Dal 3 agosto 2026, chi presenta il titolo edilizio per costruire un nuovo edificio o affrontare una ristrutturazione energetica importante dovrà integrare nel progetto una quota minima di fonti rinnovabili. Le soglie cambiano con il cantiere: si arriva al 60% nelle nuove costruzioni, si scende al 40% per le ristrutturazioni più profonde e al 15% per gli interventi meno estesi o per il rifacimento sostanziale dell’impianto termico.
Le regole sono contenute nel decreto legislativo 9 gennaio 2026, numero 5, che recepisce la direttiva europea RED III. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 febbraio e concede 180 giorni prima dell’applicazione degli obblighi agli edifici: conta quindi la richiesta del titolo edilizio presentata dal 3 agosto, anche quando il cantiere comincerà più tardi.
La parola “ristrutturazione” può comprendere lavori molto diversi; il decreto si occupa di quelli capaci di modificare davvero il comportamento e l’efficientamento energetico dell’edificio. Il rifacimento del bagno, una nuova cucina o la sostituzione dei pavimenti, presi da soli, restano fuori.
Quali ristrutturazioni fanno scattare gli obblighi?
La ristrutturazione importante di primo livello coinvolge più del 50% della superficie disperdente lorda e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione invernale o estiva dell’intero edificio. Può trattarsi, per esempio, di un intervento esteso su tetto, facciate, pareti esterne e serramenti accompagnato dal rifacimento degli impianti.
Nel secondo livello i lavori interessano più del 25% della superficie disperdente, senza raggiungere insieme le condizioni previste per il primo. Un cappotto termico molto esteso o un intervento importante sulla copertura possono quindi rientrare nella nuova disciplina anche quando la caldaia rimane dov’è. Le definizioni aggiornate arrivano dal decreto del Ministero dell’Ambiente del 28 ottobre 2025, che ha rivisto i requisiti minimi energetici degli edifici.
La superficie disperdente non coincide con quella calpestabile dell’appartamento. Comprende pareti, tetti, solai e finestre che separano gli ambienti climatizzati dall’esterno o da spazi non climatizzati. Nei condomìni il calcolo riguarda l’edificio, non soltanto il soggiorno del proprietario che ha deciso di iniziare i lavori.
Un’altra categoria riguarda la ristrutturazione dell’impianto termico, cioè una modifica sostanziale del sistema che produce e distribuisce il calore. La semplice sostituzione della caldaia con un nuovo apparecchio non coincide automaticamente con il rifacimento dell’intero impianto. Cambiare il generatore e ridisegnare il sistema energetico della casa sono lavori di peso diverso, anche quando finiscono entrambi sotto la voce “impianti” nel preventivo.
Le quote cambiano con la profondità del cantiere
Per un edificio nuovo, le fonti rinnovabili dovranno coprire almeno il 60% dei consumi previsti per produrre acqua calda sanitaria. La stessa percentuale dovrà essere raggiunta considerando insieme acqua calda, riscaldamento e raffrescamento.
Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello la soglia passa al 40% per l’acqua calda e al 40% per la somma dei tre servizi energetici. Per gli interventi di secondo livello scende al 15% dei consumi previsti per riscaldamento e raffrescamento; l’acqua calda, in questo calcolo, resta fuori.
La quota del 15% vale anche quando un edificio esistente viene sottoposto a una vera ristrutturazione dell’impianto termico. Per gli edifici pubblici tutte le percentuali aumentano di cinque punti: 65% per le nuove costruzioni, 45% per le ristrutturazioni di primo livello e 20% negli altri due casi.
Questi numeri non descrivono la parte della bolletta destinata a scomparire. Sono percentuali calcolate sui consumi energetici convenzionali previsti dal progetto. Sarà il tecnico a inserire conti e verifiche nella relazione energetica, mentre il Comune controllerà attraverso quel documento il rispetto degli obblighi.
Quanta potenza rinnovabile dovrà essere installata?
Accanto alle quote sui consumi rimane l’obbligo di installare una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili sopra o dentro l’edificio, oppure nelle sue pertinenze.
Per le nuove costruzioni il coefficiente è pari a 0,05 kW per ogni metro quadrato della superficie in pianta dell’edificio. Negli immobili esistenti scende a 0,025 kW. Su una sagoma a terra di 100 metri quadrati significa almeno 5 kW per un edificio nuovo e 2,5 kW per uno già costruito. Negli edifici pubblici il risultato aumenta del 10%.
La superficie delle pertinenze non entra nel calcolo, però può ospitare gli impianti. L’area deve confinare con l’edificio e non può superare il triplo della sua impronta. Il decreto precisa inoltre che gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al raggiungimento dell’obbligo. Un campo solare collocato altrove, dunque, non può essere preso in prestito per sistemare i numeri del progetto.
La soluzione potrà combinare fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, geotermia e altre tecnologie ammesse, secondo le caratteristiche della casa e i servizi da coprire. Qualche pannello sul tetto può risultare insufficiente quando il progetto deve raggiungere anche le quote termiche.
Il decreto impedisce inoltre di assolvere gli obblighi producendo soltanto elettricità rinnovabile destinata ad apparecchi che generano calore con una semplice resistenza elettrica, il cosiddetto effetto Joule. È prevista un’eccezione per le unità immobiliari già classificate in classe energetica B o superiore.
La deroga
Un vincolo architettonico, un tetto inadatto o una configurazione impiantistica particolarmente difficile possono impedire il rispetto integrale delle soglie. Il decreto considera anche la mancata convenienza economica, ma richiede al progettista di documentarla nella relazione energetica, esaminando la non fattibilità delle diverse opzioni tecnologiche disponibili.
Quando la relazione non è prevista, le informazioni devono comunque essere comunicate al Comune secondo le modalità stabilite dall’amministrazione. L’impossibilità tecnica, insomma, deve arrivare accompagnata da verifiche e firma: scrivere che l’impianto “non conviene” occupa una riga, dimostrarlo richiede qualcosa in più.
Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni di primo livello, la deroga comporta inoltre un requisito compensativo. Il progetto dovrà ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile inferiore al limite calcolato per l’edificio di riferimento. La quota rinnovabile può ridursi soltanto quando la prestazione energetica recupera altrove.
Gli obblighi sulle percentuali non si applicano agli edifici collegati a una rete efficiente di teleriscaldamento o teleraffrescamento, purché questa copra l’intero fabbisogno energetico del servizio interessato.
Dal 3 agosto, quindi, le fonti rinnovabili entreranno prima nei progetti e poi nei cantieri. Per chi costruisce da zero o interviene pesantemente su involucro e impianti, la relazione tecnica dovrà già contenere quote, potenza installata, tecnologie scelte ed eventuali ragioni che rendono impossibile rispettare integralmente gli obblighi.
Ti potrebbe interessare anche:
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Ilaria Rosella Pagliaro
Source link



