La morte digitale di un giudice e il futuro della rule of law nell’infosfera


1. La morte digitale di Nicolas Guillou

Il breve volume di Paolo Benanti[1], in poche ma assai dense pagine lineari e nitide, prende avvio dalla vicenda di Nicolas Guillou, magistrato francese e giudice della Corte penale internazionale, colpito dalle sanzioni adottate dagli Stati Uniti il 20 agosto 2025. La ragione dichiarata di quelle misure risiede nella partecipazione di Guillou alla decisione della Camera preliminare che aveva autorizzato l’emissione dei mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’allora ministro della Difesa Yoav Gallant, accusati davanti alla Corte di crimini di guerra e contro l’umanità connessi al conflitto di Gaza. Gli effetti delle sanzioni vanno ben oltre la dimensione professionale del giudice. Account digitali vengono chiusi, servizi essenziali diventano indisponibili, rapporti con piattaforme ormai necessarie alla vita quotidiana sono interrotti. Prenotazioni, pagamenti, servizi commerciali e strumenti di comunicazione gestiti da operatori economici riconducibili a gruppi statunitensi o dipendenti dai loro servizi cessano di essere accessibili, anche per il timore degli operatori coinvolti di incorrere in sanzioni secondarie qualora concludano operazioni con soggetti inseriti nelle liste OFAC degli Specially Designated Nationals (SDN). Nelle interviste rilasciate alla stampa francese, Guillou descrive una condizione che lo fa sentire «interdetto bancario in una larga parte del pianeta» e che viene evocata come una forma di «morte civile». La libertà personale, la cittadinanza e la funzione esercitata rimangono formalmente intatte, ma ad essere compromessa è la concreta possibilità di vivere e agire nell’ambiente digitale nel quale si svolge ormai la parte essenziale dell’esistenza delle persone del nostro tempo.

Un fascio di effetti capaci di determinare, secondo Benanti, la «morte digitale», con ciò intendendosi la condizione di chi continua a esistere sul piano giuridico, ma viene progressivamente escluso dagli spazi nei quali i suoi diritti possono trovare effettiva attuazione. Ciò perché «le sanzioni hanno colpito Guillou in modo multifocale, estendendo la loro portata extraterritoriale attraverso il controllo statunitense su infrastrutture digitali e finanziarie globali» (p. 17). Si tratta, ancora, di «sanzioni che, grazie al dominio USA su cloud, pagamenti e protocolli di rete, estendono il potere sanzionatorio oltre i confini nazionali, colpendo individui per atti ufficiali» (p. 20).

La vicenda di Guillou rende così visibile una vulnerabilità che riguarda, in misura diversa, ogni persona immersa nell’infosfera. Quanto più l’esercizio dei diritti dipende dall’accesso a servizi e infrastrutture digitali, tanto più la loro titolarità formale rischia di separarsi dalla possibilità concreta di esercitarli. La libertà di movimento, l’attività professionale, i rapporti economici e la stessa partecipazione alla vita sociale dipendono ormai da infrastrutture sulle quali lo Stato costituzionale esercita un controllo limitato, quando non inesistente.

Questa vulnerabilità, ricostruita da Benanti attraverso gli effetti concreti delle sanzioni americane, emerge anche dalla Lectio magistralis di Guillou, pubblicata in occasione del conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa da parte dell’Università della Tuscia[2]. La Lectio non offre una chiave interpretativa del libro, ma consente al lettore di incontrare direttamente la persona posta al centro della vicenda e di percepire, attraverso la sua voce, la dimensione umana di quanto gli è accaduto. Dalle parole di Guillou affiorano insieme la vulnerabilità di chi è stato colpito nella propria vita quotidiana e la fermezza del magistrato che continua a esercitare la funzione senza indulgere nel vittimismo, con sobrietà, misura e senso delle istituzioni.

La “morte digitale” perde così ogni carattere astratto. Designa una condizione nella quale la persona conserva formalmente i propri diritti, mentre vede dissolversi le condizioni materiali necessarie per esercitarli. Ma nel caso di Guillou esiste un elemento ulteriore: quella vulnerabilità personale è stata prodotta da misure adottate in reazione a una decisione giudiziaria. È questo nesso tra la sanzione che investe l’uomo e la funzione che ne costituisce la causa a imporre il passaggio dalla morte digitale della persona alla pressione esercitata sulla giurisdizione.

