Governo: riduzione delle accise e altre disposizioni in materia fiscale


Capo I
Disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal
perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del  costo
dei carburanti e ulteriori misure in materia fiscale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
urgenti per la promozione del diritto allo studio  e  per  assicurare
l'equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e   della
sicurezza  energetica,  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   e
dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato 
                 come carburante e di autotrasporto 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento  dei
prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas
o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  e'
rideterminata: 
    a) dal 18 settembre 2026 e  fino  al  25  settembre  2026,  nella
misura di 572,90 euro per mille litri; 
    b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026,  nella  misura
di 622,90 euro per mille litri. 
  2. Per il periodo di cui al comma  1,  lettera  a),  l'aliquota  di
accisa di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28
marzo 2025, n.  43,  applicata  ai  gasoli  paraffinici  ottenuti  da
sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo
tal quali per essere impiegati come  carburanti,  che  soddisfano  le
condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo  5,  del  regolamento
(UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   e'
rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  2  del  presente  articolo,
valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e  1,2  milioni  di
euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
  4. All'articolo 3, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  18
marzo 2026, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «da marzo a ottobre». Per  le  finalita'  di  cui  al
primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata  dall'articolo  1,
comma  4,  del  decreto-legge  10  settembre   2026,   n.   157,   e'
ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2  milioni  di  euro
per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
                               Art. 2 
 
Esenzione dalla tassa automobilistica  per  specifiche  tipologie  di
                  veicoli, motocicli e ciclomotori 
 
  1. Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di
cui  ai  commi  2  e  3  sono  esentate  dal  pagamento  della  tassa
automobilistica relativa a un solo veicolo  regolarmente  assicurato.
L'esenzione si applica ai versamenti della tassa  automobilistica  il
cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio e il 31 dicembre 2027. 
  2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche  che,
nell'anno   2027,   risultano   soggetti    passivi    della    tassa
automobilistica relativamente a una o piu'  autovetture,  alimentate,
anche in combinazione con altra fonte di  propulsione,  a  benzina  o
gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino piu'
autovetture agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta con  riferimento
a una sola di esse ed e' applicata all'autovettura avente  la  minore
potenza, espressa in kW. In caso  di  pari  potenza,  l'esenzione  e'
applicata all'autovettura per la quale  risulta  dovuto,  in  assenza
dell'agevolazione,    l'importo    meno    elevato    della     tassa
automobilistica. 
  3. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone
fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi  della  tassa
automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a  uno  o
piu' motocicli o ciclomotori alimentati, anche  in  combinazione  con
altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino
soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad  alcuna
autovettura  con  potenza  pari  o  inferiore  agli  80  kW.  Qualora
risultino piu' motocicli agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta con
riferimento a uno solo di essi ed e' applicata al motociclo avente la
minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza,  l'esenzione
e' applicata al motociclo per il quale  risulta  dovuto,  in  assenza
dell'agevolazione,    l'importo    meno    elevato    della     tassa
automobilistica.  Qualora  risultino  piu'  ciclomotori  agevolabili,
l'esenzione  e'  riconosciuta  al  ciclomotore  con  data  di   prima
immatricolazione piu' remota. 
  4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si  applicano  anche  nei
territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,
previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare  della  tassa
automobilistica quale tributo proprio. 
  5.  In  relazione  agli   effetti   finanziari   conseguenti   alle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo  di  concorrere
all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle  province  autonome
di   Trento   e   di   Bolzano,   e'   previsto,   un   trasferimento
complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo
di compensazione della riduzione del gettito derivante dai  commi  1,
2, 3 e 4. Gli  importi  spettanti  a  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in  tutto  o  in  parte,  il
gettito derivante dall'imposta di cui al  comma  1,  sono  stabiliti,
entro il 31 marzo 2027, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 7. 
                               Art. 3 
 
Modifiche alla disciplina del fondo per  lo  sviluppo  economico,  il
  potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei  salari  nelle
  zone di confine italo-elvetiche 
 
