La giusta causa non dipende da un catalogo astratto di comportamenti, ma da un giudizio concreto sulla possibilità di continuare il rapporto anche provvisoriamente.
Nota a Cass. (ord.) 6 ottobre 2026, n. 26349
Gennaro Ilias Vigliotti
La giusta causa di licenziamento va accertata attraverso una valutazione globale della condotta del lavoratore, tenendo conto della gravità degli addebiti, delle mansioni svolte, della posizione professionale e del contesto in cui i fatti si sono verificati.
Nel caso di un lavoratore con funzioni apicali, un comportamento offensivo nei confronti dei vertici aziendali può assumere particolare rilievo se compromette irrimediabilmente la fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto.
È quanto precisa la Corte di Cassazione (ord. 6 ottobre 2026, n. 26349) in relazione al ricorso di un Direttore sportivo di una società calcistica licenziato per una serie di comportamenti contestati dalla società, fra cui un messaggio offensivo rivolto al Presidente.
I giudici ribadiscono il principio secondo cui la giusta causa va valutata considerando la gravità complessiva delle condotte, il ruolo ricoperto dal lavoratore e il particolare contesto professionale, non isolando ciascun episodio (Cass. n. 26181/2024; Cass. n. 1978/2016).
Nella fattispecie al Direttore la società contestava diverse condotte, quali:
- scarsa partecipazione alle riunioni con i vertici societari durante il lockdown;
- dichiarazioni televisive critiche, nelle quali descriveva la squadra come poco concentrata;
- un messaggio al Presidente dai toni gravemente offensivi e denigratori.
Sulla base di tali addebiti, la società procedeva al licenziamento in tronco del ricorrente. La Corte d’Appello di Roma (n. 2598/2023) confermava la legittimità del licenziamento. Anche la Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, specificando che:
- la giusta causa richiede una valutazione complessiva. Non basta considerare singolarmente ciascun addebito: occorre esaminare il comportamento nel suo insieme, alla luce delle circostanze concrete;
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Il ruolo professionale incide sulla gravità della condotta. Il Direttore sportivo occupava una posizione apicale, caratterizzata da stretti rapporti di collaborazione con i vertici e da responsabilità anche nella tutela dell’immagine della società;
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le diverse condotte, considerate isolatamente, non avrebbero necessariamente giustificato il licenziamento. In particolare, il Direttore era “rimasto lontano durante il lockdown, quando tutti i calciatori erano rimasti in zona e aveva partecipato soltanto marginalmente alle riunioni dei e con i vertici”; aveva definito il gruppo “spento e poco concentrato”. Ciò, in contrato con “con i doveri del Direttore sportivo di collaborazione con i vertici aziendali sul piano organizzativo e/o amministrativo, al fine di conseguire, grazie a un lavoro sinergico, quei risultati cui ogni squadra ambisce”.
Invece, Il messaggio offensivo rivolto al Presidente, valutato insieme al resto dei comportamenti, era determinante in quanto aveva compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Egi ha infatti definito il Presidente “un piccolo uomo e un uomo vile e ha dichiarato che aveva sperato (si intende, inutilmente) di non fargli “rubare i soldi”, come in tanti avevano fatto”. Pertanto, secondo i giudici, “non appare ragionevolmente ipotizzabile che il datore di lavoro potesse continuare a riporre fiducia in chi – deputato a svolgere, insieme alla dirigenza della società, operazioni di particolare contenuto economico – aveva mostrato di ritenere che la più alta figura all’interno dell’azienda fosse incapace di impedire che continuassero ad essere poste in essere azioni, anche delittuose (furto), per vantaggi personali e a discapito degli interessi della società”.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 6 ottobre 2026, n. 26349
Fatti di causa
1.Con sent. n. 2598/2023 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla (…) s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1411/2021, e in riforma di quest’ultima, aveva respinto il ricorso di P.G., direttore sportivo della società, avverso il licenziamento per giusta causa intimatogli in data 3.7.2020, condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
- Con ordinanza n.14961/2025, questa Corte di legittimità accoglieva il primo motivo del ricorso per cassazione proposto dal P. avverso la suddetta sentenza di primo grado, dichiarando assorbiti gli ulteriori cinque motivi; cassava la sentenza impugnata e rinviava alla medesima Corte di appello, in diversa composizione.
