Affitto, stipendi, bollette, IMU, TARI e pulizie del 2025: il tax credit funzionamento sale cinematografiche ne trasforma una parte in credito d’imposta, dal 30% al 60% secondo dimensione dell’impresa e maggiorazioni, e non oltre il 40% per le grandi. Le domande le raccoglie la Direzione generale Cinema e audiovisivo (DGCA) del Ministero della cultura sulla piattaforma DGCOL, una per ogni sala, dalle 12:00 del 21 settembre alle 23:59 del 20 ottobre 2026, finestra fissata dal decreto direttoriale 17 settembre 2026, rep. 2729.
È la prima sessione con le regole a regime del decreto interministeriale 4 novembre 2025, n. 411, e rispetto alla sessione sui costi 2024, aperta dal 28 gennaio al 23 febbraio 2026, le soglie cambiano: revisore obbligatorio sopra 20.000 euro di credito invece di 40.000, crediti protetti dal taglio sotto 50.000 euro invece di 40.000, spettacoli minimi da 100, senza riferimento agli schermi, a 180 per schermo (120 nelle monosale), e in più spese istruttorie da 200 a 1.000 euro. Sugli spettacoli il Vademecum della DGCA aggiornato al 25 settembre riporta ancora la soglia vecchia: chi si fida del Vademecum rischia la domanda.
In sintesi: il tax credit funzionamento sale, sessione 2025
- Cos’è: un credito d’imposta sui costi di funzionamento 2025 di ogni sala (art. 18 della legge 220/2016), da usare in compensazione con l’F24 oppure da cedere a banche e intermediari vigilati.
- Per chi: imprese di esercizio cinematografico con ATECO 59.14; non chi produce o distribuisce film senza gestire sale, né il proprietario che affitta l’immobile all’esercente.
- Quanto: 30% per le grandi imprese, 40% per le PMI, 50% per micro e nuove imprese, più 5 o 10 punti; massimo 40% per le grandi e 60% per le PMI, fino a 9 milioni l’anno per impresa o gruppo.
- Quando: dalle 12:00 del 21 settembre alle 23:59 del 20 ottobre 2026.
- Come: su DGCOL, una domanda per sala, con polizza catastrofale, spese istruttorie e revisore sopra 20.000 euro di credito.
- Da sapere: se le domande superano i 110 milioni disponibili, i crediti si riducono in proporzione; nessun importo è garantito.
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110 mln €Limite di spesa per i costi 2025
10.000 €Costo eleggibile minimo per sala
20/10, 23:59Chiusura delle domande
| Voce | Cosa prevede | Fonte |
|---|---|---|
| Beneficiari | Imprese di esercizio cinematografico con ATECO 59.14, in tutta Italia | DI 411/2025, art. 9 |
| Costi | Funzionamento 2025, voci della Tabella B, almeno 10.000 euro per sala | DI 411, art. 10 |
| Aliquota | Dal 30% al 60%, massimo 40% per le grandi imprese | DI 411, artt. 10 e 11 |
| Tetto | 9 milioni di euro l’anno per impresa o gruppo | DI 411, art. 11 c. 7 |
| Limite di spesa | 110 milioni di euro, con decurtazione proporzionale | DM 55/2025; DI 411, art. 11 c. 5 |
| Finestra | Dalle 12:00 del 21/09/2026 alle 23:59 del 20/10/2026 | DD 2729/2026 |
| Regime e utilizzo | Regolamento UE 651/2014 (GBER), art. 53; F24 con codice tributo 6887 | DI 411, artt. 12 e 17; Ris. AdE 81/E/2018 |
Chi può chiedere il credito: l’esercente con ATECO 59.14
Il credito va agli «esercenti delle sale cinematografiche» (art. 9 del DI 411/2025): l’impresa di esercizio cinematografico tassata in Italia che gestisce almeno una sala, enti non commerciali compresi per l’attività commerciale. Conta chi gestisce, non chi possiede i muri: il locatario che esercita la sala rientra, il proprietario che gliela affitta no. Fuori anche chi produce o distribuisce film senza gestire sale: la DGCA lo sostiene con altre linee, come il tax credit per la distribuzione (DI 4 novembre 2025, n. 412) o i contributi alle coproduzioni cinematografiche minoritarie del 2026.
