Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prepara un decreto correttivo per rivedere il sistema di incentivazione della riqualificazione energetica. Tra le novità, contributi ridotti per gli interventi successivi al primo nei piccoli Comuni, nuove modalità di gestione dei 900 milioni di euro annui, limiti alle prenotazioni e aggiornamenti dei requisiti tecnici. Le modifiche sono ancora in fase di definizione.
Il Conto Termico 3.0 si prepara a cambiare nuovamente, con una revisione delle regole di accesso agli incentivi, della distribuzione delle risorse economiche e dei requisiti tecnici richiesti per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto uno schema di decreto correttivo che interviene sul DM 7 agosto 2025, introducendo una serie di modifiche destinate a interessare pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e soggetti privati.
L’obiettivo è rendere più equilibrata e sostenibile la gestione del meccanismo incentivante, dopo le criticità emerse nei primi mesi di operatività, quando l’elevato numero di domande aveva determinato la sospensione temporanea delle richieste da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Le novità riguardano soprattutto la ripartizione dei fondi, le percentuali di contributo riconosciute ai piccoli Comuni, le procedure di prenotazione, le modalità di erogazione degli incentivi e gli obblighi documentali necessari per accedere alle agevolazioni.
Conto Termico 3.0, perché arriva il decreto correttivo
Entrato in vigore il 25 dicembre 2025 e diventato operativo il 2 febbraio 2026, il Conto Termico 3.0 rappresenta uno degli strumenti nazionali per sostenere la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili attraverso impianti di piccole dimensioni.
Il sistema dispone di una dotazione complessiva di 900 milioni di euro annui, destinati a finanziare interventi di efficientamento energetico e installazione di tecnologie a maggiore sostenibilità ambientale.
La forte richiesta di incentivi ha tuttavia evidenziato alcune difficoltà nella gestione delle risorse. Il 3 marzo 2026, a poco più di un mese dall’apertura del meccanismo, il GSE aveva temporaneamente sospeso la presentazione delle domande dopo aver ricevuto richieste per circa 1,3 miliardi di euro, un importo superiore alla disponibilità annuale.
Successivamente, il portale è stato riaperto per le richieste di accesso diretto e il Ministero ha rimodulato la distribuzione delle risorse, assegnando 450 milioni di euro alle pubbliche amministrazioni e altrettanti ai soggetti privati.
Il nuovo schema correttivo nasce proprio dalla necessità di introdurre strumenti di gestione più flessibili, capaci di evitare nuovi squilibri e garantire una maggiore continuità nell’accesso agli incentivi.
Piccoli Comuni, il contributo scende dal 100% all’80% dopo il primo intervento
Una delle modifiche più significative riguarda i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, attualmente beneficiari di un regime particolarmente favorevole che consente di ottenere contributi fino al 100% delle spese ammissibili.
La bozza introduce una distinzione tra il primo intervento e quelli successivi effettuati su edifici di proprietà comunale e utilizzati direttamente dall’ente.
In particolare, il nuovo sistema prevederebbe:
– Incentivo del 100% delle spese ammissibili per un unico intervento.
– Incentivo dell’80% delle spese ammissibili per gli interventi successivi.
Resterebbero comunque applicabili i limiti di spesa e gli importi massimi riconoscibili stabiliti dalla disciplina del Conto Termico.
La modifica potrebbe incidere sulla programmazione degli interventi di riqualificazione energetica dei piccoli enti locali, chiamati a valutare con maggiore attenzione le priorità e le risorse necessarie per finanziare più progetti.
Lo schema contiene tuttavia una clausola di salvaguardia: le richieste già presentate prima dell’entrata in vigore del correttivo, comprese quelle effettuate tramite prenotazione, conserverebbero il diritto al riconoscimento dell’incentivo fino al 100% delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni previste.