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Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, previa riunione dei ricorsi in riassunzione separatamente proposti dalle parti, quale giudice di rinvio, così provvedeva:
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rigettava l’originario ricorso proposto dal P. in data 12 agosto 2020;
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confermava la statuizione sulle spese del primo e del secondo grado emessa dalla stessa Corte d’appello con la sentenza n. 2598/2023;
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condannava il P. al pagamento, in favore della (…) s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione e della fase di rinvio, come distintamente liquidate.
- Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva:
a) che il 5.7.2019 G.P. e l’(…) s.p.a. avevano firmato un contratto economico di prestazione sportiva per Direttore Sportivo ai sensi della l. n. 91/1981 con decorrenza dal 5 luglio 2019 e termine al 30 giugno 2022, e che la società si era impegnata a corrispondere al lavoratore, per ciascun stagione sportiva, la retribuzione fissa di € 1.200.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali;
b) che a carico del P. era stata elevata, con racc.ta recapitata il 22.6.2020, una (lunghissima) contestazione disciplinare (il cui contenuto era trascritto in sentenza);
c) che la società, ritenute inaccoglibili le giustificazioni rese dal P., con lettera in data 3 luglio 2020, aveva licenziato il lavoratore;
d) che quest’ultimo, con ricorso depositato in data 12.8.2020, aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Roma, riferendo la Corte in sintesi deduzioni e richieste dello stesso;
e) che il Tribunale adito, espletata prova per testi, con sentenza n. 1411/2021 aveva accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, con le conseguenze risarcitorie indicate in dispositivo;
f) che questa Corte Suprema con ordinanza n. 14961/2025 aveva cassato la citata sentenza di secondo grado in accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione del lavoratore avverso quest’ultima (con assorbimento di tutti gli altri motivi).
- Tutto ciò diffusamente premesso, la Corte di rinvio esponeva che, pacificamente, al ricorrente erano state affidate, con il contratto in precedenza indicato, le mansioni “previste dal Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi presso la F.I.G.C.”, e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle che indicava (riportando anche stralcio in proposito di tale regolamento).
5.1. Considerava, dunque, la Corte che, pur non potendosi annoverare il Direttore Sportivo tra i dirigenti, era indubbio che l’incarico conferito al P. era di particolare rilievo e prestigio e, non a caso, compensato con una cospicua remunerazione.
- La Corte, quindi, condivideva e faceva proprie le valutazioni espresse dalla sentenza cassata in ordine alla sussistenza di alcune delle contestazioni mosse al P., e tuttavia riteneva che le condotte menzionate in sentenza, pur deprecabili, non apparivano, di per sé sole, di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.
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A diversa conclusione, invece, perveniva la Corte nel tenere conto anche del contenuto del messaggio inviato l’11.6.2020 al Presidente P. dal lavoratore.
7.1. In particolare, nel valutare se tale condotta integrasse una giusta causa di recesso, la Corte riteneva evidente che, in considerazione sia del disprezzo dimostrato dal P. sul modus operandi del Presidente sia della dichiarata conseguente inutilità dell’opera professionale dal medesimo P. prestata, il rapporto fiduciario tra le parti fosse venuto definitivamente meno, mentre le altre condotte in precedenza menzionate costituivano fatti che confermavano l’irrimediabile vulnus inferto al rapporto fiduciario.
- Avverso tale decisione G.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
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Resiste (…) s.p.a. con controricorso.
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Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
Nullità della sentenza e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)”.