2. Quando la morte digitale colpisce un giudice

Il nesso tra la sanzione personale e la funzione esercitata modifica la natura del caso: colpire Nicolas Guillou per una decisione assunta come giudice significa proiettare gli effetti della misura sulla giurisdizione.

Non è in discussione il merito di quella decisione. Il punto è che uno Stato ha reagito all’esercizio della giurisdizione incidendo direttamente sulla vita del giudice: la pressione sulla persona diviene così pressione sulla funzione.

Il caso Guillou si colloca, del resto, in un contesto più ampio di crescente esposizione della Corte penale internazionale. Alle sanzioni statunitensi si affiancano gli attacchi informatici e le campagne di delegittimazione rivolte contro l’istituzione, nonché i mandati di arresto emessi dalla Federazione Russa nei confronti di magistrati coinvolti nelle decisioni relative alla guerra in Ucraina. Strumenti diversi per natura, origine ed effetti convergono nel mostrare la vulnerabilità di un’istituzione chiamata ad affermare il primato del diritto in uno spazio nel quale la forza degli Stati conserva un peso determinante. La vicenda di Nicolas Guillou non appare del resto isolata. Le sanzioni successivamente adottate nei confronti della Relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese, anch’esse collegate ad attività svolte nell’ambito di organismi internazionali impegnati nell’accertamento delle responsabilità per violazioni dei diritti umani[3], sembrano confermare una tendenza che va oltre il caso individuale e investe più in generale gli attori della giustizia internazionale e della protezione sovranazionale dei diritti.

Benanti coglie nella vicenda narrata uno dei punti di maggiore fragilità della International Rule of Law, contemporanea. La giustizia internazionale pretende di sottoporre al diritto condotte riconducibili anche ai vertici politici e militari degli Stati, ma non dispone di una forza propria capace di preservare pienamente l’istituzione e i suoi magistrati dalle reazioni dei poteri sui quali è chiamata a esercitare la propria giurisdizione. La distanza tra l’universalità della pretesa di giustizia e la debolezza degli strumenti posti a sua garanzia rivela qui tutta la sua drammaticità.

È in questa prospettiva che assume particolare rilievo l’osservazione di Benanti secondo cui «il potere di assolvere o mantenere l’esclusione rimane concentrato nell’amministrazione statunitense, senza un vero contrappeso giurisdizionale internazionale» (p. 29). Il punto non riguarda soltanto la gravità delle conseguenze subite da Guillou, ma la difficoltà di individuare un giudice davanti al quale quelle conseguenze possano essere efficacemente contestate. La misura adottata contro chi esercita la giurisdizione finisce così per mettere in luce, paradossalmente, l’assenza di una giurisdizione capace di offrire una tutela effettiva contro il potere che la impone.

La morte digitale di Nicolas Guillou illumina, dunque, una crisi che oltrepassa la sua vicenda personale. Essa mostra come la pressione esercitata su un giudice possa incidere sulla funzione senza modificarne formalmente lo status e senza interferire direttamente nel procedimento dal quale quella pressione ha avuto origine. Ma mostra anche qualcosa di ulteriore. L’efficacia di quelle misure non dipende soltanto dalla forza politica dello Stato che le adotta. Dipende dalla capacità di propagarne gli effetti attraverso infrastrutture finanziarie e digitali globali, trasformando una decisione nazionale in una condizione di esclusione capace di attraversare ordinamenti e confini. Per comprendere fino in fondo la natura di questa pressione occorre allora interrogarsi sul potere nuovo che l’infosfera rende possibile e sulle ragioni per le quali il diritto incontra tanta difficoltà nel contenerlo.

3. Il nuovo potere dell’infosfera

La vicenda di Nicolas Guillou rende visibile una trasformazione che investe la natura stessa del potere. Le conseguenze subite dal giudice francese non sono state prodotte attraverso le tradizionali forme della coercizione territoriale, ma mediante infrastrutture digitali e finanziarie private capaci di propagare globalmente gli effetti di una decisione nazionale. Il caso concreto rivela così l’emersione di un potere che agisce oltre i confini entro i quali il costituzionalismo moderno aveva costruito i propri strumenti di controllo.

