Il decreto legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 dello stesso giorno e in vigore dal 24 ottobre, contiene tre misure principali per le imprese di autotrasporto, più alcune norme di contorno che trovi in fondo. Mette 66,4 milioni di euro in più sul credito d’imposta per il gasolio comprato da marzo ad agosto 2026 e apre un secondo credito, con 60 milioni, per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre. Permette alle imprese di trasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo di sospendere i canoni di leasing dei veicoli in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027. E chiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di pubblicare ogni tre mesi i valori minimi e massimi dell’incidenza del carburante sul prezzo del trasporto: i minimi diventano il parametro obbligatorio per le fatture dei contratti non scritti.
Due pezzi però mancano. Il decreto non dice come e quando si chiede il credito per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre, e non dice a chi, entro quando e in che forma si presenta la richiesta di sospensione del leasing. Al 24 ottobre 2026 il MIT non ha pubblicato avvisi su nessuno dei due punti. Il secondo vuoto è quello che pesa subito: chi ha un canone in scadenza a novembre ha interesse, per prudenza, a chiedere la sospensione prima di quella scadenza, con il solo testo di legge in mano. Per il credito di settembre, al 24 ottobre, si possono solo conservare le fatture.
In sintesi: che cosa cambia con il DL 193/2026 per l’autotrasporto
- Cos’è: un decreto legge con tre misure principali per l’autotrasporto: più risorse per il credito d’imposta sul gasolio (art. 1), la sospensione dei canoni di leasing dei veicoli (art. 3) e i valori di riferimento del costo del carburante nei contratti (art. 2).
- Per chi: per le spese da marzo ad agosto il credito gasolio spetta alle imprese di trasporto merci per conto di terzi e a quelle stabilite in altri Stati dell’Unione, con veicoli da 7,5 tonnellate in su, e alle imprese di trasporto persone e di noleggio autobus con conducente, sempre con veicoli euro V ed euro VI; il conto proprio è escluso. La sospensione del leasing vale solo per il conto terzi iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
- Quanto: 66,4 milioni in più per le spese da marzo ad agosto (45,2 di saldo netto, spiegato più sotto) e 60 milioni per quelle dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Il leasing non porta soldi pubblici: sposta in avanti i pagamenti.
- Quando: la sospensione riguarda i canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027; il credito di settembre si usa in compensazione entro il 31 dicembre 2027, quello da marzo ad agosto entro il 31 dicembre 2026; per le spese da marzo ad agosto l’aiuto va concesso entro il 31 dicembre 2026, e lo stesso limite vale per settembre se anche quel credito resta nel Quadro temporaneo europeo degli aiuti di Stato, cosa che il decreto non dice.
- Come: per le istanze di settembre e per la richiesta di sospensione il decreto non fissa modalità né termini; la piattaforma per le spese da marzo ad agosto è chiusa dalle 23:59 del 20 settembre 2026.
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66,4 mlnIn più sul credito gasolio da marzo ad agosto 2026 (art. 1, comma 1)
60 mlnTetto del credito per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026
5 mesiCanoni di leasing sospendibili, da novembre 2026 a marzo 2027
Le tre misure del DL 193/2026 per l’autotrasporto, articolo per articolo
| Misura | Che cosa fa | Chi ne beneficia | Da quando | Che cosa manca al 24 ottobre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Credito gasolio da marzo ad agosto (art. 1, comma 1) | Porta il periodo coperto a «da marzo ad agosto» e aumenta le risorse di 66,4 milioni | Chi ha già presentato l’istanza entro il 20 settembre 2026 | 24 ottobre 2026 | La percentuale di riparto e i decreti di concessione, che il MIT non ha pubblicato |
| Credito gasolio dal 1° settembre al 5 ottobre (art. 1, comma 2) | Credito d’imposta sulla maggiore spesa, entro 60 milioni per il 2026, da usare in F24 entro il 31 dicembre 2027 | I beneficiari dell’articolo 3 del DL 33/2026; le regole attuative per questo periodo non ci sono ancora | 24 ottobre 2026 | Atto attuativo, piattaforma, intensità, termini e documenti dell’istanza |
| Sospensione del leasing (art. 3) | Sospende i canoni, oppure la sola quota capitale, in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027; il contratto si allunga dello stesso periodo | Imprese di trasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo, per i veicoli usati nell’attività | Canoni dal 1° novembre 2026 | A chi si presenta la richiesta, entro quando e in che forma |
| Incidenza del carburante nei contratti (art. 2) | Valori minimi e massimi pubblicati dal MIT ogni tre mesi, per classi di peso dei veicoli | Vettori per conto di terzi e loro committenti | Fatture e contratti dal 24 ottobre 2026 | I valori: l’obbligo è in vigore, ma non risultano ancora pubblicati |
Fonte della tabella: articoli 1, 2 e 3 del DL 193/2026, GU Serie generale n. 247 del 23 ottobre 2026, letti il 24 ottobre 2026; stato delle piattaforme dalle pagine del MIT lette lo stesso giorno. Il decreto contiene anche altre misure, che qui non trattiamo.