Alla data della domanda servono l’ATECO 59.14, senza il quale DGCOL non genera la domanda, e i requisiti dell’art. 9 c. 6: regolarità contributiva, fiscale, assicurativa e sulla sicurezza, contratti collettivi applicati, nessuna liquidazione concorsuale né causa ostativa a contrattare con la pubblica amministrazione, norme contro molestie e violenze sul lavoro rispettate, sede legale nello Spazio economico europeo e tassazione in Italia per residenza fiscale o stabile organizzazione a cui sia riconducibile la sala.
Sala accessibile e almeno 25 posti per schermo
A pena di inammissibilità o decadenza, ogni sala deve essere accessibile alle persone con disabilità motoria e adeguata a quelle con disabilità sensoriale, anche con sottotitoli, audiodescrizione o software (art. 9 c. 4). Servono film proiettati per intero, biglietti fiscalmente regolari e almeno 25 posti per schermo, 20 negli ambienti premium, cioè schermi in sale con almeno due schermi, con sole poltrone reclining motorizzate, proiettore digitale 2K o superiore e impianto audio di ultima generazione (art. 9 c. 5 e art. 1 c. 2 lett. r): sotto, DGCOL non apre la domanda.
Il decreto chiede 180 spettacoli per schermo
L’art. 15 c. 1 del decreto chiede per il 2025 almeno 180 spettacoli per schermo con biglietto a pagamento, 120 nelle monosale, 40 all’aperto e 10 per schermo per ogni mese intero di attività nelle sale nuove o chiuse per ristrutturazione. Con tre schermi ne servono 540.
Il Vademecum riporta un’altra soglia. Il Vademecum DGCA aggiornato al 25 settembre 2026 (p. 14) indica 100 spettacoli citando l’art. 15, ma 100 è la soglia transitoria dell’art. 25 c. 5, per i costi fino al 2024, e il Vademecum dichiara di non sostituire il decreto. Se la sala supera i 100 spettacoli ma non i 180 per schermo (120 in una monosala), chiedi conferma scritta alla DGCA con un ticket.
La dimensione si misura sul solo esercizio
La dimensione decide l’aliquota e si calcola sulle sole attività di esercizio cinematografico (art. 1 c. 2 lett. i), ma la DGCA verifica micro impresa e nuova costituzione sui dati camerali: una dichiarazione difforme può costare l’inammissibilità. È nuova l’impresa costituita nei 36 mesi prima della domanda, non per fusione, scissione o cessione d’azienda o di ramo, senza soci, amministratori o legali rappresentanti di un altro esercente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di costituzione (art. 11 c. 1).
Quanto vale il credito e chi arriva davvero al 60%
All’aliquota base si aggiungono 5 o 10 punti, sala per sala, dentro i tetti dell’art. 10 c. 1 (art. 11):
| Chi gestisce la sala | Aliquota base | Con 5 punti | Con 10 punti | Tetto di legge |
|---|---|---|---|---|
| Grande impresa | 30% | 35% | 40% | 40% |
| Piccola o media impresa | 40% | 45% | 50% | 60% |
| Microimpresa o impresa di nuova costituzione | 50% | 55% | 60% | 60% |
Più 5 punti con oltre il 15% di programmazione di opere italiane o dello Spazio economico europeo (10% nelle monosale). Più 10 punti per le sale storiche, dichiarate di interesse culturale o esistenti prima del 1° gennaio 1980; oltre il 25% di programmazione italiana o dello Spazio economico europeo (15% nelle monosale); nei comuni sotto i 15.000 abitanti o con stato d’emergenza per sisma o catastrofi vigente o deliberato negli ultimi dieci anni; con un’offerta documentata di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi (art. 11 c. 2).
Il modulo di DGCOL però ha un solo campo di maggiorazione, che secondo il Vademecum «può essere 5% o 10%». Il decreto non dice se due maggiorazioni si sommino, e il modulo lascia intendere di no: una sala storica in un comune di 8.000 abitanti avrebbe 10 punti, non 20. Finché resta così, una piccola o media impresa si ferma al 50%, e il 60% è solo di micro e nuove imprese con 10 punti.
Meno 15% a chi è rimasto chiuso d’estate
Il credito cala del 15% se fra il 1° giugno e il 31 agosto 2025 la sala è rimasta chiusa più di 45 giorni in tutto, più di 15 se ha almeno 5 schermi (art. 11 c. 4), salvo lavori di ristrutturazione o ammodernamento documentati o una sala all’aperto avviata dalla stessa impresa nello stesso comune o in uno limitrofo.
