Il ridimensionamento degli incentivi fiscali apre una nuova fase per l’efficientamento energetico degli edifici italiani. Il punto non è soltanto quanto incentivare, ma come rendere finanziabili gli interventi e accompagnare famiglie e imprese verso gli obiettivi europei di decarbonizzazione.
L’esperienza della cessione dei crediti, depurata dagli eccessi che hanno caratterizzato la stagione del Superbonus, offre da questo punto di vista indicazioni utili sul rapporto tra fisco, accesso alla liquidità e investimenti.
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Rendite catastali e bonus edilizi: come mettersi in regola
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Antonella Donati | Maggioli Editore 2024
Dalla stagione degli incentivi straordinari a un nuovo equilibrio
Negli ultimi anni la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano è stata fortemente influenzata dagli incentivi fiscali. Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e soprattutto Superbonus hanno modificato la convenienza economica degli interventi, portando l’efficienza energetica al centro delle decisioni di famiglie, condomini e imprese.
Il Rapporto annuale ENEA sulle detrazioni fiscali 2026 analizza gli investimenti e i risparmi energetici ottenuti attraverso Ecobonus, Bonus Casa e SuperEcobonus. Per i primi due strumenti considera gli interventi conclusi nel 2025, mentre per il SuperEcobonus prende in esame l’intero periodo 2020-2025.
I dati sull’Ecobonus mostrano già il cambiamento di fase. Per i lavori conclusi nel 2025 risultavano trasmesse a ENEA, alla data di rilevazione, 305.035 schede descrittive, corrispondenti a circa 3,617 miliardi di euro di investimenti e a un risparmio energetico stimato di 842,35 GWh l’anno. Rispetto ai dati relativi al 2024 disponibili nello stesso momento dell’anno precedente, ENEA registra una riduzione del 47,81% del numero di schede, del 42,52% degli investimenti e del 55% del risparmio energetico stimato (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, 2026, p. 18).
La progressiva riduzione degli incentivi apre però una fase differente. La questione non è semplicemente stabilire quanti lavori verranno meno con aliquote più basse, ma comprendere quale modello possa sostenere la riqualificazione anche senza misure fiscali straordinarie.
Non conta soltanto quanto si incentiva, ma come
Una delle lezioni più interessanti degli ultimi anni riguarda proprio l’architettura degli incentivi.
Una detrazione fiscale tradizionale richiede, in via ordinaria, che il proprietario sostenga inizialmente la spesa e recuperi il beneficio negli anni successivi attraverso il sistema fiscale. La possibilità concreta di effettuare l’investimento dipende quindi dalla disponibilità finanziaria iniziale e dalla capacità fiscale del contribuente.
La cessione del credito e lo sconto in fattura avevano modificato profondamente questo meccanismo. L’articolo 121 del decreto Rilancio aveva infatti consentito, per determinate agevolazioni edilizie, di trasformare la detrazione in un credito d’imposta trasferibile. Nella configurazione originaria era prevista anche la possibilità di successive cessioni, comprese quelle verso istituti di credito e intermediari finanziari. Le regole sono state poi progressivamente modificate e la circolazione dei crediti fortemente limitata.
Dal punto di vista economico, tuttavia, quella esperienza merita di essere distinta dalla discussione sulla dimensione e sul costo del Superbonus. L’aliquota dell’incentivo e la trasferibilità del credito sono infatti due questioni differenti.
Il credito cedibile come leva fiscale e finanziaria
La trasformazione della detrazione in un credito trasferibile introduceva un meccanismo particolare. Il beneficio fiscale futuro diventava un’attività che poteva essere ceduta a un altro operatore. Un’impresa che acquisiva il credito attraverso lo sconto in fattura poteva, entro le regole vigenti, trasferirlo e ottenere liquidità senza dover attendere necessariamente gli anni necessari alla sua utilizzazione fiscale.
La leva non era più esclusivamente fiscale. Diventava anche finanziaria.
In termini economici, soprattutto quando erano consentite successive cessioni, il credito assumeva alcune caratteristiche di uno strumento quasi-monetario: era espresso in euro, rappresentava la possibilità di estinguere future obbligazioni fiscali verso lo Stato e poteva essere trasferito tra diversi operatori.
Occorre però evitare un’equivalenza impropria. Il credito fiscale non era moneta in senso giuridico. Eppure, sotto il profilo economico, la trasferibilità attribuiva al credito una funzione di liquidità. Un’attività fiscale futura poteva essere mobilizzata nel presente e utilizzata indirettamente per finanziare produzione e investimenti.
Il ruolo della cedibilità nel superare alcuni vincoli di accesso all’incentivo è riconosciuto anche dalla Banca d’Italia, che osserva come lo sconto in fattura e la cessione del credito superassero di fatto il limite rappresentato dalla capienza fiscale del contribuente, aumentando la probabilità che l’intero beneficio potesse essere utilizzato.
