Bando finanza innovativa Bologna 2026: 50% fino a 15.000€


Alle micro, piccole e medie imprese dell’area metropolitana che preparano e attivano uno strumento di finanza innovativa, cioè un canale di raccolta alternativo al credito bancario, la Camera di commercio di Bologna paga il 50% delle spese, fino a 15.000 euro per impresa. La spesa minima è di 5.000 euro e la dotazione di 129.000 euro. Le domande si inviano solo su Restart, la piattaforma telematica di Infocamere, dalle 11:00 del 13 ottobre alle 13:00 del 4 novembre 2026. Lo prevede l’Allegato A alla deliberazione di Giunta n. 2026000120 del 22 settembre 2026.

Gli strumenti ammessi sono sei: il crowdfunding (raccolta online di fondi dal pubblico o da investitori), i minibond (obbligazioni emesse da PMI), il venture capital e i business angel (investitori che entrano nel capitale), l’invoice trading (cessione di fatture a investitori tramite una piattaforma), il vendor loan (il finanziamento che il venditore concede a chi compra un’azienda) e gli strumenti finanziari partecipativi (titoli ibridi con diritti patrimoniali, senza la piena qualità di socio).

Il contributo copre consulenze, primo rating, piattaforma, notaio, arranger (la banca o l’intermediario che struttura un minibond) e comunicazione agli investitori; il denaro che l’impresa raccoglie resta fuori. E c’è una condizione che pesa più di tutte: entro il 31 dicembre 2027 lo strumento va «attivato», altrimenti si perde l’intero contributo (art. 6 c. 2 lett. d). Che cosa conti come attivazione, l’atto non lo dice. Al 20 ottobre 2026 lo sportello è aperto e la pagina del bando sul sito della Camera non riporta avvisi di esaurimento, proroga o rettifica.

Passano prima le imprese femminili, giovanili, con rating di legalità (il riconoscimento che attribuisce l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, AGCM) o con la certificazione della parità di genere: è una precedenza nell’ordine di arrivo, non una quota riservata.

In sintesi: il bando finanza innovativa 2026 della Camera di commercio di Bologna

  • Cosa paga: la metà delle consulenze e dei costi per attivare lo strumento (analisi finanziaria, primo rating, piattaforme, notaio, arranger, comunicazione), non il capitale raccolto.
  • Chi: PMI con sede legale e unità locale nell’area metropolitana di Bologna, escluse le attività finanziarie, assicurative, immobiliari e di gioco, anche se secondarie, la pesca e l’acquacoltura.
  • Quanto: il 50% delle spese, fino a 15.000 euro, che si raggiungono solo con 30.000 euro di spese; spesa minima 5.000 euro.
  • Quando: domande dalle 11:00 del 13 ottobre alle 13:00 del 4 novembre 2026; spese pagate e strumento attivato entro il 31 dicembre 2027.
  • Come: solo su Restart, in ordine di arrivo, con precedenza alle imprese femminili, giovanili, con rating di legalità o certificazione della parità di genere.

15.000 euroContributo massimo, raggiunto con 30.000 euro di spese

129.000 euroDotazione: 8,6 contributi pieni, a nostro calcolo

31/12/2027Termine per pagare le spese e attivare lo strumento

Voce Cosa prevede l’atto Articolo
Atto Allegato A alla deliberazione di Giunta della Camera di commercio di Bologna, numero di repertorio 2026000120, seduta del 22 settembre 2026 Intestazione e art. 1
Chi Micro, piccole e medie imprese iscritte e attive nel Registro delle imprese, con sede legale e unità locale nell’area metropolitana di Bologna Art. 5
Strumenti Crowdfunding, minibond, venture capital e business angel, invoice trading, vendor loan, strumenti finanziari partecipativi compreso il revenue based financing: l’elenco è chiuso Artt. 1 e 2
Contributo Fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a 15.000 euro; spese non inferiori a 5.000 euro Artt. 6 e 8
Dotazione 129.000 euro, incrementabile con altre risorse del bilancio camerale Art. 3
Regime De minimis, cioè aiuti di piccolo importo: al massimo 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni, su base mobile (Reg. UE 2023/2831); per la sola produzione agricola primaria, Reg. (UE) 1408/2013 Artt. 1, 5 e 8
Selezione Nessun punteggio: ordine di ricezione su Restart, prima le imprese con un requisito di precedenza, poi le altre se restano fondi Art. 8 c. 4
Domanda Una per impresa, dalle 11:00 del 13 ottobre alle 13:00 del 4 novembre 2026 Art. 9 cc. 2 e 3
Termini successivi Istruttoria entro 90 giorni e comunque entro il 31 dicembre 2026; spese pagate e strumento attivato entro il 31 dicembre 2027; rendiconto entro il 31 gennaio 2028; nessuna proroga Artt. 6, 9, 10 e 11
Cumulo Escluso con altre agevolazioni pubbliche per gli stessi interventi Art. 8 c. 7
Pagamento In un’unica soluzione dopo il rendiconto, senza anticipi; ritenuta del 4% ove applicabile Art. 10 cc. 1 e 8

Il contributo paga la preparazione, non il capitale che raccogli

Per l’atto è un «aiuto diretto alla spesa» a fondo perduto (art. 8 c. 2): conta quanto l’impresa spende per arrivare alla raccolta, non quanto raccoglie.

Cosa entra nel 50%

Analisi della situazione finanziaria di partenza e strategia sugli strumenti, con relazione; primo rating di credito; assistenza all’attivazione (business plan, due diligence, servizi legali, advisor); piattaforme; notaio; arranger; comunicazione agli investitori; formazione di chi gestirà lo strumento (art. 7 c. 3).

Cosa resta fuori

Il denaro raccolto; la preparazione della domanda per questo bando; la consulenza fiscale, contabile e legale ordinaria; interessi e commissioni finanziarie; l’acquisto di beni; SEO, SEM e pubblicità web diversa dalla comunicazione della campagna o dell’emissione (art. 7 c. 4).

Per questo, a nostro avviso, il bando serve soprattutto a chi ha già deciso di aprire il capitale o di emettere debito e deve pagare i professionisti per farlo. A chi sta ancora esplorando l’idea serve meno: se lo strumento non viene attivato entro il 2027, il contributo decade per intero, anche per la parte che copriva le analisi già fatte.

I sei strumenti ammessi e le spese che hanno senso per ciascuno

L’elenco dell’art. 2 è chiuso: valgono «esclusivamente» questi strumenti (art. 1 c. 2). Non tutte le voci di spesa dell’art. 7, però, servono a ogni strumento: l’arranger è previsto per il solo minibond, e la comunicazione ammessa riguarda soltanto l’avvio di una campagna di crowdfunding o l’emissione di minibond (lett. h).

