LeoniBlog Quel che resta della… separazione delle carriere


Ripubblichiamo di seguito l’articolo di Nicolò Zanon uscito il 12 ottobre su Lisander

Che ne è della giustizia e dell’ordinamento giudiziario, dopo l’esito del referendum del 22 -23 marzo scorso? Che ne è – cosa ancor più importante – del sentimento generale che la politica e l’opinione pubblica – in una parola: lo “spirito dei tempi” – esibiscono ora su questi argomenti? Non è ovviamente facile, per chi ha perduto il referendum, essere obbiettivi, non farsi condizionare dalle proprie convinzioni, e lasciar da parte ogni tentazione polemica, ogni residua recriminazione, di quelle che tipicamente nutrono la psicologia degli sconfitti. Non è facile, ma è necessario, ed è quel che tenterò brevemente di fare qui. Con una premessa, però, l’unica che vorrei concedere, non già, appunto, alle inutili giustificazioni postume, ma alla realtà dei fatti.

In qualche momento di amara lucidità, durante la campagna referendaria, pensavo che vincere un referendum del genere avrebbe costituito, per l’Italia, un evento di portata storica, culturalmente e politicamente. In un Paese tradizionalmente conservatore e di ispirazione manettara, battersi in nome di una riforma molto liberale, oltretutto contro la più forte delle lobbies organizzate, cioè la magistratura associata, era già di per sé una sfida ardita. Farlo, poi, con una riforma oggettivamente complessa, che non si occupava solo di separazione delle carriere (forse più facile da comunicare), ma riguardava complicati aspetti relativi alla composizione del Consiglio superiore della magistratura, rendeva il tutto molto difficile da spiegare alle persone, ai non giuristi (e financo ai giuristi che di ordinamento giudiziario non si occupano!). E poi, come trovare slogan efficaci e riassuntivi? Anche in questo, gli avversari sono stati molto più bravi di noi. Al di là di questi aspetti, la strada era oggettivamente tutta in salita.

Perlopiù, purtroppo, non lo si era ben compreso e regnava nel campo del “Sì” un ottimismo spensierato, inconsapevole e, appunto, ingiustificato. In realtà, esperti di flussi elettorali e responsabili di società di sondaggi ci spiegavano, fin dal mese di novembre dell’anno scorso, che una maggioranza parlamentare non dispone mai del cinquanta per cento più uno, necessario per vincere al referendum, e che quindi si sarebbe dovuta imbastire una campagna capace di coinvolgere ben al di là del tradizionale elettorato moderato. Inoltre, ci si ammoniva sul fatto che, particolarmente in Italia, è sempre molto più facile dire “No” alle novità, anche perché in un referendum quel “No” può riempirsi di qualunque significato, catalizzando ogni forma di scontento, anche quelle che nulla hanno a che fare con l’argomento del voto referendario (come poi è puntualmente avvenuto). Dunque, alcuni di noi erano avvertiti. Non saprei però dire se la conduzione della campagna ha tenuto realmente conto di questi avvertimenti, ed ora è ovviamente tardi per mettersi a costruire analisi (anche se qualche considerazione critica, e certo anche autocritica, sul punto non sarebbe guastata).

Detto questo, torniamo alla questione essenziale. Si trattava di un referendum di rango costituzionale, quindi della massima importanza istituzionale. Proprio per questa ragione, il suo esito è determinante, nonché costitutivo dell’ordine costituzionale sulla materia della giustizia e dell’ordinamento giudiziario. Questo esito va rispettato, bisogna dirlo con chiarezza. Non è determinante, come invece alcuni sostengono per attenuare il significato del voto, che la vittoria del “No” sia stata non schiacciante, si sia nutrita di sentimenti e risentimenti molto politici (un voto anti-Meloni, ad esempio), e che, insomma, molti elettori del “No” non abbiano in realtà voluto dare giudizi sulla nostra giustizia. Costituzionalmente, quel che conta è che si trattava di un referendum su quei particolari oggetti. E la maggioranza degli elettori ha risposto che, su quei particolari oggetti, la Costituzione non va modificata. Punto. Credo sia importante affermarlo, soprattutto da parte di chi si è battuto per il “Sì”. È una questione di serietà istituzionale.