È questa la domanda radicale posta da Paolo Benanti sin dalle prime pagine: «In una società dove il potere opera globalmente tramite infrastrutture private controllate da entità non democratiche, è ancora possibile parlare di democrazia costituzionale? O la tecnologia ha abilitato una forma di dominio per cui il XXI secolo non ha risposte, poiché nel XX erano pensate per un potere territoriale, visibile e contenibile nei confini dello Stato?» (p. 14).

Le Costituzioni del Novecento presupponevano un potere identificabile, riferibile a istituzioni determinate e operante in uno spazio nel quale fosse possibile assoggettarlo alla legge e al controllo di altri poteri. L’infosfera incrina questi presupposti perché «è intrinsecamente transnazionale, priva di confini territoriali, mentre le garanzie costituzionali sono costruite attorno alla sovranità territoriale dello Stato» (p. 42). Si determina così una crescente divaricazione tra lo spazio nel quale opera il potere e quello nel quale possono essere attivate le garanzie: «la concentrazione del potere rimane globale mentre l’enforcement normativo è nazionale o regionale» (p. 73).

Ma non è in gioco soltanto la sovranità. È in discussione la stessa possibilità di imputare il potere e di chiamare chi lo esercita a risponderne. Benanti osserva che “la sfida contemporanea «La sfida contemporanea per la democrazia costituzionale non è semplicemente estendere i diritti al dominio digitale, ma reinventare il significato di responsabilità in un’era dove il potere si materializza in rete senza centro, decisioni senza decisori umani chiaramente identificabili ed esclusioni senza escludenti accountable» (p. 75). La questione non consiste, dunque, soltanto nel riconoscere nuovi diritti digitali, ma nell’individuare chi eserciti il potere, attraverso quali architetture e davanti a quale autorità possa essere chiamato a risponderne. Qui si trova una non marginale convergenza del pensiero di Benanti con la Magnifica Humanitasdi Papa Leone XIV – pag.112[4].

Benanti non considera, dunque, questa trasformazione il risultato neutrale dell’evoluzione tecnologica. Alla base del nuovo ecosistema digitale individua una precisa matrice ideologica, posto che «il cyberlibertarismo fonde l’entusiasmo estatico per le forme di vita mediate elettronicamente con idee radicali di destra riguardanti la definizione di libertà, vita sociale ed economia» (p. 77)[5]. L’assenza di vincoli pubblici viene identificata con la libertà e il governo democratico rappresentato come un ostacolo all’innovazione. Ma l’assenza di regolazione democratica non coincide con l’assenza di potere.

È in questo quadro che Benanti ricorda l’intuizione di Lawrence Lessig secondo cui «il codice è legge», code is law. L’architettura del cyberspazio regola concretamente i comportamenti, rende possibili alcune azioni e ne impedisce altre, distribuendo facoltà ed esclusioni con un’efficacia spesso superiore a quella della legge tradizionale (p. 79). Il problema nasce quando questa funzione regolativa è esercitata da soggetti privati attraverso quel West Coast code prodotto «senza trasparenza o responsabilità verso il corpo sovrano dei cittadini» (p. 80).

La regolazione tecnologica può così precedere e, talvolta, sostituire quella giuridica. L’account disattivato, il pagamento respinto e il servizio negato producono effetti immediati, senza che la persona colpita incontri necessariamente un’autorità riconoscibile, una procedura trasparente o un rimedio giurisdizionale effettivo. Il potere interviene prima del giudice, di guisa che l’esclusione si è già prodotta e il soggetto fatica persino a individuare il centro decisionale davanti al quale far valere le proprie ragioni.

Su queste premesse si comprende la conclusione più inquietante di Benanti. Il nuovo potere algoritmico‑digitale «non è Stato, benché operi con sovranità globale; non è subordinato ad alcuna Costituzione, benché influenzi ogni aspetto dell’esistenza civile contemporanea; non riconosce cittadini e non ammette ricorsi costituzionali». Ancora più radicalmente, «questo potere esercita simultaneamente le funzioni legislative, esecutive e giudiziarie, realizzando l’incubo montesquieuiano non come eccesso statale, ma come dominio corporativo transnazionale» (p. 90).