Strumento Come lo descrive il bando Spese coerenti (art. 7 c. 3) Da sapere
Crowdfunding Raccolta online, in genere di importi non elevati, dal pubblico o da investitori: in cambio di quote (equity), come prestito (lending), in cambio di ricompense o come dono (reward e donation) Consulenze (lett. a, b, d), adesione alla piattaforma anche come canone (e), notaio per lo statuto (f), comunicazione dell’avvio della campagna (h) Le ricompense del reward sono beni, quindi escluse; la commissione della piattaforma calcolata sul raccolto l’atto non la classifica
Minibond Obbligazioni emesse da PMI, anche non quotate, destinate a investitori istituzionali, fondi o soggetti professionali Advisor e certificazione del bilancio (d), arranger (g), notaio (f), quotazione e dematerializzazione (e), rating (c), comunicazione e roadshow (h) Il bando dice «obbligazioni»: per i titoli di debito di una Srl serve una conferma della Camera
Venture capital e business angel Investitori che portano capitale di rischio in cambio di quote, soprattutto nelle fasi di avvio e di primo sviluppo Business plan, due diligence, servizi legali (d), notaio (f) Il denaro investito non è una spesa; l’ingresso dei nuovi soci può togliere la precedenza
Invoice trading Cessione di fatture commerciali a investitori tramite una piattaforma online Adesione o canone della piattaforma (e), consulenze Lo sconto sulle fatture cedute è un onere finanziario, escluso; per le commissioni della piattaforma vale il dubbio del crowdfunding
Vendor loan Finanziamento concesso dal venditore all’acquirente in una compravendita aziendale Strutturazione del contratto, due diligence, servizi legali (d) Per nostra lettura lo attiva l’acquirente; fusioni, conferimenti e cessioni di ramo vanno comunicati prima
Strumenti finanziari partecipativi Titoli ibridi con diritti patrimoniali o amministrativi, senza la piena qualità di socio; comprendono il revenue based financing, capitale in cambio di una quota delle entrate future Notaio per lo statuto (f), servizi legali e business plan (d) Nella Spa li disciplina lo statuto (art. 2346 c.c.); per una Srl la base giuridica va verificata caso per caso

Per il crowdfunding con quote o prestiti il riferimento europeo è il Reg. (UE) 2020/1503, che copre offerte fino a 5 milioni di euro in dodici mesi per ciascun titolare del progetto. Come si imposta una raccolta lo spieghiamo nella guida su come funziona una campagna di crowdfunding.

Per il minibond la prima scelta da fare è il mercato. Il Segmento Professionale di Euronext Access Milan, che il bando cita fra le piattaforme ammesse, non accetta strumenti emessi da micro imprese e chiede l’ultimo bilancio sottoposto a revisione legale (regolamento in vigore dal 3 marzo 2026, art. 220.1): una micro impresa che pensa a un minibond quotato deve saperlo prima di pagare l’advisor. Nella Spa le obbligazioni le delibera l’organo amministrativo, salvo diversa previsione, con verbale notarile (art. 2410 c.c.); nella Srl i titoli di debito devono essere previsti dall’atto costitutivo (art. 2483 c.c.).

Come si prepara un round con un fondo o con business angel lo trovi nella guida su come si raccoglie capitale da un fondo di venture capital.

Attenzione: «attivato» è la parola su cui si perde tutto. Entro il 31 dicembre 2027 lo strumento va attivato, «pena la decadenza totale dal contributo assegnato» (art. 6 c. 2 lett. d), e la mancata «concreta attivazione» è causa di revoca totale (art. 12 c. 1 lett. c e c. 2 lett. a). L’atto non dice quale momento conti: per una campagna la pubblicazione o la conclusione, per un minibond l’emissione o la sottoscrizione, per un investitore la firma dell’accordo o il versamento. Non dice nemmeno con quale documento si prova. Prima di firmare gli incarichi chiedilo per iscritto all’Ufficio Promozione della Camera.

Chi può chiedere il contributo e chi resta fuori

Possono chiederlo le PMI (raccomandazione 2003/361/CE) che hanno la sede legale e l’unità locale destinataria dell’intervento nell’area metropolitana di Bologna (art. 5 c. 2), cioè nel territorio della Città metropolitana, che coincide con quello della provincia (art. 1 c. 6 L. 56/2014). L’art. 6 parla di intervento realizzato presso la «sede legale/unità locale»: per nostra lettura va bene anche la sola sede legale, se l’intervento si fa lì, ma l’atto non lo scrive in chiaro.

Requisito Cosa chiede l’atto Dove
Dimensione Micro, piccola o media impresa; la qualifica va mantenuta fino alla concessione Art. 5 c. 2 lett. i
Registro e diritto annuale Impresa iscritta e attiva; diritto annuale in regola alla domanda o regolarizzato nel termine dato dalla Camera, che il regolamento camerale fissa in 10 giorni dalla richiesta Art. 5 c. 2 lett. a e h
Stato dell’impresa Nessuna procedura concorsuale liquidatoria, nessuna liquidazione volontaria, nessuna difficoltà ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 651/2014, anche se il regime è de minimis Art. 5 c. 2 lett. d, e, f
Sicurezza sul lavoro In regola con il D.Lgs. 81/2008 Art. 5 c. 2 lett. g
Plafond de minimis Capienza nel massimale; se basta solo in parte, contributo ridotto Art. 5 c. 2 lett. j
Somme da restituire Restituite le somme dovute per revoche di agevolazioni della Camera di Bologna Art. 5 c. 2 lett. l
Legalità e contributi Nessuna causa antimafia, sanzione interdittiva (D.Lgs. 231/2001) o condanna definitiva di legali rappresentanti o amministratori per reati che escludono dagli appalti; nessuna irregolarità contributiva che impedisca il DURC (il documento unico di regolarità contributiva); nessuna decadenza per delocalizzazione o cessazione con l’esclusione ancora in corso (art. 16 del Codice); nessuna revoca per dichiarazione mendace negli ultimi due anni Art. 5 c. 3; art. 9 D.Lgs. 184/2025
Polizza catastrofale Stipulata, salvo esenzione o proroga di legge Art. 5 c. 3 lett. g
Settori esclusi ATECO 2025 64, 65, 66, 68 e 92, anche come attività secondaria; pesca e acquacoltura Art. 5 c. 4 lett. b e c
Forniture Nessuna fornitura di beni o servizi in essere con la Camera di Bologna Art. 5 c. 4 lett. a

I requisiti si provano alla data della domanda e vanno tenuti senza interruzioni fino all’erogazione (art. 5 cc. 5 e 6): un affitto d’azienda, una cessazione, una messa in liquidazione o una cancellazione nel frattempo fanno decadere dal contributo.

Il codice ATECO secondario che esclude

Le divisioni ATECO 2025 escluse sono la 64 (servizi finanziari, escluse assicurazioni e fondi pensione), la 65 (assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione), la 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi), la 68 (attività immobiliari) e la 92 (scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo). L’esclusione vale «anche in via secondaria». Basta, per esempio, un codice della divisione 68 in visura accanto all’attività principale, per l’affitto di un immobile di proprietà: la società è fuori. Cancellare il codice ha senso solo se quell’attività non si svolge più: se si svolge, il requisito manca comunque, e la dichiarazione sostitutiva espone alla revoca (art. 12) e alle conseguenze penali richiamate dal modulo (art. 76 DPR 445/2000). L’elenco ATECO che compare sul catalogo nazionale degli incentivi è una classificazione, non un requisito del bando.

