Nella sentenza n. 24615/2026, la Corte di Cassazione enuncia importanti principi in materia di agevolazioni alle assunzioni e aiuti di Stato, smentendo nel contempo le interpretazioni estensive dell’Inps, in particolare laddove un incentivo alle assunzioni preveda l’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore in un dato periodo
A margine di un contenzioso che vedeva l’Inps richiedere ad un’azienda la restituzione di un particolare sgravio contributivo per nuovi assunti a tempo indeterminato nel 2015, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24615, depositata in data 12 agosto 2026, fornisce dei principi autorevoli e, a parere di chi scrive, granitici, in materia di gerarchia delle fonti del diritto, natura del contratto di apprendistato ed aiuti di Stato.
Per comprendere meglio tali principi, occorre riassumere brevemente il motivo del contendere.
L’art.1, c.118 L.190/2014 introduceva uno sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato, e dei soggetti occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti il rapporto oggetto di agevolazione.
Inoltre, l’esonero non spettava per i “lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”.
L’Inps emetteva avviso di addebito contro un’azienda che aveva applicato lo sgravio contributivo all’assunzione di un lavoratore che nei sei mesi precedenti l’evento agevolato era stato in forza presso il medesimo datore di lavoro con un contratto di apprendistato professionalizzante.
L’azienda impugnava l’avviso di addebito, sostenendo che il rapporto di apprendistato non inficiasse l’applicazione della misura di cui alla L. 190/2014.
In primo e secondo grado i Giudici accoglievano la tesi aziendale, mentre la Cassazione ribaltava quanto accaduto in precedenza, rigettandola.
La natura del contratto di apprendistato
Il primo punto importante che si rileva nella sentenza, è relativo alla conferma di quanto disposto dall’art.41 del D.Lgs. 81/2015, ovvero che il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, pertanto rientrante tra le cause ostative al beneficio indicate dalla norma istitutiva dello stesso.
La peculiarità del contratto di apprendistato professionalizzante, infatti, risiede, come noto, nella facoltà di licenziare l’apprendista ad nutum al termine del periodo di formazione ma, per il resto, le regole sono le stesse di un normale rapporto a tempo indeterminato.
Tale affermazione è diametralmente opposta a quanto affermato dall’Inps negli ultimi anni nei suoi documenti di prassi relativi ai vari incentivi alle assunzioni (il più recente è contenuto al n. 4, par. 7, circolare 72/2026 in materia di bonus stabilizzazioni ex art.4, D.L. 62/2026), ove costantemente ha affermato che, laddove uno dei requisiti del lavoratore fosse l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per un certo periodo, i rapporti di apprendistato non dovevano essere considerati come tali.
Curioso che sia proprio l’Inps, nella sentenza in commento, a sostenere la tesi contraria, benché l’incentivo in discussione sia risalente ad una norma di fine 2014, di pochi mesi precedente l’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015; in ogni caso, lo sviluppo del contenzioso è avvenuto successivamente a tale entrata in vigore, pertanto non si comprende come la stessa Inps, per le agevolazioni successive, abbia cambiato radicalmente orientamento.
La gerarchia delle fonti
Un’altra argomentazione di notevole portata, riguarda l’affermazione della Corte secondo cui “le disposizioni che prevedono sgravi contributivi (nel caso in esame: l’art.1 comma 118 della legge n.190/2014) siccome si risolvono in una deroga rispetto alla generale sottoposizione agli obblighi contributivi, sono da considerarsi di stretta interpretazione (cfr. Cass. n.1767/2021 e succ. conff.) e dunque soggette allo specifico canone interpretativo previsto dall’art.14 delle preleggi, secondo il quale le leggi che “fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati””.
In altre parole, non è possibile, attraverso l’interpretazione, andare oltre ciò che il legislatore ha chiaramente ed espressamente previsto nella norma.
Prosegue la Corte affermando infatti che, nella norma citata, il legislatore ha escluso espressamente il contratto di apprendistato dall’applicazione dello sgravio, mentre non ha previsto la medesima esclusione con riferimento ai rapporti nei sei mesi precedenti l’evento agevolato che ne inficiano la spettanza; se avesse inteso ciò, lo avrebbe certamente esplicitato.
Tale ineccepibile concetto è puntualmente sovvertito dall’Inps, che nei suoi documenti costantemente azzarda interpretazioni di ogni genere, a volte restrittive, a volte estensive, a volte totalmente in contrasto con il dettato normativo a cui si riferisce.
Ne troviamo un concreto esempio nella circ. 40/2018 in materia di esonero under 30 L.205/2017, in cui l’Inps afferma che “i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione”; in realtà, il c. 101, art. 1 della citata L. 205/2017 recita: “non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”. L’Inps, pertanto, ha arbitrariamente esteso anche ai rapporti di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro la neutralità ai fini dell’incentivo, in netto contrasto con quanto stabilito dalla norma.
Nello stralcio del testo normativo sopra citato ritroviamo il concetto affermato dalla Cassazione nella sentenza in commento, ovvero che il legislatore, laddove intenda inserire delle eccezioni all’assenza di contratti a tempo indeterminato tra le condizioni ostative di accesso all’incentivo, opera in maniera espressa.
La materia degli aiuti di Stato e il diritto comunitario
Altra pronuncia rilevante nella sentenza in commento, riguarda l’affermazione secondo cui “ la materia degli sgravi contributivi rientra nelle competenze di attribuzione della Unione europea , in quanto peculiare forma di “aiuto di stato” ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del Trattato sul funzionamento della Unione europea (cfr. Corte di Giustizia UE, 29 luglio 2018, C-659/17, INPS c. (…) SpA, su ricorso pregiudiziale della stessa Corte ); (…) L’art. 1 comma 118 della legge n.190/2014 non è dunque soggetto solo al peculiare canone interpretativo previsto dall’art.14 delle preleggi, ma prima ancora al vincolo della interpretazione conforme al diritto eurounitario, previsto in via generale dall’art.117 comma primo della Costituzione.”
Pertanto, oltre alla “stretta interpretazione” di cui all’art.14 delle preleggi, ogni qualvolta si analizza un incentivo contributivo non si può prescindere dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato, ambito vasto e complesso la cui conoscenza approfondita è assolutamente indispensabile.
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