Cassazione e Agenzia sui dividendi


La rinuncia del socio a dividendi deliberati e non pagati divide ancora Cassazione e Agenzia delle Entrate. La giurisprudenza più recente tende a escludere l’incasso giuridico, mentre l’Amministrazione finanziaria continua a richiedere la ritenuta del 26%. Analizziamo le due posizioni e le cautele operative per soci, società e professionisti.

La rinuncia del socio a dividendi deliberati ma non ancora pagati resta fiscalmente controversa: la Cassazione tende a escludere l’incasso giuridico nel nuovo assetto dell’articolo 88 del TUIR, mentre l’Agenzia delle Entrate continua a richiedere l’applicazione della ritenuta del 26%.

Che cos’è l’incasso giuridico

La teoria dell’incasso giuridico costituisce una finzione giuridico-fiscale (fictio iuris) elaborata dall’Amministrazione Finanziaria: quando un socio rinuncia a un credito vantato verso la società partecipata, tale rinuncia equivale, sul piano fiscale, ad un incasso del credito da parte del socio seguito da un successivo versamento a titolo di patrimonio nelle casse sociali.

La materia coinvolge in particolare i compensi degli amministratori, ordinariamente assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, e il trattamento di fine mandato, interessato anche dalle regole sulla tassazione separata, gli interessi attivi su finanziamenti soci (art. 44 TUIR) e i dividendi.

La teoria dell’incasso giuridico trae origine dalla risalente circolare ministeriale 27 maggio 1994, n. 73/E, con cui l’Amministrazione finanziaria ha affermato che la rinuncia a crediti correlati a redditi tassabili per cassa presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito medesimo, con il conseguente obbligo di sottoporlo a tassazione, anche mediante applicazione della ritenuta d’imposta.

La ratio della tesi è dichiaratamente antielusiva: si intende evitare che il contribuente, rinunciando al credito prima della sua materiale percezione, generi un salto d’imposta, beneficiando la società di una deduzione per competenza cui non corrisponde, in capo al creditore rinunciante, alcuna imposizione, stante l’assenza di un incasso effettivo.

Rinuncia ai crediti dei soci: che cosa prevede l’articolo 88 del TUIR

Il quadro di riferimento è mutato in modo significativo con il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione), che ha introdotto il comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR. La nuova disposizione qualifica come sopravvenienza attiva, in capo alla società partecipata, la rinuncia del socio al credito per la sola parte eccedente il relativo valore fiscale; in caso di conversione del credito in partecipazione, il valore fiscale di quest’ultima è assunto pari al valore fiscalmente riconosciuto del credito oggetto di rinuncia.

Per la società partecipata, la rinuncia genera una sopravvenienza attiva imponibile per la parte eccedente il valore fiscale del credito. Soltanto la parte corrispondente a tale valore fiscale incrementa il patrimonio netto senza concorrere alla formazione del reddito. In mancanza della comunicazione del valore fiscale da parte del socio, quest’ultimo è assunto pari a zero.

L’orientamento della Cassazione prima e dopo il 2023

Per un lungo periodo la Corte di Cassazione ha avallato la tesi erariale, ritenendo che la rinuncia al credito da parte del socio integrasse, di per sé, un atto dispositivo equiparabile all’incasso, con conseguente obbligo di tassazione. Si richiamano, in particolare, le pronunce relative alla rinuncia a crediti per royalties spettanti al socio di maggioranza, alla rinuncia al trattamento di fine mandato da parte di soci amministratori e alla rinuncia a interessi maturati su finanziamenti erogati a società partecipate, ove l’incasso meramente virtuale è stato considerato presupposto sufficiente per la tassazione in capo al rinunciante.

Il cambio di orientamento con l’ordinanza n. 16595/2023

Il revirement: l’ordinanza n. 16595/2023. Con l’ordinanza 12 giugno 2023, n. 16595 , la Corte di Cassazione ha completamente rovesciato il proprio precedente orientamento ( da ultimo riconfermato con sentenza n. 22609 del 19 luglio 2022 ) , affermando che la rinuncia operata dal socio nei confronti della società a un credito relativo a un reddito tassabile per cassa non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione l’ammontare in capo al rinunciante, con conseguente esclusione anche dell’applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973.

La Corte ha ancorato la propria decisione al nuovo comma 4-bis dell’art. 88 TUIR: poiché il credito relativo a un reddito tassato per cassa ha valore fiscale pari a zero, la rinuncia determina sopravvenienza attiva integrale in capo alla società partecipata, senza che sia più necessario, né logicamente sostenibile, postulare un parallelo incasso giuridico in capo al socio per evitare un salto d’imposta ormai insussistente.

Le successive conferme della Cassazione

L’orientamento è stato in seguito ribadito, tra le altre, dall’ordinanza n. 30812 del 2 dicembre 2024, e dalla sentenza n. 19700 del 16 luglio 2025, quest’ultima resa in relazione a una fattispecie di acquisto del credito a valore inferiore al nominale e successiva rinuncia, nella quale la Corte ha ribadito la necessità di distinguere le rinunce anteriori e successive al periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, tenendo conto della decorrenza temporale della disciplina introdotta


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