La polizza catastrofale: chi deve averla e come si dichiara

Il bando esclude chi non ha stipulato la polizza contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni dell’art. 1 c. 101 della L. 213/2023, salvo esenzioni o proroghe di legge (art. 5 c. 3 lett. g), e il Codice degli incentivi ne fa una causa di esclusione in tutti i bandi pubblicati dal 1° gennaio 2026, salvo gli incentivi fiscali e contributivi (art. 9 c. 1 lett. f e art. 25 c. 1 D.Lgs. 184/2025). Per le PMI i termini sono scaduti: 1° ottobre 2025 per le medie imprese, 31 dicembre 2025 per le piccole e le micro, 31 marzo 2026 per quelle dei pubblici esercizi di somministrazione e turistico-ricettive (art. 16 c. 2 DL 200/2025). L’obbligo riguarda terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali usati a qualsiasi titolo, anche in affitto o in leasing, salvo quelli già coperti da una polizza di altri, come il proprietario dell’immobile; chi lavora nella propria abitazione assicura la parte usata per l’impresa, e chi non ha e non usa nessuno di quei beni non è obbligato (FAQ del Ministero delle imprese sulle polizze catastrofali, n. 1, 8 e 9).

Nel modulo (punto V) si indicano numero, decorrenza e scadenza della polizza, oppure, nella seconda casella, la norma che esenta o proroga il proprio settore. L’impresa senza beni da assicurare non è un settore esente, e il modulo non la prevede: per noi si usa la seconda casella citando la FAQ n. 9, dopo averne chiesto conferma all’Ufficio Promozione. La polizza, poi, va tenuta in vigore fino al pagamento: con l’erogazione nel 2027 o nel 2028 c’è almeno un rinnovo da documentare.

Le spese ammesse e quelle escluse, voce per voce

Voce (art. 7) Nel contributo A quale condizione
a) Analisi della situazione di partenza (as is) Sì Consulenza specialistica di soggetti qualificati sul profilo finanziario ed economico-patrimoniale, con relazione
b) Strategia sugli strumenti (to be) Sì Consulenza che individua gli strumenti dell’art. 2 più adatti, sugli esiti dell’analisi e sugli obiettivi di sviluppo, con relazione
c) Primo rating di credito di un’agenzia ECAI, cioè registrata secondo le regole europee Sì, a tre condizioni È il primo rating dell’impresa, il giudizio è almeno BB- sulla scala S&P equivalente, l’impresa non ha altri rating validi; esclusi monitoraggio e rinnovi
d) Assistenza all’attivazione Sì Con relazione: business plan, struttura del contratto di finanziamento, certificazione del bilancio, due diligence, advisor per il minibond, servizi legali sui documenti
e) Piattaforme Sì Costi di adesione, anche come canoni, compresi la borsa per i minibond (Euronext Access Milan Professional Segment) e la dematerializzazione dei titoli (Monte Titoli, Euronext Securities Milano)
f) Notaio Sì Adeguamento dello statuto ed emissione di minibond
g) Arranger Sì La banca o il soggetto finanziario che struttura il minibond, ne fissa tassi e durata, redige i documenti e lo porta agli investitori professionali
h) Comunicazione Sì, solo questa Informare la business community dell’avvio della campagna di crowdfunding o dell’emissione dei minibond: campagne sui media con i passaggi per aderire, roadshow con i potenziali investitori
i) Altre spese di attivazione Sì Informativa chiesta dall’investitore o dal listino, formazione dei responsabili che gestiranno lo strumento
Preparazione della domanda per questo bando No Esclusa espressamente, chiunque la faccia
Consulenza fiscale, contabile, legale o pubblicitaria ordinaria; adeguamenti a norme di legge; consulenti senza competenza specifica No Entrano solo consulenze specialistiche legate allo strumento
Beni di qualsiasi tipo; trasporto, vitto e alloggio; interventi in economia; pubblicità web diversa dalla lettera h), SEO e SEM No Il bando finanzia servizi, e la sola comunicazione della lettera h)
Interessi, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio; canoni di manutenzione e assistenza No I canoni di adesione alle piattaforme invece sì
Imposte e tasse No Salvo l’IVA indetraibile
Fatture di soci, amministratori, sindaci, dipendenti, loro coniugi e parenti fino al secondo grado; di imprese collegate o controllate (art. 2359 c.c.) e dei loro soci, amministratori, sindaci e dipendenti, o di imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti No Salvo le prestazioni di soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali

Il programma va avviato dopo la domanda, e per il bando la «data di avvio» è il primo costo, identificato con l’emissione e il pagamento della fattura (art. 6 c. 2 lett. c). Il preventivo si firma prima, anzi serve per la domanda, ma un acconto fatturato e pagato prima dell’invio avvia il progetto troppo presto. Una fattura con la stessa data della domanda: l’atto non chiarisce se valga, quindi per prudenza fatture e pagamenti dal giorno dopo. Tutto va pagato entro il 31 dicembre 2027, con bonifici, ricevute bancarie o carte da conti intestati all’impresa, mai in contanti o con assegni (art. 7 c. 1 lett. f). La pagina del bando aggiunge che le autofatture non sono ammesse.

La spesa minima di 5.000 euro e i 30.000 che servono per il contributo pieno si contano al netto dell’IVA. L’IVA entra solo se per l’impresa è un costo non recuperabile (art. 7 cc. 2 e 4), come per il forfetario, e nel modulo va indicata come detraibile o indetraibile. Per il commercialista dell’impresa le esclusioni dell’art. 7 c. 4 vogliono dire due cose: la parcella ordinaria non entra, entra solo la consulenza specialistica con relazione; e se è anche sindaco della società, nemmeno quella.

Attenzione: la consulenza per preparare la domanda non è finanziata. L’art. 7 c. 4 esclude la «predisposizione della richiesta di contributo per il presente bando», chiunque la faccia, noi compresi.

Il CUP sulle fatture: quelle emesse prima della concessione vanno sistemate

Il CUP (codice unico di progetto) arriva con la concessione e va su tutta la documentazione di spesa (art. 7 c. 1 lett. e). Le fatture emesse prima, e quelle di fornitori non stabiliti in Italia, ne sono prive: vanno regolarizzate prima del rendiconto, altrimenti la spesa è esclusa. Per le fatture elettroniche con data dell’operazione successiva al 31 maggio 2023 c’è il servizio «Integrazione CUP» dell’Agenzia delle Entrate in Fatture e Corrispettivi, previsto dal provvedimento prot. 563301 del 10 dicembre 2025 e disponibile dal 27 gennaio 2026 secondo l’atto. Per le fatture estere il CUP si scrive in modo indelebile sull’originale e, se prevista, anche nella comunicazione al Sistema di Interscambio; per chi non emette fattura elettronica, a mano sulla stampa. In alternativa può stare nella causale del bonifico, se paghi dopo averlo ricevuto.

Consiglio operativo. Quando i tempi del progetto lo permettono, fai emettere le fatture dopo la concessione, con il CUP già indicato: eviti l’integrazione e il rischio di una spesa scartata proprio al rendiconto. Le consulenze che servono subito, come l’analisi as is, restano comunque da fatturare e pagare dopo l’invio della domanda.