Credito d’imposta gasolio: perché il decreto dice 66,4 milioni e il comunicato 45,2
Il credito è quello dell’articolo 3 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33: copre la maggiore spesa per il gasolio rispetto al prezzo di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Fra marzo e ottobre 2026 la norma è stata modificata più volte, quasi sempre allungando il periodo e aumentando le risorse; il DL 193 invece ferma il periodo del comma 1 ad agosto e porta la coda di settembre in un credito separato, il comma 2. La tabella mette in fila gli atti.
| Atto (in ordine di entrata in vigore) | Periodo coperto | Risorse per il 2026 |
|---|---|---|
| DL 33/2026, testo originario | Marzo, aprile e maggio | 100 milioni |
| DL 63/2026, art. 1-ter (legge di conversione 113/2026) | Da marzo a giugno | 300 milioni |
| DL 133/2026, testo originario | Da marzo a luglio | 322 milioni |
| DL 139/2026 | Da marzo ad agosto | 364,1 milioni |
| DL 153/2026 | Da marzo ad agosto | 386,2 milioni |
| DL 157/2026 | Da marzo a settembre | 16 milioni in più |
| DL 162/2026 | Da marzo a ottobre | 21,2 milioni in più |
| Legge 166/2026, conversione del DL 133 (abroga i DL 139 e 153 facendone salvi gli effetti) | Scrive «da marzo a agosto» | Scrive 397,6 milioni; i 16 e i 21,2 restano incrementi a parte |
| DL 193/2026 | Da marzo ad agosto, più il credito separato dal 1° settembre al 5 ottobre | 66,4 milioni in più, tolti i 21,2 del DL 162; 60 milioni per il credito separato |
Fonte: testi vigenti e versioni storiche su Normattiva degli atti citati, letti il 24 ottobre 2026. La legge di conversione del DL 133, in vigore dal 26 settembre, ha riscritto il periodo come «da marzo a agosto» dopo che i DL 157 e 162 lo avevano allungato: il DL 193 chiude la questione fissando il periodo del comma 1 da marzo ad agosto.
La differenza nasce da due operazioni che il DL 193 fa nello stesso articolo. Con il comma 4 sopprime i commi 4 e 5 dell’articolo 1 del DL 162, cioè ottobre e i suoi 21,2 milioni. Con il comma 1 fissa il periodo a «da marzo ad agosto» e aumenta le risorse di 66,4 milioni. Il saldo netto rispetto a prima del DL 193 è di 45,2 milioni (66,4 meno 21,2), ed è la cifra che si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri n. 194 del 22 ottobre e nella notizia del MIT sulle nuove misure contro il caro gasolio, che parla di risorse che «si aggiungono ai 21,2 milioni già previsti dal decreto sul bollo». Il decreto dà il lordo, il comunicato il netto: non c’è contraddizione.
| Atto | Periodo coperto dal credito | Effetto sulle risorse per il 2026 |
|---|---|---|
| DL 162/2026, art. 1, commi 4 e 5 | Da marzo a ottobre | 21,2 milioni in più |
| DL 193/2026, art. 1, comma 4, lettera a) | Sopprime i due commi del DL 162: ottobre esce | Tolti i 21,2 milioni |
| DL 193/2026, art. 1, comma 1 | Da marzo ad agosto | 66,4 milioni in più |
| Saldo rispetto a prima del DL 193 (calcolo nostro) | Settembre esce dal comma 1 e passa al comma 2 | 45,2 milioni netti in più |
| DL 193/2026, art. 1, comma 2 | Spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 | Credito separato, fino a 60 milioni |
Per chi ha speso a settembre, il periodo del comma 1 si ferma ad agosto ma settembre non resta scoperto: rientra, fino al 5 ottobre, nel comma 2, con un tetto di spesa suo, un termine di utilizzo diverso e regole attuative ancora da scrivere. Resta fuori soltanto ottobre dopo il giorno 5, che il DL 162 aveva coperto e che il DL 193 toglie.