È in questa prospettiva che acquista significato il richiamo di Benanti al pensiero di Hannah Arendt espresso ne Le origini del totalitarismo. La vicenda sanzionatoria di Nicolas Guillou mostra, mutatis mutandis, come nuove forme di vulnerabilità della persona possano emergere quando decisioni destinate a incidere profondamente sulla vita degli individui vengono eseguite e propagate attraverso infrastrutture digitali globali capaci di amplificare gli effetti di forme di dominio difficilmente controllabili. Se Arendt aveva individuato le condizioni che rendono possibile l’affermazione di forme di dominio capaci di nullificare l’individuo, Benanti osserva come la rivoluzione digitale rischi oggi di riprodurre tale debolezza in forme nuove, attraverso sistemi che separano sempre più l’esercizio del potere dai tradizionali luoghi della responsabilità politica e giuridica.

La vicenda di Nicolas Guillou rende tangibile questa trasformazione. La convergenza tra decisioni pubbliche e infrastrutture private globali produce conseguenze extraterritoriali rispetto alle quali le garanzie degli ordinamenti nazionali appaiono spesso inadeguate. La persona cerca protezione nel diritto, ma il diritto rischia di arrivare quando l’esclusione si è già consumata o di non trovare neppure il luogo nel quale esercitare la propria funzione di controllo.

È questo il senso dell’ultima e più severa affermazione di Benanti: «la democrazia costituzionale, fondata sulla tripartizione e il bilancio dei poteri, presuppone la sovranità statale come contenitore; quando il potere trascende quel contenitore e opera da fuori, la Costituzione diviene un documento arcaico. Questo è il vero crimine: non il potere in sé, ma la sua immunità dalle tutele che la modernità costituzionale aveva elaborato per proteggersi da esso» (p. 97).

Alle preoccupazioni espresse da Benanti si affianca, tuttavia, la maggiore fiducia manifestata da Nicolas Guillou quando ha avuto modo di esprimere direttamente, nella Lectio magistralis, il proprio pensiero sul futuro del diritto internazionale. Non si tratta di prospettive contrapposte. È proprio la diversità dell’approccio a costituire una delle ricchezze della riflessione proposta da Benanti: alla sua inquietudine sulla capacità del diritto di governare il nuovo potere dell’infosfera si accompagna la fiducia del giudice nella progressiva affermazione della International Rule of Law.

Questa tensione conduce al problema che più direttamente interpella la giurisdizione nazionale. Se il potere dell’infosfera opera attraverso infrastrutture che trascendono i confini dello Stato, occorre chiedersi quali conseguenze ne derivino per sistemi giudiziari sempre più dipendenti da piattaforme digitali, servizi cloud e strumenti di intelligenza artificiale.

4. Dalla morte digitale della persona alla vulnerabilità digitale della giurisdizione

La domanda posta al termine dell’analisi di Benanti riguarda direttamente la giurisdizione nazionale. Le Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, approvate dal Consiglio superiore della magistratura l’8 ottobre 2025, e il loro aggiornamento del 22 luglio 2026 affrontano questioni essenziali per l’esercizio della funzione: la protezione dei dati giudiziari, la sicurezza degli ambienti digitali, la trasparenza dei sistemi, la supervisione umana e l’autonomia decisionale del magistrato.

La questione investe, tuttavia, la stessa nozione di giurisdizione. Nella costruzione tradizionale dello Stato moderno, essa rappresenta una delle espressioni fondamentali della sovranità: il potere di giudicare appartiene allo Stato ed è esercitato, secondo le regole dell’ordinamento, da giudici indipendenti soggetti soltanto alla legge. Territorio, sovranità e giurisdizione si collocano all’interno di uno spazio giuridico tendenzialmente unitario, nel quale lo Stato dispone delle condizioni normative e materiali necessarie all’esercizio della funzione.

La trasformazione digitale modifica profondamente questo quadro. La titolarità della giurisdizione rimane radicata nell’ordinamento costituzionale, ma alcune delle condizioni concrete del suo esercizio dipendono sempre più da infrastrutture, piattaforme e risorse computazionali governate da soggetti privati e operanti su scala globale. Si determina così una possibile divaricazione tra la sovranità giuridica, alla quale continua ad appartenere la funzione, e il controllo delle infrastrutture tecnologiche attraverso le quali essa viene esercitata.

