Concordato Preventivo Biennale: a chi conviene?


Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è tra i principali argomenti trattati da professionisti del settore e soggetti ISA interessati. I contribuenti che hanno aderito nel biennio precedente (2024/2025) hanno la possibilità di rinnovare la scelta verificandone i vantaggi. Chi, invece, non ha mai aderito si trova a dover valutare se la proposta dell’Agenzia delle Entrate presenta profili di convenienza.

La fonte normativa di riferimento è il D. Lgs 13/2024 (modificato in ultimo dal D. Lgs. 148/2026) che legittima i soggetti che applicano gli ISA a richiedere la proposta per aderire per la prima volta oppure rinnovare il CPB per il biennio 2026/2027.

Rispetto alla convenienza, la risposta dipende da una serie di variabili puntuali che devono essere valutate per stabilire vantaggi e svantaggi del concordato preventivo con riguardo al caso singolo. Il vantaggio principale del concordato che costituisce anche il fulcro su cui fare leva è rappresentato dal fatto che il reddito effettivamente prodotto in misura eccedente rispetto al reddito concordato non è soggetto a imposizione. L’analisi, quindi, deve essere condotta sulle prospettive reddituali per il biennio in considerazione (volumi di affari in crescita con riflessi economici positivi, contratti importanti in fase di chiusura, innovazioni importanti con effetti significativi di risparmio sui costi e altri elementi di carattere economico). Per effetto dello stesso principio che fissa il reddito per due anni, qualora il reddito effettivo dovesse risultare inferiore al reddito concordato, il contribuente è comunque tenuto a pagare le imposte sul concordato, senza possibilità di recuperare la differenza.

Altro vantaggio connesso alla fissazione del reddito riguarda la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto al reddito rettificato dell’anno precedente al biennio. Le aliquote della sostitutiva variano dal 10 al 15% (fino a un massimo di euro 85.000) in ragione del punteggio ISA dell’anno precedente al biennio concordatario. Trattandosi di aliquote inferiori rispetto a quelle ordinarie IRPEF o IRES, il risparmio che ne conseguirebbe rende appetibile lo strumento concordatario.

Agli aderenti al CPB, in sede di prima adesione, sono riconosciuti tutti i benefici premiali come elencati dal decreto ISA:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui, relativamente all’Iva e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a € 70.000 annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (ex art. 30 L. 23.12.1994, n. 724);
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (trattasi però di una copertura non assoluta);
  • anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché ai fini IVA.
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Ulteriori spinte all’adesione provengono dall’art. 28 del D.L. 148/2026 che premia il rinnovo del CPB con le seguenti misure:

  • aumento delle soglie di esonero per l’apposizione del visto di conformità, che vengono innalzate a 000 euro per quanto riguarda la compensazione o il rimborso dei crediti IVA e a 70.000 euro per l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP;
  • anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini del reddito d’impresa e di lavoro autonomo nonché ai fini IVA. In pratica per il biennio 2026-2027, gli avvisi di accertamento potranno quindi essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • disapplicazione degli interessi in caso di versamento rateale di saldo e primo acconto risultanti dai modelli REDDITI e IRAP.

Per i soggetti che rinnovano il CPB non sono dovute, inoltre, le maggiorazioni di acconto previste solo per il primo anno di applicazione dell’istituto.

Altro incentivo per chi rinnova il CPB arriva dall’introduzione della terza versione del regime del ravvedimento, ora riservata ai soggetti che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027, e circoscritta alle annualità 2020-2023

La copertura dagli accertamenti, anche se non viene in maniera assoluta, rappresenta un ulteriore elemento di interesse. Il contribuente in concordato non subisce gli accertamenti presuntivi previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, che costituiscono lo strumento più frequentemente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria. L’esclusione da tali accertamenti si applica infatti “salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza (ex articolo 22 e 33” del D. Lgs. 13/2024). Si pensi al caso in cui siano emerse attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente

Un altro aspetto da considerare riguarda la proposta di reddito concordato che non potrà eccedere il reddito dichiarato nel 2025, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024 nella seguente misura:

 

SOGLIA MASSIMA

DI INCREMENTO

PUNTEGGIO ISA/2026

PER ANNO 2025

10% pari a 10
15% pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
25% pari o superiore a 9 ma inferiore a 9
30% pari o superiore a 9 ma inferiore a 8
35% pari o superiore a 9 ma inferiore a 6

 

Le soglie non operano se la proposta di concordato elaborata dal software “Il tuo ISA” 2026 CPB è inferiore “ai valori di riferimento settoriali”.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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