Conto Termico 3.0, cosa cambia con il decreto correttivo


15/10/2026 – Sono in arrivo novità per il Conto Termico 3.0, il meccanismo di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili attraverso impianti di piccole dimensioni.
 
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto uno schema di decreto correttivo che prevede nuove regole per la gestione dei 900 milioni di euro annui, la riduzione dal 100% all’80% degli incentivi per gli interventi successivi al primo nei Comuni fino a 15.000 abitanti e modifiche alle procedure di accesso e ai requisiti tecnici e documentali.
 
La revisione nasce dall’esigenza di superare le criticità emerse nella prima fase di applicazione del Conto Termico 3.0, segnata da un numero di richieste tale da determinare la sospensione temporanea dell’accesso agli incentivi da parte del GSE.
 

Il Conto Termico 3.0

Il provvedimento allo studio interviene sul DM 7 agosto 2025 che disciplina il Conto Termico 3.0 e che è entrato in vigore il 25 dicembre 2025.
 
Il meccanismo incentivante è diventato operativo il 2 febbraio 2026, ma già il 3 marzo il GSE aveva sospeso temporaneamente la presentazione delle domande, dopo aver ricevuto richieste per circa 1,3 miliardi di euro. Il portale è stato successivamente riaperto per l’accesso diretto e il MASE ha rimodulato la distribuzione delle risorse tra amministrazioni pubbliche e privati, portandole a 450 milioni di euro per ciascuna categoria.
 
Lo schema di decreto correttivo è ancora in fase di definizione. Sul provvedimento dovrà essere acquisita l’intesa della Conferenza Unificata e le nuove disposizioni entreranno in vigore soltanto con la pubblicazione del decreto definitivo in Gazzetta Ufficiale.
 

Conto Termico 3.0, dal 100% all’80% per gli interventi successivi nei piccoli Comuni

Una delle modifiche più rilevanti contenute nella bozza riguarda i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per i quali il Conto Termico 3.0 prevede attualmente la possibilità di ottenere un incentivo fino al 100% delle spese ammissibili.
 
Lo schema di correttivo introduce una distinzione tra il primo intervento e quelli successivi realizzati su edifici di proprietà comunale e utilizzati dallo stesso ente. In particolare, prevede un incentivo del:
 

  • 100% delle spese ammissibili per un unico intervento;
  • 80% delle spese ammissibili per gli interventi successivi.

 
Restano fermi i limiti per unità di potenza e di superficie e gli importi massimi di incentivo stabiliti dal decreto.
 
Il provvedimento contiene anche una disposizione transitoria che tutela le richieste presentate dai piccoli Comuni, comprese quelle tramite prenotazione, prima dell’entrata in vigore del correttivo, salvaguardando il riconoscimento dell’incentivo nella misura del 100% delle spese ammissibili.
 

Come cambierà la gestione dei 900 milioni di euro

Il correttivo conferma il limite massimo di spesa annua cumulata di 900 milioni di euro, ma ne modifica le modalità di gestione per garantire una distribuzione più equilibrata delle risorse tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati.
 
Lo schema prevede una riserva minima di 300 milioni di euro annui per ciascuna delle due categorie di beneficiari, anche nei casi in cui questi accedano agli incentivi tramite ESCO o altri soggetti abilitati.
 
Introduce, inoltre, due soglie che incidono sulle modalità di presentazione delle richieste: quando una categoria di beneficiari raggiunge un impegno di spesa annua cumulata di 600 milioni di euro, per i 60 giorni successivi sarebbero ammesse, per la stessa categoria, esclusivamente richieste di accesso diretto.
 
Lo stesso meccanismo scatterebbe al raggiungimento del limite complessivo di 900 milioni di euro: nei successivi 60 giorni potrebbero essere presentate soltanto richieste di accesso diretto agli incentivi.
 
Il raggiungimento delle soglie sarebbe comunicato sul sito istituzionale del GSE, attraverso l’aggiornamento del contatore dell’impegno di spesa annua cumulata.
 
Il MASE potrebbe inoltre rimodulare le riserve sulla base dei dati di monitoraggio del GSE e destinare una quota delle risorse alle procedure d’asta per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, senza incrementare la dotazione complessiva del meccanismo.
 

Prenotazioni, accesso diretto ed erogazione degli incentivi

Per le pubbliche amministrazioni, lo schema correttivo stabilisce che la quota di risorse destinabile alle prenotazioni non possa superare il 50% dell’impegno di spesa annua cumulata previsto per questa categoria di beneficiari.
 
Il provvedimento interviene anche sulle modalità di accesso attraverso le ESCO, chiarendo che le amministrazioni pubbliche possono avvalersene anche nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato.
 