Il tetto dei 9 milioni e i limiti europei
I 9 milioni sono il tetto annuo per impresa o gruppo sotto direzione e coordinamento (art. 11 c. 7), una soglia da grandi circuiti. L’art. 12 aggiunge i limiti del GBER: se l’aiuto non supera 2,2 milioni (per sala o per impresa, il decreto non lo dice), il credito non va oltre l’80% dei costi ammissibili; sopra quella soglia vale solo il limite di quanto serve a coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole (art. 53 par. 7 e 8 del GBER). La verifica usa il «Totale dei costi effettivi di funzionamento», dove entra il noleggio dei film, che nella base del credito non c’è.
Quali costi entrano, voce per voce della Tabella B
La base è la somma dei costi 2025 della Tabella B, da contabilità e bilancio, sostenuti e pagati, al netto di altri contributi pubblici sugli stessi costi, e deve arrivare ad almeno 10.000 euro per sala (art. 10 c. 2).
| Voce | Cosa comprende (A e B al 100%) |
|---|---|
| A1 | IMU e imposte equivalenti (IMI, IMIS, ILIA) |
| A2 | Locazione, affitto di ramo d’azienda |
| A3 | TARI |
| A4 | Canone unico (legge 160/2019) |
| B1 | Personale, anche 13ª, 14ª, TFR e ferie non ancora pagati se in contabilità |
| B2 | Gas metano, gasolio, GPL, elettricità, acqua |
| B3 | Servizi di pulizia |
| C1 | Diritti di esecuzione musicale, i piccoli diritti versati alla SIAE, moltiplicati secondo la quota di film italiani ed europei |
Il moltiplicatore è 5 oltre il 15% di programmazione italiana ed europea, 10 oltre il 25%, 15 oltre il 40%; nelle monosale 6, 11 e 16 oltre il 10, 20 e 35%. Sotto la soglia minima i diritti musicali non entrano. Attenzione alle monosale: al 18% la maggiorazione vale già 10 punti, il moltiplicatore solo 6.
Valgono i costi sostenuti secondo l’art. 109 del TUIR e pagati entro la data della domanda (art. 10 c. 4 e Vademecum, p. 12): la bolletta di dicembre 2025 saldata dopo l’invio resta fuori, il personale a pagamento differito no, se è in contabilità. Le spese generali di funzionamento, anche non legate alla singola sala, si possono ripartire sulla sala in proporzione al suo fatturato, i compensi agli amministratori sono esclusi e contano solo fornitori residenti o tassati in Italia (art. 11 c. 9).
Fatture sopra 1.000 euro: serve il nome della sala. Fatture, documenti di spesa e pagamenti sopra 1.000 euro «emessi a partire dalla data di pubblicazione» del DI 411 devono indicare la sala, pena l’ineleggibilità del costo (art. 10 c. 3). Quella data non l’abbiamo trovata, né in Gazzetta Ufficiale né negli avvisi DGCA. Il decreto è del 4 novembre 2025, quindi sui costi 2025 il rischio riguarda i documenti emessi da novembre 2025 in poi: le fatture di novembre e dicembre, ma anche le fatture e i pagamenti del 2026 su costi 2025, come il bonifico di gennaio che salda una bolletta di dicembre. Su questi chiarisci con il revisore e con un ticket alla DGCA. Dal 2026 indica sempre la sala.
Una monosala e una multisala, conti alla mano
Esempi nostri, costruiti sulle regole del DI 411: mostrano quale soglia pesa, non promettono importi. La Sala A è la monosala di una piccola impresa con il 18% di film italiani ed europei: nel 2025 ha pagato IMU 4.000 euro, affitto 60.000, TARI 3.000, canone unico 1.000, personale 120.000, utenze 30.000, pulizie 10.000, in tutto 228.000, più 2.000 di diritti musicali che, con quella quota, si moltiplicano per 6. La Sala B è una multisala di 8 schermi di una grande impresa, con 1,5 milioni di costi eleggibili e il 20% di film italiani ed europei.