Il primo rating ECAI: si paga prima, si sa dopo

ECAI è l’agenzia di rating registrata o certificata secondo il Reg. (CE) 1060/2009, o la banca centrale che emette rating esenti da quel regolamento (Reg. UE 575/2013, art. 4 par. 1 n. 98). Il bando ammette solo il costo del primo rating, con giudizio almeno BB- e senza altri rating validi; mai monitoraggio e rinnovi (art. 7 c. 3 lett. c). Ma di norma il giudizio si conosce solo dopo aver pagato: se esce sotto BB-, la spesa non conta e può far scendere il totale sotto la soglia del 70% che serve per non decadere.

Spese ammesse Di cui rating Giudizio Spese valide Soglia del 70% Contributo
10.000 euro 3.000 euro BB- o superiore 10.000 euro 7.000 euro 5.000 euro
10.000 euro 3.000 euro Sotto BB- 7.000 euro 7.000 euro 3.500 euro
10.000 euro 3.500 euro Sotto BB- 6.500 euro 7.000 euro 0, decadenza

Importi di esempio, non prezzi di mercato (calcolo nostro sugli artt. 7, 8 e 10). Nella tabella basta che il rating passi da 3.000 a 3.500 euro, su 10.000, perché un giudizio sotto BB- faccia perdere l’intero contributo invece della sola quota che lo copriva: il programma va costruito in modo che la soglia regga anche senza il rating.

Quanto spetta: il 50% delle spese, e il tetto è un caso limite

Il tetto di 15.000 euro per impresa riguarda il contributo, non la spesa: l’atto fissa il 50% delle spese ammissibili e una spesa minima di 5.000 euro (art. 6 c. 2 lett. b e art. 8 c. 3), ma nessuna spesa massima. Il conto standard è quindi il 50%, e i 15.000 euro arrivano solo da 30.000 euro di spese in su (15.000 diviso 0,5). Oltre, la copertura effettiva scende: con 40.000 euro di spese il contributo resta 15.000, cioè il 37,5%.

I 2.500 euro sono il contributo di una domanda con la spesa minima, non un minimo garantito. All’ultima impresa in posizione utile va la quota residua della dotazione, che può essere più bassa (art. 8 c. 4); il massimale de minimis può ridurlo (art. 5 c. 2 lett. j); a fine progetto il contributo si ridetermina sulle spese effettive (art. 8 c. 5).

Spese in domanda, IVA esclusa Contributo Copertura effettiva Bonifico se rendiconti tutto, meno il 4% Soglia minima di rendiconto Contributo se rendiconti la sola soglia
5.000 euro 2.500 euro 50% 2.400 euro 5.000 euro: nessun margine 2.500 euro
10.000 euro 5.000 euro 50% 4.800 euro 7.000 euro 3.500 euro
30.000 euro 15.000 euro, tetto 50% 14.400 euro 21.000 euro 10.500 euro
40.000 euro 15.000 euro, tetto 37,5% 14.400 euro 21.000 euro, non 28.000 10.500 euro

Calcolo nostro sulle formule degli artt. 6, 8 e 10, con il bonifico netto della ritenuta dove si applica. Sotto la soglia si decade: è il 70% delle spese ammesse, ma non cresce oltre il 70% del doppio del contributo massimo, cioè 21.000 euro, e non scende mai sotto i 5.000 (art. 10 c. 7). Fra la soglia e il doppio del contributo, il contributo si riduce in proporzione (art. 10 c. 6): con 40.000 euro ammessi e 26.000 rendicontati spettano 13.000 euro, da 30.000 rendicontati in su i 15.000 pieni.

Con la spesa minima non c’è margine. Basta una fattura scartata, per esempio senza CUP, per scendere sotto i 5.000 euro e perdere tutto: conviene un programma un po’ più ampio.

A dotazione invariata, i 129.000 euro equivalgono a 8,6 contributi pieni da 15.000 euro (calcolo nostro): otto fanno 120.000 euro e ne restano 9.000; con contributi da 2.500 euro si arriva al massimo a 51. La dotazione «può essere eventualmente incrementata» (art. 3 c. 2), ma al 20 ottobre 2026 non c’è un atto che lo faccia, e la Camera non pubblica le domande arrivate né le risorse rimaste.

Precedenza e ordine di arrivo: chi passa prima e quando conviene inviare

Non ci sono punteggi né valutazioni di merito: l’istruttoria verifica documenti, requisiti e condizioni formali (art. 9 c. 5). I contributi vanno prima alle domande ammissibili delle imprese femminili, giovanili, con rating di legalità o con certificazione della parità di genere, in ordine cronologico di ricezione su Restart, fino a esaurimento; poi, «in presenza di disponibilità residue», alle altre imprese, sempre in ordine di arrivo (art. 8 c. 4).

Basta un requisito, e averne due non dà vantaggi. Deve esserci già alla domanda, e quello che ha dato la precedenza va mantenuto fino all’erogazione. Non c’è una quota riservata, anche se l’art. 3 c. 3 parla di «riserve»: le domande con precedenza possono assorbire tutta la dotazione.

Nella nostra lettura, le imprese senza requisiti passano dopo tutte quelle con precedenza arrivate entro il 4 novembre, non solo dopo quelle arrivate prima di loro. Inviare presto conta quindi dentro il proprio gruppo: se le domande con precedenza superano i 129.000 euro, alle altre non arriva nulla, a qualunque ora abbiano inviato. L’atto non prevede che la finestra si chiuda prima: fissa apertura e chiusura, e l’esaurimento riguarda l’assegnazione. Le domande oltre la dotazione restano senza contributo, salvo un incremento.

Per il bando sono femminili e giovanili le imprese della L. 180/2011 (art. 5 c. 1 lett. l e m): maggioranza delle quote in mano a donne o a persone con meno di 35 anni; nelle cooperative conta la maggioranza dei soci, nelle imprese individuali chi le gestisce. Nessun requisito sulla composizione dell’organo amministrativo. Una dichiarazione non veritiera sulla precedenza fa decadere dal beneficio e, se è stata determinante per l’ammissione, comporta la revoca totale (art. 12).

Rating di legalità e parità di genere: se non li hai già, entro il 4 novembre difficilmente arrivano

Il rating di legalità, da non confondere con il rating di credito ECAI che nel bando è una spesa, lo attribuisce l’AGCM alle imprese con sede operativa in Italia, almeno 2 milioni di euro di fatturato, della singola impresa o del gruppo di appartenenza, e iscrizione da almeno due anni al Registro delle imprese o al REA, il repertorio economico amministrativo (art. 5-ter DL 1/2012 e regolamento AGCM, delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026). L’Autorità delibera entro 60 giorni dalla domanda completa, con sospensioni e proroghe possibili, e la premialità vale solo se l’impresa è già nell’elenco alla data della domanda (art. 8 c. 1 lett. a D.Lgs. 184/2025). Dal 20 ottobre al 4 novembre ci sono 15 giorni: chi non lo ha già difficilmente lo ottiene per questo bando. Chi lo ha guardi la scadenza: dura tre anni, e se scade prima del pagamento il rinnovo va chiesto fra sei mesi e 60 giorni prima. Come si usa nelle agevolazioni lo spieghiamo nella guida al rating di legalità nei bandi.

