Lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere (Atto del Governo n. 436) attua dal 1° gennaio 2027 il primo blocco della direttiva (UE) 2025/516: cosa cambia subito e cosa arriverà tra il 2028 e il 2035 per piattaforme, e-commerce e locazioni brevi
Con l’approvazione in esame preliminare, il 4 agosto 2026, dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2025/516, l’Italia ha avviato l’attuazione del pacchetto unionale “IVA nell’era digitale”.
Il provvedimento interviene soltanto sulle misure applicabili dal 1° gennaio 2027, ma il disegno complessivo – che si completerà nel 2035 – ridefinisce in profondità la riscossione dell’IVA nel commercio elettronico, la fatturazione e il ruolo delle piattaforme digitali, fino al “fornitore presunto” nelle locazioni di alloggi a breve termine.
1) Il pacchetto ViDA e il suo cronoprogramma
Il pacchetto VAT in the Digital Age (ViDA), adottato dal Consiglio dell’Unione europea l’11 marzo 2025, si compone della direttiva (UE) 2025/516, del Regolamento (UE) 2025/517 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2025[1].
La direttiva, in vigore dal 14 aprile 2025, modifica la direttiva 2006/112/CE lungo tre direttrici:
- gli obblighi di comunicazione digitale delle operazioni transfrontaliere, con la fattura elettronica quale sistema predefinito;
- l’economia delle piattaforme, con l’introduzione del prestatore presunto per le locazioni brevi e per il trasporto di passeggeri su strada;
- la registrazione IVA unica, mediante l’estensione dei regimi speciali OSS e IOSS.
Il tratto caratterizzante della riforma è l’applicazione scaglionata, che impone agli operatori una lettura per date piuttosto che per istituti[2]:
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Decorrenza |
Misure principali |
Fonte |
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14 aprile 2025 |
Facoltà per gli Stati membri di imporre la fattura elettronica per le operazioni interne senza autorizzazione e senza accordo del destinatario |
Art. 1 dir. 2025/516 |
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1° gennaio 2027 |
Precisazioni sul fornitore presunto nelle vendite tramite piattaforma (già vigente dal 2021), nuova soglia di 10.000 euro, OSS non UE per tutti i servizi B2C, avvio della dismissione del call-off stock |
Art. 2 dir. 2025/516 |
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1° luglio 2028 |
Estensione dell’OSS alle cessioni nazionali e ai trasferimenti di beni propri, inversione contabile obbligatoria, IVA all’importazione in capo al fornitore IOSS |
Art. 3 dir. 2025/516; dir. 2025/1539 |
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Tra il 1° luglio 2028 e il 1° gennaio 2030 |
Prestatore presunto per locazioni di alloggi a breve termine e trasporto di passeggeri su strada |
Artt. 3 e 6, par. 3, dir. 2025/516 |
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1° luglio 2030 |
Fattura elettronica e comunicazione digitale delle operazioni intra-UE; soppressione degli elenchi riepilogativi |
Art. 5 dir. 2025/516 |
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1° gennaio 2035 |
Adeguamento dei sistemi nazionali preesistenti di fatturazione e comunicazione interne |
Art. 6, par. 5, dir. 2025/516 |
Al pacchetto si affianca la direttiva (UE) 2025/1539 del 18 luglio 2025, applicabile dal 1° luglio 2028, in forza della quale il fornitore, o il fornitore presunto, che effettua vendite a distanza di beni importati ammissibili allo IOSS diventa, di regola, debitore dell’IVA all’importazione[3].
2) Il recepimento nazionale: delega, schema di decreto e Testo unico IVA
La delega al Governo è contenuta nella Legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025), che ricomprende sia la direttiva 2025/516 sia la direttiva 2025/1539[4].
Lo schema di decreto legislativo, posto in consultazione pubblica dal Dipartimento delle finanze dal 22 giugno al 6 luglio 2026, è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 e trasmesso al Parlamento come Atto del Governo n. 436[5].
Lo schema, composto da sette articoli, attua esclusivamente l’art. 2 della direttiva, cioè il blocco di disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2027, di carattere prevalentemente chiarificatore e procedurale, destinato a incidere sulla disciplina introdotta dal D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83 con il recepimento del “pacchetto e-commerce”[6].
In particolare:
- gli artt. 1, 2 e 3 modificano, rispettivamente, il D.P.R. n. 633/1972, il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e il D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10;
- l’art. 4 prevede la trasmissione alla Commissione europea della relazione di cui all’art. 14-bis della direttiva IVA;
- gli artt. da 5 a 7 recano le disposizioni di attuazione, quelle finanziarie e la decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027.