| Voce | Sala A: monosala, piccola impresa | Sala B: 8 schermi, grande impresa |
|---|---|---|
| Costo eleggibile | 240.000 euro (228.000 più 12.000 di diritti musicali) | 1.500.000 euro |
| Aliquota | 40% più 10 punti (monosala oltre il 15%) = 50% | 30% più 5 punti (oltre il 15%, non oltre il 25%) = 35% |
| Credito teorico | 120.000 euro | 525.000 euro |
| Con chiusura estiva oltre soglia | 102.000 euro (più di 45 giorni) | 446.250 euro (più di 15 giorni) |
| Spettacoli minimi nel 2025 | 120 | 1.440 |
| Spese istruttorie | 500 euro | 1.000 euro |
| Revisore e antimafia | Revisore sì, antimafia no (sotto 150.000 euro) | Entrambi sì |
Per la Sala A il limite europeo non morde: l’80% dei 230.000 euro di costi effettivi, senza moltiplicatore, fa 184.000. Nel caso peggiore della prima fase di decurtazione, con IMU e affitto tagliati del 50% e diritti musicali azzerati, la sua base scende a 196.000 euro e il credito a 98.000, sopra i 50.000 protetti; un’ulteriore riduzione lineare non si può stimare prima della chiusura.
Al minimo, 10.000 euro di costi valgono 3.000 euro di credito a una grande impresa, 4.000 a una PMI e 5.000 a una microimpresa, con 200 euro di spese istruttorie e senza revisore. Secondo noi anche così la domanda vale il tempo che costa.
Se le domande superano i 110 milioni, il taglio è proporzionale
Per i costi 2025 il limite è di 110 milioni di euro (DM 6 marzo 2025, n. 55); gli 85 milioni del riparto 2026 (DM 101/2026) non riguardano questa sessione. Non è una corsa: la DGCA istruisce in ordine cronologico, ma rispetta il limite riducendo i crediti, non chiudendo le domande (art. 20 c. 2 e 4). Il taglio segue quest’ordine (art. 11 c. 5, 6 e 8):
- prima IMU e imposte equivalenti (A1) e affitti (A2), fino al 50%, poi i diritti musicali (C1), nell’ordine indicato dal Vademecum (p. 18);
- in questa fase i crediti sotto 50.000 euro non si toccano, e nessuno scende sotto quella cifra;
- se non basta, riduzione lineare di tutti i crediti, e qui il decreto non ripete la protezione dei 50.000 euro.
Quanto sarà il taglio si saprà a domande chiuse: nella prima fase rischia di più chi ha affitto, IMU e diritti musicali moltiplicati alti, nella seconda tutti.
La domanda su DGCOL, sala per sala
Servono account DGCOL, PEC e firma digitale, e la domanda è dell’impresa, non della persona fisica. L’ordine imposto da DGCOL:
- Anagrafica soggetto: ATECO «J 59.14», categoria «Impresa di esercizio cinematografico», partita IVA, dati allineati alla Camera di commercio.
- Anagrafica sala: sale e schermi con i posti e il titolo di gestione (proprietario, locatario, gestore o altro diritto), inviata con «Invio Anagrafica Sala».
- Una domanda per sala, con dimensione, sala storica, quota di programmazione, chiusura estiva e spettacoli 2025. Il credito che DGCOL mostra è teorico.
- Revisore sopra 20.000 euro di credito: revisore legale o società di revisione iscritti da almeno tre anni consecutivi nella sezione A del registro, con polizza di responsabilità civile professionale da almeno 3 milioni l’anno (la riduzione a 1,5 milioni del decreto revisori è prevista solo per promozione e opere) e registrati su DGCOL (DD 3361/2024 e DD 2738/2026). Costo a carico dell’impresa; una certificazione unica può coprire più sale, allegata a ogni domanda.
- Spese istruttorie su PagOnline (pagoPA), con codice fiscale e codice domanda in causale: 200 euro fino a 150.000 euro di costo eleggibile, 500 fino a 500.000, 800 fino a 750.000, 1.000 oltre (DD 2739/2026). Con più di 25 sale sono 500 euro per sala, e non è chiaro se al posto degli scaglioni.
- Allegati e firma: documento d’identità, polizza catastrofale, ricevuta delle spese istruttorie, dichiarazione IVA o IRAP se non depositi il bilancio, certificazione se dovuta, prove di maggiorazioni ed esenzioni. Il PDF generato si firma digitalmente e si ricarica, e da lì non si modifica più.
