La sentenza n. 11623 del 28 luglio 2026 del Tribunale di Roma è destinata a rappresentare un punto di svolta nel lungo e tormentato percorso di riconoscimento dei diritti della magistratura onoraria, poiché per la prima volta un giudice italiano afferma in maniera chiara ed esplicita la sostanziale equiparabilità dei magistrati onorari minorili e dei magistrati onorari di sorveglianza, ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, estendendo anche alle prime due categorie l’elaborazione giurisprudenziale nazionale ed europea maturata negli ultimi anni in materia di tutela lavoristica, previdenziale e assistenziale. Il Tribunale romano con tale pronuncia, infatti, supera definitivamente la tradizionale distinzione che aveva confinato i giudici onorari minorili in una sorta di “zona grigia” dell’ordinamento, riconoscendo che anche i magistrati onorari minorili sono magistrati onorari e svolgono prestazioni giurisdizionali reali, effettive, continuative e non marginali, pienamente riconducibili alla nozione eurounitaria di lavoratore elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Proprio sulla base di tale ricostruzione il giudice capitolino ritiene applicabili anche a queste figure le direttive europee in materia di ferie retribuite, tutela della maternità, limiti all’abuso della reiterazione degli incarichi a termine, tutela previdenziale e assistenziale, trattamento di fine rapporto, protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, giungendo ad affermare la responsabilità dello Stato italiano per il mancato recepimento e la mancata attuazione delle relative garanzie.
Non si tratta soltanto di una vittoria processuale per gli ottantanove ricorrenti coinvolti nel giudizio, ma di una decisione che potrebbe inaugurare una nuova stagione per la magistratura onoraria minorile. La sentenza prende infatti atto di un dato ormai difficilmente contestabile: il sistema della giustizia minorile italiana si regge anche grazie all’opera quotidiana dei giudici onorari minorili e dei magistrati onorari di sorveglianza, il cui contributo non può più essere considerato accessorio, occasionale o meramente consultivo. Al contrario, essi partecipano pienamente all’esercizio della giurisdizione, concorrendo in modo determinante alla formazione delle decisioni giudiziarie tanto nel settore civile quanto in quello penale. Basta osservare la concreta realtà degli uffici minorili per comprendere quanto risulti ormai superata l’immagine del giudice onorario quale semplice esperto chiamato a fornire un contributo specialistico al collegio. I GOM partecipano ai collegi civili del Tribunale per i minorenni, svolgono attività istruttorie, procedono all’ascolto dei minori, contribuiscono alla gestione delle procedure relative ai minori stranieri non accompagnati, partecipano ai procedimenti concernenti le sottrazioni internazionali di minori, intervengono nelle decisioni riguardanti l’adozione, la responsabilità genitoriale e la protezione dei soggetti più vulnerabili. Sul versante penale, la loro presenza è altrettanto decisiva: essi compongono i collegi GUP e dibattimentali, fanno parte dei collegi dei tribunali di sorveglianza, partecipano anche monocraticamente alle procedure di monitoraggio delle messe alla prova, alla verifica delle misure di comunità durante l’esecuzione penale e ai consigli di disciplina degli istituti penali per minorenni nei casi di gravi infrazioni commesse dai minori detenuti. Si tratta di attività che incidono direttamente sulla libertà personale, sul percorso rieducativo e sul progetto di vita dei minori coinvolti nel circuito giudiziario. Non sorprende, pertanto, che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia già da tempo riconosciuto la centralità di queste figure. La storica circolare del 20 maggio 1998 qualificò infatti il giudice onorario minorile come “giudice pari per natura e dignità di funzioni al giudice togato”, affermazione di straordinaria importanza sistematica che ancora oggi conserva intatta la propria forza. Tale impostazione venne ulteriormente rafforzata dalla successiva circolare del 17 giugno 1998, che riconobbe al giudice onorario minorile la possibilità di assumere il ruolo di relatore in camera di consiglio e addirittura di estensore del provvedimento, sancendone così la piena appartenenza all’organo collegiale e la completezza dei poteri giurisdizionali esercitati. Anche la giurisprudenza costituzionale più recente sembra muoversi nella medesima direzione. La Corte costituzionale ha più volte ribadito l’essenzialità della componente onoraria all’interno del processo minorile, sottolineando come il carattere multidisciplinare della giurisdizione minorile costituisca un elemento strutturale e non meramente accessorio del sistema. Di recente la Consulta ha riaffermato l’impossibilità di estromettere i giudici onorari dalla valutazione della messa alla prova “contratta” prevista dall’art. 27-bis DPR 448/1988 introdotto dal cd Decreto Caivano, ribadendo in sostanza quanto già affermato in passato con riguardo ad altre fasi processuali nelle quali il contributo degli esperti minorili è stato ritenuto costituzionalmente