Secondo il ricorrente, “La Corte d’Appello non si è attenuta al principio di diritto fissato dalla Cassazione, avendo omesso di valutare la condotta contestata (i) nel contesto del particolare ambiente sportivo e (ii) considerando l’intero quadro fattuale precedente e successivo al messaggio dell’11 giugno 2020.
Inoltre, la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione per relationem meramente apparente, senza autonoma valutazione critica, incorrendo così nella violazione dell’art. 384 c.p.c., dei criteri interpretativi dell’art. 1362 c.c. e nelle nullità previste dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”.
- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenza e violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): la sentenza impugnata è nulla perché fondata su rinvii generici alla decisione cassata, senza riprodurne il contenuto né sviluppare una motivazione propria.
La Corte d’Appello ha dunque violato l’art. 111, comma 6, Cost., e gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., avendo reso una motivazione priva del necessario percorso argomentativo e, di fatto, inesistente”.
- Rileva preliminarmente il Collegio che il primo motivo di ricorso si articola in realtà in due censure distinte: una prima, nella quale si fa valere la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. (nonché dell’art. 1362 c.c.) in base al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; una seconda, in chiave di anomalia motivazionale fatta valere ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Pertanto, questa censura può essere esaminata congiuntamente al secondo motivo di ricorso, nel quale pure è denunciato un vizio motivazionale ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., e tale esame deve svolgersi con priorità, perché in teoria il riscontro positivo di tali errores in procedendo potrebbe di per sé portare all’annullamento dell’impugnata sentenza.
- Tali consimili doglianze sono, tuttavia, prive di fondamento.
-
Nella propria motivazione la Corte del rinvio ha condiviso e fatto “proprie le valutazioni espresse dalla sentenza cassata (e che qui devono intendersi richiamate e ribadite) in ordine alla sussistenza di alcune delle contestazioni mosse al P. (vd. punti da 7.1. a 7.5)”.
Osserva allora il Collegio che la Corte in parte precedente della propria sentenza (appunto ai §§ dal 7.1. al 7.5. compreso) aveva trascritto gran parte della motivazione della sent. n. 2598/2023, rendendo perciò trasparente e ben percepibile l’operato rinvio adesivo, peraltro circoscritto alla sola “sussistenza” nella loro materialità di talune (subito dopo individuate) delle “condotte mosse al P.”.
Ma la Corte non si è limitata a questo pur preciso e limitato rimando, perché ha considerato:
“Che il ricorrente sia rimasto lontano durante il lockdown, quando tutti i calciatori erano rimasti in zona e abbia partecipato soltanto marginalmente alle riunioni dei e con i vertici risulta provato dalle testimonianze e dalle stesse difese del dipendente, che ha solo tentato di minimizzare tale aspetto.
Anche le dichiarazioni rese nel corso dell’intervista sull’emittente S. il 5.6.2020 non appaiono in linea con i compiti di un direttore sportivo, che deve difendere anche all’esterno l’immagine della società e motivare il gruppo di cui fa parte, non definirlo, pubblicamente, spento e poco concentrato.
Trattasi di comportamenti non appropriati che contrastano con i doveri del Direttore sportivo di collaborazione con i vertici aziendali sul piano organizzativo e/o amministrativo, al fine di conseguire, grazie a un lavoro sinergico, quei risultati cui ogni squadra ambisce.
Tuttavia, le condotte sopra menzionate, pur deprecabili, non appaiono, di per sé sole, di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa”.
È, dunque, evidente che la Corte del rinvio ha espresso un proprio autonomo apprezzamento circa solo due dei comportamenti addebitati (vale a dire, il comportamento tenuto dal direttore sportivo nel periodo di lockdown, e le dichiarazioni da lui rese nel corso di un’intervista sull’emittente S. il 5.6.2020); tuttavia li ha giudicati, “pur deprecabili”, e quindi disciplinarmente rilevanti (oltre che sussistenti materialmente), ma di per sé soli non “di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa”.