Due allegati che fanno cadere la domanda. Senza la polizza contro calamità naturali ed eventi catastrofali (legge 213/2023, art. 1 c. 101 e 102) la domanda è inammissibile (DD 2729, art. 2). Lo stesso se le spese istruttorie mancano o sono pagate in parte, in ritardo o fuori da PagOnline; e quelle versate non si recuperano se la domanda cade per altri motivi (DD 3362/2024).
Consiglio operativo. Dopo l’invio si corregge solo con una richiesta motivata di integrazione almeno 48 ore prima della scadenza (Procedure DGCOL, par. 4.1), cioè entro le 23:59 di domenica 18 ottobre. Invia entro venerdì 16 ottobre e tieniti il fine settimana per rimediare. I dubbi su spettacoli, maggiorazioni o polizza mandali subito: per il Vademecum l’help desk DGCA risponde in media in 3 giorni lavorativi.
Riconoscimento, tempi reali e obblighi dopo l’invio
Sulla carta la DGCA ha 60 giorni dalla ricezione per riconoscere il credito, verificate risorse e regolarità contributiva e fiscale (art. 14); l’esito esce con un decreto pubblicato sul sito DGCA, e negli esiti del 2026 quella pubblicazione valeva come notifica. Da 150.000 euro l’anno di istanza serve l’antimafia, e dopo 30 giorni il credito è concesso con clausola risolutiva espressa (art. 21 c. 8). La prassi è più lenta: per la sessione sui costi 2024, chiusa il 23 febbraio 2026, i riconoscimenti sono usciti a tranche con i decreti del 29 maggio, 30 giugno, 30 luglio e 31 agosto 2026 (rep. 1487, 1999, 2473 e 2591), da tre a oltre sei mesi dopo la chiusura, e altri sono annunciati. Il credito non va messo nella cassa dei prossimi mesi.
Restano due obblighi: trasmettere alla DGCA i dati per la valutazione d’impatto, a pena di decadenza (art. 16 c. 1), e comunicare subito la perdita di un requisito (art. 21 c. 6). Il credito indebito si recupera con interessi e sanzioni (art. 13 del D.Lgs. 471/1997); dichiarazioni mendaci, documenti falsi o la mancata comunicazione della perdita di un requisito portano alla revoca con restituzione integrale e a cinque anni di esclusione da tutte le agevolazioni della legge 220/2016, estesi alle imprese con gli stessi soci, amministratori o legali rappresentanti e alle parti correlate (art. 21 c. 7). I crediti vanno nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 22); negli esiti del 2026 ogni sala aveva il suo codice COR.
Come si usa, si tassa e si contabilizza il credito
Il credito non arriva sul conto: si usa pagando meno imposte e contributi, oppure si cede. Per l’art. 21 c. 2 e 3 della legge 220/2016 non concorre al reddito né alla base IRAP, non pesa sulla deducibilità di interessi e spese (artt. 96 e 109 c. 5 del TUIR) e non subisce il limite annuo dell’art. 1 c. 53 della legge 244/2007.
- Da quando: dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento (art. 17). Gli esiti del 2026 sulla sessione dei costi 2024 indicavano il giorno 10, in base al decreto del 2021: per i costi 2025 vale il 15.
- Come: F24 solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, codice tributo 6887, sezione Erario, importi a credito compensati, con l’anno cui si riferisce il credito (risoluzione 81/E del 30 ottobre 2018). Oltre l’importo riconosciuto l’F24 viene scartato.
- Cessione: a credito definitivo, solo a banche, Istituto per il credito sportivo e intermediari vigilati, con domanda alla DGCA, 200 euro di spese istruttorie e contratto in forma pubblica. Ai fornitori no: vale solo per gli investimenti (art. 19).
Come iscriverlo in bilancio, né la legge né il decreto lo dicono. Il credito diventa certo solo con la comunicazione di spettanza della DGCA (artt. 10 c. 4 e 14 c. 3), che arriverà dopo questa domanda: l’esercizio in cui rilevarlo va deciso con chi redige il bilancio, e se passa dal conto economico, in dichiarazione va tenuto fuori dall’imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP, come prevede l’art. 21 c. 2. Sugli altri crediti gestiti in studio c’è la nostra panoramica dei crediti d’imposta 2026 per il commercialista.
