Chi lascia la casa familiare paga un affitto nuovo mentre continua a mantenere i figli e talvolta il mutuo di un immobile in cui non vive più. Dal 2026 esiste un fondo che copre metà del canone, fino a 6.000 euro l’anno. Le domande si chiudono alle 12 del 28 ottobre e i requisiti sono stretti.
La crisi coniugale, per chi lascia la casa familiare, è spesso anche una crisi abitativa. Il genitore non assegnatario continua a contribuire al mantenimento dei figli, talvolta a pagare il mutuo di un immobile in cui non abita più, e insieme deve trovare e pagare un nuovo alloggio. È a questa figura, da tempo al centro del dibattito sulla povertà post-separazione, che la legge di bilancio 2026 ha dedicato un fondo presso il Ministero delle infrastrutture. Il decreto interministeriale n. 200 del 14 settembre 2026, registrato dalla Corte dei conti il 2 ottobre e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 239 del 14 ottobre, lo ha reso operativo.
In questo articolo vedremo, per il genitore separato fuori casa, come chiedere il contributo affitto e quali requisiti occorrono. Qui di seguito ci occuperemo della base normativa e della dotazione del fondo, dei beneficiari e della nozione di abitazione familiare, delle nove dichiarazioni da autocertificare, della misura del contributo e del suo calcolo, dei criteri di priorità e del riparto regionale, della procedura, dei controlli e delle esclusioni, e delle questioni interpretative ancora aperte su separazioni stragiudiziali, genitori mai coniugati e nozione di figlio a carico.
Qual è la base normativa del fondo?
L’articolo 1, comma 234, della legge 199/2025, la legge di bilancio 2026, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. La finalità è garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, con figli a carico fino al compimento dei 21 anni.
Il comma 235 rinvia a un decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Il decreto attuativo, firmato dai ministri Salvini e Giorgetti, disciplina l’accesso per la sola annualità 2026, ai sensi dell’articolo 1. Le risorse gravano sul capitolo 1690, piano gestionale 5, dello stato di previsione del Ministero.
L’impianto è quello dei contributi a sportello digitale con graduatoria: piattaforma dedicata, accesso con identità digitale, punteggi calcolati in automatico, approvazione con decreto direttoriale.
Quali sono i tempi della procedura?
La timeline è stretta. L’avviso previsto dall’articolo 4 fissa i termini: le istanze si presentano sulla piattaforma mit.gov.itdalle ore 12 del 7 ottobre alle ore 12 del 28 ottobre 2026. Chi alla scadenza è già entrato nella coda può completare l’invio entro le 24 ore successive, e il termine sarà prorogato solo in caso di blocco o malfunzionamento della piattaforma. L’ordine di arrivo non costituisce preferenza: non è un click day, e chi invia l’ultimo giorno non è svantaggiato rispetto a chi ha inviato il primo.
La graduatoria va approvata entro 15 giorni dalla chiusura del termine, ai sensi dell’articolo 10. L’erogazione segue in unica soluzione, ai sensi dell’articolo 11.
Chi può accedere al contributo?
Possono accedere i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare e abbiano almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1. L’età si verifica alla data di pubblicazione dell’avviso, come precisa l’articolo 6, lettera f).
Il perimetro è delimitato soprattutto dalla nozione di abitazione familiare. Ai sensi dell’articolo 6, lettera c), l’immobile assegnato all’altro genitore deve essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli con quest’ultimo conviventi. Restano quindi escluse le ipotesi in cui la casa coniugale fosse condotta in locazione o in comodato da terzi: il fondo non tutela chi perde il godimento di un alloggio altrui, ma chi è privato dell’utilizzo di un bene di famiglia.
La scelta è coerente con la ratio della norma primaria. Il genitore proprietario, o comproprietario, sconta il doppio onere di un patrimonio immobilizzato dall’assegnazione ai sensi dell’articolo 337-sexies del codice civile e di un nuovo canoneda pagare. Non è invece richiesto che il richiedente sia proprietario: rileva anche l’ipotesi in cui la casa appartenga al solo coniuge assegnatario.
