
riferimento a uno solo di essi ed e' applicata al motociclo avente la
minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione
e' applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza
dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa
automobilistica. Qualora risultino piu' ciclomotori agevolabili,
l'esenzione e' riconosciuta al ciclomotore con data di prima
immatricolazione piu' remota.
4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche nei
territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,
previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa
automobilistica quale tributo proprio.
5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere
all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, e' previsto, un trasferimento
complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo
di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1,
2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia
autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il
gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti,
entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 7.
Art. 3 Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche 1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalita' e alle modalita' di assegnazione e ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, legge n. 83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite cosi' ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia, costituisce l'importo di competenza. 2. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Art. 4 Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2026». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Capo II
Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per garantire
l’equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026»
Art. 5 Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie 1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 6
Fondazione Milano-Cortina
1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione
«Milano-Cortina 2026», nell'anno 2026, fermi restando i contributi
previsti a carico degli enti territoriali interessati, e' trasferita
alla medesima Fondazione, una somma pari a euro 150 milioni. La
Fondazione trasmette all'Autorita' politica delegata in materia di
sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una
relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le
eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio
della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Agli oneri, pari a euro 150 milioni per l'anno
2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19
febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
aprile 2006, n. 50, sono accertate, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al
presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per
l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni
di euro per l'anno 2028.
2. Il Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
e' incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6,
quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni
di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede:
a) quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dall'articolo 1;
b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi
da ripartire» (23.1) dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
(23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla
corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni
di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni
di euro per l'anno 2027;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni
di euro per l'anno 2027;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6
milioni di euro per l'anno 2027;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno
2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per
l'anno 2027;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per
l'anno 2027;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02
milioni di euro per l'anno 2027;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58
milioni di euro per l'anno 2027;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34
milioni di euro per l'anno 2027;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5
milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno
2027;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro
per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per
l'anno 2027;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per
l'anno 2027;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5
milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno
2027;
f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni
di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di
euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme accertate ai sensi del comma 1.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato n. 1 (Articolo 7, comma 1)
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