Per la certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. 198/2006, prassi UNI/PdR 125:2022, organismi accreditati da Accredia) servono almeno il 60% di punteggio e un primo audit di almeno una giornata e mezza; tempi e prezzi li fa l’organismo. Se il percorso non è già alla verifica finale, entro il 4 novembre non arriva: conviene per i suoi effetti, come l’esonero contributivo fino all’1% dei contributi a carico del datore di lavoro, al massimo 50.000 euro l’anno (art. 5 L. 162/2021).

La trappola dello strumento: l’investitore che fa perdere la precedenza

Qui il bando si morde la coda. Un aumento di capitale con equity crowdfunding, venture capital o business angel è proprio uno degli strumenti ammessi dal bando, e può portare le socie, o i soci sotto i 35 anni, sotto la maggioranza delle quote: l’impresa smette di essere femminile o giovanile per effetto dell’operazione agevolata. Lo stesso succede se chi garantisce la maggioranza compie 35 anni prima del pagamento. L’atto pone l’obbligo di mantenere il requisito fino all’erogazione ma non dice che cosa succede se si perde; le norme più vicine sono la revoca totale o parziale per violazione degli obblighi, secondo la gravità (art. 12 c. 1 lett. n e c. 2). Se l’operazione prevede una diluizione, chiedi alla Camera prima di presentare la domanda con la precedenza e tienine conto nei patti con l’investitore.

Come si presenta la domanda su Restart

Restart, la piattaforma di Infocamere per i contributi camerali, è l’unico canale: la domanda va compilata in lingua italiana (art. 9 c. 2), una sola per impresa (art. 9 c. 3). Secondo le istruzioni della Camera per l’invio telematico, si entra con SPID di livello 2, CNS o CIE e l’invio è gratuito. Servono:

  1. il modello di richiesta che Restart genera a fine compilazione (art. 9 c. 1 lett. a);
  2. il modulo delle dichiarazioni sostitutive della Camera, con l’intervento e i costi previsti (lett. b): è il modulo delle dichiarazioni sostitutive del bando finanza innovativa (PDF), con la PEC eletta a domicilio, le dichiarazioni su requisiti, de minimis, polizza e precedenza e la tabella delle spese previste;
  3. il preventivo dettagliato dei costi dell’analisi as is (lett. c), in un unico PDF. L’atto chiede solo quello; pagina, presentazione e modulo parlano di preventivi in generale, e la tabella del modulo chiede di indicare se il preventivo riguarda la prima consulenza. Nel dubbio, nell’unico PDF metti tutti i preventivi;
  4. la firma digitale del titolare o legale rappresentante su tutti i documenti, in formato CAdES (.p7m), e di nessun altro;
  5. il bollo da 16 euro, assolto in modo virtuale solo con PagoPA: lo indica la pagina della Camera, l’atto non ne parla.

Un intermediario abilitato, per esempio lo studio del commercialista, può inviare la pratica su Restart, ma moduli e allegati restano firmati dal legale rappresentante. I passaggi comuni ai bandi camerali, dalle credenziali alla firma, li trovi nella nostra guida su come funzionano i contributi delle Camere di commercio. Per l’assistenza tecnica su Restart le istruzioni della Camera indicano il numero 049 2015200.

Attenzione: due errori chiudono la domanda prima dell’istruttoria. Se manca il modulo delle dichiarazioni sostitutive, o lo firma una persona diversa dal titolare o legale rappresentante, la domanda è irricevibile e non si può regolarizzare: un invio successivo non viene considerato (art. 9 c. 1). Senza una PEC indicata come domicilio è inammissibile, come ogni domanda inviata con modalità diverse da quelle dell’art. 9.

Dopo la domanda: istruttoria, attivazione, rendiconto e pagamento

Quando Che cosa Articolo
Entro 90 giorni dalla chiusura e comunque entro il 31 dicembre 2026 Istruttoria formale; poi registrazione nel Registro nazionale degli aiuti e concessione con determinazione dirigenziale Art. 9 cc. 5 e 8
Dalla concessione CUP su tutte le fatture, regolarizzazione di quelle già emesse Art. 7 c. 1 lett. e
31 dicembre 2027 Ultima fattura emessa e pagata e strumento attivato, senza proroghe Artt. 6 c. 2 lett. d e 11 c. 5
31 gennaio 2028 Rendicontazione su Restart, senza proroghe Artt. 10 c. 3 e 11 c. 5
90 giorni dal rendiconto, poi altri 60 Verifiche e pagamento: con il rendiconto inviato il 31 gennaio 2028, entro il 30 aprile e il 29 giugno 2028 (calcolo nostro, senza sospensioni e fuori dai controlli a campione) Art. 10 c. 13
12 mesi dal rendiconto Cartello di formato almeno A5 in locali aziendali accessibili a esterni, con il testo fornito dalla Camera Art. 10 c. 9
10 anni dalla conclusione Conservazione dei documenti di spesa Art. 13 c. 7

All’istruttoria, che è solo formale, l’atto dà due termini: 90 giorni dalla chiusura, cioè il 2 febbraio 2027, «e comunque» il 31 dicembre 2026. Vale il più vicino. Se servono integrazioni, la Camera le chiede via PEC con un termine suo e i tempi si sospendono; senza risposta si decide sugli atti (art. 9 c. 6). Prima della concessione acquisisce il DURC e il certificato del casellario giudiziale, e se il certificato non arriva entro 20 giorni dalla richiesta si riserva di concedere sotto condizione risolutiva (art. 9 c. 7). Se l’esito è negativo arriva prima il preavviso di rigetto, con 10 giorni per osservazioni scritte e documenti (art. 10-bis L. 241/1990). Le «graduatorie di assegnazione», che qui sono elenchi in ordine di arrivo e non di merito, si pubblicano in Amministrazione trasparente (art. 9 c. 8). Dati sui tempi effettivi di questo sportello non ne abbiamo: il riferimento resta il termine dell’atto.

Entro il 31 dicembre 2027: spese pagate e strumento attivato

Entro il 31 dicembre 2027 vanno emesse e pagate tutte le fatture e attivato lo strumento, senza proroghe (artt. 6 c. 2 lett. d e 11 c. 5). Il modulo aggiunge che il contributo si liquida solo dopo l’esame positivo del rendiconto e se è stato attivato uno degli strumenti. L’art. 10 c. 3 parla di fatture emesse entro il termine del rendiconto, ma l’art. 6, la pagina e il modulo dicono 31 dicembre 2027: tieni quella data.

Fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di ramo, e ogni variazione che tocca gli obiettivi o la localizzazione, si comunicano prima, con una relazione; la Camera risponde entro 30 giorni e intanto l’erogazione resta sospesa. Le variazioni degli importi e delle categorie di spesa non si comunicano: si valutano all’erogazione. Nessuna variazione può aumentare il contributo (art. 11). Il cambio di strumento rispetto alla domanda l’atto non lo tratta in modo espresso: va chiesto prima.