Chi ha diritto al credito gasolio e chi resta fuori
La norma madre rimanda alle attività dell’articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle accise (D.Lgs. 504/1995) e al noleggio di autobus con conducente (legge 218/2003). I beneficiari effettivi li fissano invece il decreto attuativo del 23 maggio 2026 del MIT con il Ministero dell’economia e quello dell’ambiente, modificato dal decreto interministeriale n. 183 del 26 agosto 2026, e il decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026:
- imprese di trasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo e imprese di trasporto merci stabilite in un altro Stato dell’Unione, purché con sede legale o stabile organizzazione in Italia, con veicoli di categoria N da 7,5 tonnellate in su di massa complessiva a pieno carico;
- imprese di trasporto persone e di noleggio di autobus con conducente, con veicoli di categoria M2 o M3;
- in tutti i casi con veicoli di classe ambientale euro V o euro VI, e solo imprese che hanno il trasporto su strada come attività principale, come riportano le premesse del decreto direttoriale 301 citando la decisione della Commissione europea: un’impresa con un ramo trasporti ma un’altra attività prevalente resta fuori anche se è iscritta all’Albo;
- escluse le imprese in difficoltà nel periodo contabile chiuso prima del 28 febbraio 2026, salvo le micro e piccole imprese che non sono in procedura concorsuale e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
Il trasporto merci in conto proprio non ha il credito. L’articolo 24-ter lo comprende, ma le premesse del decreto interministeriale n. 183 riportano che la Direzione generale della concorrenza della Commissione europea ha precisato che le imprese che trasportano merci in conto proprio «non possono essere ammesse a ristoro». Per questo il decreto attuativo modificato ammette solo il conto terzi e le imprese stabilite in altri Stati dell’Unione. Per le merci restano fuori anche i veicoli sotto le 7,5 tonnellate e, per tutti, quelli euro IV o inferiori.
Quanto vale: il metodo di calcolo della piattaforma
Il credito arriva al massimo al 70% della maggiore spesa (art. 3, comma 1, del decreto attuativo). La pagina del MIT sulla piattaforma del credito riporta la formula usata per le spese da marzo ad agosto: 0,70 moltiplicato per la differenza fra il totale della colonna D del file fatture (la parte delle fatture riferita al gasolio dei veicoli ammessi) e i litri acquistati moltiplicati per 1,70087 e divisi per 1,22. Gli importi delle fatture vanno indicati al netto dell’IVA, e il divisore 1,22 toglie l’IVA dal prezzo di febbraio, che diventa circa 1,39416 euro al litro (le FAQ del MIT lo scrivono troncato, 1,39415). Un esempio, calcolo nostro: un’impresa che ha comprato 10.000 litri pagandoli 17.000 euro al netto dell’IVA.
| Passaggio (calcolo nostro) | Valore |
|---|---|
| Spesa fatturata per il gasolio, al netto dell’IVA | 17.000,00 euro |
| Riferimento di febbraio: 10.000 litri × 1,70087 ÷ 1,22 (circa 1,394156 euro al litro) | 13.941,56 euro |
| Maggiore spesa | 3.058,44 euro |
| Credito teorico al 70% | 2.140,91 euro |
| Credito effettivo | Più basso: le richieste hanno superato le risorse e il MIT riduce ogni importo in proporzione |
Il 70% è un tetto, non la cifra che arriva. Per le spese da marzo ad agosto il MIT ha scritto che l’importo complessivo concedibile supera le risorse stanziate e che ogni importo viene riparametrato; secondo la stessa pagina le imprese «potranno» vedere il credito nel cassetto fiscale, alla voce «crediti agevolativi». I decreti di concessione sono legati alla pubblicazione in Gazzetta del decreto interministeriale n. 183: se i crediti siano già nei cassetti, al 24 ottobre 2026, non è determinabile. I 66,4 milioni in più dovrebbero alzare la quota riconosciuta a chi ha già fatto domanda, ma è una nostra deduzione: il decreto non lo scrive e la nuova percentuale non è stata pubblicata. Il decreto non dice nemmeno che la piattaforma, chiusa alle 23:59 del 20 settembre 2026, si riaprirà: chi non ha presentato l’istanza per le spese da marzo ad agosto, al 24 ottobre 2026, non ha un modo per farlo.