All’indomani del 23 marzo, sono circolate, nel campo degli sconfitti, tesi diverse. Ad esempio, si è pensato che alcune proposte contenute nel testo della legge costituzionale bocciata avrebbero potuto essere reinserite nel dibattito politico-giuridico sotto forma di leggi ordinarie. Tra queste, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Sul piano puramente astratto, l’argomento non è scorretto. Del resto, era uno delle tesi del “No”: perché volete cambiare la Costituzione, quando la separazione la potete tranquillamente ottenere con legge ordinaria? In realtà il vostro obiettivo è un altro (la frantumazione del CSM e la creazione di un minaccioso potere disciplinare incombente sui magistrati ordinari, con conseguente indebolimento della magistratura nell’equilibrio complessivo dei poteri). Ebbene, anche se l’argomento relativo alla possibilità di introdurre la separazione con legge ordinaria è corretto sul piano tecnico-astratto, dopo l’esito del referendum esso perde rilievo, ed anzi si ribalta nel proprio contrario. Il voto negativo dell’elettorato sulla proposta di inserire in Costituzione la separazione delle carriere cancella, o rende quanto meno difficile, la stessa possibilità di farne oggetto di legislazione ordinaria. Lo dico in termini di diritto costituzionale: credo che una legge ordinaria che intendesse ora inserire una reale separazione delle carriere costituirebbe un aggiramento dell’esito del referendum. Qualcuno potrebbe sostenere che sarebbe addirittura una legge incostituzionale, anche se, in termini tecnici, questo sarebbe eccessivo (il referendum ha detto no all’inserimento della separazione in Costituzione, ma non trasforma l’idea in qualcosa di incostituzionale. Lasciamo, però, questa discussione agli specialisti). Quel che più conta, è che, in termini politici, sarebbe difficile trovare qualche forza o partito così avulso dalla realtà, così inconsapevole del clima, da farsi nuovamente alfiere della proposta…

Ma, se l’esito del referendum ci vincola, è lecito chiedersi fino a quando. È un altro bel tema. Noi sostenitori della separazione delle carriere dobbiamo rassegnarci per sempre? Siamo come i monarchici dopo il 2 giugno del 1946, condannati definitivamente dall’articolo 139 della Costituzione? Ovviamente no. Sia in termini costituzionali sia, soprattutto, in termini politici, si può sostenere che la possibilità di porre nuovamente il problema dipende dal trascorrere del tempo, e, in particolare, dal fatto che a occuparsi della questione sia un nuovo Parlamento, sorto da nuove elezioni politiche, quindi rilegittimato dal voto popolare. A una condizione: che questa rilegittimazione avvenga alla luce di un programma elettorale in cui la separazione delle carriere (e ogni altro provvedimento di riforma radicale dell’ordinamento giudiziario) sia presentata con chiarezza all’elettorato, durante la campagna elettorale. Si dirà: ma la difficoltà sta proprio qui, è un circolo vizioso: chi mai intenderà bruciarsi di fronte agli elettori ficcandosi di nuovo nelle strettoie di una riforma della giustizia? Ne sono ben consapevole, ma l’aver perduto un referendum costituzionale ha proprio queste conseguenze (si potrebbe dire: “è il referendum costituzionale, bellezza, e tu non ci puoi fare niente…”). Si dirà ancora: non è tutto questo un eccessivo e formalistico autolesionismo, politico e costituzionale? Si è perduto, va bene, ma in fondo quasi il 47% degli italiani ci ha seguito. Vero, ma qui la forma è sostanza, e la Costituzione la si prende sul serio. I referendum perduti sono perduti e basta. Non è che si dice: beh, rifacciamolo finché si vince. La realtà brutale è che, prima di decidere di attivare il meccanismo di revisione costituzionale, si doveva, forse, riflettere bene su quel che sarebbe accaduto in caso di sconfitta. E ora bisogna comunque fare i conti con i cocci di questa sconfitta.

Bene, anzi male. Questa è, in sintesi, la condizione degli sconfitti. Ma se ci volgiamo sul fronte dei vincitori cosa troviamo? Tre aspetti vanno considerati partitamente. La posizione dell’Associazione nazionale magistrati, poi tutto ciò che ruota intorno al nuovo Consiglio superiore della Magistratura, da eleggere entro la fine dell’anno, e infine la condizione dei processi, soprattutto di quelli penali, dopo la mancata separazione delle carriere.

