Mantenimento Requisiti 4.0, 5.0 e Iperammortamento 2026


I requisiti che danno diritto a un’agevolazione sui beni strumentali vanno mantenuti anche dopo aver incassato il beneficio, e le tre misure che si sono succedute chiedono cose diverse. Industria 4.0 chiede di mantenere le cinque caratteristiche obbligatorie, le due su tre ulteriori e l’interconnessione. Transizione 5.0 chiede la stessa cosa e in più il mantenimento del livello di riduzione dei consumi energetici conseguito, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto. Il nuovo iperammortamento sposta l’orizzonte: l’obbligo non scade a una data fissa ma copre l’intero periodo di fruizione della maggiorazione, cioè tutto il piano di ammortamento del bene. In tutti e tre i casi la prova è a carico dell’impresa.

TRE MISURE, TRE OBBLIGHI DIVERSI

Le differenze non sono di dettaglio: cambiano l’oggetto della prova, la durata e chi controlla.

Industria 4.0 Transizione 5.0 Iperammortamento 2026
Cosa va mantenuto 5 caratteristiche obbligatorie, 2 su 3 ulteriori, interconnessione le stesse, più il livello di riduzione dei consumi energetici 5 caratteristiche obbligatorie, 2 su 3 ulteriori, interconnessione
Per quanto tempo per tutto il periodo di godimento del beneficio fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento per tutto il periodo di fruizione della maggiorazione
Come si prova adeguata e sistematica reportistica reportistica più dati di consumo misurati adeguata e sistematica reportistica
Chi verifica Agenzia delle entrate GSE e Agenzia delle entrate GSE e Agenzia delle entrate

Come si vede dalla tabella, la durata del periodo di mantenimento dei requisiti è stata più volte modificata e non è di facile identificazione. In particolare nelle norme relative ad iperammortamento e al credito di imposta 4.0, la durata dipende da quanto a lungo il beneficio produce effetti fiscali, che può essere un dato diverso per ogni bene.

I REQUISITI: LE CINQUE OBBLIGATORIE E LE DUE SU TRE

Sono l’oggetto della perizia o della dichiarazione del legale rappresentante in avvio di utilizzo dell’agevolazione, e sono la cosa che va mantenuta.

Caratteristiche obbligatorie, tutte e cinque:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Caratteristiche ulteriori, almeno due su tre, per rendere i beni assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo

A queste si aggiungono due condizioni che non riguardano la macchina ma l’impresa. Il comma 1052 della legge di bilancio 2021 richiede il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile a ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La Circolare 9/E 2021 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che la disponibilità del DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi.

Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.

Circolare 9/E 2021 dell’Agenzia delle Entrate

L’elenco vale anche per il nuovo iperammortamento: lallegato IV alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 riprende le stesse cinque caratteristiche obbligatorie e le stesse due su tre ulteriori, e l’articolo 6 del decreto interministeriale 7 maggio 2026 stabilisce che le caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura sono comprovate da perizia asseverata o da attestazione di un ente di certificazione accreditato.

PER QUANTI ANNI: LA DOMANDA A CUI NON C’È UNA RISPOSTA SOLA

È la domanda che arriva per prima, e la risposta purtroppo è che dipende dalla misura agevolativa utilizzata, dall’anno dell’investimento e dalla tempistica di fruizione del beneficio

Dal 2017 a oggi la disciplina è stata riscritta più volte. Iperammortamento, credito d’imposta con aliquote e massimali cambiati di anno in anno, Transizione 5.0, e dal 2026 di nuovo un iperammortamento con regole proprie. Ogni versione ha portato con sé un perimetro diverso di beni ammessi, un diverso meccanismo di fruizione e, di conseguenza, una diversa durata dell’obbligo. Un’impresa che ha investito nel 2018, nel 2022 e nel 2026 ha in casa tre beni soggetti a tre discipline diverse.

La regola che attraversa tutte le versioni è quella della Circolare 9/E 2021, che parla di mantenimento per tutto il periodo di godimento dei benefici. È una formula che non dà un numero di anni: dà un criterio, e il numero va ricavato caso per caso.

Su questo si innesta un passaggio che si perde spesso. Il periodo di godimento non coincide con il periodo di maturazione del credito. Un credito d’imposta compensabile in tre quote annuali che per incapienza viene utilizzato in cinque anni prolunga di due anni il periodo in cui i requisiti vanno tenuti in piedi. Il calendario lo detta l’ultimo F24, non la data della perizia.

La conseguenza operativa è che la prima cosa da stabilire non è come documentare, ma fino a quando, e questo si fa bene solo bene per bene, incrociando la misura, l’anno, il piano di utilizzo e il coefficiente di ammortamento.

IL 5.0 CHIEDE DI MANTENERE ANCHE IL RISPARMIO ENERGETICO

Per il 5.0 c’è una differenza che cambia la natura dell’adempimento.

