IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
e
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, recanti la disciplina dei fondi di solidarieta'
bilaterali;
Visto, in particolare, l'art. 26, comma 3, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale le modifiche
alla disciplina dei fondi aventi a oggetto la disciplina delle
prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del
comitato amministratore di cui all'art. 36 del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015;
Visto, altresi', l'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015 che stabilisce che i fondi istituiti ai sensi degli articoli
26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono
erogare prestazioni in carenza di disponibilita';
Visto, ulteriormente, l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
n. 148 del 2015 che stabilisce che il comitato amministratore del
fondo ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le
modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato
amministratore;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 agosto
2023, con cui e' stato istituito il Fondo di solidarieta' bilaterale
per la filiera delle telecomunicazioni;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, 4 agosto 2023 che alla lettera c) prevede fra i
compiti del comitato amministratore del Fondo di solidarieta'
bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni quello di fare
proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai
fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del
2015, fermo restando quanto previsto dall' art. 35, comma 4, del
medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di
bilancio;
Vista la delibera del comitato amministratore del Fondo di
solidarieta' della filiera delle telecomunicazioni n. 1 del 10
febbraio 2026, nell'ambito della quale, in ossequio alle norme
innanzi citate, il comitato amministratore ha ritenuto opportuno
proporre la modifica di alcune delle aliquote di contribuzione per il
finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo, al fine di
assicurare la copertura finanziaria delle stesse e il pareggio del
bilancio, sentite le parti sociali firmatarie dell'accordo
costitutivo del Fondo e tenuto conto di quanto stabilito dalle
medesime parti nell'addendum sottoscritto in data 11 novembre 2025;
Considerata la sussistenza dei presupposti di cui al combinato
disposto degli articoli 26, comma 3, secondo periodo, e 35, comma 4,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015
relativamente alla modifica delle aliquote di finanziamento del Fondo
da apportare secondo le modalita' ivi indicate;
Ritenuto pertanto di dare attuazione alla proposta del comitato
amministratore di cui alla delibera n. 1 del 10 febbraio 2026;
Decretano:
Art. 1
Contribuzione
1. Con riferimento ai datori di lavoro non rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il
finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto interministeriale 4 agosto 2023, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze viene rimodulato come segue:
a) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella
misura del 3 per cento, calcolato assumendo come base imponibile la
somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari
dell'assegno di integrazione salariale.
2. Con riferimento alla totalita' dei datori di lavoro, il
finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a), b) e c), viene rimodulato come segue:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, 4 agosto 2023 con un contributo ordinario mensile dello 0,75
per cento di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a
carico dei lavoratori calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di
apprendistato, esclusi i dirigenti;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e'
dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro,
nella misura del 2,5 per cento calcolato assumendo come base
imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore
interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi
tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non
tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati
dalla prestazione;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e'
dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro,
nella misura del 2,5 per cento, calcolato assumendo come base
imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori
interessati dalla prestazione.
3. Le modifiche relative all'aliquota ordinaria hanno decorrenza
dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto.
4. Le modifiche relative all'aliquota del contributo addizionale
sono applicabili per le prestazioni autorizzate dal quarto mese di
paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
relative a periodi decorrenti dalla stessa data.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2026
Il direttore generale
degli ammortizzatori sociali
Gaetani
Il Ragioniere generale
dello Stato
Perrotta
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 898
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