Doppio finanziamento e cumulo agevolazioni: quando nettizzare


Il divieto di doppio finanziamento non coincide con il divieto di cumulo delle agevolazioni. Il vero dubbio riguarda la base di calcolo: la seconda misura deve essere determinata sul costo netto oppure, in assenza di una previsione specifica, può essere calcolata sul costo lordo? L’analisi ricostruisce le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e della Ragioneria generale dello Stato, con esempi numerici e cautele operative.

Il divieto di doppio finanziamento impone sempre di nettizzare il costo?

Non necessariamente. Prima di applicare più agevolazioni allo stesso investimento occorre verificare le regole previste da ciascuna disciplina. Se una norma impone espressamente di calcolare la seconda agevolazione sul costo al netto degli altri contributi, la nettizzazione è obbligatoria. Negli altri casi, il cumulo può essere calcolato sul costo lordo, purché siano rispettati i limiti previsti per gli aiuti di Stato, non sia finanziata due volte la medesima quota di costo e il beneficio complessivo non superi il costo sostenuto.

Doppio finanziamento e nettizzazione: il problema operativo

Continuano a persistere dubbi circa l’applicazione del principio di doppio finanziamento per i casi di più agevolazioni sugli stessi investimenti (in genere il bonus 4.0 con il bonus sud o il bonus Zes), anche quando, con tale cumulo, non viene superato il 100% del costo dell’investimento.

Il timore che serpeggia è che si debba tener conto di quella interpretazione del divieto di doppio finanziamento che privilegia sempre la “nettizzazione”doppio finanziamento del costo su cui calcolare le agevolazioni successive alla prima; secondo tale interpretazione, quindi, per il cumulo di più agevolazioni su uno stesso investimento, la prima agevolazione viene applicata sul costo lordo del bene mentre la successiva va applicata sul costo al netto della prima agevolazione e così via per le altre eventuali agevolazioni; peraltro, tale questione sembra riguardare anche i cumuli effettuati relativamente ad agevolazioni introdotte anteriormente al PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia) o comunque non comprese nel PNRR.

 

⏱️ DOPPIO FINANZIAMENTO: IN 10 SECONDI

Cumulo
Più agevolazioni possono sostenere lo stesso investimento.

Doppio finanziamento
È vietata la doppia copertura pubblica dello stesso costo.

Nettizzazione
Non è automatica: serve una previsione della specifica misura.

Limite
Il beneficio complessivo non può superare il costo sostenuto.

Aiuti di Stato
Vanno rispettate anche le intensità massime consentite.

Risparmio fiscale
Va conteggiato quando la disciplina lo richiede.

Difesa
Documentare costi, quote coperte e criterio di calcolo.

Cumulo sul costo lordo e nettizzazione: un esempio numerico

Per avere un’idea della rilevanza della questione, si propone il seguente esempio, relativo a una società di capitali, sulla base del procedimento individuato dall’Agenzia delle entrate e utilizzato dalla gran parte delle imprese:

Calcolo delle agevolazioni sul costo lordo

  • Investimento lordo = 1.000.000
  • Bonus sud 45% su 1.000.000= 450.000
  • Bonus 4.0 40% su 1.000.000 = 400.000
  • Risparmio fiscale arrotondato 28% su 400.000 = 112.000
  • Beneficio complessivo, incluso il risparmio fiscale = 962.000

Pertanto, facendo ricorso alla procedura indicata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E/2021, il cumulo delle due agevolazioni non supera il 100% del costo del bene agevolato.

Ove, invece, si voglia procedere con il sistema della nettizzazione del costo, si potrebbero verificare due differenti situazioni a seconda di quale agevolazione venga considerata per prima:

Prima ipotesi: nettizzazione del bonus Sud

  • Investimento lordo = 1.000.000
  • Bonus sud 45% su 1.000.000 = 450.000
  • Importo netto = 550.000
  • Bonus 4.0 40% su 550.000 = 220.000
  • Risparmio fiscale arrotondato 28% su 220.000 = 61.600
  • Beneficio complessivo, incluso il risparmio fiscale = 731.600

Seconda ipotesi: nettizzazione del bonus 4.0

  • Investimento lordo = 1.000.000
  • Bonus 4.0 40% su 1.000.000= 400.000
  • Risparmio fiscale arrotondato 28% su 400.000 = 112.000
  • Importo netto = 488.000
  • Bonus sud 45% su 488.000= 219.600
  • Beneficio complessivo, incluso il risparmio fiscale = 731.600

Gli effetti della tassazione delle agevolazioni

Le due ipotesi sono identiche nel risultato ma, in realtà, differiscono alquanto per il diverso effettivo carico fiscale del beneficiario in quanto una delle agevolazioni (bonus sud) è tassabile e l’altra no (bonus 4.0).

Infatti, ove si consideri anche l’imposizione fiscale sul bonus sud, nel caso in esame arrotondata al 28%, il “beneficio” netto per l’impresa risulterebbe come segue:

  • prima ipotesi: 605.600 pari a 731.600 meno imposizione di 126.000 su 450.000,
  • seconda ipotesi: 670.112 pari a 731.600 meno imposizione di 61.488 su 219.600.