È prevista inoltre una semplificazione documentale per l’accesso tramite prenotazione: in caso di ricorso a un contratto di prestazione energetica (EPC), viene eliminato l’obbligo di allegare lo schema tipo del contratto all’atto amministrativo adottato ai fini della prenotazione.
 
Un’altra novità riguarda l’erogazione degli incentivi. La bozza introduce una soglia massima di 50.000 euro per il pagamento in un’unica soluzione, nell’ambito della procedura di accesso diretto.
 
Resta infine confermato il limite di 20 milioni di euro annui per gli incentivi relativi agli interventi di diagnosi e certificazione energetica previsti dall’articolo 15, comma 6, del DM 7 agosto 2025.
 

Diagnosi energetiche, APE e nuovi requisiti tecnici

Il decreto correttivo propone modifiche che incidono anche sulle attività di predisposizione della documentazione necessaria a ottenere gli incentivi e per la verifica delle caratteristiche tecniche degli interventi.
 
In particolare, lo schema prevede l’estensione dell’obbligo di APE post-intervento e della relativa diagnosi energetica, nei casi disciplinati dal decreto, anche agli interventi di sostituzione degli infissi e di installazione delle schermature solari.
 
Sono inoltre aggiornati alcuni requisiti tecnici contenuti negli allegati al DM 7 agosto 2025.
Per le schermature e i sistemi di filtrazione solare vengono rivisti i criteri relativi all’installazione e al fattore solare totale, aggiornando i riferimenti tecnici utilizzati per valutare le prestazioni.
 
Per gli apparecchi di illuminazione vengono precisati i requisiti fotometrici, le modalità di verifica delle prestazioni e le caratteristiche delle sorgenti luminose, comprese quelle a LED. Lo schema richiama anche il rispetto dei requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica e l’idoneità degli apparecchi a operare in coordinamento con i sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS).
 
Per gli impianti alimentati a biomassa viene eliminato, per alcune tipologie di generatori, il requisito relativo al rendimento termico utile superiore all’85%. Sono inoltre aggiornati i coefficienti utilizzati nel calcolo degli incentivi in funzione della riduzione delle emissioni di particolato primario, con valori differenziati in base alle prestazioni ambientali degli apparecchi.
 
Le modifiche, se confermate, richiederanno quindi particolare attenzione nella scelta dei prodotti, nella verifica dei requisiti di ammissibilità e nella predisposizione della documentazione tecnica da presentare al GSE.
 

Controlli GSE e recupero degli incentivi

Lo schema modifica anche le disposizioni relative alle verifiche e ai controlli del GSE, precisando le conseguenze delle irregolarità riscontrate. In presenza di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il GSE potrà disporre il rigetto della richiesta o la decadenza dal beneficio, recuperando le somme già erogate e segnalando le istruttorie ad ARERA ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni.
 
Qualora le irregolarità incidano esclusivamente sulla corretta quantificazione dell’incentivo, il GSE potrà rideterminarne l’importo sulla base delle caratteristiche effettivamente accertate, recuperando le somme indebitamente corrisposte.
 
Una specifica disposizione riguarda i casi in cui il soggetto responsabile abbia conferito un mandato all’incasso: il GSE potrà recuperare le somme anche dal mandatario, quale obbligato in solido, nei limiti degli importi effettivamente riscossi.
 

Regole transitorie per imprese e PA e iter del correttivo

Il provvedimento contiene infine alcune disposizioni transitorie per le pubbliche amministrazioni che svolgono attività economica, per le imprese e per i piccoli Comuni.
 
Per le PA che esercitano attività economica, trascorsi 45 giorni dall’entrata in vigore del correttivo, l’accesso agli incentivi sarebbe subordinato al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Titolo V del DM 7 agosto 2025. Per gli interventi già avviati, la richiesta preliminare di accesso agli incentivi dovrebbe essere presentata entro lo stesso termine, a pena di inammissibilità.
 
Per le imprese, invece, lo schema disciplina la possibilità di presentare la richiesta preliminare anche dopo l’avvio dei lavori, limitatamente agli interventi iniziati prima della pubblicazione del DM 7 agosto 2025 e non ancora conclusi alla sua entrata in vigore. I termini e le modalità di presentazione saranno stabiliti dal GSE attraverso l’aggiornamento delle regole applicative.
 
Per i Comuni fino a 15.000 abitanti, come già previsto dalla disposizione transitoria, resterebbe salvaguardato l’incentivo del 100% per le richieste presentate prima dell’entrata in vigore del correttivo.
 
Il decreto correttivo non è ancora stato approvato definitivamente. Dovrà completare il proprio iter, compresa l’acquisizione dell’intesa della Conferenza Unificata, e potrà quindi subire modifiche. Per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.




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