Contributo fino a 6.000 euro per l’affitto dei genitori separati: basta un sesto di casa ereditata entro 50 km per restare fuori.
C’è un sesto di casa, in un paese a quaranta chilometri dalla città, con le persiane chiuse da quando è morta la nonna. Sei eredi, nessuno che la usi, un tetto che a ogni inverno perde un pezzo. Quel sesto di casa, nelle FAQ del Ministero delle Infrastrutture, pesa quanto un appartamento intero: toglie al genitore separato che lo ha ereditato il diritto al nuovo contributo per l’affitto, fino a 6.000 euro l’anno, che la legge di bilancio 2026 ha pensato proprio per chi, dopo una separazione, esce dalla casa di famiglia e deve pagarne un’altra. Il decreto interministeriale n. 200 del 14 settembre 2026 è in Gazzetta dal 14 ottobre, le domande si chiudono alle ore 12 del 28 ottobre 2026. Io parto da quelle persiane chiuse perché dicono, meglio di qualunque articolo del decreto, come questa misura guarda alle persone: dal catasto, non dalla vita.
Che cos’è il fondo per i genitori separati non assegnatari della casa?
Una separazione, per chi esce di casa, è quasi sempre anche un trasloco forzato. Il genitore che non ottiene l’assegnazione dell’abitazione familiare continua a mantenere i figli, in certi casi continua a pagare il mutuo di un appartamento dove non dorme più, e intanto deve trovare e pagare un affitto. Per capirci: un padre che versa 500 euro di assegno, 600 di rata e 900 di canone nuovo è una figura che chi fa diritto di famiglia conosce bene, e che da anni viene chiamata, con una formula un po’ da convegno, “nuova povertà post-separazione”.
La legge n. 199/2025, cioè la legge di bilancio per il 2026, se ne è occupata con due commi, il 234 e il 235 dell’articolo 1. Il primo istituisce presso il MIT un fondo da 20 milioni di euro l’anno a partire dal 2026, per dare un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati che non sono assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e che hanno figli a carico fino ai 21 anni. Il secondo rinvia a un decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Economia, la fissazione di criteri e modalità, anche per non sforare il limite di spesa.
Quel decreto è arrivato: firmato dai ministri Salvini e Giorgetti il 14 settembre, registrato dalla Corte dei conti il 2 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2026. Vale, dice l’articolo 1, solo per l’annualità 2026. I soldi stanno sul capitolo 1690, piano gestionale 5, dello stato di previsione del MIT. Lo schema è quello che ormai conosciamo bene: una piattaforma digitale, l’identità digitale per entrare, un punteggio calcolato in automatico, una graduatoria approvata con decreto del direttore generale. Uno sportello, insomma, dove però l’ordine di arrivo non conta.
I tempi sono stretti. L’avviso previsto dall’articolo 4 fissa questo calendario:
- le domande si presentano sulla piattaforma mit.gov.it dalle ore 12 del 7 ottobre alle ore 12 del 28 ottobre 2026;
- chi alla scadenza è già entrato nella coda della piattaforma può completare l’invio nelle 24 ore successive;
- il termine viene prorogato solo se la piattaforma si blocca o funziona male;
- la graduatoria va approvata entro 15 giorni dalla chiusura del termine, come prevede l’articolo 10;
- il contributo viene pagato in un’unica soluzione, secondo l’articolo 11.
Tre settimane di finestra, quindici giorni per la graduatoria, un bonifico. Il tutto per un fondo che la legge chiama “strutturale” ma che il decreto, per ora, apre un anno solo.
Chi può chiedere il contributo per l’affitto dopo la separazione?
Immaginiamo una coppia che si separa in tribunale, con due figli di 12 e 15 anni, e una casa comprata insieme a metà. Il giudice assegna la casa alla madre, con i figli. Il padre va in affitto. Questo è il caso che il decreto ha in mente: l’articolo 2, comma 1, ammette i genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare, con almeno un figlio a carico sotto i 21 anni. L’età del figlio si guarda alla data di pubblicazione dell’avviso, dice l’articolo 6, lettera f.
Il confine vero lo traccia però la definizione di abitazione familiare. L’articolo 6, lettera c, chiede che l’immobile assegnato all’altro genitore sia di proprietà del richiedente, dell’altro genitore, oppure dei figli che vivono con lui. Il che vuol dire, per capirci, che se la casa coniugale era in affitto, o in comodato dai suoceri, o comunque di qualcun altro, il contributo non c’è. Il fondo non protegge chi perde il godimento di una casa altrui, ma chi perde l’uso di un bene di famiglia. E a me questa scelta pare coerente con la legge: il genitore proprietario o comproprietario porta un doppio peso, un patrimonio bloccato dall’assegnazione prevista dall’articolo 337-sexies del codice civile e un canone nuovo da pagare ogni mese.
