Trecentomila strutture censite nella Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) al momento dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1028. Dati di prenotazione, ricavi lordi e identità del locatore trasmessi ogni trenta giorni al Ministero del Turismo e, da lì, all’Agenzia delle Entrate. Non è uno scenario futuro: è quello che accade da ogni mese da quando, il 20 maggio 2026, il regolamento europeo sugli affitti brevi è diventato pienamente applicabile in tutta l’Unione.
Se affittate un appartamento su Airbnb o Booking e credete che il vostro profilo fiscale sia una questione privata tra voi e il commercialista, questo articolo vi chiede di rivedere quella convinzione.
Cosa cambia davvero dal 20 maggio 2026 per chi affitta su Airbnb o Booking
Dal 20 maggio 2026 è entrato pienamente in vigore l’articolo 9 del Regolamento UE 2024/1028, che introduce l’obbligo per le piattaforme online — Airbnb, Booking.com, Vrbo e simili — di trasmettere mensilmente i dati sulle prenotazioni alle autorità nazionali competenti, in Italia il Ministero del Turismo.
Il Regolamento armonizza la disciplina europea degli affitti brevi su tre pilastri: obbligo di registrazione (in Italia già soddisfatto dal CIN del Ministero del Turismo), verifica del numero di registrazione da parte delle piattaforme online prima della pubblicazione dell’annuncio, e scambio automatico di dati tra piattaforme e autorità nazionali su volumi, ricavi e identità dei locatori.
Il punto che molti sottovalutano è il terzo: lo scambio di dati non riguarda solo chi è irregolare, ma ogni locatore presente sulle piattaforme, indipendentemente dal numero di immobili gestiti e dal regime fiscale scelto. Le piattaforme verificheranno e visualizzeranno attivamente il CIN, e i dati sui ricavi confluiranno automaticamente alle autorità fiscali. In altre parole, la dichiarazione dei redditi che il locatore presenterà potrà essere incrociata con i dati che la piattaforma ha già trasmesso mese per mese.
Per le piattaforme che non rispettano gli obblighi di trasmissione sono previste multe fino al 4% del fatturato annuo globale, il che spingerà le OTA a essere estremamente rigide nella rimozione di host non in regola. Questo significa che il controllo non arriva solo dal Fisco: arriva prima dalla piattaforma stessa, che ha ogni interesse a non esporre sé stessa a sanzioni.
Affitti brevi e Fisco: come funziona la cedolare secca dopo la Legge di Bilancio
La cedolare secca — cioè l’imposta sostitutiva fissa che sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo — è il regime che quasi tutti i locatori privati scelgono per le locazioni di durata non superiore a trenta giorni. Si tratta di un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi: sostituisce l’IRPEF, le addizionali regionale e comunale e le imposte di registro e di bollo sul contratto. Le aliquote vigenti nel 2026 sono tre: 21% per i contratti a canone libero, 10% per i contratti a canone concordato, 26% per le locazioni brevi dal secondo immobile in poi.
Dal 1° gennaio 2026 il regime delle locazioni brevi vale al massimo per due immobili. Sul primo la cedolare secca è al 21%, sul secondo al 26%, e dal terzo si esce dal regime privatistico e serve la partita IVA. La soglia è stata dimezzata dalla Legge di Bilancio 2026, che l’ha portata da più di quattro a più di due appartamenti.
Un passaggio che molti ignorano riguarda la dichiarazione dei redditi. A partire dai modelli dichiarativi relativi ai redditi 2025, il CIN deve essere riportato anche in dichiarazione: nel Modello Redditi PF 2026 nei righi RB24 e RB25 del quadro RB, e nel Modello 730/2026 nel rigo B12 del quadro B. Il codice identificativo dunque non serve solo per gli annunci: è il nodo che collega l’immobile fisico alla dichiarazione fiscale, e da oggi anche ai dati mensili che la piattaforma ha già trasmesso all’ente tributario.
La riqualificazione come impresa: quando anche un solo appartamento non è al sicuro
Qui si trova la questione più delicata, e meno trattata.
La presunzione legale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 dice che dal terzo immobile in poi si presume l’esercizio di un’attività d’impresa. Ma una presunzione legale, per quanto utile come scudo, non è una garanzia assoluta nella direzione opposta. La giurisprudenza tributaria lo ha già chiarito nel corso di questo stesso anno.