È in questo spazio che emerge la sovranità digitale. Essa non sostituisce la sovranità statale, né attribuisce ai fornitori tecnologici una sovranità in senso proprio. Esprime l’esigenza che le istituzioni pubbliche conservino il controllo delle condizioni tecnologiche necessarie all’esercizio delle loro funzioni. Per la giurisdizione, il problema è particolarmente delicato: la titolarità del potere di giudicare potrebbe non bastare se non fosse accompagnata dalla capacità di governare le infrastrutture dalle quali dipendono la continuità, l’autonomia e l’effettività della funzione.

È alla luce di questa trasformazione che devono essere considerate le rassicurazioni tecniche acquisite, per il tramite del Ministero della giustizia, sulla sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari. Il CSM richiama le garanzie relative alla riservatezza dei dati, al loro mancato impiego nell’addestramento dei modelli e all’architettura predisposta per il dominio giustizia. Sono garanzie imprescindibili, ma il caso Guillou impone di domandarsi se la protezione dei dati esaurisca lo spettro delle vulnerabilità o se occorra considerare anche la disponibilità delle infrastrutture e la continuità dei servizi.

Guillou non ha subito la perdita dei propri dati né la compromissione di archivi informatici. È stato escluso dall’accesso a servizi essenziali attraverso l’azione di piattaforme digitali, infrastrutture finanziarie e operatori economici chiamati a dare esecuzione alla decisione di un’autorità straniera. Il caso mostra così la differenza tra la protezione dell’informazione e la disponibilità delle condizioni tecnologiche necessarie per esercitare concretamente i propri diritti. Questa distinzione assume un rilievo ancora maggiore quando venga riferita alla giurisdizione. Proteggere i dati giudiziari è essenziale, ma potrebbe non essere sufficiente se l’operatività della funzione dipendesse da infrastrutture, piattaforme o risorse computazionali delle quali non fossero garantite la continuità, la reversibilità e la sostituibilità. La localizzazione dei dati costituisce una garanzia importante, ma non esaurisce il problema quando l’accesso ai servizi dipenda da soggetti sottoposti a ordinamenti diversi da quello nel quale la funzione viene esercitata.

Si pensi al rapporto Cloud Defence. An Exposed European Flank del Future of Technology Institute che, pur riferito ai settori della difesa e della sicurezza, mostra la dimensione infrastrutturale del problema. L’attenzione si sposta dall’accesso ai dati alla disponibilità dei servizi e alla vulnerabilità delle infrastrutture essenziali rispetto a obblighi normativi, misure sanzionatorie o decisioni adottate nell’ordinamento cui è soggetto il fornitore. Non viene in rilievo soltanto la sicurezza tecnica del sistema, ma la dipendenza istituzionale che esso può generare.

La riflessione sviluppatasi in Francia consente di collocare questa domanda in una prospettiva comparata. I materiali elaborati nell’ambito del progetto formativo CANUM dell’École nationale de la magistrature, al quale hanno preso parte anche magistrati italiani nell’ambito di attività formative sostenute dall’European Judicial Training Network, mostrano come la sovranità digitale, le dipendenze infrastrutturali e la resilienza delle istituzioni pubbliche siano divenute oggetto di specifica attenzione anche nel settore della giustizia.

Il confronto con l’esperienza francese non offre soluzioni da trasferire automaticamente nell’ordinamento italiano, ma consente di comprendere meglio il problema. Il potere tecnologico opera su scala globale, mentre gli strumenti di regolazione e garanzia conservano una dimensione nazionale o regionale. È dunque soprattutto sul piano europeo che può essere ricercata la forza normativa, industriale e politica necessaria per ridurre l’asimmetria rispetto ai grandi attori tecnologici globali.

In questa prospettiva, la souveraineté numérique – per dirla con i francesi – rappresenta la dimensione tecnologica della capacità delle istituzioni democratiche di esercitare effettivamente le proprie funzioni. Non coincide con la sola protezione o localizzazione dei dati, ma comprende il controllo delle dipendenze infrastrutturali, la continuità dei servizi, la reversibilità delle soluzioni e la possibilità di sostituire il fornitore. Riferita alla giustizia, esprime l’esigenza di preservare il legame tra la titolarità costituzionale della giurisdizione e il governo delle condizioni materiali necessarie al suo esercizio.

La vicenda di Nicolas Guillou non dimostra che una simile vulnerabilità si sia già manifestata nella giustizia nazionale. Mostra, però, che il potere di produrre esclusioni attraverso infrastrutture digitali globali esiste e può propagare gli effetti di una decisione oltre i confini dell’ordinamento dal quale essa proviene. Proprio per questo appare opportuno che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, estendano la verifica dagli aspetti tecnici dei sistemi impiegati al quadro normativo nazionale, europeo e internazionale entro il quale operano i fornitori e le infrastrutture.