Rendiconto e pagamento

Il rendiconto si invia su Restart entro il 31 gennaio 2028 (art. 10 c. 3) con il modello generato dalla piattaforma, il modulo di rendicontazione della Camera, le fatture elettroniche in XML con il CUP, le prove di pagamento (ricevuta con CRO o TRN, comunicazione di esecuzione o estratto conto: la sola disposizione non basta), la relazione finale e le relazioni dei consulenti, tutto firmato digitalmente dal legale rappresentante. Al 20 ottobre 2026 modulo e istruzioni operative sulla pagina del bando non ci sono ancora: l’atto dice che «saranno fornite» (art. 10 c. 2). Senza rendiconto si decade (art. 10 c. 4); le integrazioni chieste in questa fase hanno un termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, o quello diverso che indica l’Ufficio Promozione (art. 10 c. 5).

Il contributo si paga in un’unica soluzione, senza anticipi (art. 10 c. 1). Prima di un pagamento oltre 5.000 euro la Camera controlla che non ci siano cartelle non pagate per almeno 5.000 euro (art. 48-bis DPR 602/1973; dal 1° gennaio 2027 la stessa verifica è all’art. 144 del testo unico versamenti e riscossione allegato al D.Lgs. 33/2025). Con un DURC irregolare trattiene il dovuto e lo versa agli enti; a campione chiede la comunicazione antimafia attraverso la BDNA, la banca dati nazionale antimafia (art. 10 cc. 10 e 13).

I controlli sulle dichiarazioni riguardano almeno il 10% delle iniziative e ogni caso di ragionevole dubbio, anche con ispezioni in loco (art. 13). Le somme si restituiscono con l’interesse al tasso di riferimento della BCE vigente alla data della revoca, più 5 punti se la causa è addebitabile all’impresa; senza i 5 punti per una rinuncia o per una riduzione dovuta a minori spese (art. 12 c. 5 e art. 17 c. 4 D.Lgs. 184/2025). Il modulo parla di «interessi legali», ma vale l’atto, che rinvia al Codice degli incentivi.

Come si tassa e come si contabilizza il contributo

È un contributo in conto esercizio: copre servizi, e l’acquisto di beni è escluso (art. 7 c. 4). Per l’Agenzia delle Entrate la natura di un contributo si legge dalla sua finalità (risposta n. 16/2023): in conto esercizio se copre esigenze di gestione, in conto impianti se è vincolato all’acquisto di beni strumentali. Le regole comuni a tutti i contributi le trovi nella guida su IRES, IRAP e ritenuta sui contributi a fondo perduto.

Chi incassa Imposte sui redditi IRAP Ritenuta del 4%
Società di capitali Ricavo per competenza: per nostra lettura art. 85 c. 1 lett. h del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi; dal 2027 art. 94 del nuovo testo unico (D.Lgs. 117/2026) Sì (art. 5 c. 3 D.Lgs. 446/1997); in Emilia-Romagna aliquota ordinaria 2026 del 3,90% Sì, si scomputa dall’IRES
Società di persone Ricavo: per competenza in contabilità ordinaria, all’incasso in semplificata (art. 66 TUIR) Sì (art. 5-bis D.Lgs. 446/1997) Sì, la scomputano i soci in proporzione
Ditta individuale Ricavo, secondo la contabilità tenuta No, dal 2022 (art. 1 c. 8 L. 234/2021) Sì
Forfetario Ricavo percepito, a cui si applica il coefficiente (art. 1 c. 64 L. 190/2014) No Da chiedere alla Camera: il modulo non prevede la dichiarazione dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014

Che concorra al reddito, per intero, non si discute: non risulta alcuna norma che lo escluda. Si discute la norma. Per noi è un contributo «spettante esclusivamente in conto esercizio a norma di legge» (art. 85 c. 1 lett. h TUIR), perché la Camera lo concede nella funzione di sostegno alla competitività delle imprese che le assegna la legge (art. 2 c. 2 lett. d L. 580/1993), con risorse dell’aumento del diritto annuale. L’alternativa è la sopravvenienza attiva tassata all’incasso (art. 88 c. 3 lett. b TUIR); in pratica certezza del diritto e incasso cadono spesso nello stesso anno. Alcune attività pagano aliquote IRAP maggiorate, per esempio il 4,20% (in alcuni casi il 6,20%) per i codici ATECO della legge regionale n. 1 del 2025 e il 4,82% per i settori della legge regionale n. 19 del 2006: il codice della singola impresa va controllato sulla tabella IRAP 2026 del Dipartimento delle Finanze.

Da pianificare c’è lo sfasamento fra costi e contributo. I costi si deducono quando le prestazioni sono ultimate, nel 2026 o nel 2027 (art. 109 c. 2 lett. b TUIR); il contributo entra nel reddito quando il diritto è certo nell’esistenza e determinabile nell’importo, e qui lo è solo dopo l’attivazione e l’esito positivo del rendiconto, quindi per quasi tutte le imprese nel 2027 o nel 2028 (art. 109 c. 1 TUIR; OIC 12, il principio contabile nazionale sugli schemi di bilancio, par. 56). In contabilità semplificata e nel forfetario conta l’incasso. Se a fine anno lo strumento è attivato e le spese sono pagate, e l’esito arriva prima dell’approvazione del bilancio, si può valutare di rilevarlo come fatto successivo (OIC 29, par. 59): è una scelta da motivare con chi firma il bilancio, e decide anche l’anno delle imposte.

La ritenuta del 4% è prevista «ove applicabile» (art. 10 c. 8). La legge la impone a regioni, province, comuni e agli altri enti pubblici e privati sui contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali: oggi con l’art. 28 c. 2 DPR 600/1973, per i pagamenti dal 1° gennaio 2027 con l’art. 43 c. 2 del testo unico allegato al D.Lgs. 33/2025 (decorrenza: art. 243), sempre al 4%. Qui il bonifico arriverà nel 2027 o nel 2028, quindi con la norma nuova. Non è un costo: si scomputa dall’imposta dell’anno in cui il contributo concorre al reddito (artt. 22 e 79 TUIR). Se il contributo va restituito dopo una revoca, è una sopravvenienza passiva deducibile nell’anno della restituzione (art. 101 c. 4 TUIR).

Il contributo è fuori campo IVA: è denaro dato in base a un bando a criteri predeterminati, non il corrispettivo di un servizio reso alla Camera (art. 2 c. 3 lett. a DPR 633/1972; circolare 34/E del 2013). Alcune prestazioni finanziarie sono esenti (art. 10 c. 1 DPR 633/1972): su quelle fatture non c’è IVA da mettere in conto, e l’eventuale imposta di bollo, essendo un’imposta, resta fuori dalle spese.

In bilancio: voce A5, ma i costi di un minibond seguono un’altra strada

Il contributo va nella voce A5 del conto economico, altri ricavi e proventi, fra i contributi in conto esercizio, nell’esercizio in cui il diritto è certo (OIC 12, par. 56). Non tocca il fatturato, la voce A1, che decide la dimensione d’impresa (DM 18 aprile 2005, art. 2 c. 5).

La prima eccezione, per nostra lettura, riguarda i costi di un minibond: arranger, advisor, notaio, quotazione e dematerializzazione sono costi di transazione del prestito (OIC 19, par. 20). Con il costo ammortizzato riducono il debito e diventano interessi lungo la durata; nel bilancio abbreviato o da micro impresa vanno fra i risconti attivi, a quote costanti (OIC 19, par. 57 e 70). Si deducono come interessi passivi nel limite dell’art. 96 TUIR, non ai fini IRAP; la deduzione immediata delle spese di emissione non esiste più (art. 32 c. 13 DL 83/2012, abrogato dal D.Lgs. 142/2018). La quota di contributo che copre questi costi, secondo l’OIC 12 (par. 56 e 96), va a riduzione della voce C17 degli interessi passivi (o in C16, se arriva dopo l’esercizio degli interessi) invece che in A5: non gonfia il valore della produzione né il margine operativo lordo (EBITDA) e resta fuori dall’IRAP, perché correlata a costi indeducibili.