Sulle istanze già presentate, la comunicazione del MIT sulle istanze errate dava al 15 settembre 2.624 domande rigettate per errori nel file delle fatture e 502 con un importo richiesto minore di zero, cioè con un totale della colonna D sotto il riferimento di febbraio; fra le cause più frequenti il MIT indicava file delle fatture caricati vuoti o compilati male. Se il MIT aprirà una finestra per settembre, il primo controllo da fare è proprio questo: il file delle fatture, riga per riga, prima dell’invio.
Spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026: 60 milioni e istanze ancora da definire
Il comma 2 riconosce lo stesso credito per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, nel limite di 60 milioni per il 2026. Il credito si usa solo in compensazione con il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 241/1997) ed entro il 31 dicembre 2027, un anno in più rispetto al credito da marzo ad agosto, che va usato entro il 31 dicembre 2026. La ragione la dà il decreto stesso: «i tempi necessari per l’istruttoria delle relative istanze».
Sulle istanze il decreto si ferma qui. Non indica la piattaforma, la finestra, i documenti, e non rinvia in modo espresso a un nuovo provvedimento. Il decreto attuativo dell’articolo 3 del DL 33/2026 non basta da solo: calcola il credito sui litri dei mesi indicati dal comma 1, che ora si ferma ad agosto, e il decreto direttoriale 301 è scritto per le spese da marzo ad agosto. Per questo periodo serve almeno un nuovo decreto direttoriale o un avviso del MIT, forse una modifica del decreto attuativo, e al 24 ottobre 2026 non c’è nulla. Anche l’intensità non è fissata: il 70% è il massimo del Quadro temporaneo, non una percentuale garantita per settembre. Non è scritto nemmeno se la decisione della Commissione europea che autorizza il credito copra anche questo periodo o se serva una nuova notifica. Nel frattempo conviene tenere pronte le fatture del gasolio dal 1° settembre al 5 ottobre, con i litri, e controllare che i veicoli siano euro V o VI.
Il 31 dicembre 2027 è la data per usare il credito, non per chiederlo. Il Quadro temporaneo ammette aiuti concessi entro il 31 dicembre 2026, e il decreto direttoriale 301 lo ripete: il ristoro «è concesso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026». Il DL 193 non dice se il credito per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre resti in quel Quadro; se ci resta, come fa pensare il richiamo allo stesso credito, la compensazione può arrivare al 2027, ma istanza, istruttoria e concessione devono stare dentro il 2026, con il termine del Quadro così come è scritto oggi. Se il MIT aprirà la finestra, i tempi saranno stretti.
Regime di aiuto e trattamento fiscale del credito
Il credito non è un aiuto de minimis e non consuma il plafond dell’impresa: è concesso nel Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legati alla crisi in Medio Oriente (Comunicazione C/2026/2593, sezione 2.2), notificato come SA.123830 e autorizzato con la decisione C(2026) 5271 final del 27 luglio 2026. Dentro quel Quadro il totale delle agevolazioni sulla stessa spesa non può superare il 70% della maggiore spesa (art. 3, comma 4, del decreto direttoriale 301). Per chi chiede anche il rimborso trimestrale dell’accisa sul gasolio commerciale (art. 24-ter, comma 4, del testo unico delle accise), il decreto attuativo non lo nomina: ammette in generale il cumulo con altre agevolazioni sugli stessi costi, entro il costo sostenuto e «fatte salve le disposizioni unionali in materia di accisa, e in particolare il livello minimo di tassazione»; come si combinino in concreto le due misure non è scritto. Su che cosa sia cambiato nel de minimis per il settore, con il tetto ridotto che non c’è più, rimandiamo alla nostra sintesi su come è cambiato il de minimis dal 2024 al 2026.