La morte digitale della persona si trasforma così in una domanda sulla sovranità numerica della giurisdizione. Si tratta di comprendere se la titolarità costituzionale del potere di giudicare possa rimanere pienamente effettiva quando le condizioni tecnologiche del suo esercizio dipendono da infrastrutture governate al di fuori dello spazio della sovranità statale. Porre oggi questa domanda significa interrogarsi sulle dipendenze strutturali prima che i loro eventuali effetti si manifestino e sulle condizioni necessarie affinché l’innovazione tecnologica rimanga al servizio della giurisdizione, senza trasformarsi in un presupposto sottratto al suo controllo.

5. Conclusioni

Al termine della lettura, il volume di Paolo Benanti lascia al giurista la percezione di trovarsi dinanzi a problemi che non appartengono soltanto al futuro. Il merito del libro è dunque quello di avere trasformato la vicenda individuale di Nicolas Guillou in un punto di osservazione attraverso il quale ragionare non solo sulla condizione della persona, ma anche sulla giustizia internazionale e sulla giurisdizione nell’età dell’infosfera.

Tre sembrano essere gli orizzonti aperti innanzi al lettore. Il primo riguarda la dimensione personale. Il digitale non costituisce più soltanto uno strumento per lo svolgimento delle attività economiche, professionali e relazionali, ma rappresenta uno degli spazi nei quali i diritti trovano concreta attuazione. La possibilità di esserne esclusi attribuisce una consistenza nuova alla riflessione sui diritti digitali e sulle forme contemporanee di vulnerabilità. Se poi la persona coinvolta in limitazioni di questo tipo coincide con chi svolge funzioni giurisdizionali, la questione della garanzia e della giustiziabilità dei diritti inviolabili si estende alle guarentigie dell’autonomia e dell’indipendenza del magistrato.

L’altro punto di osservazione che Benanti considera riguarda la giustizia internazionale. Le sanzioni adottate nei confronti dei magistrati della Corte penale internazionale, i mandati di arresto emessi contro alcuni suoi componenti – e fra questi contro il Giudice Rosario Aitala dalla Russia – e gli attacchi informatici subiti dall’istituzione mostrano la fragilità della International Rule of Law in un contesto segnato da crescenti tensioni geopolitiche. Le pressioni possono investire non soltanto chi esercita la giurisdizione, ma anche coloro che operano nell’ambito dei meccanismi internazionali di tutela dei diritti umani. Colpire la persona per l’attività svolta nell’esercizio di una funzione internazionale significa proiettare gli effetti della pressione sulla funzione stessa. Il caso Guillou rende così visibile la distanza tra l’aspirazione del diritto internazionale a sottoporre il potere a regole e garanzie e la debolezza degli strumenti disponibili per proteggere le istituzioni e le persone chiamate ad applicarlo.

L’ultimo scenario, forse il più inquietante, è quello che riguarda il ruolo e il senso dei sistemi giudiziari nell’era digitale.

Le raccomandazioni del CSM in materia di intelligenza artificiale già ricordate hanno senza dubbio posto al centro la protezione dei dati giudiziari, la sicurezza degli ambienti digitali e l’autonomia decisionale del magistrato. Il caso raccontato da Benanti suggerisce, tuttavia, una domanda ulteriore: accanto alla protezione dell’informazione, non occorre forse considerare anche le infrastrutture, le piattaforme e le dipendenze tecnologiche dalle quali dipende l’esercizio concreto della funzione? È qui che il rapporto tradizionale tra sovranità e giurisdizione entra in crisi. La titolarità del potere di giudicare continua certamente ad appartenere allo Stato e a trovare fondamento nell’ordinamento costituzionale. Le condizioni tecnologiche del suo esercizio possono, tuttavia, dipendere da infrastrutture e soggetti che operano su scala globale e al di fuori del controllo diretto delle istituzioni nazionali. La sovranità numerica esprime precisamente l’esigenza di evitare che alla permanenza formale della titolarità della funzione corrisponda una perdita sostanziale del controllo sulle condizioni necessarie alla sua effettività.

