Entri a un concerto e il tuo volto può diventare un dato biometrico, finire in una base locale insieme ai tuoi dati anagrafici e, se hai un posto assegnato, anche all’identificativo ricavato dal biglietto. Tutto può restare lì per sette giorni. Non serve che tu sia sospettato di nulla: l’articolo 10 dello schema di decreto sull’intelligenza artificiale nelle attività di polizia riguarda tutte le persone che accedono a determinati luoghi o eventi considerati sensibili per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha letto quel comma e ha chiesto al Governo di modificarlo. Il trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone presenti, scrive l’Autorità, «non appare coerente» con l’AI Act, che consente il riconoscimento facciale a posteriori soltanto per ricerche mirate. Preparare in anticipo l’archivio di un’intera folla è un’altra cosa.
Il parere del Garante è complessivamente favorevole allo schema. Sul comma 3 dell’articolo 10, però, la valutazione è piuttosto netta: la formula scelta dal Governo rischia di legittimare una “raccolta massiva e preventiva” di dati biometrici, sproporzionata e potenzialmente in contrasto con le norme europee. Stadi, concerti, manifestazioni, stazioni, grandi eventi e aree urbane sono gli esempi citati dalla stessa Autorità. La rete può diventare parecchio larga.
A giugno, presentando il provvedimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, Matteo Piantedosi aveva assicurato che l’intelligenza artificiale al servizio della polizia non avrebbe costruito un “Grande Fratello”. Il comunicato di Palazzo Chigi vietava la creazione di banche dati biometriche attraverso la raccolta indiscriminata di informazioni dal web. Il comma 3 percorre però un’altra strada: prepara i dati biometrici delle persone riprese mentre entrano in determinati luoghi ed eventi. Poco più di un mese dopo, il Garante segnala che proprio questo meccanismo rischia di trasformarsi in una raccolta massiva e preventiva.
Il sospettato arriva dopo, l’archivio prima
Lo schema di decreto legislativo distingue il riconoscimento facciale in tempo reale da quello a posteriori. L’articolo 10 riguarda il secondo caso e permette di aggiungere componenti di intelligenza artificiale ai sistemi di videosorveglianza già autorizzati nei luoghi interessati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Il comma 2 limita l’attivazione del riconoscimento facciale al momento successivo alla commissione di un reato. Dovrebbe servire a identificare persone già indiziate sulla base di fotografie, filmati ed elementi oggettivi e verificabili, sotto la diretta responsabilità dei soggetti indicati dal testo. La logica è riconoscibile: viene commesso un reato, emergono immagini utili, si cerca una persona precisa.
Poi arriva il comma 3 e la scala cambia. Nei luoghi o negli eventi selezionati, i dati biometrici delle persone che entrano possono essere elaborati e memorizzati localmente, insieme ai dati anagrafici e all’eventuale identificativo del posto assegnato. Se viene commesso un reato, quella base diventa disponibile per il confronto facciale. Il testo stabilisce la cancellazione automatica dopo sette giorni dalla raccolta.
Il riconoscimento dovrebbe partire dopo il reato. I dati necessari a riconoscere chiunque vengono preparati prima, quando un reato, un’indagine e perfino un sospettato potrebbero ancora non esistere. Il sospettato può arrivare con calma. I volti sono già lì. A quanto pare, il comma 3 ha fatto rientrare il “Grande Fratello” dalla porta laterale.
Il passaggio contestato dal Garante riguarda proprio l’elaborazione automatica dei tratti biometrici al momento della ripresa, qualcosa che va oltre la normale registrazione di un filmato. La telecamera conserva immagini; il sistema previsto dal decreto estrae dati utilizzabili per confrontare e identificare le persone. Sette giorni dopo vengono cancellati. Nel frattempo, sono disponibili.
L’AI Act consente ricerche mirate
L’articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale consente alle forze dell’ordine di usare l’identificazione biometrica remota a posteriori per ricerche mirate di persone sospettate o condannate per un reato. L’impiego deve restare legato a un caso concreto e a persone determinate.
Secondo il Garante, l’elaborazione biometrica dovrebbe iniziare soltanto sulle registrazioni già acquisite e davanti a una specifica esigenza operativa. Dopo una rapina in una stazione, per esempio, la polizia potrebbe analizzare i filmati disponibili per individuare una persona collegata all’indagine. Lo schema prepara invece i dati biometrici di chi entra nella stazione, nel caso possano diventare utili nei sette giorni successivi.
L’Autorità chiede perciò di riscrivere il comma 3 e spostare l’elaborazione al momento successivo alla registrazione. Prima vengono conservate le immagini. Quando emerge una necessità concreta, si estraggono e confrontano soltanto i dati pertinenti. La differenza occupa poche righe nel decreto e parecchio spazio nella vita delle persone riprese.
Il testo vieta inoltre che una decisione con effetti giuridici negativi venga presa basandosi unicamente sul risultato del riconoscimento facciale. Il Garante chiede di richiamare espressamente anche le garanzie contro discriminazioni ed errori previste dalla normativa sulla protezione dei dati nelle attività di polizia. Un algoritmo può proporre una corrispondenza. La responsabilità, almeno quella, deve rimanere umana.
Il decreto può ancora essere riscritto
Queste disposizioni non sono ancora in vigore. Il provvedimento è l’Atto del Governo n. 418, trasmesso al Parlamento dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri. Il termine per i pareri parlamentari è fissato al 25 agosto 2026; il testo dovrà poi tornare al Governo per l’approvazione definitiva.
Il Governo può quindi recepire le condizioni poste dal Garante ed eliminare l’elaborazione automatica dei dati biometrici di tutte le persone presenti. Il riconoscimento facciale a posteriori resterebbe disponibile per cercare un soggetto determinato, lavorando sulle immagini già registrate e davanti a una necessità operativa precisa.
La cancellazione è automatica al settimo giorno. Fino ad allora, il volto di chi è entrato a un concerto senza essere sospettato di nulla rimane dentro l’archivio.
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Ilaria Rosella Pagliaro
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