  1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalita'  e  alle
modalita'  di  assegnazione  e  ripartizione  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 11 della legge  13  giugno  2023,  n.  83,  le  risorse
relative al fondo di cui al suddetto articolo sono  assegnate,  negli
anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle  d'Aosta  e
alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni
nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla  base  del
numero  dei  frontalieri  residenti  nei  rispettivi   territori   di
competenza comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, legge n. 83
del 2023. La quota spettante viene  determinata  dividendo  l'importo
del fondo di cui al primo  periodo  per  il  numero  complessivo  dei
lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite cosi'  ottenuta,
moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri  delle  singole
Regioni e della Provincia, costituisce l'importo di competenza. 
  2. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo della  legge  13  giugno
2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve
essere almeno pari al 4  per  cento  per  i  comuni  con  popolazione
superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
                               Art. 4 
 
Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo  1,
  comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88,  le
parole:  «1°  ottobre  2026»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
dicembre 2026». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  40,8  milioni  di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 

Capo II
Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per garantire
l’equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026»

                               Art. 5 
 
  Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68,  e'  incrementato  di  288
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. Ai relativi  oneri,
pari a 288 milioni di euro per l'anno  2026,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 7. 
                               Art. 6 
 
                      Fondazione Milano-Cortina 
 
  1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio  della  Fondazione
«Milano-Cortina 2026», nell'anno 2026, fermi  restando  i  contributi
previsti a carico degli enti territoriali interessati, e'  trasferita
alla medesima Fondazione, una somma  pari  a  euro  150  milioni.  La
Fondazione trasmette all'Autorita' politica delegata  in  materia  di
sport e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  entro  trenta
giorni dall'approvazione del bilancio  finale  di  liquidazione,  una
relazione  dettagliata  sull'impiego  delle  risorse  assegnate.   Le
eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio  di  bilancio
della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Agli oneri, pari a euro 150 milioni per  l'anno
2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19
febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
aprile 2006, n. 50, sono accertate, alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al
presente decreto, pari complessivamente a 200  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a  38  milioni
di euro per l'anno 2028. 
  2. Il Fondo interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307
e' incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6,
quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362  milioni
di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  si
provvede: 
    a) quanto a 24,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  mediante
utilizzo delle  maggiori  entrate  e  delle  minori  spese  derivanti
dall'articolo 1; 
    b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di
euro  per  l'anno  2027,  mediante  corrispondente  riduzione   degli
stanziamenti del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi
da  ripartire»  (23.1)  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    c) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
(23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze; 
    d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2026  e
2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.   77.   Alla
corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione  vigente,  anche  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296; 
    e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7  milioni
di euro per l'anno 2027, mediante riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e  41,573  milioni
di euro per l'anno 2027; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e  8,967  milioni
di euro per l'anno 2027; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 8,165 milioni di  euro  per  l'anno  2026  e  6
milioni di euro per l'anno 2027; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027; 
      5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 6 milioni di  euro  per  l'anno
2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro  per
l'anno 2027; 
      7) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
4,177 milioni di euro per l'anno 2026  e  2,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2027; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026  e  7,02
milioni di euro per l'anno 2027; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 4,715 milioni di euro  per  l'anno  2026  e  7,58
milioni di euro per l'anno 2027; 
      10) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 12,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e  11,34
milioni di euro per l'anno 2027; 
      11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5
milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro  per  l'anno
2027; 
      12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per 1,7 milioni  di  euro
per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027; 
      13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
4,853 milioni di euro per l'anno 2026  e  6,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2027; 
      14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784  milioni  di  euro  per
l'anno 2027; 
      15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per  0,5
milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2027; 
    f) quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze
indifferibili, di cui all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e  270  milioni
di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di
euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno  2028,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme accertate ai sensi del comma 1. 
                               Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 settembre 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                                        Allegato n. 1 
                                                (Articolo 7, comma 1)


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