Nuove soglie per gestire i 900 milioni di euro
Il decreto correttivo non modifica la dotazione complessiva del Conto Termico 3.0, che rimane fissata a 900 milioni di euro annui, ma introduce nuovi criteri per la distribuzione e il monitoraggio delle risorse.
La proposta prevede una riserva minima di 300 milioni di euro all’anno per ciascuna categoria di beneficiari, pubbliche amministrazioni e soggetti privati, anche quando gli interventi vengono realizzati attraverso ESCO o altri soggetti abilitati.
Un’altra novità riguarda l’introduzione di soglie economiche oltre le quali scatterebbero limitazioni temporanee alle modalità di presentazione delle domande.
Quando una delle due categorie raggiungerà un impegno di spesa annua cumulata pari a 600 milioni di euro, nei successivi 60 giorni sarebbero consentite esclusivamente richieste di accesso diretto per quella categoria.
Una misura analoga sarebbe applicata al raggiungimento del limite complessivo di 900 milioni di euro, con la possibilità di presentare soltanto domande di accesso diretto nei 60 giorni successivi.
Il GSE avrebbe il compito di comunicare il raggiungimento delle soglie attraverso il proprio sito istituzionale, aggiornando il contatore delle risorse impegnate.
Il Ministero potrebbe inoltre modificare la ripartizione delle riserve sulla base dei dati di monitoraggio e destinare parte dei fondi a procedure d’asta per la produzione di energia termica rinnovabile, senza aumentare la disponibilità finanziaria complessiva.
Prenotazioni degli incentivi, arriva il tetto del 50%
Il correttivo interviene anche sulle procedure di prenotazione degli incentivi, uno degli strumenti utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per programmare gli interventi prima della loro realizzazione.
Secondo lo schema, le risorse destinate alle prenotazioni non potranno superare il 50% dell’impegno di spesa annua cumulata previsto per le pubbliche amministrazioni.
La misura mira a contenere la quota di fondi impegnata anticipatamente, preservando una maggiore disponibilità per gli interventi già conclusi che accedono direttamente agli incentivi.
Sono previste anche alcune semplificazioni amministrative. In particolare, nel caso di interventi realizzati attraverso contratti di prestazione energetica (EPC), verrebbe eliminato l’obbligo di allegare lo schema tipo del contratto all’atto amministrativo necessario per la prenotazione.
Viene inoltre chiarita la possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle Energy Service Company (ESCO) anche nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato.
Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, la bozza introduce una soglia massima di 50.000 euro per il pagamento in un’unica soluzione attraverso la procedura di accesso diretto.
Resta invece confermato il limite di 20 milioni di euro annui per gli incentivi destinati agli interventi di diagnosi e certificazione energetica previsti dal decreto.
Diagnosi energetiche e APE, cambiano gli obblighi documentali
Tra gli aspetti più rilevanti per progettisti, tecnici e professionisti del settore edilizio figurano le modifiche relative alla documentazione energetica e ai requisiti di ammissibilità degli interventi.
Lo schema prevede l’estensione, nei casi disciplinati dal decreto, dell’obbligo di presentare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) successivo all’intervento e la relativa diagnosi energetica anche per la sostituzione degli infissi e l’installazione di schermature solari.
Una novità che, se confermata, richiederà maggiore attenzione nella fase di progettazione e nella predisposizione dei documenti necessari per ottenere i contributi.
Il correttivo aggiorna inoltre alcuni requisiti tecnici contenuti negli allegati al DM 7 agosto 2025.
Per le schermature solari vengono rivisti i criteri di installazione e i parametri relativi al fattore solare totale, mentre per gli apparecchi di illuminazione vengono precisati i requisiti fotometrici, le modalità di verifica delle prestazioni e le caratteristiche delle sorgenti luminose, comprese quelle LED.
Particolare attenzione viene riservata anche alla sicurezza, alla compatibilità elettromagnetica e all’integrazione degli apparecchi con i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i cosiddetti BACS.