La Corte di giustizia di primo grado di Firenze, con la sentenza n. 148 del 2 marzo 2026, ha evidenziato alcuni rilevanti profili in tema di natura imprenditoriale dell’attività di locazione turistica gestita attraverso piattaforme telematiche. Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato gli avvisi con i quali la Direzione Provinciale di Firenze dell’Agenzia delle Entrate aveva accertato, ai sensi degli articoli 39, comma 2, lettera a) del DPR n. 600/1973, un maggior reddito di impresa, e, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del DPR n. 633/1972, un volume d’affari ai fini IVA.
Il contribuente restava formalmente entro il limite dei quattro immobili allora consentito dalla legge, eppure l’accertamento è stato confermato. La sentenza stabilisce che il limite numerico non è sufficiente a escludere l’imprenditorialità se l’attività presenta i caratteri dell’abitualità e della professionalità previsti dall’art. 55, comma 1, del TUIR e dall’art. 2082 del codice civile.
Negli affitti brevi la natura imprenditoriale dell’attività non nasce soltanto in base al numero di immobili locati, ma anche in caso di un numero elevato di prenotazioni, dalla continuità dell’attività nel tempo, dalla presenza dell’immobile sulle piattaforme telematiche e dagli introiti percepiti in assenza di altri redditi.
La Corte ha chiarito che l’assenza di servizi accessori non è una scriminante: il coordinamento dei fattori produttivi — anche solo tramite un PC e una gestione digitale di prenotazioni e pulizie — è sufficiente a integrare l’organizzazione d’impresa.
Il quadro si arricchisce di una tensione ancora aperta. Le prime sentenze di merito del 2026 — CGT di primo grado di Firenze, n. 148/2026, e CGT di primo grado di Trento, n. 8/2026 — si dividono tra chi considera la presunzione di imprenditorialità di tipo assoluto e chi la ritiene relativa. In ogni caso, il giudice deve accertare l’attività d’impresa in concreto. Una divergenza tra pronunce di merito è il segnale più chiaro che la Cassazione dovrà intervenire presto a stabilire il confine definitivo. Nel frattempo, il locatore che accumula prenotazioni anno dopo anno su una sola unità immobiliare vive in una zona di rischio reale.
Il brocardo fraus omnia corrumpit — il dolo inficia ogni atto che vi si fonda — non si applica qui in senso tecnico, ma la logica sottostante sì: la forma del contratto di locazione privata, se i fatti rivelano un’attività organizzata e continuativa, non mette al riparo dall’accertamento. La sostanza prevale sulla forma.
Come scrisse Norberto Bobbio, il diritto non è soltanto ciò che le norme dicono, ma ciò che i soggetti istituzionali fanno con quelle norme. Oggi, quei soggetti hanno i dati delle piattaforme sul proprio tavolo ogni trenta giorni.
Le sanzioni concrete: cosa rischia chi viene riqualificato
Il contribuente del caso fiorentino aveva sostenuto che, una volta qualificata l’attività come imprenditoriale e accertato il reddito d’impresa, fosse possibile scomputare dall’imposta accertata la cedolare secca già versata tramite ritenuta. La Corte ha respinto anche questa richiesta: cedolare secca e tassazione del reddito d’impresa sono forme di tassazione alternative, non cumulabili né compensabili. Chi viene qualificato come imprenditore non può recuperare la cedolare versata: le due imposte operano su piani distinti.
Sul versante delle sanzioni formali, il quadro è il seguente. Sanzioni per mancata esposizione o mancato ottenimento del CIN: da 800 a 8.000 euro per unità immobiliare, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 7, del D.L. 145/2023. Per omessa o infedele dichiarazione dei redditi da locazione breve si applicano le ordinarie sanzioni del D.Lgs. 471/1997, con percentuali tra il 90% e il 180% dell’imposta dovuta, ridotte in caso di ravvedimento operoso. A queste si aggiungono, per chi viene riqualificato come imprenditore, le imposte dirette non versate, l’IVA sul volume d’affari ricostruito e gli interessi legali calcolati sugli anni oggetto di accertamento.
La somma può diventare rapidamente insostenibile. Un locatore che ha dichiarato 18.000 euro annui con cedolare secca al 21% per cinque anni, e che viene riqualificato come imprenditore con accertamento su reddito d’impresa e IVA, può trovarsi a fronteggiare un debito complessivo — tra imposte, IVA non versata, sanzioni e interessi — nell’ordine di decine di migliaia di euro. Cifra indicativa, ma realistica.
