gli indizi valutati dal GSE


Quattro domande di incentivo, quattro impianti di potenza inferiore a 50 kW e quattro punti di connessione non bastano, da soli, a dimostrare che esistano quattro iniziative realmente autonome. Il GSE può ricostruire l’operazione attraverso documenti societari, tempi di realizzazione e caratteristiche del campo fotovoltaico, guardando oltre le separazioni formali.

La sentenza n. 7100/2026 del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, pubblicata il 24 settembre 2026, conferma l’accertamento di un frazionamento artificioso finalizzato agli incentivi.

C’è però un limite decisivo nell’esito della causa: resta ferma la precedente decisione del TAR che impone al Gestore di valutare i presupposti per una decurtazione, anziché la perdita integrale del beneficio.

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Quattro piccoli impianti riconducibili a un’unica operazione

La vicenda riguarda il Primo Conto Energia e domande presentate nel settembre 2005 da quattro persone fisiche. Nel novembre 2006 i progetti furono trasferiti a una sola società, prima dell’inizio dei lavori. Uno degli impianti aveva potenza pari a 47,52 kW; l’insieme dei quattro raggiungeva 190,08 kW.

La differenza aveva rilievo per il meccanismo di accesso previsto dal decreto ministeriale del 28 luglio 2005. Il GSE ha ritenuto che l’operazione avesse consentito di trattare come impianti di taglia inferiore un’iniziativa che, considerata unitariamente, non avrebbe potuto accedere direttamente agli incentivi nello stesso modo.

Non si tratta di una nuova soglia generale per i pannelli installati oggi. I 50 kW appartengono alla disciplina storica della controversia; non sono un limite universale oltre il quale il fotovoltaico perde qualsiasi agevolazione.

Gli indizi: titolarità, tempi, cabina e accesso comuni

Il Consiglio di Stato non fonda la conclusione sulla sola vicinanza dei terreni. Esamina una serie di elementi che, letti insieme, descrivono una gestione sostanzialmente unitaria:

  • le quattro richieste di incentivo furono presentate nello stesso giorno;
  • i trasferimenti a una sola società avvennero tutti prima dell’inizio dei lavori;
  • le domande edilizie furono presentate da soggetti che erano già soci della società destinataria dei trasferimenti;
  • pur in presenza di punti di connessione distinti, l’energia prodotta confluiva in un unico nodo, con una cabina di trasformazione comune;
  • gli impianti occupavano particelle contigue all’interno dello stesso sito, delimitato da una recinzione perimetrale e dotato di un solo accesso.

Per i giudici si tratta di indizi concordanti di un’unica iniziativa imprenditoriale. La potenza va quindi considerata cumulativamente, non soltanto attraverso le quattro denominazioni attribuite ai singoli impianti.

La società sosteneva che la gestione comune fosse una conseguenza normale del trasferimento. Il Collegio risponde che proprio l’acquisizione unitaria prima dei lavori costituisce uno degli elementi centrali della ricostruzione. Non ogni acquisizione di più impianti è per questo illecita: conta l’operazione concretamente accertata e il vantaggio ottenuto aggirando le regole.

Particelle e connessioni distinte non provano da sole l’autonomia

L’impresa aveva valorizzato la separazione catastale e i diversi punti di connessione. Il Consiglio di Stato distingue però queste caratteristiche formali dall’unità tecnica ed economica del progetto.

Più particelle possono ospitare un unico campo organizzato e più punti di connessione possono convivere con una cabina comune. Al contrario, la contiguità catastale non esaurisce da sola la prova di un’operazione elusiva. Nella causa, gli elementi ulteriori sono emersi soprattutto dall’integrazione documentale richiesta durante il controllo.

La decisione non offre dunque una formula automatica del tipo “cabina comune uguale perdita dell’incentivo”. Richiede di leggere gli indizi nel loro insieme, verificando se la separazione nasconda un’unica iniziativa finalizzata a ottenere benefici non spettanti.

Il divieto di abuso non nasce soltanto con il decreto del 2016

Uno dei motivi dell’appello riguardava il tempo: l’operazione era precedente all’articolo 29 del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, dedicato al frazionamento della potenza. Secondo la società, applicare quel divieto avrebbe significato usare retroattivamente una regola successiva.

