La liquidazione automatica dell’IVA per l’omessa dichiarazione


Con il Provvedimento 28.8.2026 è stata data attuazione all’art. 1, comma 111, lett. a), della l. 30.12.2025, n. 199, che allarga la procedura di liquidazione dell’IVA anche al caso di omessa dichiarazione, potendosi avvalere di procedure automatizzate.

Il base al nuovo art. 54-bis.1, (e, dal 1.1.2027, art. 276 del d.lgs. 5.8.2026, n. 141), la normativa vigente obbliga i contribuenti a trasmettere le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate che, utilizzando anche gli elementi che risultano dalle liquidazioni periodiche, dispone dei dati necessari per procedere alla liquidazione dell’IVA dovuta nel caso di omessa dichiarazione annuale.

Le condizioni della procedura

Nel caso di omessa dichiarazione annuale dell’IVA, l’Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis. 1

La liquidazione, anche avvalendosi di procedure automatizzate:

  • è effettuata entro il termine del 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
  •  non reca pregiudizio all’azione accertatrice.

Si considera omessa la dichiarazione che è stata presentata completamente priva dei dati delle operazioni attive effettuate, i quali sono necessari per procedere alla determinazione del volume d’affari e per la liquidazione dell’imposta dovuta.

Il concetto di dichiarazione omessa è allargato anche al caso di “dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”, concetto che si estende anche alla dichiarazione presentata senza la compilazione dei quadri VE per le cessioni e le prestazioni effettuate con l’esposizione dell’IVA a debito e VF per gli acquisti con IVA detraibile presentata con ritardo superiore a 90 giorni e di dichiarazione omessa.

Sembra che la norma si applichi anche quando la dichiarazione annuale è priva dei dati relativi all’inversione contabile di cui al quadro VJ che ha per oggetto le operazioni passive sulle quali l’IVA è liquidata dal contribuente mediante l’autofattura o l’integrazione della fattura ricevuta con l’imposta.

I dati utilizzabili

  • fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente limitatamente ai “dati fattura” di cui al punto 1.2 del Provvedimento 24.11.2022, cioè i dati fiscalmente rilevanti delle fatture elettroniche (a);
  • corrispettivi telematici (a);
  • comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche che sono state presentate (a);
  • versamenti dell’IVA effettuati nel periodo di imposta che è oggetto del controllo (b).

(a) I dati sono consultabili nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

(b) I datti sono consultabili nel “cassetto fiscale” del contribuente.

1) La liquidazione dell’IVA

L’IVA dovuta è determinata  sulla base dell’imposta a debito che risulta:

  • dalle fatture elettroniche emesse;
  • dai corrispettivi telematici;
  • dalle comunicazioni dei dati che risultano dalle liquidazioni periodiche presentate.

Dall’IVA  a debito va scomputata l’imposta a credito che risulta:

  • dalle fatture elettroniche ricevute;
  • dalle comunicazioni dei dati che risultano dalle liquidazioni periodiche;
  • dai versamenti che sono stati effettuati.

La procedura di calcolo è così articolata

IVA a debito

– IVA detraibile

– versamenti effettuati dell’IVA

= IVA dovuta (o IVA a credito)

Il credito IVA che risulta dalla dichiarazione che è stata presentata per l’anno precedente non è considerato.

2) L’esito della liquidazione

Sull’IVA dovuta si applica la sanzione del 120%, con un minimo di € 250, come è previsto dall’art. 5 del d.p.r. 18.12.1997, n. 471. Ma l’art. 54-bis.1 e il punto 4.3 del Provvedimento 28.8.2026, escludono il credito IVA che risulta dalla dichiarazione dell’anno precedente dal computo in detrazione dell’imposta.

Inoltre, sono dovuti gli interessi del 4% annuo previsti dall’art. 20 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, per ritardata iscrizione a ruolo.

3) La comunicazione al contribuente

Se il conteggio evidenzia un’imposta da versare, l’Agenzia delle entrate comunica l’esito al contribuente il quale entro il 60° giorno successivo al ricevimento dell’atto può, in alternativa:

  • segnalare eventuali dati o elementi valutati in maniera errata e fornire i necessari chiarimenti; in tale ipotesi l’attività di assistenza è attribuita alla direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale, ma se il volume d’affari, i ricavi o i compensi sono inferiori a 100 milioni alla  direzione regionale;
  • eseguire il pagamento dell’IVA dovuta unitamente agli interessi e alla sanzione nella misura del 40% dell’imposta liquidata, cioè nella misura del 120% ridotta a un terzo).