Sulla condizione dell’ANM, va sottolineato che la sua sovraesposizione è stato il fenomeno più visibile della campagna referendaria. Molti l’hanno detto e scritto. L’associazione si è di fatto trasformata, durante la campagna, in soggetto politico a tutto tondo, svolgendo una attività di propaganda abile e scientificamente capillare. Ha finito per trascinare l’intero ordine giudiziario nell’agone politico, cancellando la distinzione tra associazione sindacale e istituzione. Difficile che tutto questo non lasci tracce. Mi limito a dire che potrà essere stata una scelta vincente sul breve periodo. Temo, però, che, sul piano dell’immagine, si siano lesi gravemente quei caratteri fondamentali di imparzialità e indipendenza che debbono caratterizzare l’ordine giudiziario in uno Stato di diritto. La fiducia in una magistratura imparziale, che è tale nella sostanza e anche appare tale, è un aspetto essenziale di una società democratica. Anche all’indomani del 23 marzo, alcune manifestazioni obbiettivamente sguaiate ed eccessive (i cori, le assemblee festanti, gli applausi ai sostenitori del “No”) hanno rovinato questa immagine. Credo che, ora, uno dei compiti non facili che spettano alla magistratura associata sia proprio quello di ricostruire la propria immagine e riconquistare la fiducia di tutti i cittadini, anche di quella quasi metà di italiani che hanno votato “Sì”.

E qui viene a fagiolo il secondo tema, il prossimo CSM. Sconfitta la prospettiva del sorteggio, stiamo assistendo alla ennesima campagna per l’elezione dei membri togati, con le diverse componenti dell’ANM che fanno a gara per ottenere consensi. Inutile, a questo punto, ricominciare a gettare strali sul correntismo e sui suoi effetti nefasti sul governo autonomo della carriera dei magistrati. Gli italiani hanno rigettato riforme radicali sul punto e sta di nuovo alla magistratura associata dimostrare che le accuse che hanno caratterizzato la campagna del “Si” sono infondate. Bella sfida. In una parola: essere vincitori, ma non approfittarne troppo, avviando una riflessione interna. Settori illuminati sembrano volerlo fare, vedremo. Restano i nodi di sempre, col CSM che vuole essere organo politico a tutto tondo (il “parlamentino” delle toghe) e con i critici che pensano (come il sottoscritto) che non dovrebbe essere più di un organo di alta amministrazione, che si occupa non già di dare un modello di giustizia ma della carriera dei magistrati. In questa prospettiva, agli sconfitti incombe, semmai, di fornire qualche contributo tecnico, ad esempio in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati, una delle competenze in cui il complesso del governo autonomo (Consigli giudiziari e CSM) appare molto poco efficiente. E ancora: il Parlamento dovrà prossimamente eleggere dieci componenti laici del Consiglio: qui, tra l’altro, la maggioranza politica attuale avrà ampia voce in capitolo, ma tutto il Parlamento è chiamato a un compito importante. Ebbene: potremo vedere, negli eletti, scelte di alto profilo, o dovremo rassegnarci al piccolo cabotaggio? Soprattutto chi ha perduto il referendum potrebbe recuperare, tramite l’elezione di persone di livello adeguato, dignità e prestigio.

Quanto, infine, ai processi penali, chiusa (per ora, come si diceva) la prospettiva delle riforme radicali, resta disponibile, faute de mieux, la politica dei piccoli passi, delle modifiche mirate. Una di queste, che però stenta a decollare, è quella di rendere collegiale il giudice per le indagini preliminari. Quella del rapporto tra gip e pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, è proprio la fase in cui la “colleganza” tra giudice e pm (che la separazione voleva spezzare) si manifesta in modo più evidente, anche perché, in questa fase, il ruolo del difensore dell’indagato è pressoché inesistente. Non esiste qui alcun “triangolo”, ma uno scambio tra due magistrati, in cui spesso il giudice si affida totalmente a quel che il pm gli esibisce. Rendere quel giudice almeno collegiale può essere un progresso.


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