Una leva intertemporale anche per lo Stato
Esiste poi un secondo aspetto, meno discusso ma economicamente importante. Con un contributo pubblico diretto lo Stato deve finanziare immediatamente la spesa. Con un credito fiscale utilizzabile negli esercizi successivi, invece, il momento in cui viene attivato l’investimento può essere distinto temporalmente dal momento in cui una parte del costo viene assorbita attraverso minori entrate fiscali.
Il privato può quindi ricevere oggi un’attività fiscalmente valorizzabile, mentre lo Stato distribuisce nel tempo l’impatto del beneficio sui propri flussi fiscali. Si tratta di una leva intertemporale.
Questa dimensione emerge anche distinguendo la registrazione contabile dagli effettivi flussi di cassa: Banca d’Italia rileva che la classificazione statistica dei crediti incide sul momento in cui l’agevolazione viene registrata nell’indebitamento netto, mentre il debito pubblico ne risente progressivamente man mano che si materializzano le uscite di cassa legate all’utilizzo dei crediti.
In presenza di inflazione, inoltre, occorre distinguere il valore nominale dal valore reale. Un credito di 10.000 euro rimane nominalmente tale, ma una minore entrata fiscale di 10.000 euro sostenuta tra alcuni anni presenta un valore reale e un valore attuale inferiori rispetto a un esborso immediato dello stesso importo, a seconda dell’andamento dei prezzi e del tasso utilizzato per attualizzare i flussi.
Questo non significa che l’inflazione cancelli contabilmente il costo del credito. Significa piuttosto che la distribuzione temporale dell’onere può ridurne il peso economico reale rispetto a una spesa immediata equivalente.
Nel frattempo si possono generare nuove entrate
Se l’incentivo genera investimenti effettivamente aggiuntivi, nel periodo che precede l’utilizzo completo del credito l’attività economica attivata può produrre nuovi flussi fiscali.
Quando il credito consente di realizzare investimenti che altrimenti non sarebbero stati effettuati, i lavori generano domanda per imprese e professionisti, redditi da lavoro e attività economica lungo la filiera. Questa maggiore attività può a sua volta ampliare le basi imponibili e produrre nuove entrate fiscali e contributive, mentre il credito viene utilizzato progressivamente negli anni successivi.
Naturalmente ciò non implica che un incentivo si autofinanzi automaticamente. Per valutare il costo effettivo di una misura occorre considerare anche la quota di investimenti che sarebbe stata effettuata in sua assenza.
Le stime della Banca d’Italia aiutano a quantificare questo aspetto. Secondo le sue valutazioni, circa un quarto degli interventi agevolati sarebbe stato realizzato anche senza l’incentivo. Per la parte restante, l’attività economica generata ha avuto effetti sul PIL: Banca d’Italia stima un moltiplicatore prossimo all’unità, indicando che a un euro di spesa aggiuntiva attivata nel settore delle costruzioni è corrisposto, in termini approssimativi, un aumento del prodotto di entità analoga.
È quindi necessario distinguere costo lordo nominale e costo economico netto. Giudicare un credito fiscale esclusivamente sulla base del suo valore nominale può fornire una rappresentazione incompleta dei suoi effetti economici.
Il problema non era necessariamente il credito cedibile
Le criticità emerse con il Superbonus – dall’elevato costo per le finanze pubbliche alle frodi, fino agli effetti sui prezzi e alle continue modifiche normative – non implicano necessariamente che il principio della trasformazione di una detrazione in un credito trasferibile debba essere abbandonato.
È possibile separare concettualmente la generosità dell’incentivo dalla sua trasferibilità. Un’aliquota particolarmente elevata può ridurre drasticamente il contributo economico richiesto al beneficiario e indebolire gli incentivi a controllare i prezzi. Un credito cedibile con aliquote più contenute, tetti di spesa rigorosi, controlli preventivi e premialità legate ai risultati energetici rappresenterebbe invece uno strumento economicamente differente.
È significativo che anche Banca d’Italia, pur evidenziando le criticità del Superbonus, non prospetti nelle proprie conclusioni l’abbandono degli incentivi alla riqualificazione. Al contrario, afferma che, superata quella misura, rimane per l’Italia l’esigenza di dotarsi di un sistema di incentivi al miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni, indicando tra le possibili correzioni aliquote lontane dal 100%, tetti di spesa e un più efficace monitoraggio dei costi.
La domanda per il futuro dovrebbe quindi essere: è possibile conservare parte della capacità del credito fiscale di mobilitare investimenti evitando gli squilibri sperimentati negli anni passati?
L’esperienza degli ultimi anni suggerisce che la risposta non debba necessariamente consistere nell’alternativa tra il ritorno ai grandi bonus e l’abbandono degli incentivi. La sfida è piuttosto individuare un’architettura capace di conservare la possibilità di trasformare un sostegno fiscale in investimento effettivo, rendendola compatibile con la sostenibilità delle finanze pubbliche.
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