La seconda riguarda le spese notarili di un aumento di capitale con crowdfunding o venture capital, che si possono capitalizzare fra i costi di impianto e di ampliamento, se giustificate dal miglioramento atteso della situazione finanziaria e con il consenso del collegio sindacale dove c’è, e si ammortizzano in non più di cinque anni (OIC 24; art. 2426 c. 1 n. 5 c.c.). In quel caso il contributo segue l’ammortamento, con un risconto passivo oppure a riduzione del costo (OIC 24, par. 85 e 87).

Quanto resta dopo le imposte: il 50% vale il 36,05% della spesa

Calcolo nostro. Ipotesi: Srl in utile che applica gli OIC, IRES al 24%, IRAP al 3,90% (l’aliquota ordinaria 2026, supposta invariata), tutte le spese fra i servizi e deducibili, IVA al 22% detraibile, spese rendicontate uguali a quelle ammesse, contributo tassato in un solo esercizio. La ritenuta si scomputa, quindi il netto è il lordo per 0,721.

Euro Spesa 5.000 Spesa 10.000 Spesa 30.000 Spesa 40.000
Contributo lordo 2.500 5.000 15.000 15.000, tetto
Bonifico della Camera, meno il 4% 2.400 4.800 14.400 14.400
IRES e IRAP sul contributo 697,50 1.395 4.185 4.185
Contributo netto dopo le imposte 1.802,50 3.605 10.815 10.815
Netto in % della spesa 36,05% 36,05% 36,05% 27,04%
Costo dopo le imposte, senza e con il contributo 3.605 e 1.802,50 7.210 e 3.605 21.630 e 10.815 28.840 e 18.025
Cassa da anticipare, IVA compresa 6.100 12.200 36.600 48.800

Il 36,05% va letto insieme al costo: anche la spesa si deduce, quindi per un’impresa in utile, fino a 30.000 euro di spesa, il costo finale dell’operazione si dimezza (con 10.000 euro passa da 7.210 a 3.605 euro). Se le spese sono tutte costi di emissione di un minibond e il contributo riduce gli interessi passivi, l’IRAP non si applica e sui 15.000 euro ne restano 11.400; per una ditta individuale, senza IRAP, il netto va da 11.550 a 8.550 euro con l’aliquota IRPEF marginale del 23, 33 o 43% (art. 11 TUIR, addizionali escluse). Per un’impresa in perdita i conti vanno rifatti. E l’ultima riga della tabella pesa: con la stessa spesa di 10.000 euro l’impresa paga ai fornitori 12.200 euro, IVA compresa, fra il 2026 e il 2027, mentre il contributo arriva solo dopo il rendiconto; l’IVA detraibile rientra prima, con le liquidazioni periodiche.

De minimis, cumulo e Registro nazionale degli aiuti

Il contributo è un aiuto de minimis del Reg. (UE) 2023/2831: un’impresa unica non può riceverne più di 300.000 euro nell’arco di tre anni, su base mobile (art. 3 par. 2). Il bando lo traduce in tre periodi di 365 giorni a ritroso dalla data del provvedimento di assegnazione (art. 5 c. 2 lett. j). Contano gli aiuti concessi anche se non ancora pagati, e conta il lordo: 15.000 euro di contributo consumano 15.000 euro di plafond, non i 10.815 netti.

L’impresa unica somma le imprese legate da almeno una di queste relazioni: maggioranza dei voti, diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, influenza dominante per contratto o per statuto, controllo della maggioranza dei voti grazie ad accordi fra soci, anche attraverso altre imprese. È un perimetro diverso da quello della dimensione PMI, che conta anche le associate dal 25%. Se con un vendor loan l’impresa ne acquista un’altra, per i nuovi aiuti si sommano anche quelli dell’acquisita (art. 3 par. 8). Il conto si rifà con la nostra guida su come si conta il plafond de minimis dell’impresa unica.

La Camera interroga il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) prima di concedere e vi registra l’aiuto (art. 9 c. 8; art. 52 L. 234/2012). Prima della domanda conviene controllare nella sezione Trasparenza del Registro gli aiuti degli ultimi tre anni dell’impresa e di quelle che formano con lei l’impresa unica, come raccomanda il bando.

Il divieto di cumulo è più stretto delle regole europee: niente altre agevolazioni pubbliche «per gli stessi interventi» (art. 8 c. 7), e se il cumulo emerge dopo resta solo la parte conforme (art. 12). «Interventi» non vuol dire per forza «spese»: per prudenza vanno dichiarati e chiariti con la Camera anche gli aiuti sulla stessa operazione, come un altro contributo sulla stessa consulenza o sui costi di emissione dello stesso minibond, una garanzia pubblica sul minibond o sul prestito e, per le startup innovative, la detrazione IRPEF del 65% a chi sottoscrive l’aumento di capitale, che la legge concede in de minimis (art. 29-bis DL 179/2012). Per le campagne è prevista anche la garanzia del Fondo di garanzia PMI sul crowdfunding, una misura diversa con regole proprie, che al 20 ottobre 2026 non risulta ancora operativa.

Sulla trasparenza: chi nell’anno incassa da pubbliche amministrazioni almeno 10.000 euro di contributi li pubblica in nota integrativa o, se non la redige o redige il bilancio abbreviato, sul proprio sito entro il 30 giugno (art. 1 cc. 125-bis e 127 L. 124/2017). Per gli aiuti presenti nel Registro nazionale basta la registrazione della Camera (c. 125-quinquies); restano da pubblicare gli altri contributi dell’anno.

Quello che l’atto non chiarisce: le domande da fare prima di spendere

Sei punti spostano soldi e l’atto non li risolve. Conviene chiederli per iscritto all’Ufficio Promozione della Camera: [email protected], telefono 051 6093238, ricevimento su appuntamento in via E. Lepido 178 a Bologna. La richiesta la manda l’impresa, a sua firma, e la risposta va conservata con la pratica.

Le sei domande per l’Ufficio Promozione.

  • «Per lo strumento che indichiamo in domanda, quale momento vale come attivazione ai fini dell’art. 6 c. 2 lett. d, e con quale documento si prova in rendicontazione?»
  • «La commissione della piattaforma di crowdfunding calcolata sul raccolto è un costo di adesione ammesso (art. 7 c. 3 lett. e) o una commissione per operazioni finanziarie esclusa (art. 7 c. 4)?»
  • «Oltre al preventivo dell’analisi as is richiesto dall’art. 9 c. 1 lett. c, vanno allegati anche i preventivi delle altre voci?»
  • «Se l’aumento di capitale previsto dal programma fa perdere la qualifica di impresa femminile o giovanile prima dell’erogazione, che cosa succede al contributo?»
  • «Un’impresa che non ha e non usa beni da assicurare come compila il punto V del modulo sulla polizza catastrofale?»
  • «I titoli di debito di una Srl (art. 2483 c.c.) rientrano fra i minibond dell’art. 2 lett. b?»