Se il contribuente non esegue il versamento, nonché se le osservazioni del contribuente non sono idonee a modificare l’atto pervenuto, l’Agenzia delle entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, le somme dovute a titolo di IVA, interessi e sanzioni.

Qualora le osservazioni che sono state prodotte portano a modificare l’imposta dovuta, l’Agenzia delle entrate notifica un nuovo atto e dalla data del ricevimento decorre il nuovo termine di 60 giorni.

La norma comporta un inasprimento delle regole di pagamento poiché:

  • per il versamento delle somme dovute in base alla comunicazione, il contribuente non può avvalersi della compensazione con i crediti di cui all’art. 17 del dlgs. 9.7.1997, n. 241;
  • nel caso di iscrizione a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31 del d.l. 31.5.2010, n. 78.

La procedura non pregiudica l’azione accertatrice. Inoltre, non consente di applicare l’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 18.2.1997, n. 471 (e, dal 1.1.2027, l’art. 30, comma 2 del d.lgs. 5.11.2024, n. 173) secondo cui se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 75%, ovvero la sanzione minima di 250 euro se non è dovuta l’IVA.

AVVERTENZA

Nel caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’art. 54-bis .1, per “imposta dovuta” di intende la differenza tra l’ammontare dell’IVA che è stata liquidata in base all’accertamento e quello che è già stato liquidato ai sensi dell’art. 54-bis.1.

4) L’eventuale contraddittorio

La liquidazione è una mera operazione automatica fatta sui dati in possesso dell’Agenzia delle entrate ma la procedura non entra nel merito di una dichiarazione  che non è stata presentata in quanto è stata omessa o assimilata in quanto è priva dei quadri dichiarativi che sono necessari pe procedere con la liquidazione dell’imposta dovuta.

Pertanto, l’eventuale contraddittorio non può avere per oggetto questioni sostanziali quali ad esempio, le questioni di diritto, la territorialità delle operazioni e il pro-rata per le operazioni esenti.

Il mancato accoglimento delle osservazioni e, quindi, del pagamento comporta l’iscrizione a ruolo dell’IVA liquidata.

La comunicazione dell’invito al pagamento ha i connotati del c.d. “avviso bonario” di cui al d.lgs. 18.12.1997, n. 462, (e, dal 1.1.2027, art. 292 del d.lgs. 5.8.2026, n. 141) per cui, secondo l’Agenzia delle entrate, non è un atto impugnabile a differenza della successiva cartella di pagamento (comunicato stampa del 23.5.2012) ma secondo la Corte di cassazione “sono impugnabili quegli atti con cui l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione al pagamento” (sentenza 24.7.2007, n. 16293, e, da ultimo, ordinanza 25.3.2026, n. 7226).

La cartella di pagamento che viene emessa dopo l’adozione di  un atto fiscale che ha già determinato il “quantum” del debito d’imposta, della sanzione, degli interessi, compresi quelli che sono maturati nel frattempo, e degli accessori è da considerarsi motivata mediante il semplice richiamo al precedente atto (sentenza 14.7.2022, n. 22281).

5) Il versamento delle somme dovute

Con la risoluzione 30.9.2026, n. 34/E, è stata ultimata l’attuazione del citato art. 54-bis.1 stabilendo che il versamento delle somme dovute a seguito della comunicazione va fatto con il modello F24 precompilato ove è indicato il codice tributo “9005” denominato “ART. 54-bis.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE”.

Se il contribuente intende versare l’importo complessivamente richiesto indicato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione ma intende versare soltanto una quota i codici tributo sono:

  • “95AA” denominato “ART. 54-bis.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA”;
  • “95B8” denominato “ART. 54-bis.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI”;
  •  “95CC”  denominato “ART. 54-bis.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI”.

In questa ipotesi è necessafrio compilare il modello F24 indicando nella sezione “Erario” le somme versate nella sezion “importi a debito versati” nonché il codice atto e l’anno di riferimento (nel formto AAAA) reperibili nella comunicazione.


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