Affitti brevi, CIN e CIR: la sentenza della Consulta


Per assicurare tracciabilità fiscale, sicurezza degli ospiti e un quadro uniforme di regole per tutti gli operatori degli affitti brevi, l’art. 13‑ter del D.L. 145/2023, convertito nella legge 191/2023, ha introdotto un codice unico nazionale (CIN) gestito dal Ministero del Turismo attraverso la Banca Dati delle Strutture Ricettive. L’obbligo di CIN riguarda chiunque proponga un immobile per finalità turistiche: il proprietario che pubblica un annuncio su Airbnb, il property manager che gestisce l’immobile per conto terzi, l’agenzia immobiliare che opera con delega, il titolare di un B&B o di una casa vacanze. Non importa che l’attività sia continuativa o occasionale: ciò che rileva è la “pubblicità” dell’offerta, la sua destinazione turistica, la sua presenza sul mercato. Il CIN non è soltanto un codice da ottenere: è un elemento che deve essere materialmente visibile e costantemente esposto, perché la sua funzione è quella di rendere immediatamente identificabile l’immobile destinato all’ospitalità turistica. La normativa ha imposto che il codice sia affisso all’esterno dello stabile, in prossimità dell’ingresso dell’unità immobiliare, con modalità rispettose dei vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente gravanti sull’edificio. Non è un dettaglio estetico, ma un obbligo giuridico: l’assenza dell’affissione comporta una violazione che può essere contestata in sede amministrativa, con le relative conseguenze sanzionatorie. Ancora più stringente è l’obbligo relativo agli annunci pubblicitari. Il CIN deve comparire in tutti gli annunci dell’immobile, senza eccezioni: la mancata indicazione del codice non è considerata una semplice irregolarità formale: la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. La normativa della Regione Puglia: il CIR propedeutico al CIN


L’art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale Puglia n. 15 del 2025, rubricata «Modifiche alla l.r. 49/2017», ha sostituito l’art. 10-ter della legge della Regione Puglia 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici). La nuova disposizione ha previsto che il Codice Identificativo Regionale (CIR) sia attribuito tramite una piattaforma telematica regionale e, soprattutto, che tale codice sia propedeutico all’ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN) introdotto dall’art. 13‑ter del D.L. 145/2023. Di conseguenza, per ottenere il CIN gli operatori pugliesi hanno dovuto prima registrarsi nella banca dati regionale e ottenere il CIR. Solo dopo aver completato questo passaggio preliminare è stato possibile accedere alla procedura nazionale e richiedere il Codice Identificativo Nazionale. La Regione, dunque, ha inserito un filtro locale: prima il codice regionale, poi quello statale. Questo meccanismo ha creato una sorta di “doppio binario” che ha reso l’accesso al mercato più gravoso per gli operatori pugliesi rispetto a quelli delle altre regioni, i quali hanno potuto ottenere il CIN direttamente tramite la piattaforma ministeriale, senza passaggi intermedi. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La reazione del Governo


La propedeuticità obbligatoria (CIR prima, CIN dopo) ha portato il Governo a contestare davanti alla Corte Costituzionale la sopra citata norma regionale, sostenendo che la Puglia ha alterato l’uniformità della disciplina nazionale e ha inciso sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Secondo il ricorrente la disposizione, infatti, nella parte in cui introduce un onere aggiuntivo per gli operatori del settore, espressamente «propedeutico» all’acquisizione del CIN, limiterebbe, di fatto, ai potenziali soggetti entranti la possibilità di competere rispettando unicamente la norma statale interposta (il richiamato art. 13-ter del d.l. n. 145 del 2023, come convertito), che prevede come titolo abilitativo la sola acquisizione del CIN.

3. La decisione della Corte Costituzionale n. 163/2026


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 163/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale Puglia n. 15 del 2025: la Regione ha oltrepassato il limite del coordinamento, introducendo un onere che interferisce con la disciplina nazionale e crea una barriera territoriale non consentita. I giudici costituzionali hanno evidenziato che la Regione Puglia, imponendo la richiesta del CIN solo dopo l’ottenimento del CIR tramite la piattaforma regionale, ha introdotto un passaggio preliminare non previsto dalla legge statale. In questo modo ha creato un “filtro” locale, un onere aggiuntivo che grava esclusivamente sugli operatori pugliesi e che altera l’uniformità del mercato. La Corte ha ricordato che la tutela della concorrenza, materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, è una competenza “funzionale”, capace di attraversare più ambiti materiali, compreso il turismo. Quando il legislatore statale interviene per garantire condizioni omogenee di accesso al mercato, le Regioni non possono introdurre discipline che modifichino, aggravino o condizionino quel quadro. La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che l’uniformità della disciplina concorrenziale sia un valore in sé: normative regionali difformi generano inevitabilmente dislivelli regolatori, creando barriere territoriali che ostacolano la libera iniziativa economica. E proprio questo è accaduto in Puglia: subordinare il CIN al CIR significa rendere più complesso l’ingresso nel mercato per gli operatori locali, costringendoli a un doppio adempimento che non riguarda gli operatori delle altre regioni. In altre parole, la Regione può avere un proprio codice, una propria banca dati, una propria piattaforma; ciò che non può fare è rendere quel codice regionale “propedeutico” al rilascio del codice nazionale.

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