L’articolo 21, comma 1, del decreto interministeriale 24 luglio 2024 elenca le cause di decadenza dal credito Transizione 5.0. Le prime tre riguardano il periodo successivo al completamento:

  • lettera a): in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto. Rientra anche il mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nei beni in locazione finanziaria. Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni sugli investimenti sostitutivi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • lettera b): fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione
  • lettera c): mancata entrata in esercizio dei beni per l’autoproduzione da fonti rinnovabili entro un anno dalla data di completamento del progetto

La lettera b) è di un tipo diverso dalle altre. Le altre cause di decadenza riguardano comportamenti dell’impresa: vendere un bene, non conservare un documento, dichiarare il falso. La lettera b) riguarda un risultato fisico, che può venire meno anche senza che nessuno faccia niente di sbagliato.

E il riscontro non è teorico. L’articolo 20, comma 2, lettera b) dello stesso decreto affida espressamente al GSE la verifica della congruenza tra i risparmi energetici certificati ex ante e i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l’intervento, oggetto della certificazione ex post. È il confronto fra due numeri, e il secondo esiste solo se qualcuno lo ha misurato.

CON L’IPERAMMORTAMENTO L’OBBLIGO SEGUE IL PIANO DI AMMORTAMENTO

Il nuovo iperammortamento, istituito dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e attuato dal decreto interministeriale 7 maggio 2026, non è un credito d’imposta: è una maggiorazione del costo di acquisizione che rileva ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Questa differenza tecnica produce una conseguenza molto rilevante.

L’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto stabilisce la decadenza quando, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato oppure il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo.

Non c’è una data fissa. Non c’è il 31 dicembre del quinto anno. C’è un periodo che coincide con la vita fiscale del bene, e su un macchinario ammortizzato in otto o dieci esercizi quel periodo è molto più lungo dei tre anni a cui ha abituato la compensazione del credito d’imposta.

Nella stessa direzione va l’articolo 9, comma 1, che affida al GSE le verifiche documentali e i controlli nei termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cioè i termini ordinari di accertamento delle imposte sui redditi. Anche la finestra di controllo, quindi, non è ancorata alla data dell’investimento: si sposta in avanti insieme alle dichiarazioni in cui la maggiorazione viene utilizzata.

Un adempimento nuovo: due comunicazioni all’anno, per tutta la durata

L’articolo 3, comma 6 introduce un obbligo che il 4.0 non aveva. A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa trasmette al GSE:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente con il relativo piano di ammortamento e l’indicazione delle quote imputate a ciascun esercizio

Sono due scadenze telematiche l’anno, per tutti gli anni in cui la maggiorazione produce effetti. Il decreto le motiva con il monitoraggio degli oneri, ma dal punto di vista dell’impresa sono un adempimento periodico che si aggiunge alla reportistica tecnica e che, a differenza di quella, ha una data.

IL DATO CHE PROVA IL MANTENIMENTO SI REGISTRA MENTRE ACCADE

I due obblighi hanno perimetri diversi, la conservazione di caratteristiche tecniche da una parte e di un risultato energetico dall’altra, ma condividono una caratteristica che decide tutto il resto: la prova è una registrazione, e una registrazione o si fa nel momento in cui il fatto accade o non si fa più.

Sull’interconnessione il pensiero naturale è che una traccia resti comunque, perché i sistemi di fabbrica scrivono log. La traccia c’è, ma non è permanente per costruzione: il log va salvato e archiviato, e non è affatto scontato che gli impianti siano configurati per farlo.

Un caso emerso in monitoraggio. Un macchinario con memoria limitata, una volta riempita, riparte a scrivere sopra ai dati più vecchi. Non si rompe niente e non si ferma niente: l’interconnessione funziona, la produzione va, nessun indicatore segnala nulla. Quello che sparisce, in silenzio, è la prova dei mesi precedenti. Nel caso specifico il buco è rimasto contenuto, ma per una ragione sola: la situazione è stata intercettata durante una visita di audit periodico. Senza quella visita il periodo scoperto sarebbe stato tutto l’intervallo fino al controllo successivo.

Sul risparmio energetico la struttura è la stessa, con un grado di difficoltà in più: il dato, in assenza di una misura dedicata, non esiste nemmeno in forma parziale. Un consumo non rilevato non lascia un log incompleto da cui ripartire, non lascia niente.

Si aggiunge un secondo effetto, meno evidente. Il risparmio è stato certificato su uno scenario, un perimetro definito e con una normalizzazione precisa. Poi lo stabilimento si muove: una lavorazione viene spostata, i turni cambiano, una linea si aggiunge. Il consumo assoluto sale e il risparmio, letto sul dato grezzo, sembra sparito anche quando l’intervento funziona esattamente come previsto. Chi non ha tenuto la misura separata per perimetro non ha gli elementi per spiegare la differenza.

La conseguenza operativa è identica nei due casi, e non riguarda la tecnologia. Serve che qualcuno verifichi periodicamente che la registrazione stia ancora avvenendo, perché il momento in cui smette di avvenire è esattamente il momento in cui nessuno se ne accorge.