Sul fisco, l’articolo 3, comma 2, del DL 33/2026 prevede che il credito non concorra al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e che non rilevi per gli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (non entra quindi nel calcolo della quota deducibile di interessi passivi e spese generali). Non si applicano i limiti annui di compensazione dell’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e dell’articolo 34 della legge 388/2000. Poiché il comma 2 del DL 193 richiama lo stesso credito, la lettura più probabile è che queste regole valgano anche per le spese di settembre; il decreto però le riscrive soltanto per il termine di utilizzo.
Dopo la concessione: F24, controlli e revoca
Per le spese da marzo ad agosto il credito si usa con un F24 presentato solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia e mai oltre l’importo concesso, pena lo scarto (decreto direttoriale 301, art. 6). Il codice tributo non lo riportiamo perché non l’abbiamo letto alla fonte. Prima della concessione il MIT controlla il cumulo degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (la banca dati pubblica degli aiuti concessi alle imprese) e, a campione, la condizione di impresa in difficoltà e la compatibilità con la normativa antimafia; se dal Registro risulta che l’aiuto non si può dare per intero, l’importo viene ridotto. L’elenco dei beneficiari viene pubblicato dal MIT.
Anche dopo l’erogazione sono previste verifiche a campione, con la richiesta delle copie delle fatture inserite nel file. Il credito può essere revocato, fra l’altro, se il cumulo supera il costo sostenuto o per gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive: si restituisce entro sessanta giorni, poi scatta il recupero con interessi e sanzioni. Le fatture del gasolio, quindi, vanno conservate.
Sospensione dei canoni di leasing per l’autotrasporto conto terzi
L’articolo 3 vale per le imprese di trasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, e per i contratti di locazione finanziaria (leasing) che hanno per oggetto i veicoli impiegati nell’attività. Non ci sono requisiti di massa o di classe euro dei veicoli, a differenza del credito gasolio: conta che il veicolo sia impiegato nell’attività. Il conto proprio, anche qui, resta fuori.
L’impresa «può richiedere», in alternativa, la sospensione dell’intero canone in scadenza fra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027, oppure la sospensione della sola quota capitale. Il piano di rimborso dei canoni sospesi viene dilazionato insieme agli elementi accessori «senza alcuna formalità», e la durata del contratto si allunga per un periodo pari a quello della sospensione. Dalla presentazione della richiesta fino al 31 marzo 2027 il contratto non può essere risolto, revocato o dichiarato decaduto dal beneficio del termine «per effetto della sospensione medesima». Questi effetti fanno pensare a una sospensione che opera con la richiesta, ma il testo non scrive che la società di leasing sia obbligata ad accettarla: meglio non darla per automatica.
Sospensione dell’intero canone
Fino al 31 marzo 2027 non paghi né quota capitale né quota interessi dei canoni sospesi: è l’opzione che libera più liquidità. Gli interessi che maturano nel periodo però non spariscono: si pagano secondo il contratto o secondo condizioni migliori concordate con la società di leasing.
Esempio illustrativo: cinque canoni sospesi su un leasing di un veicolo
I numeri qui sotto sono inventati per mostrare il meccanismo e non vengono da nessun contratto reale. Ipotesi: canone mensile di 2.400 euro, di cui 2.000 di quota capitale e 400 di quota interessi (in un piano vero la ripartizione cambia ogni mese), scadenza il 15 di ogni mese, ultimo canone il 15 ottobre 2028, importi al netto dell’IVA. I canoni in scadenza fra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 sono cinque: novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
| Voce (esempio illustrativo, cifre ipotetiche) | Nessuna sospensione | Sospensione dell’intero canone | Sospensione della sola quota capitale |
|---|---|---|---|
| Pagato da novembre 2026 a marzo 2027 | 12.000 euro (5 × 2.400) | 0 euro | 2.000 euro (5 × 400 di interessi) |
| Liquidità che resta in azienda nei cinque mesi | 0 euro | 12.000 euro | 10.000 euro |
| Importi che slittano in coda al piano | Nessuno | I cinque canoni interi, con gli elementi accessori | Le cinque quote capitale, 10.000 euro |
| Ultimo canone | 15 ottobre 2028 | Prorogato di un periodo pari alla sospensione: con cinque mesi, 15 marzo 2029 | Prorogato di un periodo pari alla sospensione: con cinque mesi, 15 marzo 2029 |
| Interessi maturati durante la sospensione | Non pertinente | Dovuti secondo il contratto o le condizioni più favorevoli concordate: l’importo dipende dal contratto | Dovuti secondo il contratto o le condizioni più favorevoli concordate: l’importo dipende dal contratto |
La sospensione sposta i soldi nel tempo e basta. Le cinque rate si pagano tutte, solo più tardi, e il costo in più sta negli interessi del periodo, che il decreto non azzera e non quantifica: dipende da come il contratto li calcola e da che cosa riesci a concordare. Prima di scegliere fra le due opzioni conviene chiedere alla società di leasing il piano rifatto con gli interessi, nelle due versioni. Anche la data del riscatto, che di solito coincide con l’ultimo canone, dovrebbe seguire la proroga, ma va verificata sul contratto.