indispensabile. La Corte ha così confermato che il sapere specialistico apportato da psicologi, pedagogisti, criminologi, psichiatri e sociologi rappresenta un elemento imprescindibile della risposta giudiziaria in materia minorile. Alla luce di questa evoluzione appare allora sempre più difficile giustificare la persistente esclusione dei magistrati onorari minorili da percorsi di stabilizzazione analoghi a quelli già previsti per giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari. Se lo Stato riconosce che GOP e VPO svolgono funzioni indispensabili e meritevoli di un percorso straordinario di consolidamento professionale, non si comprende per quale ragione analogo riconoscimento non debba essere esteso ai giudici onorari minorili e di sorveglianza. Anzi, proprio la pronuncia del Tribunale di Roma dimostra come il mantenimento dell’attuale assetto rischi di produrre un contenzioso crescente e potenziali rilevanti esborsi per l’erario in termini di risarcimenti, contributi previdenziali, indennità sostitutive e trattamenti assistenziali non riconosciuti. Una stabilizzazione di tali figure potrebbe quindi risultare non soltanto più giusta e coerente con la realtà dell’organizzazione giudiziaria, ma perfino meno dispendiosa per le finanze pubbliche. Nonostante i ripetuti tentativi di alcune componenti dell’avvocatura di ridimensionarne il ruolo, il giudice onorario minorile continua, dunque, a rappresentare una figura sostanzialmente e costituzionalmente insostituibile nell’economia complessiva del processo minorile. Tutto ciò viene anche corroborato dai plurimi rinvii dell’entrata in vigore della disciplina che vorrebbe riservare in via esclusiva al giudice togato l’ascolto del minore. Una scelta che evidenzia tutte le proprie criticità laddove si consideri che il giudice onorario minorile è, spesso, il soggetto più adeguato formato e specializzato proprio nell’ascolto del minore. Egli, infatti, costituisce il “trait d’union” tra sapere giuridico e competenze psicologiche, pedagogiche e sociali che caratterizzano il modello minorile italiano. Escluderlo, dall’ascolto e financo dalle camere di consiglio civili, significherebbe dover ricorrere molto più frequentemente a consulenze esterne costose e comunque effettuate da esperti che poi non sarebbero parte dell’organo giudicante, il quale organo dovrebbe “leggere sulla carta” ciò che, molte volte, nell’ ascolto non è esprimibile in forma scritta. In questo contesto assume particolare rilievo il lavoro svolto dalla neonata AIMOM, l’Associazione Italiana Magistrati Onorari Minorili. L’associazione, sebbene costituita da poco tempo, si sta imponendo come autorevole interlocutore istituzionale nella battaglia per il riconoscimento dei diritti dei giudici onorari minorili dei tribunali per i minorenni, delle sezioni per i minorenni delle corti d’appello e dei giudici onorari di sorveglianza. Significativamente, proprio a Bari si terrà il prossimo 9 ottobre il primo congresso nazionale AIMOM presso l’Università degli Studi Aldo Moro, evento che vedrà la partecipazione di numerosi presidenti di tribunali ordinari e minorili, magistrati, accademici, rappresentanti dell’avvocatura, psicologi, sociologi, pedagogisti ed esperti della materia, a conferma della crescente attenzione che il mondo istituzionale e scientifico sta riservando a queste figure. In conclusione, la sentenza romana apre dunque una prospettiva nuova e forse irreversibile. Per la prima volta viene affermata in sede giudiziaria la sostanziale contiguità tra la magistratura onoraria operante presso il tribunale ordinario e quella che presta servizio nell’ambito minorile e della sorveglianza. È una “breccia” destinata probabilmente ad allargarsi nei prossimi anni, indipendentemente dalle sorti del futuro Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la cui effettiva entrata in funzione appare ancora oggi molto incerta. Dopo questa decisione diventa infatti sempre più difficile sostenere che i giudici onorari minorili siano meri collaboratori esterni dell’amministrazione della giustizia. La realtà, ora riconosciuta anche da un tribunale italiano, è che essi esercitano funzioni giurisdizionali essenziali, permanenti e strutturali e che, proprio per questa ragione, non possono più essere esclusi dal godimento dei diritti previdenziali, assistenziali e lavorativi che l’ordinamento europeo riconosce ai lavoratori e che il legislatore nazionale ha già iniziato a riconoscere ai loro colleghi GOP e VPO. La strada verso una piena professionalizzazione della magistratura onoraria minorile sembra ormai tracciata; resta da vedere se il legislatore saprà cogliere per tempo il segnale lanciato dalla giurisprudenza oppure se, come spesso accade, saranno ancora una volta le aule dei tribunali a colmare un vuoto normativo divenuto ormai difficilmente sostenibile.
Giudici onorari minorili: aperta la breccia. La prima sentenza che li equipara a GOP e VPO ridisegna il futuro della magistratura onoraria
*Presidente Tribunale ordinario di Catanzaro, già presidente dei Tribunali per i minorenni di Trento e Bologna
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