La disinformazione mediatica serve solo a rafforzare una concezione puramente afflittiva della pena
No alla confusione che alimenta la paura e il sospetto verso la magistratura di sorveglianza; la nota dell’Osservatorio Carcere UCPI
Da alcuni giorni si registra, sul quotidiano La Stampa, una ben orchestrata campagna di disinformazione che chiama in causa il sistema penitenziario e la magistratura di sorveglianza, accusati di concedere con eccessiva disinvoltura benefici penitenziari a detenuti condannati per reati di mafia. Una magistratura, secondo tale rappresentazione, incline a favorire “centinaia di boss mafiosi”, alcuni addirittura al 41 bis, attraverso la concessione di permessi premio e altre misure alternative.
Siamo alle solite. Notizie gonfiate ad arte a ridosso di questioni specifiche all’attenzione delle Corte costituzionale, che si spingono sino alla falsificazione di un dato assolutamente inoppugnabile. Nessun soggetto sottoposto al regime speciale del 41 bis può essere stato destinatario di un permesso premio perché vige un divieto di legge assoluto che impedisce, ai soggetti al 41 bis, di poter ottenere benefici premiali.
Era già accaduto, all’indomani della sentenza CEDU Viola c/ Italia, in attesa della decisione della Corte costituzionale poi adottata il 23 ottobre del 2019. Con i soliti giornali e i soliti magistrati militanti, come il buon Davigo.
Oggi come allora, il dibattito pubblico viene alimentato attraverso ricostruzioni parziali e fuorvianti, che finiscono per sovrapporre categorie giuridiche profondamente diverse e per alterare la percezione dei dati reali.
Difatti, confondere detenuti mafiosi, detenuti sottoposti al regime dell’Alta Sicurezza, condannati per reati ostativi e detenuti effettivamente ristretti al 41-bis, genera nell’opinione pubblica l’errata convinzione che i benefici in questione siano stati concessi a soggetti ancora detenuti in regime di carcere duro. Una rappresentazione fuorviante.
Altrettanto discutibile appare il ricorso al dato numerico dei “quasi 200 boss mafiosi” che avrebbero ottenuto misure premiali nei primi mesi del 2025. Tale cifra viene ripresa, perché meramente indicata, in maniera generica e senza alcun appiglio a dati ufficiali del Ministero della Giustizia, nella relazione illustrativa di una proposta di legge presentata in Parlamento sul tema.
Eppure, proprio le ricostruzioni giornalistiche del tempo, favorevoli a una stretta legislativa, avevano evidenziato come il DAP non disponesse di una banca dati completa e immediatamente consultabile relativa ai “boss mafiosi” beneficiari di permessi premio e di altri benefici, tanto che la Commissione parlamentare Antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia avevano richiesto più volte l’acquisizione di dati completi e sistematici.
Insomma, si pretende di costruire un allarme sociale sulla base di numeri che non risultano nemmeno accertati e che non possono essere sottoposti ad alcun controllo esterno.
Sotto un diverso profilo, la campagna in atto contribuisce a delegittimare l’operato della magistratura di sorveglianza, costretta ad agire, nonostante i chiari principi costituzionali e le coordinate CEDU, in un contesto normativo fortemente restrittivo, specie dopo la riforma dell’art. 4 bis del 2022.
Una procedura particolarmente rigorosa che impone la dimostrazione, in capo al ristretto, dell’assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata e che richiede l’acquisizione dei pareri del Pubblico Ministero che ha emesso il titolo esecutivo, della Procura Distrettuale Antimafia, della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, delle autorità di pubblica sicurezza e dell’amministrazione penitenziaria. Un sistema istruttorio complesso e articolato, che si protrae nel tempo necessario alla valutazione, che esclude qualsiasi automatismo e che rende improponibile l’idea di una concessione superficiale o indiscriminata dei benefici. Assai di rado scaturisce un provvedimento favorevole, destinato, peraltro, a rimanere sospeso nel caso in cui il Pubblico Ministero proponga il reclamo innanzi al Tribunale di sorveglianza.
L’effetto di questa costante rappresentazione emergenziale, in una società indirizzata verso la paura e il risentimento, è duplice.
Da un lato, si alimenta un clima di sospetto nei confronti della magistratura di sorveglianza, inducendola a una maggiore prudenza nella concessione di misure alternative e benefici penitenziari non solo ai condannati per reati di mafia, ma all’intera popolazione detenuta. Non a caso ogni anno vi sono oltre 20.000 detenuti non ostativi, con residuo di pena inferiore a 3 anni, che potrebbero godere – e non godono – di misure alternative.
Dall’altro lato, si finisce per distogliere l’attenzione dai problemi reali del sistema penitenziario: il sovraffollamento, le condizioni di vita spesso incompatibili con il rispetto della dignità umana, le gravissime carenze di organico, l’insufficienza degli strumenti trattamentali e il progressivo irrigidimento della legislazione dell’esecuzione penale.
Una scelta scellerata, buona solo, attraverso pochissimi casi simbolicamente forti, a oscurare il quadro complessivo e ad alimentare, così, una concezione puramente afflittiva della pena.
Eppure, il carcere conserva una legittimazione costituzionale soltanto nella misura in cui rimane orientato alla rieducazione e al reinserimento sociale della persona condannata.
Anche nei confronti di chi si è reso responsabile dei reati più gravi occorre preservare quel “diritto alla speranza” che la giurisprudenza costituzionale ed europea ha progressivamente riconosciuto come elemento essenziale di uno Stato di diritto.
Per questo siamo fortemente preoccupati che una narrazione fondata sulla confusione tra 41-bis e benefici penitenziari, sull’utilizzo di dati non verificabili e sulla continua delegittimazione della magistratura di sorveglianza possa costituire il presupposto propagandistico per ulteriori interventi legislativi regressivi, destinati ad allontanare ancora di più il sistema dell’esecuzione penale da quei principi costituzionali che, invece, dovrebbero guidarlo.
Roma, 15 ottobre 2026
L’Osservatorio Carcere UCPI
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