Crediti dei lavoratori somministrati: responsabilità solidale e diritto di rivalsa – EC News


La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 giugno 2026, n. 17707, ha stabilito che spetta a favore del lavoratore impiegato nell’ambito di un contratto di somministrazione il pagamento del premio di produzione, nel caso in cui tale premio sia previsto a favore dei dipendenti diretti dell’utilizzatore. A tale versamento, così come all’adempimento dell’obbligo retributivo in genere, è obbligata l’agenzia datrice di lavoro.
Nel caso di specie, proprio quest’ultima non aveva erogato il premio di produzione, nonostante il CCNL applicato ai dipendenti dell’utilizzatore ne prevedesse la corresponsione, con la conseguenza che, in virtù del principio di parità di trattamento retributivo tra dipendenti diretti dell’utilizzatore e lavoratori somministrati, si doveva ritenere che anche tale componente variabile della retribuzione spettasse al lavoratore somministrato.

Il caso

La controversia riguarda un lavoratore assunto da un’agenzia per il lavoro e impiegato presso Poste Italiane, al quale il Tribunale aveva riconosciuto 4.348,01 euro a titolo di premio di risultato per gli anni 2019, 2020 e 2021, condannando in solido somministratore e utilizzatore. Era stata, invece, respinta la domanda di manleva proposta dall’agenzia.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, rilevando che il lavoratore somministrato aveva svolto la propria prestazione con modalità e caratteristiche non differenti da quelle dei dipendenti dell’utilizzatore e che la spettanza del premio di risultato era ormai coperta da giudicato.

La questione centrale della vicenda riguarda i rapporti interni tra somministratore e utilizzatore e, in particolare, l’interpretazione degli artt. 33 e 35, D.Lgs. n. 81/2015. L’art. 33, comma 2, prevede che l’utilizzatore comunichi al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai propri dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori somministrati e rimborsi al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti. Tale previsione è funzionale anche al principio di parità di trattamento sancito dall’art. 35, comma 1, in base al quale, per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle riconosciute ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

La Cassazione distingue nettamente l’obbligo di rimborso, previsto dall’art. 33, dalla responsabilità solidale, disciplinata dall’art. 35, comma 2:

  • l’art. 33 attiene esclusivamente al rapporto interno tra utilizzatore e somministratore e presuppone che quest’ultimo abbia già “effettivamente sostenuto” gli oneri retributivi e previdenziali in favore dei propri lavoratori: solo in questo caso l’utilizzatore è tenuto a rimborsargli quanto corrisposto.;
  • l’art. 35, comma 2, invece, prevede che l’utilizzatore sia obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

Secondo la Suprema Corte, questa solidarietà svolge una specifica funzione di garanzia a tutela del credito del lavoratore somministrato e opera indipendentemente da una responsabilità personale dell’utilizzatore per il fatto che ha generato il debito. La responsabilità solidale interviene, infatti, quando il somministratore, datore di lavoro del lavoratore inviato in missione, non adempie ai propri obblighi retributivi o contributivi. L’utilizzatore è, quindi, chiamato a rispondere di un inadempimento non proprio, ma del somministratore; proprio per questa ragione, qualora sia costretto a soddisfare il credito del lavoratore, può esercitare nei confronti del somministratore il diritto di rivalsa.
La fattispecie è sostanzialmente opposta a quella dell’art. 33: in quest’ultima il somministratore ha già sostenuto gli oneri e può ottenerne il rimborso dall’utilizzatore, mentre nell’art. 35 il somministratore è rimasto inadempiente e l’utilizzatore interviene in forza della garanzia solidale, potendo poi rivalersi sul datore di lavoro.

Nel caso esaminato, l’agenzia per il lavoro risultava inadempiente rispetto all’obbligo di corrispondere il premio di risultato. Poste Italiane era, pertanto, obbligata in solido in qualità di utilizzatrice, ma, proprio perché chiamata a rispondere dell’inadempimento del somministratore, le spettava il diritto di regresso previsto dall’art. 35, comma 2.

La Cassazione esclude, invece, che l’agenzia di somministrazione possa invocare l’art. 33, comma 2, per ottenere da Poste il rimborso del premio: tale disposizione presuppone oneri “effettivamente sostenuti”, mentre l’agenzia non aveva mai corrisposto al lavoratore le somme relative a questa voce retributiva. Né assume rilievo la circostanza che Poste non avesse previamente versato all’agenzia per il lavoro le somme necessarie: sull’utilizzatore non gravava alcun obbligo di corrispondere direttamente il premio ai lavoratori dipendenti dell’agenzia. È soltanto l’inadempimento del somministratore a far scattare la responsabilità solidale dell’utilizzatore, fermo il successivo diritto di rivalsa di quest’ultimo.

In relazione ai premi di risultato, l’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, affida ai CCNL applicati dall’utilizzatore la definizione delle modalità e dei criteri per determinare e corrispondere le erogazioni economiche collegate ai risultati. Nel caso concreto, inoltre, l’art. 30, comma 8, CCNL Agenzie di somministrazione, applicato dall’agenzia, stabiliva, in coerenza con il principio di parità di trattamento, che i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore fossero corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto. Analoga previsione era contenuta nel contratto individuale del lavoratore.

In conclusione, la Cassazione conferma l’inadempimento dell’agenzia di somministrazione e ne rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato di Poste Italiane.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli


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