Ed infatti, come accennato in narrativa, solo in punto conclusivo della motivazione, ha aggiunto che tali condotte “costituiscono fatti che confermano l’irrimediabile vulnus inferto al rapporto fiduciario”.
- La Corte ha, poi, considerato il seguente contenuto del messaggio inviato l’11.6.2020 al Presidente P.: “Buonasera Presidente, mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo …
Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui a Roma per poterle far fare una bella figura e non farle rubare i soldi che hanno fatto in tanti.
Evidentemente non mi sono fatto capire ed apprezzare abbastanza resta che ora le conviene mandarmi via perché dopo quello che ha voluto fare in maniera vile non potrò più esserle d’aiuto”.
Quindi, nel valutare, tale messaggio, successivo, sia pur di poco, alle due condotte in precedenza considerate, ha osservato che: “Il P. ha definito il Presidente un piccolo uomo e un uomo vile e ha dichiarato che aveva sperato (si intende, inutilmente) di non fargli “rubare i soldi”, come in tanti avevano fatto.
Si tratta di insulti gravissimi, perché alludono non soltanto ad una scorretta gestione della società, ma a gravi reati commessi da un’intera dirigenza.
Del tentativo di sminuire la gravità delle accuse, richiamando la risposta del Presidente a tale messaggio, ha già fatto giustizia la sentenza n. 2598/2023, le cui argomentazioni (vd. punto 7.3) il Collegio condivide e fa proprie”.
6.1. Anche in questo caso, perciò, il richiamo alla precedente sentenza è anzitutto puntuale e verificabile (perché il passaggio motivazionale richiamato era stato in precedenza trascritto in sentenza); e, soprattutto, ad esso seguono specifici rilievi valutativi direttamente espressi dai giudici del rinvio.
6.2. Peraltro, quei rilievi, a loro volta, non esauriscono affatto il giudizio della Corte.
Invero, la parte conclusiva del suo ragionamento decisorio (nel § 13.), di cui si dirà tra poco, è da leggersi alla luce di parti ancor precedenti della motivazione (nei §§ 10. e 11.), in cui la Corte aveva inquadrato più in dettaglio l’incarico di Direttore Sportivo, pur non dirigenziale, conferito al P., giudicandolo “di particolare rilievo e prestigio e, non a caso, compensato con una cospicua remunerazione”.
Secondo la Corte, infatti, “Ciò spiega perché l’(…) aveva sostenuto che il rapporto intercorso con il P. fosse “paragonabile” a quello di un Dirigente con funzioni apicali, ancorché non potesse essere così qualificabile per le ragioni chiarite dalla S.C.”.
Su quest’ultimo punto il collegio del rinvio alludeva a passaggi motivazionali in diritto dell’ordinanza rescindente di questa Corte Suprema, pure riportati nella sentenza ora impugnata (nel precedente § 8.), in cui si era osservato: <… nella disamina della vicenda effettuata dalla Corte di appello l’individuazione della natura del rapporto, della causale del recesso e della tipologia del rapporto di lavoro (a termine) non risultano adeguatamente valutati nei loro presupposti di diritto prima ancora che di fatto.
Basti rilevare che la parte ricorrente non aveva dedotto in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro dirigenziale, mentre la (…) aveva parlato, e soltanto nell’atto di appello, di un rapporto “paragonabile” ad un Dirigente con funzioni apicali.
Nemmeno il primo giudice aveva effettuato un simile accertamento sulla natura del rapporto del P.
Occorre pertanto un nuovo puntuale accertamento che, sulla scorta dei poteri e del ruolo effettivamente svolti dal lavoratore, tenuto conto dell’ordinamento sportivo di riferimento, individui l’esatta categoria professionale rivestita dal ricorrente nel contraddittorio delle parti, tenendo conto della domanda svolta e dello sviluppo del processo.
