Ieri la Camera ha bocciato le quattro pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni contro la nuova legge elettorale, 143 voti a favore, 214 contrari. È solo il primo scoglio di un iter che proseguirà nei prossimi giorni tra voto sugli emendamenti, approvazione e passaggio al Senato, ma segna già la fisionomia dello scontro. La maggioranza incassa in Aula, le opposizioni rinviano la partita vera a un terreno diverso: quello della Corte Costituzionale. Ed è un rinvio che ha una logica precisa, perché nella nuova legge elettorale non è in gioco soltanto un premio di maggioranza più o meno generoso, ma un tentativo di introdurre per via ordinaria un cambiamento così importante che comporterebbe una riforma costituzionale.
Qualcosa di improponibile per la maggioranza, dopo la sconfitta del centrodestra al referendum costituzionale di marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati: tornare a chiedere agli italiani un secondo pronunciamento, questa volta sull’elezione diretta del capo del Governo e sul ridimensionamento dei poteri del Quirinale, specie a un anno dal voto, sarebbe un suicidio politico.
Quindi, la vera riforma organica del “premierato” resta ferma, ma i suoi ingredienti essenziali riappaiono spacchettati in una legge ordinaria (quella elettorale appunto) sotto forma di obbligo per le coalizioni di indicare fin dal deposito del simbolo il nome del rispettivo candidato alla guida del Governo, e sotto forma di un premio di maggioranza che può portare la coalizione vincente fino al 55 percento dei seggi con il solo 42 percento dei voti.
Messi insieme, questi elementi producono un effetto che diversi costituzionalisti definiscono un «premierato di fatto», perché – diversamente da ora – il capo della coalizione più votata diventa presidente del Consiglio non per effetto del conferimento dell’incarico da parte del capo dello Stato, ma per effetto del voto popolare, di una “investitura democratica” dal basso a cui di fatto sarà difficile per il Quirinale sottrarsi.
E questo è esattamente il punto su cui insiste Debora Serracchiani, Pd, che lamenta il tentativo di scavalcare le “garanzie” del Presidente della Repubblica dopo che la strada referendaria si è chiusa. Anche Riccardo Magi, +Europa, muove la stessa critica da un’angolazione diversa, definendo l’operazione un modo per aggirare «la grande porta» della revisione costituzionale con una scorciatoia di legge ordinaria. E in effetti, una legge elettorale non si può impugnare nell’immediato: la Corte Costituzionale può essere investita solo in via incidentale, cioè quando un giudice ne sollevi la questione di anti-costituzionalità dopo che la legge è già stata applicata (tipicamente in sede di contenzioso elettorale); oppure attraverso un referendum abrogativo, che però non può tenersi nell’anno delle elezioni politiche e per il quale mancano già ora i tempi tecnici, perché la legislatura avrà la sua scadenza naturale il 13 ottobre 2027. «Scorciatoia».
Quando Giuseppe Conte dice di essere pronto «al ricorso alla corte costituzionale», si riferisce dunque a un percorso che potrà aprirsi solo a giochi fatti, dopo le prossime elezioni, e non a un’iniziativa immediata, secondo lo stesso schema già andato in scena con il Porcellum, dichiarato incostituzionale nel 2014 dopo essere stato utilizzato per ben tre tornate elettorali.
Qui la partita è giocata “in punta di diritto” , come si suol dire: sul piano formale, il relatore Galeazzo Bignami e il Governo hanno inserito nel testo richiami espliciti agli articoli 67 e 92 della Costituzione — il divieto di “mandato imperativo” per i parlamentari eletti e il potere del Capo dello Stato di nominare il presidente del Consiglio dei ministri — a voler dire che l’indicazione del nome del capo del Governo sia da intendere una sorta di “vincolo politico”, non giuridico. Ma sono bizantinismi, che aggiungono incertezza e spazio alle interpretazioni in un sistema già abbastanza debole così com’è: esprimere tutto in modo chiaro e preciso in una riforma costituzionale rimarrebbe il modo migliore di procedere.
Giorgia Meloni rivendica l’operazione come una scelta di trasparenza verso l’elettore, dopo che tre capi del Governo (Monti, Conte, Draghi) sono arrivati a Palazzo Chigi senza essersi presentati al voto (ma la Costituzione lo permette, appunto). Tra i costituzionalisti, però, manca un giudizio unanime, ed è questo a rendere l’esito di un futuro giudizio davanti alla Consulta tutt’altro che scontato. Gaetano Azzariti considera l’indicazione obbligatoria del premier «un’ipocrisia», un vincolo che nella sostanza incide sui poteri del Colle pur dichiarando formalmente di rispettarli. Stefano Ceccanti definisce la norma «sovrastrutturale», ossia capace di orientare la scelta del Quirinale ma senza modificarne, tecnicamente, le prerogative, e dice che non ogni scelta politicamente discutibile è anche incostituzionale. Ma l’incostituzionalità, appunto, potrà essere eventualmente dichiarata solo dopo le prossime elezioni. Dopo che gli elettori si saranno già espressi.
Il nodo tecnico su cui si converge, invece, è quello “meno grave” dal punto di vista costituzionale: quello del premio di maggioranza, per cui centosessanta costituzionalisti hanno firmato un appello che chiede al Parlamento di correggere la rotta prima ancora che se ne occupi la Consulta.
Si tratta di un classico caso di “cortocircuito” istituzionale: una contraddizione interna al sistema, causata dal modo in cui il nostro assetto repubblicano è stato concepito ottant’anni fa. Se, ad esempio, chi a suo tempo l’ha scritta e approvata avesse stabilito nella Costituzione la legge elettorale, oggi non ci troveremmo in questo pasticcio. Se la possibilità che il popolo italiano ha di dire la propria non fosse limitata a votare i partiti che occupano i seggi alla Camera e al Senato – ovvero se la Costituzione permettesse agli elettori di eleggere direttamente anche il capo del Governo e/o il capo dello Stato, come avviene in diverse nazioni occidentali – oggi non ci troveremmo in questo pasticcio. Ma la Storia non si fa con i “se”.
Tornando alla cronaca, il braccio di ferro destra-sinistra potrebbe durare più a lungo del previsto perché – ripetiamo – se la legge dovesse essere approvata e quindi applicata alle elezioni del 2027, un’eventuale bocciatura della Consulta arriverebbe solo a urne già scrutinate, con un Parlamento e un Governo già eletti secondo regole nel frattempo dichiarate illegittime. Questo è il rischio oggettivo che l’opposizione evidenzia per chiedere di rallentare l’iter. Lo stesso rischio che la maggioranza considera invece il prezzo accettabile di una riforma che intende comunque portare a compimento entro l’anno.
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Guglielmo Macavò
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