Che cosa il decreto non dice sulla richiesta di sospensione
L’articolo 3 ha due commi e non rinvia a provvedimenti attuativi. Non dice a chi si presenta la richiesta, entro quale data, in che forma e con quali documenti, e non dice se serva un’autocertificazione dell’iscrizione all’Albo. Non qualifica la misura come aiuto di Stato e non prevede garanzie o fondi pubblici: fra gli oneri coperti dall’articolo 9 del decreto l’articolo 3 non compare. L’impresa può chiedere la sospensione, il costo degli interessi lo regolano le parti. Restano aperti anche due dubbi pratici: se fra i «veicoli» rientrino rimorchi e semirimorchi, e se la sospensione valga per i leasing firmati dopo il 24 ottobre.
Il divieto di risoluzione copre solo gli effetti della sospensione. Un canone già insoluto prima della richiesta, o un inadempimento diverso, restano fuori dalla protezione.
Se hai un canone in scadenza a novembre, muoviti prima della scadenza. La controparte del contratto è la società di leasing ed è a lei che ha senso indirizzare la richiesta, per iscritto e con un mezzo che dia data certa, come la PEC, prima della scadenza del primo canone che vuoi sospendere. Indica il contratto, il veicolo, il numero di iscrizione all’Albo, l’opzione scelta (canone intero o sola quota capitale) e chiedi il nuovo piano con gli interessi. È prudenza nostra, non un obbligo del decreto: il testo non fissa forme né termini.
Costo del carburante nei contratti di trasporto: i valori minimi del MIT
L’articolo 2 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 83-bis del decreto legge 112/2008. Il MIT dovrà pubblicare e aggiornare ogni tre mesi sul suo sito i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del costo del carburante sul corrispettivo, distinti per classi di peso dei veicoli e ricavati dai valori indicativi dei costi di esercizio delle imprese di trasporto per conto di terzi. Il primo periodo del 5-bis rinvia al calcolo della quota carburante del comma 5, quello dei contratti con prestazioni che durano oltre trenta giorni e che si adeguano quando il gasolio varia di più del 2%; il secondo e il terzo periodo, sui contratti non scritti e su quelli scritti, quella condizione non la ripetono.
- Contratti non scritti: i valori minimi sono il parametro obbligatorio per le fatture delle prestazioni effettuate dal 24 ottobre 2026, e le fatture devono indicare a parte la quota di corrispettivo che ne risulta.
- Contratti scritti stipulati dal 24 ottobre 2026: i valori minimi e massimi sono «a riferimento», ferma l’autonomia delle parti nel fissare il prezzo.
- Contratto scritto: l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 286/2005, che elenca gli elementi essenziali dei contratti in forma scritta, ha una nuova lettera c-bis): il valore del costo del carburante al momento della stipula e la sua incidenza sulle prestazioni del contratto. Il comma 6 dello stesso articolo considera non stipulato in forma scritta il contratto a cui manca anche uno solo di questi elementi: un contratto scritto senza il dato sul carburante rischia quindi di essere trattato come non scritto, con l’obbligo dei valori minimi in fattura. Per i contratti scritti già in corso il decreto non prevede una disciplina transitoria.
