di Alessandro Angelone.
Il 15 ottobre, ad Atessa, l’assemblea dei soci di Baomarc Automotive Solutions ha preso atto che la composizione negoziata della crisi è finita senza accordo. Il socio di maggioranza, il gruppo cinese Baosteel, ha detto di voler andare verso la liquidazione giudiziale, cioè quello che una volta si chiamava fallimento. Ha respinto la proposta del socio di minoranza di un concordato in continuità. Lo stabilimento, secondo i sindacati, lavora a pieno ritmo e rifornisce Stellantis. Il 19 ottobre, mentre si riunisce il consiglio di amministrazione, c’è sciopero. È una storia che interessa da vicino Cogesa, alla vigilia della sua composizione negoziata.
A Sulmona, intanto, Cogesa si prepara a imboccare la stessa strada della composizione negoziata. Con la determina dell’amministratore unico n. 99 del 23 settembre ha affidato a un advisor l’incarico di guidarla nella composizione negoziata: 68.515 euro per istanza e trattative, fino a 106.579 euro se servirà anche il piano di risanamento.
Baomarc ci ricorda una cosa che nei comunicati si tende a tacere: la composizione negoziata può non riuscire. E allora conviene chiedersi, prima e non dopo, che cosa succederebbe a una società interamente pubblica che raccoglie e tratta i rifiuti di un intero territorio.
Cos’è la composizione negoziata che prepara Cogesa
È uno strumento del Codice della crisi (art. 12 del d.lgs. 14/2019). L’impresa in difficoltà chiede alla Camera di commercio un esperto indipendente, che aiuta a trattare con i creditori. Non c’è, infatti, un giudice, non c’è un curatore, gli amministratori restano al loro posto. L’esperto ha 180 giorni, prorogabili di altri 180 (art. 17).
Inoltre vale anche per le società pubbliche. Il Codice esclude dal suo campo lo Stato e gli enti pubblici, non le società che gli enti possiedono (art. 1). E il Testo unico sulle partecipate lo dice in modo esplicito: le società a partecipazione pubblica possono fallire come tutte le altre (art. 14, comma 1, del d.lgs. 175/2016).
Cosa è andato storto ad Atessa
Il caso Baomarc ha una particolarità che interessa da vicino la composizione negoziata di Cogesa. Secondo le ricostruzioni dei sindacati, le trattative non si sono arenate sui creditori ma sui soci, che non hanno trovato un’intesa. Una composizione negoziata, infatti, è una trattativa: se chi deve mettere i soldi o le garanzie non si mette d’accordo, l’esperto non può inventarsi una soluzione.
Quando le trattative si chiudono senza accordo, la legge lascia aperte alcune strade (art. 23): un piano attestato, un accordo di ristrutturazione con i creditori, un concordato preventivo. Oppure, se l’esperto certifica che si è trattato in buona fede, un concordato semplificato per liquidare il patrimonio (art. 25-sexies). Infine, se nessuna di queste strade è percorribile, e l’impresa è insolvente, resta la liquidazione giudiziale.
È un po’ come una mediazione familiare: funziona se tutti vogliono salvare la casa. Se uno dei due ha già deciso di venderla, il mediatore può solo prenderne atto.
Cogesa arriva alla composizione negoziata in salita
Cogesa non arriva alla composizione negoziata a mani libere. Come abbiamo raccontato analizzando il bilancio 2025, la società ha chiuso l’anno con una perdita di 1,44 milioni e un patrimonio netto negativo di circa 3,05 milioni. Ha infatti già in corso un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato dal Tribunale di Sulmona nel marzo 2024, con un piano industriale fino al 2029. Le rate ai creditori, finora, sono state pagate. Ma diverse ipotesi del piano non si sono avverate: vertenze di lavoro costate più del previsto, la Decontribuzione Sud non riconosciuta, l’aumento di capitale non fatto.
Il patrimonio netto negativo, inoltre, per una S.p.A. non è un dettaglio contabile. L’art. 2447 del codice civile obbliga gli amministratori a convocare subito i soci per ricapitalizzare o trasformare la società, altrimenti scatta lo scioglimento. Durante la composizione negoziata di Cogesa, però, questi obblighi possono essere sospesi (art. 20). È una delle ragioni pratiche per cui lo strumento è utile. Ma è una sospensione, non una cancellazione: quando le trattative finiscono, il problema torna sul tavolo dei Comuni soci, intatto.
Se le trattative falliscono: lo scenario
Proviamo a immaginare il caso peggiore, senza allarmismi ma senza girarci intorno.