E si confronti quindi con il licenziamento intimato al ricorrente per giusta causa – in quanto recesso ante tempus dal contratto a termine – valutando i tre residui addebiti all’interno del particolare ambiente sportivo in cui la prestazione è stata espletata e tenendo conto dell’intero contesto in cui si sono svolti i fatti addebitati al lavoratore, come si richiede per la giusta causa ex art. 2119 c.c., laddove invece sono in ogni caso del tutto fuori tema il richiamo alla nozione di giustificatezza e del recesso ad nutum dal rapporto di lavoro dirigenziale>.
6.3. Di seguito, considerava la Corte del rinvio: ‘D’altra parte lo stesso ricorrente riconosce (a pag. 34 del ricorso in riassunzione) che egli <<ricopriva un ruolo apicale al pari dell’allenatore della prima squadra giacché era “motore” che riforniva la squadra di nuove risorse calcistiche o che proponeva la cessione o il trasferimento di quelle “esauste”>>.
La indubbia importanza dei compiti assegnati al P. non è, sotto il profilo che qui interessa, di poco rilievo, giacché in tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazione dell’idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell’elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta, alla posizione del dipendente nell’impresa e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni che gli sono state affidate (Cass. 26181/2024; 1978/2016).
Al fine di valutare la sussistenza, nella specie, di una giusta causa di licenziamento, deve, pertanto, procedersi alla valutazione della oggettiva consistenza delle contestazioni disciplinari imputate al P. (di cui v’è prova), rapportate al grado di fiducia che deve intercorrere tra datore di lavoro e direttore sportivo in ragione della posizione di quest’ultima ricoperta all’interno della società’.
- Ritiene, allora, questo Collegio che la riferita quota “preliminare” della motivazione della Corte d’appello sia manifestamente volta a dare seguito al mandato ricevuto dal provvedimento rescindente di legittimità, nel punto in cui si richiedeva al giudice del rinvio “un nuovo puntuale accertamento che, sulla scorta dei poteri e del ruolo effettivamente svolti dal lavoratore, individui l’esatta categoria professionale rivestita dal ricorrente …”.
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E, come si anticipava, è all’esito di tutte le considerazioni dei giudici del rinvio sin qui scrutinate che si devono inquadrare le conclusioni definitive da loro tratte in punto di “giusta causa di recesso”, e non di “giustificatezza”, del recesso da un rapporto di lavoro dirigenziale, come sempre specificato da questa Corte nella decisione rescindente.
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Ebbene, appunto in questa corretta ottica la Corte del rinvio ha rammentato “che tra i compiti del Direttore Sportivo vi sono quelli di “trattative e contrattualizzazione di tesserati con società, calciatori e procuratori sportivi, trattative e contrattualizzazione con tecnici, trattative per la cessione di contratti di prestazioni sportive di giocatori in Italia e all’estero”.
Ha, pertanto, osservato che: “… le operazioni di cui il Direttore Sportivo deve occuparsi unitamente alla dirigenza della Società riguardano la trattativa e la stipula di contratti dal rilevante valore economico, comportanti spese o incassi di notevoli somme”.
Ha rilevato allora che: <Il P. ha accusato il Presidente della società di essere un uomo “piccolo” e “vile”, a capo di una struttura dirigenziale già usa a “rubare soldi”.
Non appare ragionevolmente ipotizzabile che il datore di lavoro potesse continuare a riporre fiducia in chi – deputato a svolgere, insieme alla dirigenza della società, operazioni di particolare contenuto economico – aveva mostrato di ritenere che la più alta figura all’interno dell’azienda fosse incapace di impedire che continuassero ad essere poste in essere azioni, anche delittuose (furto), per vantaggi personali e a discapito degli interessi della società.
Si tenga anche presente che, a causa dei gravissimi (ma indimostrati) addebiti rivolti al Presidente, il P. stesso aveva riconosciuto, con il messaggio in questione, di “non poter più essere d’aiuto”.