Il coordinamento con il Testo unico IVA è imposto dal calendario: il D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, in vigore dal 31 gennaio 2026, si applica infatti dal 1° gennaio 2027 (art. 171), data dalla quale operano le abrogazioni dell’art. 170 – tra cui gli artt. da 67 a 74-octies del D.P.R. n. 633/1972 – e i rinvii alle norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del testo unico, che colloca i regimi OSS e IOSS nel Titolo XVI, Capo VII[7].
Ne deriva che le novità ViDA del 2027 nasceranno direttamente “dentro” il nuovo testo unico.
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Attenzione Al momento della redazione del presente contributo lo schema di decreto è all’esame delle Commissioni parlamentari e il testo ufficiale non è ancora definitivo. Le analisi del testo posto in consultazione segnalano, tra l’altro, l’incompatibilità tra il regime IOSS e i regimi agevolati (forfettario e franchigia transfrontaliera di cui al D.lgs. 13 novembre 2024, n. 180): il punto andrà verificato sul decreto legislativo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. |
3) OSS e IOSS: le novità dal 2027 e dal 2028
Il sistema vigente poggia sugli artt. 74-quinquies (regime dell’Unione), 74-sexies (regime non UE) e 74-septies (IOSS) del D.P.R. n. 633/1972, applicabili dal 1° luglio 2021, e sulla figura del fornitore presunto nelle vendite a distanza facilitate da piattaforme, già disciplinata dall’art. 2-bis del medesimo decreto, per cui il soggetto che facilita la cessione tramite interfaccia elettronica si considera cessionario e rivenditore dei beni[8]; lo IOSS riguarda le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’IVA dichiarata nei regimi speciali è versata senza possibilità di compensazione[9].
Dal 1° gennaio 2027 l’istituto del fornitore presunto non viene introdotto, ma precisato e coordinato con le altre novità, tra le quali[10]:
- soglia di 10.000 euro (art. 59-quater): nel calcolo rilevano soltanto le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti dallo Stato membro di stabilimento, non quelle effettuate a partire da scorte situate in altri Stati membri;
- OSS non UE (art. 359): vi rientrano tutte le prestazioni di servizi B2C rese nell’Unione da soggetti passivi non stabiliti, e non più le sole prestazioni a destinatari stabiliti nell’Unione;
- esigibilità (art. 66): la deroga sul momento di esigibilità non si applica alle operazioni rientranti nei regimi OSS;
- energia, gas, calore e freddo (art. 369 bis bis): fino al 30 giugno 2028 le relative cessioni a consumatori finali da parte di soggetti non stabiliti nello Stato di imposizione sono considerate vendite a distanza intracomunitarie ai fini dell’OSS;
- call-off stock (art. 17-bis): il regime si applica solo alle spedizioni effettuate entro il 30 giugno 2028 e cessa definitivamente il 30 giugno 2029.
Dal 1° luglio 2028 il cambio di passo è più netto: l’OSS dell’Unione si estende alle cessioni nazionali di beni a consumatori effettuate da soggetti non stabiliti nello Stato di consumo (art. 369-ter); nasce un regime speciale per i trasferimenti di beni propri, destinato ad assorbire il call-off stock; l’inversione contabile diventa obbligatoria per le operazioni effettuate da soggetti non stabiliti né identificati nello Stato di imposizione nei confronti di soggetti ivi identificati (art. 194); le rettifiche delle dichiarazioni OSS e IOSS, dopo la scadenza del termine di presentazione, confluiscono nelle dichiarazioni dei periodi successivi, entro tre anni[11].
4) La fatturazione elettronica: dal Sistema di Interscambio al modello europeo
L’Italia arriva a ViDA con un sistema già maturo. L’obbligo di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) opera dal 1° gennaio 2019 per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti, è stato esteso ai forfettari dal 1° luglio 2022 e, per tutti, dal 1° gennaio 2024[12]; dal 1° luglio 2022 anche i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti transitano per lo SdI nel formato della fattura elettronica[13].
L’obbligo, derogatorio rispetto agli artt. 218 e 232 della direttiva IVA, è stato autorizzato in sede unionale e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2027[14]; dal 14 aprile 2025, tuttavia, la direttiva 2025/516 consente agli Stati membri di imporre la fattura elettronica per le operazioni interne senza necessità di deroga.
Dal 1° luglio 2030 il modello diventa europeo[15]:
- la fattura elettronica è il sistema predefinito, in formato strutturato conforme alla norma europea EN 16931 (artt. 217 e 218), e per le operazioni intra-UE va emessa entro dieci giorni dal fatto generatore (art. 222);
- gli elenchi riepilogativi sono sostituiti da una comunicazione digitale per singola operazione, trasmessa dal fornitore all’emissione della fattura e dall’acquirente entro cinque giorni dal ricevimento (artt. da 262 a 264);
- l’esenzione delle cessioni intracomunitarie non spetta se gli obblighi di comunicazione non sono assolti o i dati sono inesatti, salva giustificazione ritenuta soddisfacente (art. 138, par. 1-bis), e gli Stati membri possono subordinare la detrazione al possesso di una fattura elettronica conforme (art. 168).