Primo: il servizio non si ferma il giorno dopo. Se il tribunale aprisse la liquidazione giudiziale, potrebbe autorizzare il curatore a proseguire l’attività (art. 211 del Codice della crisi). I contratti in corso, quindi, continuano e i camion continuano a girare. Per un servizio pubblico essenziale come la raccolta dei rifiuti è lo scenario più probabile. Ma è un regime a termine: il curatore lo porta avanti finché non danneggia i creditori, e intanto non può partecipare a nuove gare.
Secondo: i Comuni restano senza il loro strumento. Qui c’è la regola meno conosciuta e più pesante. L’art. 14, comma 6, del Testo unico stabilisce che, nei cinque anni successivi al fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le amministrazioni che la controllavano non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscano gli stessi servizi. In altre parole, niente «Cogesa 2» per cinque anni. Il servizio andrebbe messo a gara e affidato con ogni probabilità a un operatore privato. La norma parla ancora di «fallimento», ma per il Codice della crisi i riferimenti al fallimento valgono ora per la liquidazione giudiziale.
Chi paga se Cogesa fallisce
Terzo: i soldi già persi restano persi. I Comuni, come soci di una S.p.A., non rispondono dei debiti della società oltre il capitale conferito. Tuttavia perderebbero la partecipazione e i crediti che eventualmente vantano verso la società. E il costo del passaggio a un nuovo gestore, con le gare, gli impianti da rilevare e i lavoratori da tutelare, finirebbe comunque nella tariffa rifiuti pagata dai cittadini.
Quarto: arriva la Corte dei conti. Cogesa è una società in house. Per i danni causati dagli amministratori di queste società, perciò, la giurisdizione è della Corte dei conti (art. 12 del Testo unico). E costituisce danno erariale anche la condotta dei rappresentanti dei Comuni che, con dolo o colpa grave, abbiano fatto perdere valore alla partecipazione. Un fallimento renderebbe inevitabile chiedersi chi doveva intervenire e quando.
Perché i Comuni non possono semplicemente pagare
La risposta istintiva è: se Cogesa è dei Comuni, i Comuni coprono le perdite. In realtà non è così semplice. Il Testo unico (art. 14, commi 4 e 5) dice che ripianare le perdite non è, da solo, un rimedio adeguato. Serve un piano di ristrutturazione che dimostri concrete prospettive di tornare in equilibrio. E se la società è in perdita da tre esercizi consecutivi, i Comuni possono versare soldi solo nei limiti fissati dalla legge, cioè per ricapitalizzare ex art. 2447 o a fronte di contratti di servizio dentro un piano di risanamento triennale comunicato alla Corte dei conti.
In parole semplici: la legge non vieta ai Comuni di salvare la loro società. Vieta di farlo a scatola chiusa.
Per onestà: per Cogesa la composizione negoziata è la scelta giusta
Detto questo, la scelta di Cogesa di avviare la composizione negoziata è corretta, e in un certo senso obbligata. Il Testo unico (art. 14, commi 2 e 3) impone agli amministratori di una società pubblica che vede segnali di crisi di intervenire «senza indugio» con un piano di risanamento. Restare fermi sarebbe una grave irregolarità. La composizione negoziata, dunque, è lo strumento pensato proprio per intervenire prima che sia troppo tardi.
Anche l’incarico all’advisor, che ha fatto discutere, ha una sua logica. L’istanza richiede un progetto di piano, un piano finanziario a sei mesi, i certificati dei debiti fiscali e contributivi, la Centrale rischi: non è un modulo che si compila in un pomeriggio. Si può discutere della cifra e di come è stato scelto il professionista. Non dell’esigenza di farsi assistere.
E c’è una differenza importante con Baomarc. Ad Atessa decideva un socio industriale straniero, con interessi suoi. A Sulmona i soci sono i Comuni, che non possono permettersi di perdere il servizio. Paradossalmente, è questo il miglior argomento per credere che la trattativa possa riuscire.
Cogesa e la composizione negoziata: le domande per i Comuni soci
Il caso Baomarc dimostra che la composizione negoziata si vince o si perde sui soci, e per Cogesa vale lo stesso. Per questo le domande vanno rivolte prima di tutto ai Comuni.
I soci sono disposti a mettere risorse, e quante, dentro un piano che la legge consenta? Sono d’accordo tra loro, visto che sul ciclo dei rifiuti la politica della Valle Peligna è tutt’altro che compatta? Che rapporto ci sarà tra la composizione negoziata di Cogesa e l’accordo di ristrutturazione del 2024, che i creditori finora hanno visto rispettare? E soprattutto: esiste un piano B, se le trattative dovessero andare come ad Atessa?
Le risposte dovrebbero arrivare nelle assemblee dei soci e nei consigli comunali chiamati a decidere. Sarebbe bene che arrivassero prima che Cogesa depositi l’istanza di composizione negoziata, non dopo la relazione finale dell’esperto.
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