Ed è allora evidente che, in considerazione sia del disprezzo dimostrato dal P. sul modus operandi del Presidente sia della dichiarata conseguente inutilità della opera professionale dal medesimo P. prestata, il rapporto fiduciario tra le parti sia venuto definitivamente meno>.
- Alla stregua della disamina sin qui compiuta, le anomalie motivazionali denunciate dal ricorrente devono essere senz’altro escluse.
Difatti, certamente la motivazione resa dalla Corte del rinvio non consta di una mera relatio ad una precedente sentenza, intesa come generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal giudice emittente quella pregressa sentenza, senza alcun esame critico delle stesse.
Al contrario, come già constatato, nella sentenza attualmente impugnata, la Corte, dopo aver dato estesamente conto del pregresso svolgimento del processo nei §§ 1-8 (come da precedente narrativa in questa ordinanza), ha sì operato verificabili e mirati richiami ad indicate (e trascritte) parti della motivazione della sent. n. 2598/2023 della medesima Corte, ma senz’altro ha espresso un proprio autonomo esame critico del caso; esame che ha tenuto conto, tra l’altro, secondo quanto pure si è visto, di quello che aveva prospettato il medesimo P., prima del giudizio, e proprio nel messaggio dell’11.6.2020 oggetto di addebito, laddove dichiarava di “non poter più essere d’aiuto”, e, poi, in sede di riassunzione, circa il proprio “ruolo apicale”.
Pertanto, la stessa motivazione non è certamente apparente, nel senso che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, per tutte, Cass., sez. un., n. 22232/2016).
- Per quanto già detto nell’esaminare le doglianze relative alle dedotte anomalie motivazionali, è privo di fondamento con taluni profili d’inammissibilità il primo motivo di ricorso per cassazione, per la parte in cui vi si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c.
Invero, la Corte territoriale non solo ha testualmente trascritto nella propria sentenza (al § 8.) la parte della decisione rescindente di questa Corte espressiva dei principi di diritto cui il giudice di rinvio doveva uniformarsi, ma si è attenuta ad essi e comunque a quant’altro statuito in essa, in perfetta aderenza all’art. 384, comma secondo, c.p.c.
In particolare, ha accertato, “sulla scorta dei poteri e del ruolo effettivamente svolti dal lavoratore, tenuto conto dell’ordinamento sportivo di riferimento” (cui ha fatto precipuo riferimento nel § 10.), che il P. era, non un dirigente della società, ma un direttore sportivo ai sensi della l. n. 91/1981 e dell’apposito Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi presso la F.I.G.C.”, con le precipue e rilevanti funzioni già esposte, non mancando di riferirsi al “contraddittorio delle parti a riguardo” (circa, da un lato, il rapporto tra le parti “paragonabile” a quello di un dirigente, sostenuto dalla società, e, dall’altro, il ruolo “apicale” comunque sostenuto dallo stesso P.).
Inoltre, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, la Corte non ha mancato di valutare “i tre residui addebiti all’interno del particolare ambiente sportivo in cui la prestazione è stata espletata e tenendo conto dell’intero contesto in cui si sono svolti i fatti addebitati al lavoratore”, perché ha fatto riferimento “al grado di fiducia che deve intercorrere tra datore di lavoro e direttore sportivo in ragione della posizione da quest’ultimo ricoperta all’interno della società”, della quale ha sottolineato nella specie il “particolare rilievo” ed il “prestigio”.
Come pure si è visto, a proposito delle due condotte, pur giudicate in sé insufficienti a “giustificare un licenziamento per giusta causa”, ha osservato che compito di un direttore sportivo è anche quello di “difendere anche all’esterno l’immagine della società e motivare il gruppo di cui fa parte, non definirlo, spento e poco concentrato”, e più in generale che quei comportamenti “contrastano con i doveri del Direttore sportivo di collaborazione con i vertici aziendali sul piano organizzativo e/o amministrativo, al fine di conseguire, grazie a un lavoro sinergico, quei risultati cui ogni squadra di calcio ambisce”.