Il dibattito in corso oltralpe su tali temi mostra che il problema può, anzi deve, essere affrontato attraverso una riflessione specifica sulla continuità dei servizi, sulla reversibilità delle soluzioni, sulla sostituibilità dei fornitori e, più in generale, sul governo delle dipendenze infrastrutturali. La comparazione non offre modelli da recepire automaticamente, ma consente di individuare vulnerabilità che rischierebbero altrimenti di emergere soltanto quando le dipendenze si siano consolidate e i loro effetti si siano già manifestati.

Tali ultime questioni si collocano, peraltro, all’interno di un più ampio dibattito sul costituzionalismo digitale, sui nuovi poteri privati e sulla sovranità nell’età degli algoritmi. Le riflessioni dei costituzionalisti sembrano convergere, pur nella diversità degli approcci, sulla necessità di misurare le categorie del costituzionalismo con poteri privati, piattaforme e architetture tecnologiche capaci di incidere sull’effettività dei diritti, sulle forme della decisione pubblica e sugli equilibri democratici.

Il caso Guillou consente, tuttavia, di approfondire in modo specifico tali tematiche guardando al rapporto tra sovranità numerica e condizioni di autonomia ed effettività della funzione giurisdizionale. Al centro non vi è soltanto la necessità di sottoporre il potere digitale a limiti costituzionali, ma il rischio che la giurisdizione, pur rimanendo formalmente radicata nella sovranità dello Stato, dipenda per il proprio concreto esercizio da infrastrutture tecnologiche sottratte al pieno controllo delle istituzioni che ne garantiscono l’indipendenza, mettendo in crisi, in ultima analisi, la stessa effettività della rule of law sul piano nazionale.

La complessità di tali fenomeni richiede una risposta giuridica, istituzionale e culturale. Le verifiche non possono riguardare soltanto la tecnologia o i contratti, ma devono investire il quadro normativo nazionale, europeo e internazionale entro il quale operano i fornitori e si sviluppano le infrastrutture utilizzate dalla giustizia.

Né è pensabile che tali questioni possano essere affidate in via esclusiva al foro interno del singolo magistrato: esse devono assumere una dimensione collettiva all’interno dell’ordine giudiziario, a partire dalla formazione dei magistrati.

Richiedono, inoltre, un confronto aperto e franco tra Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia che, pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sia idoneo a stimolare una riflessione capace di coinvolgere la magistratura nel suo complesso e le sue diverse articolazioni culturali, in un continuo dialogo con le Istituzioni anche europee, le università e la comunità scientifica.

Al termine di questa riflessione, si avverte il bisogno di esprimere gratitudine a Benanti. La sua prospettiva, esterna ai tradizionali confini disciplinari del diritto, porta all’attenzione dei giuristi questioni che toccano il cuore del costituzionalismo contemporaneo. Si tratta della sovranità, della separazione dei poteri, dell’indipendenza della giurisdizione, della responsabilità e dell’effettività dei rimedi. La complessità del presente affrescata da Benanti non può essere compresa attraverso saperi chiusi e autosufficienti. La cultura giuridica deve dunque aprirsi con fiducia al dialogo con la filosofia, l’etica, la tecnologia, l’economia, la politica e le relazioni internazionali. Per tali ragioni la “morte digitale” di Nicolas Guillou non è soltanto la storia di un giudice della Corte penale internazionale. È un avvertimento rivolto alla giurisdizione, alle istituzioni e alla cultura giuridica.

Il merito del libro di Benanti è dunque quello di costringerci a riconoscere una trasformazione già in atto e ad interrogarci sulle forme attraverso le quali il diritto può ancora sottoporre il nuovo potere a responsabilità e garanzie. È questa, forse, la sfida ultima e la domanda posta dal volume: comprendere se la rule of law saprà governare l’infosfera o se sarà il potere dell’infosfera a ridisegnare, dall’esterno, i confini e l’effettività dello Stato di diritto.