Cosa deve fare il locatore per non ritrovarsi un accertamento basato sui dati della piattaforma
Le domande che vediamo più spesso nello studio non riguardano chi gestisce tre o quattro appartamenti sapendo già di operare come imprenditore. Riguardano chi affitta una seconda casa in montagna o al mare per qualche settimana l’anno, pensando di essere al sicuro. Non è sempre così.
Il primo passo — che precede qualsiasi valutazione fiscale — è verificare la situazione documentale. Il CIN deve essere ottenuto, esposto fisicamente sull’immobile e riportato in ogni annuncio. Se si possiede già un codice regionale (CIR), non si è automaticamente in regola con il CIN: occorre accedere alla BDSR, verificare la presenza della struttura e completare la procedura per ottenere il Codice Identificativo Nazionale. Una volta ottenuto, occorre aggiornare gli annunci e verificare le modalità di esposizione esterna.
Il secondo profilo riguarda l’analisi della propria posizione rispetto alla soglia di imprenditorialità, ma tenendo a mente la sentenza fiorentina: conta non solo il numero di immobili, ma anche la frequenza delle prenotazioni, la continuità temporale dell’attività, la dipendenza economica dai proventi. Un locatore che affitta un solo appartamento per dieci mesi l’anno con prenotazioni quasi continue non è necessariamente al sicuro rispetto a chi affitta due appartamenti per poche settimane.
Il terzo profilo è quello che pochi considerano: la coerenza tra i dati che la piattaforma ha già trasmesso al Fisco e quelli che risultano dalla dichiarazione dei redditi. Se nei prossimi mesi l’Agenzia delle Entrate avvierà controlli incrociati — e la struttura normativa attuale lo consente senza alcun margine di incertezza — il primo elemento che verrà verificato è proprio questo incrocio.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo in questa materia, l’errore più frequente è uno solo: confondere la regolarità formale con la sicurezza fiscale sostanziale. Il proprietario che ha il CIN esposto, la SCIA presentata e la cedolare secca versata regolarmente pensa di aver esaurito i propri obblighi. Ma la domanda che i giudici fiorentini hanno posto — e che l’Agenzia delle Entrate potrà porre molto più facilmente ora che ha i dati mensili delle piattaforme — è diversa: quella attività, nella sua concretezza, è compatibile con il regime del privato che gestisce un patrimonio, o rivela i caratteri di un’impresa? La risposta a questa domanda non sta nella documentazione depositata, ma nei comportamenti tenuti nel tempo. Ed è lì che si vince o si perde.
Domande frequenti
Se affitto un solo appartamento su Airbnb devo preoccuparmi della riqualificazione come imprenditore?
Dipende da come lo gestite. La legge presume l’imprenditorialità solo dal terzo immobile in poi, ma la CGT di Firenze, con la sentenza n. 148 del 2 marzo 2026, ha confermato che anche chi resta sotto la soglia numerica può essere riqualificato come imprenditore se l’attività è continuativa, frequente e priva di altri redditi significativi. Chi affitta tutto l’anno, quasi senza interruzioni, con alta rotazione di ospiti, è in una posizione di rischio reale anche con un solo immobile.
Dal 20 maggio 2026 Airbnb e Booking cedono i miei dati al Fisco senza che io lo sappia?
Sì, ed è previsto dal Regolamento UE 2024/1028, pienamente applicabile in Italia dal 20 maggio 2026. Le piattaforme trasmettono ogni mese al Ministero del Turismo i dati di prenotazione, i ricavi lordi e l’identità del locatore. Questi dati confluiscono poi verso l’Agenzia delle Entrate e possono essere incrociati con la dichiarazione dei redditi. Non è necessario che ci sia una segnalazione: l’incrocio è automatico e strutturale.
Se vengo riqualificato come imprenditore posso recuperare la cedolare secca già versata?
No. La CGT di Firenze, sentenza n. 148 del 2 marzo 2026, ha chiarito che cedolare secca e tassazione del reddito d’impresa sono regimi alternativi e non compensabili. Chi viene accertato come imprenditore deve versare le imposte dovute sul reddito d’impresa, l’IVA sul volume d’affari ricostruito e le sanzioni, senza poter scomputare quanto già versato a titolo di cedolare secca. Le due imposte operano su piani giuridici distinti.
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