Parimenti s’è detto come la Corte abbia valutato in modo penetrante la condotta relativa al messaggio poi indirizzato direttamente al Presidente della società, non mancando di notare che in quanto comunicato in quel messaggio, in disparte le espressioni offensive rivolte al destinatario, trapelava una lesione del rapporto fiduciario espressa dal medesimo P.
Ergo, la Corte neppure ha mancato di tener “conto dell’intero contesto in cui si sono svolti i fatti addebitati al lavoratore” dal periodo del c.d. lockdown sino al messaggio del P. al Presidente in data 11.6.2020.
- Come si anticipava, la stessa censura contenuta nel primo motivo di ricorso non è esente da profili d’inammissibilità.
Il ricorrente, infatti, segnatamente alle pagg. 21-25 del ricorso, propone una propria rilettura delle risultanze processuali, sulla scorta in particolare di quanto dedotto nel ricorso in riassunzione.
- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “(ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.): violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2106 c.c. – sussunzione nella giusta causa di tre, di nove, condotte contestate nella ipotesi di giusta causa”.
Deduce un “vizio di erronea sussunzione nell’ambito della nozione legale di giusta causa dei fatti in essa accertati ovvero la non coerenza della valutazione operata dal giudice di merito con le regole che si configurano come diritto vivente”.
- Il motivo è interamente inammissibile.
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Come emerge chiaramente, difatti, dallo svolgimento della censura (in particolare, alle pagg. 29-30 del ricorso), esso s’incentra su una rivisitazione in fatto del caso, basata su emergenze ulteriori rispetto a quelle valutate dai giudici del rinvio.
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Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: “(ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.): violazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 599 c.p. (per la diffamazione) e dell’art. 4 d.lgs. 15/01/2016 n. 7 (per l’ingiuria)”.
Lamenta che “la sentenza della Corte d’Appello” “non ha provveduto ad applicare le scriminanti di cui” alle norme indicate in rubrica.
- Il motivo è inammissibile.
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Per chiarezza, occorre premettere che quella comunemente denominata “provocazione” è descritta anzitutto nell’art. 62 c.p., tra le “Circostanze attenuanti comuni” del reato, al n. 2), come “l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui”.
Il successivo art. 599 c.p., sotto la rubrica “Provocazione”, invece, al comma secondo (ancora in vigore, ma ormai riferibile solo al delitto di diffamazione, stante l’abolitio criminis del delitto di “ingiuria” già previsto e disciplinato dall’art. 594 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 7/2016, e perciò ben prima dei fatti addebitati, occorsi nell’anno 2020), recita attualmente: “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
Qui, pertanto, è disciplinata una specifica causa di non punibilità, e non una semplice circostanza attenuante (comune in teoria a tutti i reati), come per l’ipotesi prevista dall’art. 62 n. 2) c.p., specificandosi inoltre che la condotta diffamatoria deve essere “subito dopo” la provocazione, vale a dire il “fatto ingiusto altrui”.
Quanto, poi, all’art. 4 del già cit. d.lgs. n. 7/2016, cui pure si riferisce il ricorrente, esso, sotto la rubrica “Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie”, al comma 1 prevede che: “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile … : a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”, e al comma 3 stabilisce che: “Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
- Occorre adesso considerare che, per un consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni Unite, in materia di ricorso per cassazione i motivi, a pena di inammissibilità, devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questioni rilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudizio di legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito (così, tra le altre, Cass. n. 11468/2022).
E le Sezioni unite di questa Corte hanno specificato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte Suprema di esaminare il merito della suddetta questione (così Cass., sez. un., 27.1.2020, n. 1718).
