La riforma dell’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 ha modificato il reato di omesso versamento IVA, attribuendo rilevanza alla rateizzazione del debito. La Cassazione chiarisce quando opera la soglia ordinaria di 250.000 euro, quando rileva il debito residuo superiore a 75.000 euro e quali elementi il contribuente deve allegare per dimostrare i pagamenti effettuati prima della decadenza dal piano. (con allegata ceck list operativa)
Nel reato di omesso versamento IVA la soglia ordinaria resta fissata a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta; se interviene la decadenza dalla rateizzazione, la punibilità dipende invece da un debito residuo superiore a 75.000 euro.
Il delitto di omesso versamento dell’IVA, disciplinato dall’articolo 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie più ricorrenti nel diritto penale tributario. Dopo la riforma del 2024, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateizzazione.
La riforma dell’omesso versamento IVA
La disciplina è stata oggetto di successivi interventi normativi, culminati nel D.Lgs. n. 87/2024 , che ha modificato il termine rilevante per l’omesso versamento e attribuito un ruolo decisivo alla rateizzazione del debito tributario. La pendenza di un piano rateale e l’eventuale successiva decadenza incidono oggi direttamente sui presupposti della punibilità.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine dal ricorso proposto dall’amministratore unico di una S.r.l., condannato in sede di merito per il reato di omesso versamento IVA.

Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ricostruisce l’articolo 10-ter nella formulazione successiva al D.Lgs. n. 87/2024 e chiarisce il rapporto tra soglia ordinaria, rateizzazione, decadenza e debito residuo.
Quando si configura il reato dopo il D.Lgs. 87/2024 per omesso versamento IVA
A seguito della riforma, il superamento della soglia di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta non esaurisce la verifica richiesta dall’articolo 10-ter. Alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione occorre accertare anche se il debito tributario sia in corso di estinzione mediante una rateizzazione riconducibile all’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.
La disciplina contempla due situazioni:
- debito non in corso di estinzione mediante rateizzazione: è punibile l’omesso versamento superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione il debito non è in corso di estinzione mediante rateizzazione;
- decadenza dalla rateizzazione: se il contribuente decade dal piano ai sensi dell’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, la punibilità è subordinata alla presenza, al momento della decadenza, di un debito residuo superiore a 75.000 euro.
La soglia di 75.000 euro non sostituisce quindi quella ordinaria di 250.000 euro: opera esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione. Inoltre, poiché la disposizione richiede che il debito residuo sia “superiore” a 75.000 euro, un residuo esattamente pari a tale importo non integra il relativo presupposto di punibilità.
Secondo la Cassazione, la nuova formulazione dell’articolo 10-ter, in quanto più favorevole, trova applicazione anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, in forza dell’articolo 2, quarto comma, c.p. Occorre pertanto verificare anche nei procedimenti pendenti l’esistenza di una rateizzazione, l’eventuale decadenza e l’ammontare del debito residuo.
Omesso versamento IVA: come funzionano le due soglie
| Situazione al 31 dicembre | Importo rilevante | Conseguenza |
|---|---|---|
| Debito non in corso di estinzione mediante rateizzazione | IVA non versata superiore a 250.000 euro | Sussiste il presupposto quantitativo della punibilità |
| Rateizzazione regolarmente in corso | Debito originario superiore a 250.000 euro | La punibilità non opera finché ricorre la condizione prevista dalla norma |
| Successiva decadenza dalla rateizzazione | Debito residuo superiore a 75.000 euro | La condotta è punibile |
| Successiva decadenza dalla rateizzazione | Debito residuo pari o inferiore a 75.000 euro | Non ricorre il presupposto quantitativo previsto per la decadenza |
Rateizzazione e onere di allegazione del contribuente
Tuttavia, con riferimento all’onere probatorio, la Suprema Corte stabilisce un principio operativo di primario rilievo per i difensori, affermando che se da un lato spetta all’accusa (e al giudice) accertare il fatto costitutivo originario, ossia l’omesso versamento e il superamento della soglia primaria di 250.000 euro, dall’altro, qualora il reato sia integrato e intervenga la decadenza da un piano rateale, spetta al contribuente/imputato allegare e dimostrare che, per effetto dei versamenti parziali eseguiti prima della decadenza, il debito residuo si è ridotto a un importo pari o inferiore alla soglia di 75.000 euro. In presenza di tale allegazione, il giudice è tenuto ad effettuare le opportune verifiche contabili.
Perché la Cassazione ha respinto il ricorso
Quanto alla ripartizione degli oneri processuali, l’accusa deve provare gli elementi costitutivi del reato, compresi l’omesso versamento e il superamento della soglia prevista dalla legge. Quando l’imputato invoca gli effetti favorevoli derivanti dalla rateizzazione e dalla riduzione del debito residuo, grava tuttavia sulla difesa un onere di specifica allegazione: devono essere indicati e documentati il piano concesso, i pagamenti effettuati, la data dell’eventuale decadenza e l’ammontare residuo. Una volta introdotti elementi specifici, il giudice deve valutarli e svolgere le necessarie verifiche.
La verifica della soglia deve essere effettuata autonomamente per ciascun periodo d’imposta, senza sommare o compensare le posizioni relative ad annualità differenti.
Il debito residuo relativo a ciascuna annualità rimaneva quindi ampiamente superiore a 75.000 euro. Inoltre, la difesa non aveva allegato nei giudizi di merito né nel ricorso elementi documentali idonei a dimostrare una diversa quantificazione. La Corte ha pertanto escluso che i giudici fossero tenuti a svolgere ulteriori accertamenti esplorativi e ha confermato la decisione impugnata.
La rateizzazione assume quindi un ruolo decisivo, ma la difesa deve introdurre tempestivamente nel processo la documentazione necessaria a ricostruire i pagamenti effettuati, la data dell’eventuale decadenza e l’esatto ammontare del debito residuo.
Danilo Sciuto
Lunedì 14 settembre 2026
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📌 BOX OPERATIVO omesso versamento IVA
Per invocare gli effetti favorevoli della rateizzazione, la difesa deve ricostruire il piano relativo a ciascun periodo d’imposta. Occorre documentare data di ammissione, rate pagate, eventuali omissioni, data della decadenza e debito residuo esistente in tale momento.
🔎 FOCUS TECNICO
La soglia di 75.000 euro non rappresenta la nuova soglia generale del reato di omesso versamento IVA. Essa opera soltanto in caso di decadenza dalla rateizzazione. Negli altri casi resta rilevante la soglia ordinaria di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
L’esistenza di un piano rateale non può essere richiamata genericamente. Il contribuente deve allegare elementi specifici che consentano al giudice di accertare lo stato del piano e l’ammontare residuo. In mancanza, non è dovuta una verifica esplorativa d’ufficio.
❓FAQ omesso versamento IVA
Qual è la soglia ordinaria per l’omesso versamento IVA?
La soglia ordinaria è superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Quando rileva la soglia di 75.000 euro?
Soltanto quando il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione.
Un debito residuo esattamente pari a 75.000 euro è punibile?
No, perché l’articolo 10-ter richiede un debito residuo superiore a 75.000 euro.
Chi deve documentare i pagamenti eseguiti?
L’accusa conserva l’onere di provare il reato, ma l’imputato che invoca la riduzione del debito deve allegare specificamente il piano e i versamenti effettuati.
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