Le Faq ministeriali confermano l’esclusione delle case condotte in locazione, detenute in comodato o di proprietà di terzi. Escludono inoltre la casa venduta prima della domanda, perché la proprietà deve sussistere alla data di presentazione dell’istanza, e i casi in cui manchi un provvedimento di assegnazione dell’abitazione all’altro genitore.
Un padre divorziato vive in affitto da tre anni; la casa familiare, di proprietà dell’ex moglie, è stata assegnata a lei con la figlia di diciassette anni. Può accedere. Se invece la casa familiare fosse stata presa in affitto dai coniugi e assegnata alla moglie, il padre resterebbe escluso, pur trovandosi nella stessa situazione economica.
Quali dichiarazioni bisogna rendere?
L’articolo 6 elenca nove dichiarazioni da rendere ai sensi del d.p.r. 445/2000, con le conseguenze penali e decadenziali degli articoli 75 e 76 in caso di falsità. Il richiedente deve indicare:
- i dati anagrafici e la residenza propri e del genitore assegnatario;
- il tribunale, il numero e la data del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio;
- i dati catastali dell’abitazione familiare assegnata all’altro genitore;
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione a lui intestato e il canone annuo;
- di non essere proprietario di immobili residenziali nello stesso comune della casa familiare o nei comuni limitrofi entro 50 km, fatta salva l’eventuale proprietà della casa familiare stessa;
- il numero di figli a carico sotto i 21 anni;
- di essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;
- un reddito individuale, da ultima dichiarazione disponibile, non superiore a 35.000 euro;
- di non percepire altri sussidi pubblici con analoga finalità abitativa e di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Sull’ultimo punto le Faq precisano che il divieto si estende alle altre forme di abitazione a canone agevolato, calmierato o sovvenzionato riconducibili a programmi pubblici; chi ha soltanto chiesto un’altra misura ed è in attesa dell’esito può comunque presentare domanda.
Quali aspetti dei requisiti meritano attenzione?
Tre elementi vanno sottolineati.
Il parametro economico è il reddito individuale, non l’Isee: una scelta che semplifica l’istruttoria ma ignora il patrimonio mobiliare e gli oneri di mantenimento effettivamente versati. Un genitore con 34.000 euro di reddito che ne versa 12.000 di assegno è trattato come chi non versa nulla.
Il requisito della regolarità negli obblighi verso i figli introduce una condizione di meritevolezza, che collega il beneficio pubblico all’adempimento dei doveri degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile.
Il divieto di proprietà di altri immobili residenziali vale, secondo le Faq, anche per semplici quote, comprese quelle ereditarie, e si applica a prescindere dall’effettiva disponibilità dell’immobile, dalla sua occupazione da parte di familiari o dalla presenza di diritti reali di godimento di terzi. È una lettura rigorosa, che può escludere chi abbia ereditato una quota minima di un immobile non utilizzabile.
Quanto vale il contributo e come si calcola?
Il contributo è pari al 50 per cento del canone annuo sostenuto, fino a un massimo di 6.000 euro, ai sensi dell’articolo 3. Il tetto si raggiunge con canoni da 12.000 euro annui, cioè 1.000 euro al mese. A dotazione piena, la platea minima dei beneficiari è di circa 3.333 genitori, numero che cresce in proporzione ai canoni più bassi. L’erogazione è annuale e unica, sul conto corrente indicato nell’istanza.
Le Faq precisano il calcolo. Conta solo il contratto in essere alla data della domanda: non si recuperano le mensilità di un contratto già cessato, anche se pagate nel 2026. Se il contratto è stato stipulato nel corso del 2026, si considerano solo i canoni delle mensilità successive alla stipula. In caso di cointestazione si indica la sola quota di canone riferibile al richiedente.