Non serve, attenzione, che la casa sia del richiedente. Vale anche se appartiene solo al coniuge che ci resta a vivere. Le FAQ ministeriali hanno poi chiuso alcune porte in modo esplicito: niente contributo per le case condotte in locazione, in comodato o di proprietà di terzi; niente contributo se la casa è stata venduta prima della domanda, perché la proprietà deve esistere alla data in cui si presenta l’istanza; niente contributo se manca un provvedimento che assegni l’abitazione all’altro genitore. Per dire: chi si è separato e ha lasciato la casa senza un’assegnazione formale, per accordo informale, resta fuori anche se paga un affitto identico.
Quali requisiti bisogna autocertificare nella domanda?
Torniamo alla casa della nonna con le persiane chiuse. Sta lì, a quaranta chilometri, e nel modulo della domanda c’è una riga che la riguarda. L’articolo 6 elenca nove dichiarazioni da rendere ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con le conseguenze degli articoli 75 e 76 se si dichiara il falso: decadenza dal beneficio e responsabilità penale. Chi chiede il contributo deve indicare:
- i dati anagrafici e la residenza propri e del genitore assegnatario;
- il tribunale, il numero e la data del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio;
- i dati catastali dell’abitazione familiare assegnata all’altro genitore;
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione intestato al richiedente e il canone annuo;
- di non essere proprietario di altri immobili residenziali nello stesso comune della casa familiare o nei comuni limitrofi entro 50 chilometri, salva l’eventuale proprietà della casa familiare stessa;
- il numero di figli a carico sotto i 21 anni;
- di essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;
- un reddito individuale, dall’ultima dichiarazione disponibile, non superiore a 35.000 euro;
- di non percepire altri sussidi pubblici con analoga finalità abitativa e di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Sull’ultimo punto le FAQ allargano il divieto: vale anche per le altre forme di abitazione a canone agevolato, calmierato o sovvenzionato legate a programmi pubblici. Chi ha solo chiesto un’altra misura, e aspetta la risposta, può comunque fare domanda.
Tre cose, in questo elenco, meritano di essere guardate da vicino. La prima è il parametro economico: conta il reddito individuale, non l’ISEE. Semplifica, certo, ma ignora il patrimonio mobiliare e soprattutto ignora quanto quel genitore versa davvero ogni mese per i figli. Per capirci: due padri con 30.000 euro di reddito sono uguali per il decreto, anche se uno paga 300 euro di assegno e l’altro 900. La seconda è la regolarità negli obblighi verso i figli, una condizione di meritevolezza che lega il beneficio pubblico ai doveri degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile. Giusta, in astratto. Vedremo tra poco quanto sia verificabile.
La terza è la riga della casa della nonna. Le FAQ dicono che il divieto di possedere altri immobili residenziali vale anche per le semplici quote, comprese quelle ereditarie, e si applica a prescindere dalla disponibilità effettiva dell’immobile, dal fatto che lo occupino dei familiari, dalla presenza di diritti di altri, come un usufrutto. Lo dico in parole piane: un sesto di una casa inagibile, dove non puoi entrare perché ci vive uno zio o perché il tetto è crollato, ti esclude esattamente come una villa. Il richiedente che possiede un sesto di una casa senza tetto è, ai fini del presente decreto, proprietario di immobile residenziale. Fine.
A quanto ammonta il contributo e come si calcola?
Un canone da 1.000 euro al mese fa 12.000 euro l’anno. È lì che il decreto piazza il suo tetto. L’articolo 3 fissa il contributo al 50% del canone annuo, fino a un massimo di 6.000 euro: chi paga 12.000 euro l’anno prende il massimo, chi paga 8.000 ne prende 4.000. Il pagamento è annuale e unico, sul conto corrente indicato nella domanda.
Con 20 milioni e 6.000 euro a testa, la platea minima è di circa 3.333 genitori. Il numero cresce se i canoni sono più bassi, perché ogni domanda da 4.000 euro ne lascia spazio a un’altra. Lo so che 3.333 sembrano pochi davanti alle decine di migliaia di separazioni che l’Italia registra ogni anno, e lo sono: ma è il decreto stesso a dirci che questa è una risposta circoscritta, non un diritto per tutti.
Le FAQ hanno precisato come si conta il canone:
- conta solo il contratto in essere alla data della domanda, quindi non si recuperano le mensilità di un contratto già cessato, anche se pagate nel 2026;
- se il contratto è stato firmato nel corso del 2026, si considerano solo i canoni delle mensilità successive alla stipula;
- in caso di cointestazione si indica solo la quota di canone riferibile al richiedente.