COSA CHIEDE L’AGENZIA DELLE ENTRATE: L’ADEGUATA E SISTEMATICA REPORTISTICA

L’Agenzia delle entrate ha richiamato più volte le imprese a verificare e documentare il mantenimento dei requisiti per tutto il periodo di utilizzo dell’agevolazione.

Con la Circolare 9/E del 2021 afferma che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.

La stessa circolare, riprendendo la risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021, precisa che ai fini dei successivi controlli dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento.

ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.

,risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021

Sul contenuto di quella reportistica esiste una prassi di riferimento, la UNI/PdR 171, utilizzabile come linea guida per l’adempimento.

Sul fronte 5.0 e iperammortamento l’obbligo documentale è scritto nei decreti. L’articolo 20, comma 3 del decreto 24 luglio 2024 e l’articolo 9, comma 2 del decreto 7 maggio 2026 impongono all’impresa di conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, comprese perizie, certificazioni, fatture e documenti di trasporto. In entrambi i decreti la mancata conservazione è a sua volta una causa autonoma di decadenza, ed entrambi elencano fra le cause di decadenza anche l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario.

LE CARENZE CHE EMERGONO IN VERIFICA

Nel corso delle verifiche che abbiamo effettuato presso le aziende per gli audit periodici, sono state riscontrate con regolarità queste situazioni.

Mantenimento dei requisiti di sicurezza. Casi di manomissione o utilizzo non conforme dei macchinari. Oltre alle responsabilità sotto il profilo delle norme per la sicurezza, comporta il venir meno di uno dei requisiti sostanziali dell’agevolazione.

Mantenimento degli obblighi documentali. La sicurezza prevede adempimenti documentali che seguono tutta la vita degli impianti e le loro modifiche: denunce, certificazioni CE, verifiche periodiche.

Interfaccia tra uomo e macchina. Macchinari con monitor non funzionanti, su impianti per il resto pienamente operativi.

Interconnessione e integrazione automatizzata. Mancato funzionamento dell’interconnessione, e soprattutto incapacità di dimostrare i periodi in cui l’interconnessione era effettivamente attiva.

Sui progetti 5.0 se ne aggiunge una di natura diversa, che compare appena si guarda al dopo: la strumentazione installata per la certificazione ex post viene dismessa una volta ottenuto il credito, oppure resta accesa ma i dati non vengono conservati in una forma che permetta di ricostruire il confronto con il perimetro certificato.

COSA SERVE PER ESSERE IN REGOLA

Il primo presupposto è il rispetto sostanziale dei requisiti. Non esiste una reportistica che tenga in piedi un’agevolazione su un bene che i requisiti non li ha più.

Il secondo è documentale. Chi non dispone di una perizia è opportuno valuti di dotarsi quanto meno di un’analisi tecnica sulla rispondenza ai requisiti, che è il documento su cui si appoggia la dichiarazione del legale rappresentante.

Il terzo è la continuità. Serve un’adeguata e sistematica reportistica che dimostri il mantenimento nel tempo, perché i controlli possono arrivare a distanza di molti anni dall’investimento e la prova si costruisce mentre i fatti accadono.

Sui progetti 5.0 il terzo punto ha un contenuto in più: serve una misura, non una registrazione documentale. Il dato di consumo va rilevato con continuità, sul perimetro su cui il risparmio è stato certificato, e conservato in una forma confrontabile con la certificazione ex ante.

COME POSSIAMO AIUTARTI

Tre attività distinte, che rispondono a tre problemi diversi.

La verifica documentale del mantenimento, per il 4.0 e per l’iperammortamento. Ricognizione dei beni agevolati, verifica della rispondenza attuale ai requisiti, impianto della reportistica sistematica e della relativa modulistica. Se necessario si provvederà alla redazione dell’analisi tecnica a supporto della dichiarazione del legale rappresentante e l’aggiornamento della perizia quando sono intervenute modifiche al macchinario o al software.

La verifica strumentale del mantenimento, per il 5.0. Rilievo sul campo dei consumi e confronto con i valori della certificazione, per accertare se il livello di riduzione conseguito si sta mantenendo e in quale misura. È l’unico modo di rispondere alla domanda che pone l’articolo 21, comma 1, lettera b) prima che la ponga un controllo.

L’impianto del sistema di monitoraggio. Progettazione e messa in opera della misura in azienda, sul perimetro corretto, in modo che il dato esista per gli anni in cui serve. È l’intervento che risolve il problema alla radice invece di documentarlo.

In alternativa, possiamo affiancare le aziende nella redazione della documentazione di autovalutazione, qualora preferiscano gestire il monitoraggio internamente.

DOMANDE FREQUENTI

RISORSE UTILI

Per rimanere aggiornato, iscriviti alla Newsletter

Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo riferimento al bando e alla normativa ufficiale.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม