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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2026 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 settembre 2026, arriva un nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese: Fedra passa alla versione 7.20.
Si tratta di un’ulteriore evoluzione delle specifiche approvate con il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 e successivamente aggiornate, da ultimo, con il decreto del 20 maggio 2026. La nuova versione è legata in particolare alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 122/2026 in materia di titolarità effettiva e accesso alle relative informazioni.
L’Allegato A al decreto definisce le modifiche operative che interessano software, controlli e compilazione delle pratiche, con un’attenzione specifica al modulo TE.
Fedra 7.20, efficacia legata a un successivo provvedimento MIMIT
La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale non determina, tuttavia, l’immediata entrata in funzione delle nuove specifiche.
Il decreto stabilisce infatti che la versione Fedra 7.20 acquisterà efficacia dalla data che sarà individuata con un successivo provvedimento del MIMIT, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Dlgs n. 122/2026. Il provvedimento dovrà sancire l’operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Occorrerà, quindi, attendere questo ulteriore atto per conoscere la data effettiva di avvio delle nuove specifiche.
Vecchie specifiche utilizzabili ancora per 60 giorni
L’Allegato A introduce anche una fase transitoria per consentire l’adeguamento dei software e delle procedure utilizzate da imprese e professionisti.
NOTA BENE: A partire dalla data di efficacia di Fedra 7.20, il sistema informatico del Registro delle imprese continuerà ad acquisire le pratiche predisposte secondo la versione precedente delle specifiche per un massimo di 60 giorni di calendario.
Scaduto tale periodo, le pratiche create con strumenti che non supportano la versione 7.20 saranno respinte.
Il termine dei 60 giorni, dunque, non decorre dal 1° ottobre 2026, data di pubblicazione del decreto, ma dalla futura data di efficacia delle nuove specifiche.
Titolarità effettiva al centro dell’aggiornamento
Il nucleo principale dell’intervento riguarda la comunicazione della titolarità effettiva.
Fedra 7.20 aggiorna i controlli automatici eseguiti al momento dell’invio delle pratiche contenenti il modulo TE e modifica le relative istruzioni di compilazione. Le verifiche sono dirette ad accertare la correttezza, la coerenza e la completezza delle informazioni trasmesse; in presenza di errori che non superano i controlli previsti, la spedizione della pratica non va a buon fine.
Per imprese e professionisti ciò significa una maggiore attenzione alla coerenza dei dati del titolare effettivo, ai criteri utilizzati per individuarlo e alle informazioni già presenti nel Registro delle imprese.
Tra i controlli previsti rientrano, ad esempio, verifiche sulla correttezza dei codici fiscali e dei dati anagrafici e, per determinate società, controlli sulla corrispondenza tra il soggetto indicato come titolare effettivo per partecipazione diretta e le risultanze relative alla compagine sociale.
Vengono inoltre precisate le modalità di compilazione in relazione al tipo di soggetto interessato – impresa, persona giuridica privata, trust o mandato fiduciario – e al criterio in base al quale la persona fisica viene individuata come titolare effettivo.
Accesso ai dati, entra nella pratica il “controinteresse”
La novità più significativa è collegata alla disciplina del controinteresse all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le nuove specifiche consentono di indicare, nell’ambito della comunicazione, la presenza di circostanze eccezionali che possono esporre il titolare effettivo a un rischio sproporzionato in caso di accesso ai dati da parte di terzi.
Le istruzioni richiamano, tra le situazioni considerate, il rischio di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, oltre alle ipotesi riguardanti una persona incapace o un titolare effettivo minorenne.
In presenza del controinteresse, deve essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a ricevere le comunicazioni della Camera di commercio relative alle eventuali richieste di accesso.
Nuovi documenti per le circostanze eccezionali
Per gestire questa fattispecie, Fedra 7.20 introduce nella tabella dei documenti due nuovi codici:
- DCE – Dichiarazione circostanze eccezionali;
- DSC – Documento di supporto circostanze eccezionali. FEDRA 2.0
Quando viene dichiarato un controinteresse, la pratica deve essere accompagnata dalla dichiarazione delle circostanze eccezionali secondo il nuovo formato previsto dalle specifiche. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare effettivo o dal soggetto che lo rappresenta legalmente.
È inoltre possibile allegare documentazione ulteriore a supporto in formato PDF attraverso il codice DSC. L’Allegato precisa, tuttavia, che la dichiarazione DCE non è obbligatoria quando l’unica circostanza eccezionale consiste nella minore età del titolare effettivo.
A presidio della corretta compilazione vengono introdotti nuovi controlli automatici destinati a verificare la coerenza tra quanto dichiarato nel modulo TE e i dati contenuti nella dichiarazione relativa al controinteresse.
Imprese e professionisti verso l’adeguamento
Con Fedra 7.20 il MIMIT completa quindi l’adeguamento tecnico delle pratiche del Registro delle imprese alle nuove regole sulla titolarità effettiva introdotte dal Dlgs n. 122/2026.
Per imprese, intermediari e professionisti il passaggio operativo non è ancora immediato: la data da tenere sotto controllo sarà quella fissata dal prossimo provvedimento MIMIT. Da quel momento inizierà anche il periodo di convivenza di 60 giorni tra le vecchie e le nuove specifiche.
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