Il work for equity consente a startup e PMI innovative di remunerare professionisti e fornitori mediante azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi. Il regime dell’articolo 27 del D.L. 179/2012 può escludere l’attribuzione dal reddito imponibile, ma non elimina l’IVA né la tassazione dell’eventuale plusvalenza futura. L’articolo esamina requisiti, strutture societarie, valutazione delle quote, diluizione, contabilizzazione e controlli necessari prima dell’operazione.
Lo strumento del Work for equity può essere molto interessante in determinate situazioni, lo conosci?? Una startup dispone di un prodotto promettente, ma ha ancora poca liquidità. Ha bisogno di uno sviluppatore per completare la piattaforma, di un consulente per strutturare il piano industriale e magari di professionisti che la assistano sul piano legale, fiscale o commerciale. Il problema è frequente: le competenze necessarie alla crescita hanno un costo immediato, mentre il valore economico dell’impresa potrebbe manifestarsi soltanto negli anni successivi.
È precisamente in questa situazione che il work for equity può assumere particolare interesse. In termini molto semplici, invece di ricevere integralmente il proprio compenso in denaro, chi presta determinate opere o servizi può ricevere azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi della startup. Il professionista accetta quindi di ricevere, in tutto o in parte, strumenti partecipativi anziché il pagamento monetario immediato in cambio della possibilità di partecipare alla futura crescita di valore dell’impresa. Per la startup l’operazione consente di preservare cassa. Per il professionista significa trasformare una parte del proprio lavoro in un investimento imprenditoriale.
Ma proprio questa seconda caratteristica permette di comprendere perché il work for equity non debba essere considerato semplicemente una modalità alternativa di pagamento di una fattura. Il professionista sostituisce un credito certo – il corrispettivo della prestazione – con un’attività finanziaria il cui valore futuro può aumentare considerevolmente, rimanere stabile oppure azzerarsi. Il work for equity è quindi contemporaneamente uno strumento di remunerazione, finanziamento indiretto, patrimonializzazione e condivisione del rischio. Ed è per questa ragione che deve essere progettato con attenzione.
Il work for equity permette dunque di remunerare opere e servizi mediante strumenti partecipativi, ma il beneficio fiscale opera soltanto in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla disciplina speciale.
La norma di riferimento: l’articolo 27 del D.L. 179/2012
Il punto di partenza è l’articolo 27 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto nell’ambito della disciplina delle startup innovative. La disposizione contiene in realtà due meccanismi che nella pratica vengono spesso confusi. I commi da 1 a 3 disciplinano l’assegnazione di strumenti finanziari ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi.
Il regime per professionisti e fornitori esterni
Il comma 4 riguarda invece propriamente il work for equity e stabilisce il particolare regime applicabile alle azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte:
- dell’apporto di opere e servizi;
- oppure di crediti già maturati a seguito della prestazione di opere e servizi;
- comprese espressamente le prestazioni professionali.
La norma dispone che tali strumenti non concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 TUIR, nel momento della loro emissione o quando viene effettuata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
È questo il cuore fiscale del work for equity. Non significa, tuttavia, che qualsiasi impresa italiana possa decidere di attribuire al proprio commercialista strumenti partecipativi fiscalmente non concorrenti alla formazione del reddito mediante quote. Il beneficio nasce all’interno di una disciplina speciale. Il testo normativo si riferisce a strumenti emessi a fronte dell’apporto o del credito professionale: non è quindi sufficiente che il professionista riceva quote già possedute personalmente da un socio o dal fondatore.
Primo controllo del commercialista: la società può utilizzare il regime agevolato?
Prima ancora di discutere il valore delle quote occorre verificare il presupposto soggettivo.
Nel 2026 questa verifica merita particolare attenzione perché la disciplina delle startup innovative è stata significativamente modificata dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, e lo stesso MIMIT segnala che alcuni documenti e moduli storicamente disponibili sul proprio sito sono ancora in corso di aggiornamento. Non è quindi prudente prendere una vecchia guida sul work for equity e applicarla automaticamente a un’operazione effettuata nel 2026.
Occorre innanzitutto verificare lo status effettivo dell’impresa e la permanenza dei requisiti. Il MIMIT ricorda che l’accesso allo status avviene mediante iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e che la disciplina attuale contempla condizioni specifiche per la permanenza oltre il terzo anno e per le successive estensioni. Il medesimo regime è applicabile anche alle PMI innovative per effetto del rinvio operato dall’articolo 4, comma 9, del D.L. 3/2015 alle disposizioni dell’articolo 27 del D.L. 179/2012. Il controllo preliminare deve pertanto riguardare, secondo il caso concreto, lo status di startup innovativa, PMI innovativa o incubatore certificato.
Controllo operativo n. 1
Prima di predisporre un piano di work for equity, il professionista dovrebbe quindi acquisire almeno:
visura camerale aggiornata → iscrizione nella sezione speciale → data di costituzione e iscrizione → verifica dei requisiti → verifica dello statuto → verifica della possibilità di emettere gli strumenti prescelti.
La verifica non è puramente formale. Se l’intera operazione viene costruita assumendo l’applicabilità di un beneficio fiscale speciale, l’esistenza dei relativi presupposti deve essere documentabile.
Work for equity e stock option non sono la stessa cosa, le differenze
Uno degli errori terminologici più frequenti consiste nell’utilizzare indifferentemente espressioni come work for equity, stock option, equity compensation e piano di incentivazione. Dal punto di vista economico possono perseguire obiettivi simili: allineare l’interesse del beneficiario alla crescita dell’impresa. Giuridicamente e fiscalmente, però, non sono necessariamente la stessa operazione. L’articolo 27 distingue chiaramente i due ambiti.
| Beneficiario | Schema tipico |
| Dipendente | Piano di incentivazione/equity compensation |
| Collaboratore continuativo | Piano di incentivazione |
| Amministratore | Piano di incentivazione, secondo la struttura del rapporto |
| Professionista esterno | Work for equity |
| Consulente con partita IVA | Work for equity |
| Società fornitrice di servizi | Da valutare nell’ambito dell’apporto di opere/servizi |
| Investitore che apporta denaro | Investimento in equity, non work for equity |
La distinzione è essenziale. Il work for equity in senso proprio non nasce perché qualcuno investe denaro nella startup. Nasce perché apporta opere o servizi, oppure utilizza il credito derivante da quelle prestazioni, ricevendo in cambio strumenti partecipativi.
Caso pratico: il consulente remunerato con quote
Caso pratico: il consulente da 30.000 euro che accetta quote. Consideriamo una startup innovativa Alfa S.r.l. La società deve sviluppare una nuova piattaforma digitale e incarica un professionista esterno.
Valore concordato della prestazione:
€ 30.000 oltre IVA.
La startup, tuttavia, vuole preservare la propria liquidità.
Le parti concordano che il valore della prestazione venga remunerato mediante equity.
In uno schema semplificato:
| Operazione | Importo |
| Prestazione professionale | € 30.000 |
| Remunerazione mediante equity | € 30.000 |
| Liquidità utilizzata per il compenso | € 0* |
| Partecipazione/strumenti attribuiti | valore convenzionalmente corrispondente a € 30.000 |
* Attenzione all’IVA, che deve essere trattata separatamente e non scompare per
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