Il Consiglio di Stato respinge la tesi. Il divieto di frazionamento artificioso è ricondotto al principio generale di divieto dell’abuso del diritto: rispettare apparentemente la forma di una regola non consente di eluderne la finalità per ottenere risorse pubbliche non dovute.

L’articolo 29, nella lettura dei giudici, chiarisce elementi di un divieto già operante, senza crearlo per la prima volta. Il suo comma 2 richiama i controlli sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari. Il riferimento va letto nel contesto del meccanismo discusso, non come riapertura dei vecchi Conti Energia o disciplina di ogni bonus fiscale.

Le informazioni omesse nel trasferimento contano

Il procedimento riguardava anche le dichiarazioni rese in occasione del trasferimento di titolarità. La società contestava l’esistenza di uno specifico obbligo dichiarativo e la presunta modifica del modello utilizzato per la domanda.

Il Collegio rileva invece che l’acquisizione dei diritti all’incentivazione riferiti anche ad altri soggetti era un dato rilevante, non rappresentato compiutamente al Gestore. L’omissione aveva ostacolato la percezione immediata dell’operazione complessiva. Questa conclusione viene raggiunta indipendentemente dalla discussione sulla modifica del modello.

Il decreto sui controlli del 31 gennaio 2014 include, nell’allegato 1, le violazioni relative a dati non veritieri e documenti indispensabili per verificare l’ammissibilità. Nella decisione, il frazionamento accertato resta comunque la ragione centrale; la questione delle informazioni mancanti costituisce un ulteriore profilo della condotta contestata.

Il primo riconoscimento della tariffa non impedisce i controlli

Il GSE aveva riconosciuto la tariffa nel 2009 e disposto la decadenza nel dicembre 2019, seguita dalla richiesta di restituzione nel febbraio 2020. L’impresa invocava l’affidamento maturato e i limiti dell’annullamento in autotutela.

Per il Consiglio di Stato, però, nella vicenda non c’è una semplice rivalutazione di fatti già interamente conosciuti. Il controllo ha fatto emergere una pluralità di elementi prima non percepibili, attraverso i quali il Gestore ha ricostruito l’artificiosità dell’operazione.

I giudici richiamano il potere speciale di verifica previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 28/2011. La prima ammissione non rende intangibile il beneficio quando il successivo accertamento evidenzia la mancanza dei requisiti. Questo non permette di affermare che qualunque intervento tardivo del GSE sia sempre legittimo: qui risultano decisive la natura del controllo e le informazioni emerse.

Appello respinto, ma non perdita integrale già definitiva

Il TAR aveva respinto le contestazioni sul frazionamento, accogliendo però il motivo subordinato relativo alla mancata valutazione della decurtazione. Aveva quindi annullato parzialmente il provvedimento di decadenza e la richiesta di restituzione, lasciando al GSE il compito di rideterminarsi.

Il Gestore non ha presentato appello incidentale su questo punto. Il Consiglio di Stato precisa che si è formato il giudicato interno: la parte favorevole all’impresa resta ferma, anche se il suo appello viene respinto.

Perciò la sentenza non assegna già una determinata riduzione, ma non conferma nemmeno come definitiva la perdita integrale con restituzione di tutto. Occorre verificare i presupposti della decurtazione ai sensi dell’articolo 42, comma 3, come richiesto dalla decisione di primo grado. Le spese dell’appello sono compensate; non viene fissata una multa.

Per un operatore, il controllo utile riguarda la coerenza dell’intera iniziativa: titolarità, cronologia, documentazione, assetto tecnico e modalità di accesso al beneficio. Separare formalmente un progetto non dimostra la sua autonomia; d’altra parte, accertamento dell’irregolarità e determinazione delle conseguenze economiche restano due passaggi distinti.

Fonti e riferimenti

I riferimenti sono consultati nelle versioni storiche pertinenti alla controversia, non come elenco di incentivi richiedibili oggi. L’integrale della pronuncia è disponibile soltanto nell’allegato riservato agli iscritti.

Allegato riservato

Sentenza n. 7100/2026 — copia PDF del testo ufficiale

Consiglio-Stato-7100-2026-consultazione.pdf – 120,3 KB

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