Impianti a biomassa, aggiornati i requisiti e i coefficienti ambientali
Le modifiche interessano anche gli impianti alimentati a biomassa, per i quali lo schema introduce alcuni aggiornamenti dei parametri prestazionali.
In particolare, per determinate tipologie di generatori verrebbe eliminato il requisito relativo al rendimento termico utile superiore all’85%.
Sono inoltre rivisti i coefficienti utilizzati per determinare gli incentivi in funzione della riduzione delle emissioni di particolato primario.
L’aggiornamento introduce valori differenziati sulla base delle prestazioni ambientali degli apparecchi, con possibili conseguenze sulla quantificazione dei contributi riconosciuti.
Per gli operatori del settore sarà quindi importante verificare la conformità dei prodotti ai nuovi requisiti prima di procedere con l’installazione e con la richiesta di incentivo.
Controlli GSE, regole più precise per il recupero delle somme
Il provvedimento rafforza e chiarisce anche il quadro delle verifiche effettuate dal GSE, distinguendo le irregolarità che compromettono il diritto all’incentivo da quelle che incidono soltanto sull’importo riconoscibile.
Nel primo caso, il Gestore potrà rigettare la domanda oppure dichiarare la decadenza dal beneficio, recuperando le somme eventualmente già corrisposte.
Le irregolarità rilevanti potranno inoltre essere segnalate ad ARERA per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste.
Quando invece le difformità riguardano esclusivamente il calcolo dell’incentivo, il GSE potrà rideterminare l’importo spettante sulla base delle caratteristiche effettivamente accertate, recuperando soltanto le somme erogate in eccesso.
Una disposizione specifica riguarda i mandati all’incasso: nei casi previsti, il recupero potrà interessare anche il mandatario, nei limiti delle somme effettivamente ricevute.
Imprese e pubbliche amministrazioni, previste regole transitorie
Il decreto correttivo contiene anche disposizioni destinate a disciplinare il passaggio alle nuove regole per alcune categorie di beneficiari.
Per le pubbliche amministrazioni che svolgono attività economica, trascorsi 45 giorni dall’entrata in vigore del correttivo, l’accesso agli incentivi sarebbe subordinato al rispetto dei requisiti previsti dal Titolo V del DM 7 agosto 2025.
Per gli interventi già avviati, la richiesta preliminare dovrebbe essere presentata entro lo stesso termine, pena l’inammissibilità.
Per le imprese viene invece prevista una possibilità di regolarizzazione relativa agli interventi iniziati prima della pubblicazione del decreto del 7 agosto 2025 e non ancora conclusi alla sua entrata in vigore.
In questi casi sarebbe consentita la presentazione della richiesta preliminare anche dopo l’avvio dei lavori, secondo termini e modalità che dovranno essere definiti dal GSE con l’aggiornamento delle regole applicative.
Quando entreranno in vigore le nuove regole del Conto Termico 3.0?
Le modifiche descritte non sono ancora definitive. Lo schema predisposto dal MASE dovrà completare il proprio iter amministrativo, compresa l’acquisizione dell’intesa della Conferenza Unificata, prima dell’adozione del provvedimento finale.
Le nuove disposizioni diventeranno operative soltanto dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, secondo le decorrenze previste dal testo definitivo.
Nel frattempo, per amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti sarà importante seguire l’evoluzione del provvedimento e valutare le possibili conseguenze sulla programmazione degli interventi.
Il correttivo del Conto Termico 3.0 punta a trovare un equilibrio tra l’elevata domanda di incentivi e la necessità di garantire una gestione sostenibile delle risorse pubbliche. Le nuove soglie finanziarie, la revisione dei contributi per i piccoli Comuni e l’aggiornamento dei requisiti tecnici potrebbero incidere concretamente sulle strategie di riqualificazione energetica degli edifici.
La sfida sarà rendere il meccanismo più stabile e accessibile, evitando che la pressione sulle risorse disponibili rallenti gli investimenti nell’efficienza energetica e nella diffusione delle fonti rinnovabili.
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