Per le operazioni interne, gli Stati che al 1° gennaio 2024 già disponevano di sistemi di comunicazione in tempo reale – condizione nella quale rientra verosimilmente l’Italia – hanno tempo fino al 1° gennaio 2035 per l’adeguamento[16].
Il nuovo art. 168 pone infine un tema di coordinamento con la giurisprudenza di legittimità, che nega rilievo ostativo alla detrazione alle violazioni meramente formali quando siano dimostrati i requisiti sostanziali[17]: l’eventuale scelta nazionale di collegare la detrazione alla conformità della fattura elettronica dovrà misurarsi con il principio di neutralità.
5) Il “fornitore presunto” nelle locazioni brevi e la giurisprudenza
La novità di maggiore impatto per il mercato degli affitti brevi è il nuovo art. 28-bis della direttiva IVA: il soggetto passivo che facilita, tramite un’interfaccia elettronica, la prestazione nell’Unione di servizi di locazione di alloggi a breve termine – la locazione ininterrotta alla stessa persona per un massimo di 30 notti – o di trasporto di passeggeri su strada si considera aver ricevuto e prestato egli stesso tali servizi[18].
La piattaforma non è prestatore presunto se il prestatore effettivo le ha comunicato il proprio numero di identificazione IVA e ha dichiarato che applicherà l’imposta; gli Stati membri possono inoltre escludere le prestazioni rese nell’ambito del regime per le piccole imprese.
Completano il quadro la regola secondo cui la locazione fino a 30 notti ha funzione analoga a quella alberghiera e resta fuori dall’esenzione (art. 135, par. 2), l’esenzione della prestazione resa dal locatore alla piattaforma (art. 136-ter) e l’obbligo di conservazione decennale della documentazione (art. 242-bis).
Quanto alla decorrenza, gli Stati membri applicano la misura non prima del 1° luglio 2028 e non oltre il 1° gennaio 2030 (art. 6, par. 3, della direttiva): lo schema di decreto all’esame del Parlamento non se ne occupa e la scelta resta aperta.
Nel frattempo continua a operare, ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, che impone agli intermediari e ai portali che incassano i canoni la trasmissione dei dati dei contratti e una ritenuta del 21%[19]; dal 2026, inoltre, il regime delle locazioni brevi spetta solo se sono destinati a tale uso non più di due appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio d’impresa[20].
Sul piano giurisprudenziale, il regime dei portali è stato vagliato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha ritenuto compatibili con il diritto dell’Unione l’obbligo di raccolta e trasmissione dei dati e la ritenuta alla fonte, giudicando invece sproporzionato l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale per i soggetti privi di stabile organizzazione; il Consiglio di Stato si è conformato a tale impostazione[21]. Ai fini IVA, la legittimità della tecnica della finzione giuridica applicata alle piattaforme è stata confermata dalla Grande Sezione nella causa Fenix International, che ha ritenuto valida la presunzione di agire in nome proprio posta dall’art. 9-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 a carico del gestore della piattaforma[22]: un precedente che offre una solida base al nuovo art. 28-bis. La nuova disciplina è già stata portata davanti al Tribunale dell’Unione europea, che ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da un’associazione di proprietari di alloggi in locazione turistica contro le disposizioni ViDA sulle locazioni brevi[23]. Non constano, allo stato, pronunce della Corte di Cassazione sulla nuova disciplina, non ancora applicabile.
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Cosa fare Nell’attesa del decreto legislativo definitivo, piattaforme, venditori online e locatori possono già impostare alcune verifiche:
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NOTE
[1] Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale (GU L 516 del 25 marzo 2025), rettificata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 ottobre 2025; Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa; Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 quanto agli obblighi di informazione per determinati regimi IVA. Per un inquadramento, A. Spagnoli, ViDA (VAT in the Digital Age). Cosa cambia nel sistema IVA, in Lexside, 17 agosto 2025.
[2] Direttiva (UE) 2025/516, art. 6, che fissa per ciascun blocco di disposizioni il termine di recepimento e la data di applicazione. I riferimenti agli articoli della direttiva IVA contenuti nel presente contributo sono quelli risultanti dalle modifiche apportate dalla direttiva 2025/516.
[3] Direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione dei regimi speciali per le vendite a distanza di beni importati e per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 luglio 2025, con termine di recepimento al 30 giugno 2028.