Risulta evidente che, ammesso che sia obbligatoria, per l’impresa non è indifferente l’ordine della nettizzazione, in quanto il differente carico fiscale dovrebbe indurre (in situazioni di nettizzazione, ma anche nelle situazioni di riduzione di cumulo esuberante, cioè oltre il 100% del costo) a ridurre la fruizione dell’agevolazione tassabile (scelta che non sempre viene accettata dai verificatori per i quali la riduzione deve intervenire per l’agevolazione non tassabile).

In ogni caso, se l’interpretazione sulla nettizzazione dovesse alla fine essere ufficialmente confermata e fatta prevalere, vorrebbe significare che la maggior parte dei cumuli effettuati finora sono errati, ma a vantaggio delle imprese le quali potrebbero quindi ricevere atti di recupero del presunto maggior credito fruito (oltre sanzioni e interessi), senza parlare di eventuali problemi penali per la presunta compensazione di crediti non spettanti, quando tali crediti superino la soglia penalmente rilevante, ricordando tuttavia che il comma 2-bis dell’art. 10-quater del D. Lgs n. 74/2000 esclude la punibilità per i crediti non spettanti[1] in caso di obiettiva incertezza sulla spettanza.

La questione, quindi, diventa accertare se, in caso di cumulo, il principio della nettizzazione sia quello corretto o meno; per fare ciò occorre ripercorrere cronologicamente l’intera vicenda del cumulo e del doppio finanziamento alla luce dei chiarimenti disponibili.

Cumulo delle agevolazioni: le quattro verifiche necessarie

Molti provvedimenti agevolativi prevedono la possibilità di cumulare più agevolazioni su uno stesso investimento, nel rispetto di alcune regole fondamentali (ad esempio: rispetto dell’ESL se si tratta di cumulo di agevolazioni costituenti aiuti di Stato, rispetto del 100% del costo se il cumulo riguarda anche agevolazioni che sono misure a carattere generale).

In passato l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di indicazioni (per tutte, cfr. circolare n. 9/E/2021) per chiarire il funzionamento del cumulo, precisando che il procedimento consiste in alcune operazioni solo alcune delle quali sono specificamente indicate nelle norme e così sintetizzabili:

 

  • Prima verifica: disciplina della singola agevolazione

Innanzitutto, occorre verificare che ogni singola disciplina che si intende applicare consenta o meno il cumulo di più agevolazioni sullo stesso investimento.

In pratica, occorre accertare se le singole discipline applicabili prevedono o meno:

  • sia la possibilità del cumulo,
  • sia eventuali limitazioni nel cumulo.

 

  • Seconda verifica: determinazione delle agevolazioni cumulabili

Accertata la possibilità del cumulo, occorre procedere alla determinazione degli aiuti cumulabili, tenuto conto che, per le agevolazioni successive alla prima, alcune delle vigenti normative fanno sempre riferimento al costo dell’investimento, mentre altre fanno riferimento al costo dell’investimento al netto di precedenti agevolazioni (ad esempio: credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 203, della legge 160/2019; bonus 5.0 di cui all’art. 38 del decreto legge n. 19/2024; iperammortamento di cui all’art. 1, commi da 427 a 436 della legge n. 199/2025).

Tale differenziazione discende dalla differente formulazione che, del divieto di doppio finanziamento, si fa nelle norme agevolative, con la conseguenza che il metodo del netto riduce sempre l’aiuto concretamente fruibile anche nelle ipotesi in cui con il cumulo non si arrivi a superare il 100% del costo dell’investimento.

  • Terza verifica: quantificazione del risparmio fiscale

Alcune discipline obbligano, per l’applicazione del cumulo, a considerare anche l’eventuale risparmio fiscale che il beneficiario comunque realizza per effetto dell’esclusione dell’agevolazione da tassazione (ai fini delle imposte dirette e/o dell’IRAP).

In nessun provvedimento di cumulo è detto qualcosa circa la quantificazione del risparmio fiscale, limitandosi a rilevare che, ove anche con il risparmio fiscale venga superato il limite del costo, si dovrà procedere a ridurre l’agevolazione per rientrare nel limite del 100% del costo dei beni.

In particolare, non risulta precisato:

    • se il risparmio fiscale deve essere sempre considerato o deve essere limitato alle sole fattispecie che lo richiamano,
    • se il risparmio fiscale debba essere determinato in unica soluzione o se, per determinare l’esatto importo del risparmio, si debba procedere di annualità in annualità,
    • come determinare il risparmio fiscale nei soggetti IRPEF, per i quali l’imposta sul reddito non è fissa e proporzionale ma varia in relazione all’ammontare del reddito imponibile, alle aliquote, agli scaglioni di reddito, alle deduzioni, ecc.
  • Quarta verifica: rispetto del limite del costo sostenuto

Effettuato il cumulo, si deve verificare se lo stesso supera o meno il 100% del costo dell’investimento in quanto, in caso di superamento, si deve procedere a ridurre corrispondentemente una delle agevolazioni; è questo un principio che si applicava regolarmente anche in passato, per effetto di altre norme applicabili ai fondi europei (Regolamento UE n. 2018/1046, Regolamento UE n. 1303/2013 – successivamente riaggiornati e sostituiti da altri Regolamenti) quindi anche prima del divieto di doppio finanziamento previsto dal Reg. (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, risultando del t


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