Al 24 ottobre 2026 i valori non risultano pubblicati, né nelle notizie del MIT né nella sezione sull’autotrasporto merci. Per un vettore che lavora senza contratto scritto la conseguenza pratica è un vuoto: l’obbligo sulle fatture è in vigore dal 24 ottobre, il parametro non c’è ancora, e come fatturare nel frattempo non è determinabile. Il testo non chiarisce nemmeno se il secondo e il terzo periodo valgano per tutti i contratti o solo per quelli con prestazioni oltre i trenta giorni del comma 5. Mettere per iscritto i rapporti con i committenti abituali, con la nuova lettera c-bis), toglie almeno l’obbligo previsto per i contratti non scritti.
Spedizioni di modico valore: il contributo slitta al 1° gennaio 2027
Il comma 3 dell’articolo 1 tocca un’altra cosa: il contributo sulle spedizioni di modico valore dell’articolo 1, comma 126, della legge 199/2025, che è un onere sulle importazioni e non un’agevolazione. L’articolo 5, comma 1, del decreto legge 38/2026 stabilisce che il contributo non si applica alle spedizioni di beni importati prima di una certa data, e il DL 193 la fissa al 1° gennaio 2027. Il testo pubblicato in Gazzetta sostituisce proprio le parole «1° ottobre 2026», non «1° dicembre 2026». La data in vigore fino al 23 ottobre era il 1° dicembre 2026, fissata dall’articolo 4 del DL 162/2026; ma lo stesso DL 193, al comma 4, sopprime quell’articolo 4, e la lettura coerente è che le due norme lavorino insieme: tolta la modifica del DL 162, la data originaria del 1° ottobre viene sostituita con il 1° gennaio 2027. Per chi importa, lo slittamento reale è di un mese, dal 1° dicembre 2026 al 1° gennaio 2027.
Le altre norme del decreto per il trasporto merci
L’articolo 4 riscrive l’articolo 1677-bis del codice civile: quando un appalto di servizi di logistica comprende anche il trasferimento di cose da un luogo a un altro, a quella parte si applicano in ogni caso le norme sul contratto di trasporto. L’articolo 5 istituisce la lettera di vettura elettronica nazionale (LVe), con le informazioni sul trasporto condivise in digitale su piattaforme eFTI (regolamento UE 2020/1056) o interoperabili: dal 9 luglio 2027 le autorità di controllo le accettano in quel formato, e le specifiche tecniche arriveranno con decreti del MIT e del Ministero dell’economia da adottare entro sessanta giorni.
Il testo può cambiare. Il DL 193/2026 va convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 22 dicembre 2026 (calcolo nostro), e in conversione il Parlamento può modificarlo; se non viene convertito perde efficacia dall’inizio (articolo 77 della Costituzione). Anche il DL 157/2026, che ha aggiunto 16 milioni, e il DL 162/2026, che il DL 193 modifica, sono in attesa di conversione. Le risorse e i periodi del credito gasolio possono quindi muoversi ancora prima di fine anno.
Domande frequenti sul decreto autotrasporto DL 193/2026
Non ho presentato l’istanza per le spese da marzo ad agosto: posso farlo con i nuovi fondi?
Al 24 ottobre 2026 no. La piattaforma ha chiuso alle 23:59 del 20 settembre 2026 e il DL 193 aumenta le risorse senza riaprirla. I 66,4 milioni servono, per quanto si può leggere, a coprire meglio le istanze già presentate. Resta aperta la strada del credito per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre, quando il MIT ne fisserà le modalità.
Per il credito di settembre ho tempo fino al 2027?
Solo per usarlo. Il 31 dicembre 2027 è il termine della compensazione in F24; se anche il credito di settembre resta nel Quadro temporaneo, cosa che il decreto non dice, l’aiuto va concesso entro il 31 dicembre 2026. Modalità e termini dell’istanza, al 24 ottobre 2026, non sono ancora stabiliti.
Faccio trasporto in conto proprio: ho diritto al credito gasolio o alla sospensione del leasing?
No a tutte e due. Il credito, per indicazione della Commissione europea recepita nel decreto attuativo modificato, spetta solo al conto terzi e alle imprese stabilite in altri Stati dell’Unione; la sospensione del leasing è scritta per le imprese di trasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo.
Il credito gasolio consuma il mio plafond de minimis?
Non lo tocca. È concesso nel Quadro temporaneo per la crisi in Medio Oriente, con la decisione C(2026) 5271 final, non nel regime de minimis. Il limite da rispettare è un altro: le agevolazioni nel Quadro temporaneo sulla stessa spesa non possono superare il 70% della maggiore spesa.