Un padre paga 700 euro al mese per un bilocale, con contratto registrato da due anni: il canone annuo è di 8.400 euro e il contributo di 4.200 euro. Un altro ha firmato il contratto il 1° luglio 2026 a 900 euro: può indicare sei mensilità, 5.400 euro, e ottenere 2.700 euro. Un terzo condivide l’appartamento con un amico, con contratto cointestato a 1.200 euro totali: indica la propria quota, 600 euro al mese, e ottiene 3.600 euro.
Quali criteri di priorità determinano la graduatoria?
L’articolo 7 individua quattro condizioni di priorità:
- il numero di figli a carico sotto i 21 anni;
- la disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 del richiedente o dei figli;
- la disoccupazione involontaria ai sensi del d.lgs. 22/2015;
- la residenza in un comune ad alta tensione abitativa ai sensi dell’articolo 8 della legge 431/1998 e della delibera Cipe 87/2003.
I punteggi corrispondenti sono fissati nell’allegato 2. A parità di punteggio prevale il reddito più basso, ai sensi dell’articolo 9, comma 5.
Come funziona il riparto tra le regioni?
Le risorse sono ripartite in accantonamenti per regione e provincia autonoma secondo l’allegato 1, con tre parametri ponderati. Le graduatorie sono regionali e generate in automatico dalla piattaforma. Se in una regione le domande non esauriscono l’accantonamento, le somme residue sono riassegnate pro quota alle altre secondo gli stessi criteri, ai sensi dell’articolo 9, comma 2.
La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale per la casa e la riqualificazione urbana e pubblicata con il solo codice ID attribuito all’istanza, a tutela della riservatezza.
Come si presenta la domanda?
Ogni soggetto può presentare una sola istanza, online con Spid, Cie o Cns, ai sensi dell’articolo 5. La domanda deve contenere il cellulare, l’Iban intestato al richiedente, l’email e la pec. L’avviso precisa che la domanda, una volta inviata, non può più essere modificata, e che occorre conservare la documentazione relativa ai dati dichiarati per l’eventuale trasmissione in sede di controllo.
L’articolo 8 prevede l’esclusione automatica per le istanze tardive, per quelle presentate con modalità diverse e per chi difetti anche di un solo requisito.
Come funzionano i controlli?
L’articolo 12 riserva al Ministero verifiche a campione e subordina l’erogazione al loro esito positivo. All’esclusione disposta all’esito dei controlli segue lo scorrimento della graduatoria regionale o, in caso di incapienza, di altra graduatoria individuata con i criteri dell’articolo 9.
Il coordinamento tra l’articolo 11, che fa seguire l’erogazione alla pubblicazione della graduatoria, e l’articolo 12, che la subordina all’esito dei controlli, non appare esplicito: non si sa se i controlli precedano il pagamento per tutti i soggetti campionati, né come si proceda al recupero delle somme già versate. Manca anche ogni previsione sulle garanzie partecipative, come il preavviso di rigetto dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, prima dell’esclusione.
Chi si è separato senza giudice può accedere?
L’articolo 6, lettera b), chiede di indicare “tribunale di riferimento, numero e data del provvedimento giudiziale“. Una lettura letterale escluderebbe chi si è separato o ha divorziato con negoziazione assistita ai sensi dell’articolo 6 del d.l. 132/2014. Eppure l’accordo di negoziazione produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali e può regolare l’assegnazione della casa familiare. La norma primaria, del resto, contempla solo genitori “separati o divorziati”, senza richiedere un titolo giurisdizionale. Un’interpretazione conforme alla legge suggerisce di ammettere anche questa ipotesi.
Le Faq ministeriali, però, non affrontano il punto; anzi, nel negare l’accesso ai genitori mai coniugati, ribadiscono che il provvedimento giudiziale di separazione o divorzio deve essere già stato emesso alla data della domanda. Un chiarimento espresso resta necessario.
