Il 1° settembre rappresenta la data formale di avvio del nuovo anno scolastico e per molti coincide anche con la presa di servizio, attraverso la quale viene formalizzato l’inizio del rapporto di lavoro e vengono attivati gli adempimenti giuridici, economici, previdenziali e organizzativi connessi alla nuova posizione.
Il personale interessato deve consultare preventivamente la circolare pubblicata dall’istituzione scolastica, verificare la sede e l’orario di convocazione e predisporre la documentazione richiesta, anche attraverso le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Sommario
Chi deve effettuare la presa di servizio
Deve effettuare la presa di servizio il personale docente e ATA neo immesso in ruolo, trasferito, chi ha ottenuto un passaggio di ruolo, di cattedra, di area o di profilo e chi è destinatario di assegnazione provvisoria o utilizzazione presso un’altra istituzione scolastica.
L’adempimento interessa anche chi rientra nella scuola di titolarità dopo un periodo di assegnazione provvisoria, utilizzazione, comando, distacco o aspettativa conclusosi il 31 agosto, nonché il personale assunto con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno, quando la nomina decorre dal 1° settembre. Devono inoltre presentarsi coloro che, dopo avere svolto nell’anno precedente un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, dal 1° settembre 2026 perfezionano l’assunzione a tempo indeterminato.
La presa di servizio deve essere effettuata presso l’istituzione scolastica assegnata e comunicata. Il personale che abbia appena ottenuto, ad esempio, un’assegnazione provvisoria o un’utilizzazione deve quindi presentarsi nella sede assegnata per l’anno scolastico 2026/2027.
Nel caso di cattedra orario esterna, la scuola di titolarità costituisce la sede principale presso la quale perfezionare la presa di servizio. Il docente dovrà comunque prendere contatto anche con la scuola di completamento e seguire le indicazioni organizzative fornite dalle istituzioni interessate.
Non è invece tenuto a sottoscrivere una nuova presa di servizio il personale che rimane nella stessa scuola senza variazioni della propria posizione giuridica. Resta naturalmente l’obbligo di partecipare al Collegio dei docenti o alle altre attività eventualmente programmate per il 1° settembre.
Il personale che si trovi in maternità obbligatoria, interdizione anticipata, congedo, aspettativa o altra posizione regolarmente autorizzata non deve interrompere l’assenza per presentarsi fisicamente a scuola. Deve comunicare tuttavia tempestivamente la propria situazione alla nuova istituzione scolastica e trasmettere la documentazione necessaria a perfezionare il rapporto e giustificare la mancata presenza.
La presa di servizio può essere differita quando il dipendente è impossibilitato a presentarsi per un motivo legittimo e adeguatamente documentato. L’interessato deve informare immediatamente la scuola, indicare la causa dell’impedimento e produrre la documentazione richiesta.
L’omessa presa di servizio senza giustificato motivo può determinare la decadenza dalla nomina.
Il differimento riconosciuto dalla scuola consente invece di conservare la nomina, ma può incidere sulla decorrenza economica del rapporto, che prende avvio dal giorno dell’effettiva assunzione del servizio.
I documenti da presentare il 1° settembre
Ai fini del perfezionamento della procedura, occorre compilare un modello di presa di servizio. Nel documento il lavoratore indica mediante un foglio notizie i propri dati anagrafici e di contatto, il codice fiscale, la data di assunzione, il profilo o il ruolo ricoperto, la classe di concorso o il tipo di posto, il numero delle ore settimanali lavorative e la durata del contratto, anche in autocertificazione.
La documentazione richiesta a corredo del modello comprende pure copia di un documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale o della tessera sanitaria; provvedimento di individuazione o lettera di nomina; codice IBAN per l’accredito dello stipendio oppure copia dell’ultimo cedolino, se il dipendente è già amministrato da NoiPA; titolo di studio che consente l’accesso all’insegnamento o al profilo ATA; abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno; titoli culturali, scientifici, linguistici e informatici; eventuali attestati relativi alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro; documentazione relativa a congedi, aspettative, permessi Legge 104 del 1992 o altre assenze in corso; dichiarazioni sulle incompatibilità e sulle assenze di condanne penali; informazioni sulla posizione previdenziale e sull’iscrizione al Fondo Espero.
La circolare predisposta dalla scuola può organizzare la convocazione in fasce orarie differenziate per personale ATA e docenti dei diversi gradi di istruzione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la scuola conserva comunque il potere di effettuare controlli, anche a campione, consultando anche direttamente gli archivi delle amministrazioni che hanno rilasciato il titolo specifico. Le dichiarazioni non veritiere comportano infatti la decadenza dai benefici ottenuti e le ulteriori conseguenze previste dalle norme.
Gli attestati sulla sicurezza già posseduti consentono alla scuola di ricostruire la formazione svolta e programmare gli eventuali aggiornamenti. Possono riguardare la formazione generale e specifica dei lavoratori, gli addetti antincendio e al primo soccorso, i preposti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le altre figure previste dall’organizzazione della sicurezza. Gli attestati devono indicare l’ente formatore, la data, la durata e i contenuti del corso.
Attraverso le dichiarazioni sulle incompatibilità, il lavoratore comunica l’eventuale presenza di altri rapporti di lavoro pubblico o privato, attività professionali, iscrizioni ad albi, incarichi esterni, prestazioni occasionali o partecipazioni in società.
I principali riferimenti normativi sono l’articolo 508 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 e l’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. La dichiarazione deve consentire di verificare se l’attività è vietata, liberamente esercitabile oppure subordinata all’autorizzazione del Dirigente scolastico.
La documentazione dei neo immessi in ruolo e alcuni adempimenti della scuola
Oltre a quanto già descritto, il personale neo immesso in ruolo deve pure presentare, entro 30 giorni dalla presa di servizio, di norma entro il 30 settembre, una Dichiarazione dei servizi, disciplinata dall’articolo 145 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Il personale dichiara tutti i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo, ai fini della successiva ricostruzione di carriera che, dopo il superamento dell’anno di prova e la conferma in ruolo, potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Le informazioni contenute nella Dichiarazione dei servizi saranno utilizzate anche per il corretto collocamento nella fascia stipendiale.
Successivamente, il contratto di lavoro viene trasmesso dalla scuola alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente (RTS) per un controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro del personale docente e ATA neo immesso, il Dirigente scolastico richiede infine il certificato penale del casellario giudiziale all’Ufficio locale presso la Procura della Repubblica, ai sensi dell’articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002. Tale richiesta è finalizzata a verificare l’eventuale esistenza di condanne per reati contro minori.
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Daniele Sommatino
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