Restano aperti anche punti minori: quale istante faccia fede nell’ordine di arrivo (l’atto dice «ricezione», la pagina «invio») e se sia ammessa una revisione del bilancio quando è già obbligatoria per legge.

Gli errori che fanno perdere il contributo

Errore Conseguenza Articolo
Acconto al consulente fatturato e pagato prima della domanda Il costo non entra, e se è il primo del programma l’iniziativa risulta avviata prima della domanda Art. 6 c. 2 lett. c
Domanda sulla spesa minima, poi una fattura scartata Rendiconto sotto i 5.000 euro: decadenza Art. 10 c. 7
Fattura senza CUP, non regolarizzata Spesa esclusa Art. 7 cc. 1 e 4
Rating ECAI sotto BB- con un peso alto sul programma Spesa esclusa, possibile decadenza sotto il 70% Artt. 7 c. 3 lett. c e 10 c. 7
Strumento non attivato entro il 31 dicembre 2027 Revoca e decadenza totale Artt. 6 c. 2 lett. d e 12
Codice ATECO escluso presente come attività secondaria Esclusione, o revoca se emerge dopo Artt. 5 c. 4 e 12
Modulo delle dichiarazioni firmato dall’intermediario Domanda irricevibile, non sanabile Art. 9 c. 1
Consulenza fatturata dal sindaco o da un socio amministratore Spesa esclusa Art. 7 c. 4
Rendiconto inviato dopo il 31 gennaio 2028 Decadenza Art. 10 c. 4

Da non confondere con altre misure per la finanza d’impresa

Altre regioni hanno misure con beneficiari e regole propri, come il bando minibond della Regione Toscana e il Basket Bond Lombardia; il Voucher Doppia Transizione della Camera di Bologna è invece un’altra linea di contributi della stessa Camera, con una finestra sua che si è già chiusa. Se la tua impresa non rientra, nel calendario dei bandi a fondo perduto con le scadenze di novembre trovi le altre finestre aperte.

Domande frequenti sul bando finanza innovativa di Bologna

Il contributo copre anche il capitale che raccolgo con il crowdfunding o il minibond?

No. Il bando paga il 50% delle spese per preparare e attivare lo strumento, fino a 15.000 euro: consulenze, primo rating, piattaforme, notaio, arranger, comunicazione. Il denaro raccolto dagli investitori non è agevolato.

Posso pagare un acconto al consulente prima di inviare la domanda?

Meglio di no. Il programma va avviato dopo la domanda, e il primo costo si identifica con la fattura emessa e pagata (art. 6 c. 2 lett. c). Il preventivo invece si firma prima, perché quello dell’analisi as is va allegato alla domanda.

Ho la sede legale a Modena e un’unità locale a Bologna: posso partecipare?

No. Servono nell’area metropolitana di Bologna sia la sede legale sia l’unità locale dove si realizza l’intervento (art. 5 c. 2 lett. b).

Cosa succede se la campagna di crowdfunding raccoglie meno del previsto?

L’atto chiede che lo strumento sia «attivato» entro il 31 dicembre 2027, pena la decadenza totale, e non dice che cosa valga come attivazione: di obiettivi di raccolta non parla. Prima di impegnarti con i consulenti chiedi per iscritto all’Ufficio Promozione quale momento conta per il tuo strumento e con quale documento si prova.

Un’impresa femminile che fa entrare un investitore perde la precedenza?

Può succedere, se le socie scendono sotto la maggioranza delle quote prima dell’erogazione: il requisito che ha dato la precedenza va mantenuto fino al pagamento (art. 8 c. 4). Il bando non dice che cosa succede in quel caso: chiedilo alla Camera prima della domanda.

Il contributo della Camera di Bologna si tassa?

Sì. È un contributo in conto esercizio: concorre al reddito ai fini IRES o IRPEF e, per le società, alla base IRAP, di regola nel 2027 o nel 2028. Al pagamento la Camera trattiene il 4% ove applicabile, che si scomputa in dichiarazione. Per una Srl in utile il 50% vale il 36,05% della spesa dopo le imposte (calcolo nostro).

Posso cumulare il contributo con altri aiuti pubblici?

Non sugli stessi interventi (art. 8 c. 7). Su interventi diversi sì, e gli altri aiuti de minimis contano nello stesso tetto di 300.000 euro dell’impresa unica nell’arco di tre anni. Una garanzia pubblica sul minibond o un altro contributo sulla stessa consulenza vanno dichiarati e chiariti con la Camera.

Conviene inviare la domanda subito, senza aspettare l’ultimo giorno?

Dipende dal gruppo. Nella nostra lettura le imprese con precedenza passano prima di tutte le altre, anche se inviano l’ultimo giorno; l’ordine di arrivo pesa dentro ciascun gruppo, se le domande superano i 129.000 euro. L’atto non prevede la chiusura anticipata della finestra: conta avere la domanda completa entro le 13:00 del 4 novembre.

Come procedere con il bando finanza innovativa di Bologna

  1. Controlla i paletti: sede legale e unità locale nell’area metropolitana, codici ATECO anche secondari, polizza catastrofale, plafond de minimis dell’impresa unica.
  2. Scegli lo strumento e fatti dire dalla Camera, per iscritto, che cosa vale come attivazione.
  3. Costruisci il programma sopra i 5.000 euro, con le sole voci dell’art. 7, senza far dipendere la soglia del 70% dal rating.
  4. Prepara i documenti: modulo delle dichiarazioni sostitutive, preventivo dell’analisi as is, PEC, firma digitale del legale rappresentante, bollo con PagoPA.
  5. Invia su Restart entro le 13:00 del 4 novembre 2026, senza fatture pagate prima dell’invio.
  6. Segna in calendario il 31 dicembre 2027 per spese e attivazione e il 31 gennaio 2028 per il rendiconto.

Stai pensando a un minibond, a una campagna o all’ingresso di un investitore? Compila il form in alto: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo e, prima dell’invio su Restart, guardiamo con te quali spese entrano nel programma e se lo strumento si può attivare entro il 31 dicembre 2027.

Fonti: Allegato A alla deliberazione di Giunta della Camera di commercio di Bologna n. 2026000120 del 22 settembre 2026, «Contributi alle imprese bolognesi per l’attivazione degli strumenti di finanza innovativa, anno 2026» (PDF); pagina ufficiale del bando della Camera di commercio di Bologna, con il modulo delle dichiarazioni sostitutive e le istruzioni per l’invio telematico; D.Lgs. 184/2025 (Codice degli incentivi); Reg. (UE) 2023/2831; L. 213/2023, DL 39/2025, DL 200/2025 e FAQ del Ministero delle imprese sulle polizze catastrofali; L. 180/2011; DL 1/2012; L. 162/2021; DPR 600/1973; D.Lgs. 33/2025; TUIR; D.Lgs. 446/1997; DPR 633/1972; L. 234/2012; L. 124/2017; principi contabili OIC 12, 19, 24 e 29. Atto, modulo e pagina del bando verificati il 20 ottobre 2026.


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