- Ebbene, le questioni che pone attualmente il ricorrente non risultano assolutamente affrontate nella pur estesa sentenza impugnata (che pure, come più volte detto, ha riferito diffusamente il pregresso svolgimento del giudizio); né il ricorrente deduce di averle poste (o eventualmente riproposte nel suo ricorso in riassunzione) al giudice del rinvio, onde devolverle alla sua cognizione, negli stretti limiti delineati dall’art. 394 c.p.c.
In particolare, il ricorrente (a pag. 31 del ricorso per cassazione) richiama le pagg. 51/53 del proprio ricorso in riassunzione, ma in detta parte di quell’atto non si fa il benché minimo cenno all’art. 599 c.p. o all’art. 4 d.lgs. n. 7/2016.
20.1. Per completezza, mette conto aggiungere che, nella prospettiva di un’applicazione “analogica” delle “scriminanti” richiamate dal ricorrente, sarebbe stato necessario un precipuo accertamento anzitutto fattuale dei giudici di merito, volto ad appurare che il P. avesse subito un fatto ingiusto altrui, che quest’ultimo ne avesse indotto uno stato d’ira, e che subito dopo quel fatto ingiusto egli versando in tale stato d’ira avrebbe inviato il messaggio suddetto.
- Resta, perciò, confermato che la questione che si pone nel quarto motivo è nuova in fatto e in diritto.
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Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: “Violazione dell’art. 115 c.p.c. travisamento della prova (ex art. 360, primo comma n. 4, c.p.c.).
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – motivazione perplessa (ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)”.
Critica “la sentenza d’appello per travisamento della prova, ovvero per l’erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova con errore decisivo. In concreto per aver escluso l’esimente di cui agli artt. 599 c.p. e 4 del d.lgs. 15/01/2016, n. 7, omesso l’esame dei messaggi intervenuti fra il ricorrente ed il Presidente della (…) Spa. In più il ricorrente” censura “la sentenza d’appello per l’omesso esame dei messaggi WhatsApp successivi a quello posto a fondamento del recesso per vizio della motivazione che, fondata su argomentazioni meramente tautologiche, risulta argomentata in modo perplesso”.
- Il motivo, riassunto come sopra dallo stesso ricorrente (a pag. 3 del ricorso), è inammissibile.
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Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) <ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamente incomprensibile”.
In questo caso – occorre evidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5 dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio si cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802)> (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).
- Secondo questa Corte, per contro, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo.
Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).
- Per questa Corte, infine, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intenda precisamente rimettere in discussione (così Cass. n. 26874/2018, Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 102129, id., sez. II, 28.1.2021, n. 1859; Cass. n. 3397/2024).
E’ stato a riguardo specificato che, perché censure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorrano nella ricordata preclusione, è necessario che nell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamente trattata sia la doglianza relativa all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie che i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634).
- Ebbene, nel quinto motivo si riscontra anzitutto la commistione di mezzi di ricorso differenti, e assoggettati, come si è ora visto, a diverso regime in punto di ammissibilità, quali quelli previsti, rispettivamente, dal n. 4) e dal n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.
Invero, anche nell’unitario svolgimento della censura (v. pagg. 32-36 del ricorso) il ricorrente si riferisce promiscuamente al vizio di travisamento della prova, all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e a un’anomalia motivazionale dedotta in chiave di motivazione perplessa.
27.1. Inoltre, il ricorrente, come si è visto nell’esaminare il precedente quarto motivo, anche nella censura in esame allude in realtà ad una questione nuova in fatto e in diritto in questa sede, quale quella della “causa di giustificazione di cui all’art. 599, comma 2 c.p. (e) all’art. 4 del d.lgs. 15/01/2016 n. 7”; laddove i giudici del rinvio non hanno affatto escluso detta “esimente”, perché non emerge, né è stato dedotto, che la relativa questione fosse stata loro posta nei suddetti termini.
Del resto, in realtà, il ricorrente anche in questa censura propone una propria rilettura delle risultanze processuali, anche ulteriori rispetto al ridetto messaggio.
- Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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