Dichiarazione IVA omessa: interviene direttamente Agenzia Entrate


Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate può liquidare l’IVA anche in assenza della dichiarazione annuale, utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE. Il nuovo art. 54-bis.1 esclude però il credito IVA dell’anno precedente: una previsione che potrebbe entrare in tensione con il principio unionale di neutralità dell’imposta.

Liquidazione IVA delle dichiarazioni omesse: la novità dal 2026

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 l’art. 54-bis.1, rubricato «Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse». La disposizione consente all’Amministrazione finanziaria, in presenza dell’omessa dichiarazione annuale, di determinaredichiarazione iva l’imposta utilizzando i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

L’espressione “liquidazione coattiva”, pur non essendo quella utilizzata dalla rubrica legislativa, descrive efficacemente il fenomeno: in mancanza di una dichiarazione annuale idonea, è l’Amministrazione a liquidare l’imposta sulla base dei dati digitali disponibili.

La procedura non sostituisce l’accertamento ordinario. La norma fa salvo il potere accertativo dell’Ufficio: la liquidazione costituisce quindi un meccanismo accelerato per rendere esigibile l’imposta ricostruibile dalle banche dati, senza impedire ulteriori controlli quando emergano elementi non rilevabili automaticamente.

Quando la dichiarazione IVA si considera omessa

La procedura opera non soltanto quando la dichiarazione annuale non è stata materialmente presentata. Ai suoi specifici fini è considerata omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari alla determinazione dell’imposta dovuta. La dichiarazione priva dei quadri necessari è considerata omessa ai fini specifici della liquidazione prevista dall’art. 54-bis.1.

La previsione merita attenzione operativa. Una ricevuta telematica di acquisizione non garantisce, da sola, che il contribuente sia al riparo dalla disciplina dell’art. 54-bis.1. Un errore nella formazione del file, tale da privare il modello dei quadri indispensabili alla liquidazione, può condurre all’applicazione della procedura prevista per l’omissione.

Esempio. Una società trasmette nei termini il modello IVA, ma un errore del software genera un file privo del quadro necessario a determinare il saldo annuale. Il sistema acquisisce la dichiarazione e rilascia la ricevuta. Ai fini della nuova procedura, tuttavia, l’incompletezza sostanziale può consentire all’Agenzia di procedere alla liquidazione sulla base dei dati telematici disponibili.

Dati utilizzati e contraddittorio di 60 giorni

L’Agenzia utilizza le informazioni presenti nei flussi elettronici e comunica al contribuente l’esito della liquidazione. Il destinatario dispone di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’esito per pagare o per segnalare elementi non considerati o erroneamente valutati.

Questo passaggio assume un’importanza decisiva. La fattura elettronica documenta l’IVA esposta, ma non sempre permette di stabilire automaticamente l’esatta IVA detraibile. Possono incidere pro-rata, indetraibilità oggettive o soggettive, rettifiche della detrazione, note di variazione, regimi speciali e altre componenti che richiedono una qualificazione giuridica e non una semplice operazione aritmetica.

Il contraddittorio deve quindi consentire al contribuente di riconciliare la propria contabilità con la “fotografia digitale” utilizzata dall’Amministrazione. Se gli elementi forniti conducono a una diversa determinazione dell’imposta, l’Agenzia deve comunicare nuovamente l’esito della liquidazione; dalla nuova comunicazione decorre un ulteriore termine di 60 giorni.

 

DICHIARAZIONE IVA OMESSA: IN 10 SECONDI

Dati utilizzati
Fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE.

60 giorni
Per pagare oppure presentare dati, documenti e chiarimenti.

Credito precedente
Non viene computato nella liquidazione dell’Agenzia.

Niente compensazione
Le somme richieste non possono essere pagate compensando altri crediti.

Inerzia
Scaduto il termine, le somme possono essere iscritte direttamente a ruolo.

Neutralità IVA
Resta aperto il problema del credito sostanzialmente esistente.

Sequenza operativa:

  • liquidazione dell’imposta sulla base dei dati disponibili;
  • comunicazione dell’esito;
  • pagamento o presentazione di chiarimenti entro 60 giorni;
  • eventuale nuova comunicazione;
  • iscrizione diretta a ruolo a titolo definitivo in caso di inerzia o chiarimenti inidonei.

Perché il credito IVA precedente viene escluso

Il profilo più problematico dell’art. 54-bis.1 è la previsione secondo cui, nella liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente.

La ratio è intuibile: la previsione sembra diretta a impedire che il credito riportato dall’annualità precedente neutralizzi automaticamente il debito ricostruito. Tuttavia, quando il credito precedente è già regolarmente dichiarato, certo nella sua origine e documentalmente verificabile, l’esclusione può produrre una rilevante divergenza tra il debito liquidato e la posizione IVA sostanziale.

Esempio. La dichiarazione IVA 2025 espone un credito di euro 100.000. Nel 2026 il contribuente omette la dichiarazione annuale e dai dati elettronici emerge un saldo IVA a debito di euro 70.000. Se il credito precedente non viene computato, la comunicazione può richiedere euro 70.000. Considerando invece la continuità della posizione IVA, il contribuente avrebbe ancora un’eccedenza di euro 30.000. La questione diviene quindi se l’esclusione del credito operi soltanto nella prima elaborazione automatica oppure impedisca anche il suo successivo riconoscimento una volta dimostrati i requisiti sostanziali.

Credito escluso e principio unionale di neutralità

Il principio di neutralità non deriva da una singola disposizione che utilizzi questa espressione come regola autonoma, ma costituisce il fondamento del sistema delle detrazioni delineato dalla Direttiva 2006/112/CE.

L’art. 167 stabilisce che il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diviene


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