 P. Benanti, Il caso Guillou. Storia di un’identità cancellata, Milano, S.B.E. editore, 2026.


[1] Nota bibliografica. Il presente contributo prende le mosse dalla lettura del volume di Paolo Benanti, ma è stato elaborato anche attraverso l’esame di fonti documentali, giornalistiche e istituzionali che hanno consentito di verificare e approfondire la vicenda di Nicolas Guillou e le questioni concernenti la sovranità digitale, la giustizia internazionale e la trasformazione digitale della funzione giudiziaria. Per la ricostruzione della posizione del giudice della Corte penale internazionale è interessante la Lectio magistralis di Nicolas Guillou, International Rule of Law and Human Dignity in the Face of the Return of Empires, pubblicata da Sistema penale a seguito del conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa da parte dell’Università della Tuscia. A tale fonte si affiancano l’articolo di Le Monde, La vie de Nicolas Guillou, juge français de la CPI sous sanctions des États‑Unis: «Vous êtes interdit bancaire sur une bonne partie de la planète» (19 novembre 2025), l’articolo di Le Figaro, «On se sent seul et complètement démuni» : le calvaire d’un juge français de la Cour pénale internationale sous sanctions américaines (18 febbraio 2026), l’approfondimento di Dalloz Actualité, L’enfer du juge Nicolas Guillou, magistrat français sous sanctions américaines (3 dicembre 2025), il contributo di Christoph De Preter, Des citoyens européens sous sanctions américaines sont effacés économiquement et socialement dans l’Union européenne, pubblicato da Le Monde, nonché il reportage di France Inter, Le grand reportage d’Interception del 13 marzo 2026, dedicato alle conseguenze delle sanzioni nei confronti dei magistrati della Corte penale internazionale. Per l’approfondimento dei temi della sovranità digitale, delle infrastrutture cloud, della dipendenza tecnologica europea e delle relative implicazioni per i sistemi giudiziari sono stati esaminati i materiali raccolti nell’ambito del progetto di alta formazione CaNUM dell’École nationale de la magistrature, volto ad approfondire, in una prospettiva comparata europea, le questioni relative alla sovranità digitale, alla resilienza delle infrastrutture cloud, alla reversibilità dei sistemi e alle nuove forme di vulnerabilità delle istituzioni pubbliche nell’età dell’infosfera. V., in particolare, la presentazione Enjeux de souveraineté: Cloud de confiance, Cloud souverain elaborata presso la Direction interministérielle du numérique. V., ancora, il seminario Les États en quête de souveraineté numérique promosso dalla Chaire Digital, Gouvernance et Souveraineté di Sciences Po; nonché la Soirée de la souveraineté numérique organizzata il 14 aprile 2025 dal Ministère de l’Économie et des Finances francese su iniziativa della ministra delegata all’intelligenza artificiale e al digitale Clara Chappaz. L’autore desidera esprimere un particolare ringraziamento a Haffide Boulakras, Vice‑Direttore dell’École nationale de la magistrature, per la cortese disponibilità e per avere condiviso il materiale di studio. Sulla crisi dello Stato di diritto e della giustizia internazionale, di recente, M. Flores, E. Fronza, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco, Bari‑Roma, Laterza, 2026; E. Fronza, Un mondo globale a sovranità limitata, «Il manifesto», 12 settembre 2026; M. Frulli, Il diritto internazionale è carta straccia, Bari‑Roma, Laterza, 2026; Sul costituzionalismo digitale, sui nuovi poteri privati e sulla trasformazione della sovranità nell’ambiente tecnologico v., in particolare, A. Simoncini, Sovranità e potere nell’era digitale, in T.E. Frosini et al. (a cura di), Diritti e libertà in Internet, Firenze, Le Monnier, 2017, pp. 19‑38; O. Pollicino, Costituzionalismo digitale. Pensare la democrazia al tempo dell’IA, il Mulino, Bologna, 2025; G. Pitruzzella, Il costituzionalismo digitale tra Stati Uniti e Europa, in «Unione europea e Diritti», 2025; più in generale, T.E. Frosini, Il costituzionalismo nella società tecnologica, 2020. Sul concetto di sovranità v. i due saggi di G. Silvestri, La parabola della sovranità, e M. Luciani, L’anti sovrano e la crisi delle costituzioni, in «Riv. Dir. Cost.», 1996, n. 1, pp. 3 sgg. e 124 sgg.

[4] Leone XIV, Magnifica Humanitas. Lettere enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2026

[5] Su tali concetti lo stesso Benanti si è intrattenuto altre volte. V., di recente, P. Benanti, La nuova logica del dominio. Potere computazionale, democrazia e condizione umana, Bari‑Roma, Laterza, 2026, 176 ss.


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