Per dire: un padre che ha cambiato casa a maggio, lasciando un affitto da 800 euro per uno da 900, dichiara solo i mesi da maggio in poi del contratto nuovo. I 3.200 euro pagati da gennaio ad aprile sull’altro contratto non esistono.
Come funziona la graduatoria regionale del bonus affitto?
Due domande identiche, una presentata a Milano e una a Potenza, possono avere destini diversi. Perché i 20 milioni non sono una torta unica: l’allegato 1 del decreto li divide in accantonamenti per regione e provincia autonoma, sulla base di tre parametri ponderati. Le graduatorie sono regionali e le genera la piattaforma in automatico. Se in una regione le domande non esauriscono l’accantonamento, l’articolo 9, comma 2, fa riassegnare i residui pro quota alle altre regioni, con gli stessi criteri.
L’articolo 7 individua quattro condizioni di priorità:
- il numero di figli a carico sotto i 21 anni;
- la disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, del richiedente o dei figli;
- la disoccupazione involontaria secondo il d.lgs. 22/2015;
- la residenza in un comune ad alta tensione abitativa, individuato in base all’articolo 8 della legge 431/1998 e alla delibera CIPE 87/2003.
I punteggi stanno nell’allegato 2. A parità di punti vince il reddito più basso, dice l’articolo 9, comma 5. La graduatoria viene approvata con decreto del direttore generale per la casa e la riqualificazione urbana e pubblicata con il solo codice ID assegnato alla domanda, per tutelare la riservatezza. Nessun nome in chiaro su un elenco di separati: questa, almeno, è una delicatezza che va riconosciuta.
Come si presenta la domanda e quali controlli prevede il decreto?
Una sola domanda a testa, dice l’articolo 5, e solo online con SPID, CIE o CNS. Dentro ci vanno un numero di cellulare, un IBAN intestato al richiedente, un indirizzo e-mail e una PEC. L’avviso aggiunge due avvertenze che pesano: una volta inviata, la domanda non si può più modificare; e la documentazione relativa a tutto ciò che si è dichiarato va conservata, per mandarla in caso di controllo.
L’articolo 8 prevede l’esclusione automatica per tre categorie: le domande tardive, quelle presentate con modalità diverse dalla piattaforma, e quelle di chi manca anche di un solo requisito. Non c’è una graduatoria dei quasi idonei. Un requisito su nove che non torna, e la domanda sparisce.
I controlli, secondo l’articolo 12, sono a campione, e l’erogazione è subordinata al loro esito positivo. Se da un controllo nasce un’esclusione, si scorre la graduatoria regionale oppure, se quella è incapiente, un’altra graduatoria scelta con i criteri dell’articolo 9. Il meccanismo è lineare sulla carta. Vedremo che nei dettagli lo è un po’ meno.
Chi resta fuori dal bonus anche se separato con figli?
Un uomo e una donna si sono separati con negoziazione assistita, davanti ai loro avvocati, come consente l’articolo 6 del d.l. 132/2014. L’accordo regola tutto, compresa l’assegnazione della casa alla madre. Non c’è un tribunale, non c’è un numero di sentenza. E la lettera b dell’articolo 6 del decreto chiede proprio quello: tribunale di riferimento, numero e data del provvedimento giudiziale. Letta alla lettera, la riga lo esclude.
Eppure l’accordo di negoziazione assistita produce gli stessi effetti dei provvedimenti del giudice, e la legge di bilancio parla solo di genitori “separati o divorziati”, senza pretendere una sentenza. Io leggo la cosa così: un’interpretazione fedele alla legge dovrebbe ammettere anche loro. Ma le FAQ non toccano il punto, anzi, nel negare l’accesso ai genitori mai sposati, ripetono che il provvedimento giudiziale di separazione o divorzio deve essere già stato emesso alla data della domanda. Serve un chiarimento espresso, e per ora non c’è. Diverso il caso degli accordi davanti all’ufficiale di stato civile, previsti dall’articolo 12 dello stesso d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014: quella strada è vietata quando ci sono figli minori, o maggiorenni incapaci, con handicap grave o non autosufficienti economicamente. Sono proprio le condizioni dei figli a carico che il decreto richiede, quindi il caso è marginale. Anche qui, però, mancando una definizione di “figlio a carico”, un chiarimento sarebbe utile e nessuno lo ha dato.