Regime GBER, articolo 53, e cumulo con altri contributi
È un aiuto al funzionamento per la cultura esentato dall’art. 53 del Regolamento UE 651/2014 (GBER), che cita le sale cinematografiche. Non è un aiuto de minimis, quindi non entra nel massimale degli aiuti di importanza minore (300.000 euro nell’arco di tre anni su base mobile, Regolamento UE 2023/2831), e non richiede l’effetto di incentivazione (art. 6 par. 5 lett. h), cioè l’obbligo di chiedere l’aiuto prima di spendere: la domanda a consuntivo è regolare. Sono escluse le imprese in difficoltà e chi ha un ordine di recupero pendente (art. 1 par. 4).
Sul cumulo il GBER ammette altri aiuti su costi diversi, e sugli stessi costi solo entro l’intensità o l’importo più alti consentiti (art. 8 par. 3); lo stesso limite vale per gli eventuali aiuti de minimis ricevuti sugli stessi costi (art. 8 par. 5), l’unico punto in cui il de minimis tocca questo credito. Ma la regola che pesa è del decreto: la base si dichiara già al netto degli altri contributi pubblici sugli stessi costi. Se il Comune ha contribuito all’affitto 2025, quella quota esce dalla base: controlla contabilità e visura aiuti del Registro nazionale aiuti.
Per le sale la DGCA ha anche i bandi per la qualifica di sala d’essai (domande fino alle 23:59 del 14 ottobre 2026) e per la diffusione della cultura cinematografica di circoli, associazioni nazionali e sale della comunità (dal 1° al 31 ottobre 2026). Fuori dal cinema, le misure in corso sono nella nostra mappa dei bandi a fondo perduto aperti adesso e quelle partite a settembre nella rassegna dei bandi aperti a settembre 2026.
Domande frequenti sul tax credit funzionamento sale
Il credito spetta anche se la sala è in affitto?
Sì, se la gestisci tu: il canone di locazione o d’affitto del ramo d’azienda è la voce A2 della Tabella B. Il proprietario che affitta e basta non ha titolo.
I 9 milioni sono il credito massimo di ogni sala?
No: sono il tetto annuo per impresa o gruppo (art. 11 c. 7 del DI 411), che al 40% delle grandi imprese si tocca solo con 22,5 milioni di costi eleggibili in un anno.
Chi invia la domanda per primo ottiene di più?
No. L’ordine di arrivo decide solo quando la DGCA esamina la domanda: oltre i 110 milioni i crediti si riducono in proporzione, chiunque sia arrivato primo.
Da quando si può usare il credito in F24?
Dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento, codice tributo 6887. Il decreto dà alla DGCA 60 giorni per riconoscerlo, ma per la sessione sui costi 2024, chiusa il 23 febbraio 2026, gli esiti sono usciti a tranche dal 29 maggio al 31 agosto 2026, e altri sono annunciati.
Il minimo di spettacoli è quello indicato nel Vademecum?
No. Il 100 del Vademecum è la soglia transitoria dei costi fino al 2024; per il 2025 l’art. 15 c. 1 del DI 411 chiede almeno 180 spettacoli per schermo, 120 nelle monosale.
Un ente non commerciale deve allegare la polizza catastrofale?
Il DD 2729 la chiede a pena di inammissibilità, senza eccezioni scritte. La legge 213/2023 la impone alle imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese e l’atto tace su chi non lo è: prima dell’invio conviene una conferma scritta della DGCA.
Come procedere entro il 20 ottobre
- Verifica l’ATECO 59.14 in visura e aggiorna le anagrafiche su DGCOL.
- Conta gli spettacoli 2025 per schermo e costruisci il piano dei costi di ogni sala.
- Sopra 20.000 euro di credito incarica subito il revisore.
- Poi polizza, spese istruttorie e invio entro venerdì 16 ottobre.
Vuoi sapere quanto vale il credito per la tua sala e quale soglia rischia di bloccarti? Compila il form in alto: ti ricontattiamo noi di Incentivimpresa e facciamo il conto insieme sui tuoi numeri.
Fonti ufficiali: DGCA, decreto direttoriale 17 settembre 2026, rep. 2729; DI Ministero della cultura e MEF 4 novembre 2025, n. 411; art. 18 della legge 220/2016 su Normattiva; DM 6 marzo 2025, n. 55; DD 17 settembre 2026, rep. 2739, spese istruttorie. Pagine della DGCA: avviso del 17 settembre 2026 e Vademecum TCF 2025 aggiornato al 25 settembre 2026.
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