Diversa è la questione degli accordi conclusi davanti all’ufficiale di stato civile ai sensi dell’articolo 12 del d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014. Tale modalità è preclusa in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti: condizioni che di regola ricorrono per i figli a carico richiesti dal decreto, sicché l’ipotesi appare marginale. In mancanza di una definizione di “figlio a carico” resta comunque opportuno un chiarimento ministeriale, che neppure le Faq hanno fornito.
I genitori mai sposati sono esclusi?
Il fondo è riservato a separati e divorziati, quindi a chi era sposato. Resta fuori il genitore convivente di fatto che, alla cessazione della convivenza, perde la casa familiare assegnata all’altro ai sensi dell’articolo 337-sexies del codice civile, norma che si applica indistintamente ai figli nati dentro e fuori dal matrimonio.
Il limite discende dalla legge di bilancio e il decreto non poteva superarlo. Le Faq lo confermano espressamente: i provvedimenti su affidamento, collocamento o mantenimento dei figli di genitori mai sposati non sono equiparati a quelli di separazione o divorzio. La disparità appare però difficilmente giustificabile alla luce degli articoli 3 e 30 della Costituzione e del principio di unicità dello stato di figlio affermato dalla legge 219/2012, posto che la misura è costruita intorno all’interesse dei figli.
Cosa si intende per figlio a carico?
Il decreto non lo definisce, e non è chiaro se valga il parametro fiscale dell’articolo 12 del Tuir, con la soglia di reddito del figlio, oppure una nozione sostanziale di dipendenza economica. La questione non è teorica: il figlio di regola convive con il genitore assegnatario, e il richiedente contribuisce tramite l’assegno di mantenimento. Senza un chiarimento, il rischio è di applicazioni disomogenee e di contenzioso in sede di controllo.
Come si verifica la regolarità del mantenimento?
La dichiarazione di essere “in regola con gli obblighi di cura e mantenimento” è difficilmente verificabiledall’amministrazione senza il concorso dell’altro genitore. Il decreto chiede di indicarne i dati anagrafici, senza disciplinare alcun contraddittorio. Per la falsa dichiarazione restano operanti la decadenza dal beneficio, articolo 75, e la responsabilità penale, articolo 76, del d.p.r. 445/2000. Chi versa l’assegno con bonifici regolari ha la prova pronta; chi paga in contanti o in ritardo è esposto.
A quale giudice rivolgersi in caso di esclusione?
Sul riparto di giurisdizione, l’indirizzo consolidato in materia di contributi pubblici, fissato dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 6/2014, attribuisce al giudice amministrativo la fase che precede la concessione e il ritiro del beneficio per vizi di legittimità, e al giudice ordinario le controversie sulla revoca per inadempimento del beneficiario, nonché quelle relative a contributi riconosciuti direttamente dalla legge, in cui l’amministrazione si limita a verificarne i presupposti. L’automaticità del punteggio riduce la discrezionalità, ma non elimina il problema di individuare il giudice competente.
Cosa verificare prima della scadenza?
Il fondo è una risposta strutturale, seppure circoscritta, alla vulnerabilità abitativa del genitore non assegnatario. Le risorse restano limitate rispetto alla platea potenziale, e il decreto opera solo per l’anno corrente. Le prime Faq hanno chiarito alcuni profili, quote di proprietà, contratto di locazione, genitori non coniugati; restano aperti i dubbi sulle separazioni stragiudiziali e sulla nozione di figlio a carico.
Per chi assiste questi genitori la priorità immediata è la scadenza delle ore 12 del 28 ottobre 2026. Prima occorre verificare tre cose: la registrazione del contratto di locazione, con gli estremi da inserire nell’istanza e l’intestazione al richiedente; la documentazione del titolo di separazione o divorzio, con tribunale, numero e data; la regolarità dei versamenti di mantenimento, da documentare con i bonifici in vista di un eventuale controllo. Vanno inoltre controllate le visure per escludere quote di immobili residenziali nel comune della casa familiare o entro 50 chilometri, e l’ultima dichiarazione dei redditi per il limite dei 35.000 euro.
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