Poi ci sono i genitori che non si sono mai sposati. Il fondo è per separati e divorziati, cioè per chi era coniuge. Il convivente di fatto che, finita la convivenza, perde la casa assegnata all’altro genitore in forza dello stesso articolo 337-sexies, che vale per i figli nati dentro e fuori dal matrimonio, resta fuori. Il limite viene dalla legge di bilancio, e il decreto non poteva scavalcarlo. Le FAQ lo confermano: i provvedimenti su affidamento, collocamento o mantenimento dei figli di genitori mai sposati non sono equiparati a quelli di separazione o divorzio. A me pare una disparità difficile da giustificare davanti agli articoli 3 e 30 della Costituzione e al principio di unicità dello stato di figlio della legge 219/2012, perché la misura è costruita intorno ai figli, e i figli di una coppia non sposata pagano l’affitto del padre esattamente come gli altri.
Resta infine la nozione di figlio a carico, che il decreto non definisce. Vale il parametro fiscale dell’articolo 12 del TUIR, o una nozione sostanziale di dipendenza economica? Non è una domanda da aula universitaria: il figlio di regola vive con il genitore assegnatario, e il richiedente lo mantiene con l’assegno. Senza una risposta, il rischio è che ogni controllo decida per conto suo.
Cosa succede dopo la domanda tra controlli ed erogazione?
La dichiarazione di essere “in regola con gli obblighi di cura e mantenimento” è di quelle che si scrivono in tre secondi e si verificano in tre mesi, se va bene. L’amministrazione, senza il concorso dell’altro genitore, non ha modo di saperlo. Il decreto chiede i dati anagrafici del genitore assegnatario, ma non prevede alcun contraddittorio: nessuno gli chiede se l’assegno arriva. Restano, per chi mente, la decadenza dell’articolo 75 e il reato dell’articolo 76 del d.P.R. 445/2000. Cioè: il controllo vero è la paura della denuncia.
C’è poi un problema di coordinamento tra due articoli. L’articolo 11 fa seguire il pagamento alla pubblicazione della graduatoria; l’articolo 12 lo subordina all’esito positivo dei controlli a campione. Non si capisce se i controlli precedano il bonifico per tutti i sorteggiati, né come si recuperino le somme già pagate a chi poi risulta escluso. Manca anche ogni garanzia partecipativa, come il preavviso di rigetto dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, prima dell’esclusione.
E quando si litiga, davanti a quale giudice si va? L’indirizzo consolidato sui contributi pubblici, fissato dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria con la sentenza n. 6/2014, assegna al giudice amministrativo la fase che precede la concessione e il ritiro del beneficio per vizi di legittimità, e al giudice ordinario le liti sulla revoca per inadempimento del beneficiario, oltre a quelle sui contributi riconosciuti direttamente dalla legge, dove l’amministrazione verifica solo i presupposti. Qui il punteggio è automatico, la discrezionalità è poca, e proprio per questo il confine resta incerto.
Per avvocati familiaristi e consulenti, intanto, la cosa urgente è il calendario: ore 12 del 28 ottobre 2026. Prima di quella data vanno controllati con i clienti tre documenti, la registrazione del contratto di locazione, il titolo di separazione o divorzio, le ricevute dei versamenti di mantenimento. Le FAQ hanno chiarito quote di proprietà, contratto e genitori non coniugati. Sul resto, si va alla cieca.
Che cosa insegna la casa della nonna sul modo di scrivere le regole?
Il decreto è una cosa buona. Lo dico senza ironia: per la prima volta lo Stato mette un fondo, strutturale per legge anche se annuale per decreto, sulla figura del genitore che esce di casa e continua a pagare. Venti milioni, 6.000 euro a testa, una piattaforma che funziona, una graduatoria anonima. È poco, è per un anno, ma è un inizio che fino a dicembre scorso non esisteva.
Però c’è quella riga sulle quote ereditarie, e la lettura che il Ministero ne ha dato nelle FAQ. Una casa che non si può usare, una casa dove vive lo zio, una casa con l’usufrutto della nonna superstite: per il decreto sono tutte “immobili residenziali”, e un sesto di una di quelle basta a chiudere la porta. Il punto, per me, non è la severità in sé, ma il metodo: chi ha scritto quella regola ha guardato le visure catastali e non le persone che le abitano. Perché una regola sulle quote che non distingue tra chi ha una seconda casa e chi ha un sesto di rudere non serve a evitare i furbi: serve a non dover controllare. E un sostegno pensato per la “nuova povertà” post-separazione, che esclude chi è povero con un sesto di casa in eredità, sta un po’ tradendo se stesso.
Il genitore separato che ha fatto domanda il 7 ottobre, con il contratto registrato e le ricevute dell’assegno in ordine, forse lo scoprirà a novembre, dal codice ID che non compare in graduatoria. Lo scoprirà per via di un sesto di casa in un paese a quaranta chilometri, con le persiane chiuse da quando è morta la nonna, e un tetto che a ogni inverno perde un pezzo. Quella casa non vale niente. Per il decreto, vale 6.000 euro.
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