Il credito d’imposta gasolio è tassato?
No: per l’articolo 3, comma 2, del DL 33/2026 non concorre al reddito d’impresa né alla base IRAP e non entra nel calcolo della quota deducibile di interessi passivi e spese generali. Si usa solo in compensazione con un F24 telematico, senza i limiti annui ordinari, entro il 31 dicembre 2026 per le spese da marzo ad agosto. Per quelle dal 1° settembre al 5 ottobre il termine è il 31 dicembre 2027; che valgano le stesse regole fiscali è la lettura più probabile, ma il DL 193 non lo ripete.
Con la sospensione del leasing gli interessi sono gratis?
Gratis no. Il decreto dice che gli interessi maturati durante la sospensione si pagano secondo il contratto, oppure secondo condizioni più favorevoli concordate con la società di leasing. I pagamenti slittano e il contratto si allunga dello stesso periodo; niente viene cancellato.
Entro quando devo chiedere la sospensione dei canoni di leasing?
Il decreto non fissa un termine. Riguarda i canoni in scadenza fra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027, e la protezione dalla risoluzione decorre dalla presentazione della richiesta. Per prudenza, nostra e non del decreto, conviene che la richiesta arrivi prima della scadenza del primo canone che vuoi sospendere.
La società di leasing può rifiutare la sospensione?
Il testo dice che le imprese «possono richiedere» la sospensione e non prevede valutazioni o condizioni ulteriori oltre all’iscrizione all’Albo e all’uso del veicolo nell’attività. Non scrive però che la società sia obbligata ad accettare, e il caso del rifiuto non è disciplinato. Se la società non risponde o rifiuta, conviene far valutare il caso sul contratto prima di smettere di pagare.
Il veicolo in leasing deve essere euro V o VI o pesare almeno 7,5 tonnellate?
Non serve nessuno dei due. Massa ed euro V o VI sono requisiti del credito gasolio. Per la sospensione del leasing l’articolo 3 chiede solo che il veicolo sia impiegato nell’attività di trasporto merci per conto di terzi.
Come procedere nelle prossime settimane
- Se hai veicoli in leasing e un canone in scadenza dal 1° novembre, scegli fra sospensione intera e sola quota capitale, chiedi alla società di leasing il piano rifatto con gli interessi e manda la richiesta per iscritto prima della scadenza.
- Raccogli le fatture del gasolio dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, con i litri per veicolo, e controlla targhe, categorie e classi euro.
- Quando il credito per le spese da marzo ad agosto compare nel cassetto fiscale, usalo con un F24 telematico entro il 31 dicembre 2026, e conserva le fatture per i controlli.
- Per i rapporti con i committenti senza contratto scritto, valuta di formalizzarli con la nuova clausola sul costo del carburante.
Per chi sta pensando anche al rinnovo della flotta, abbiamo raccolto gli strumenti in corso nella nostra guida ai bandi per trasporti e logistica del 2026, dai veicoli ai magazzini, e abbiamo ricostruito che cosa è successo dopo l’ultima annualità degli incentivi del MIT agli investimenti delle imprese di autotrasporto. Le misure con domande aperte negli altri settori sono nell’elenco aggiornato dei bandi a fondo perduto in corso.
Hai veicoli in leasing o un credito gasolio da recuperare? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo e guardiamo con te il piano dei canoni e le fatture del gasolio, prima della scadenza di novembre.
Fonte ufficiale: decreto legge 23 ottobre 2026, n. 193, «Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca» (GU Serie generale n. 247 del 23 ottobre 2026), articoli 1, 2, 3, 4 e 5, letti nel fascicolo PDF il 24 ottobre 2026. Articolo 3 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79; articoli 1 e 4 del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162; articolo 5 del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38; articolo 24-ter del D.Lgs. 504/1995 e articolo 83-bis del decreto legge 112/2008 su Normattiva. Decreto attuativo MIT, MEF e MASE del 23 maggio 2026, decreto interministeriale n. 183 del 26 agosto 2026 e decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026; pagina del MIT sulla piattaforma del credito, comunicazione sulle istanze errate e notizia del 22 ottobre 2026; comunicato del Consiglio dei ministri n. 194 del 22 ottobre 2026. Tutto letto il 24 ottobre 2026.
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