[4] Legge 17 marzo 2026, n. 36, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026.
[5] Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 185 del 4 agosto 2026; Dipartimento delle finanze, avviso di consultazione pubblica del 22 giugno 2026.
[6] Il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha recepito le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, introducendo nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 gli artt. 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies.
[7] D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 (S.O. n. 4/L) e adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111.
[8] Art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, in attuazione dell’art. 14-bis della direttiva IVA; cfr. Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 205 del 21 aprile 2022.
[9] Cfr. il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, prot. n. 168315, e il Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 12 luglio 2021; sul divieto di compensazione, art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
[10] Direttiva (UE) 2025/516, art. 2, che interviene sugli artt. 17-bis, 59-quater, 66, 359, 368, 369 bis bis, 369-undecies e 369-quatervicies della direttiva IVA.
[11] Direttiva (UE) 2025/516, art. 3, che interviene sugli artt. 194, 365, 369-ter, 369-octies e 369-unvicies della direttiva IVA e inserisce la nuova Sezione 5 del Titolo XII, Capo 6, dedicata ai trasferimenti di beni propri.
[12] Art. 1 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127; art. 1, commi 909 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 18, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36. Le regole tecniche sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, aggiornato dal Provvedimento dell’8 marzo 2024.
[13] Art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015, come modificato dall’art. 1, comma 1103, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384.
[14] Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, prorogata dalle Decisioni di esecuzione (UE) 2021/2251 e (UE) 2024/3150.
[15] Direttiva (UE) 2025/516, art. 5, che interviene sugli artt. 138, 168, 217, 218, 222, 226, 232 e da 262 a 264 della direttiva IVA e abroga gli artt. da 265 a 271.
[16] Direttiva (UE) 2025/516, art. 6, par. 5, e art. 271-quater della direttiva IVA, che prevede una relazione intermedia della Commissione entro il 31 marzo 2033.
[17] Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 28 maggio 2026, n. 16701, resa in un caso di omessa presentazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, secondo cui il diritto alla detrazione va riconosciuto ove il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, i requisiti sostanziali, purché esercitato entro il termine di legge. L’ordinanza richiama Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 17757/2016, Corte di Cassazione n. 6241/2025 e n. 19938/2018, nonché Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-590/13, Idexx, causa C-81/17, Zabrus Siret, e causa C-648/16, Fontana. In dottrina, P. Cerbone, Detrazione IVA, requisiti sostanziali e violazioni formali: la prevalenza della neutralità fiscale, in studiocerbone.com, 1° giugno 2026.
[18] Direttiva (UE) 2025/516, art. 3, e considerando da 25 a 30. La direttiva impiega, per i servizi, l’espressione “prestatore presunto”; per le cessioni di beni (art. 14-bis) si riferisce al soggetto che si considera aver ricevuto e ceduto i beni. Sulla nozione di facilitazione cfr. l’art. 5-ter del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
[19] Art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395; circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.
[20] Art. 1, comma 595, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 1, comma 17, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199; cfr. Agenzia delle entrate, Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari, guida aggiornata ad aprile 2026. Rilevano inoltre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 e il Regolamento (UE) 2024/1028, applicabile dal 20 maggio 2026.
[21] Corte di giustizia dell’Unione europea, Seconda Sezione, sentenza 22 dicembre 2022, causa C-83/21, Airbnb Ireland UC e Airbnb Payments UK Ltd c. Agenzia delle Entrate; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023. Entrambe le pronunce riguardano gli obblighi in materia di imposte sui redditi e non l’IVA. In dottrina, La Corte di Giustizia UE sul “caso Airbnb” Italia: riflessioni in merito al (progressivo) coinvolgimento delle piattaforme digitali nell’alveo dei soggetti dell’obbligazione tributaria, in Rivista di Diritto Tributario (online), 16 novembre 2023.
[22] Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 28 febbraio 2023, causa C-695/20, Fenix International Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, che richiama l’art. 28 della direttiva IVA.
[23] Tribunale dell’Unione europea, Decima Sezione, ordinanza 21 gennaio 2026, causa T-393/25, Pro.Loca.Tur. c. Consiglio. In dottrina, Locazioni brevi e IVA digitale: l’ordinanza T-393/25 tra irricevibilità e questioni di sistema, in Eurojus, 20 aprile 2026, che segnala il possibile disallineamento tra la nozione di facilitazione della direttiva IVA e quella di piattaforma online del Regolamento (UE) 2024/1028, nonché la tensione tra l’assimilazione funzionale delle locazioni brevi al settore alberghiero (art. 135, par. 2) e la qualificazione delle piattaforme come servizi della società dell’informazione operata da Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 19 dicembre 2019, causa C-390/18, Airbnb Ireland.
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