Consiglio Superiore della Magistratura (Disciplinare) (20.10.2026)


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Allora chiamiamo il procedimento 30 25, la dottoressa Maria Caroppo lì è presente in difesa dal dottor Giuseppe Visone presente buongiorno entrambi per la procura generale, il dottor Fulvio Troncone, presente, buongiorno chiedo in via preliminare se c’è il consenso per il collegamento si presentano ci sono ragioni ostative c’è il consenso per il collegamento, ci sono questioni preliminari, Presidente sì, c’è una richiesta di
Di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell’articolo 129, se mi dà cinque minuti e l’articolo prego.
Allora, innanzitutto l’istituto, il 129, appare assolutamente compatibile con la disciplina che regolamenta il procedimento disciplinare, perché è una richiesta di 129.
Perché in fase di indagine noi ci siamo confrontati con le contestazioni a carico della dottoressa Caroppo, lì ovviamente al buio, sulla base semplicemente del dato di contestazione, facendo presente due situazioni, l’1, che non sussisteva in alcun modo la situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario perché perché nel momento in cui la dottoressa Caroppo li fa la domanda di trasferimento a Napoli Nord,
Era sposata con l’avvocato Isernia
E tale circostanza viene indicata correttamente nel format Cosmag per la presentazione della domanda di trasferimento.
Nel momento in cui si incardina nell’ufficio di Napoli Nord, la situazione di incompatibilità cessa perché interviene sentenza di separazione legale questo avviene nell’aprile del 2024, ben prima che la dottoressa Caroppo lì entri in servizio a Napoli Nord, di conseguenza, nel momento in cui prende servizio a Napoli Nord
Fa una dichiarazione, anche qui prevista di assenza di ragioni di incompatibilità, perché le situazioni di incompatibilità era venuta meno. Faccio presente che i casi di incompatibilità previste dall’articolo 18 sono tassativi e si parla chiaramente che sono esclusi i casi di divorzio o di separazione legalmente dichiarata
In ogni caso, la dottoressa Caroppo li fa presente di quest’che da questa città di questa circostanza in sede di concorso
E, malgrado ciò parte, la dichiarazione e la relazione da parte del presidente faccia oltremodo presente che nella procedura concorsuale. Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord fa un’operazione che è un’operazione a lui preclusa, cioè, sostanzialmente utilizza lo strumento dell’incompatibilità che ripeto essere inesistente in concreto come strumento per la risoluzione di un concorso interno quando è c’è giurisprudenza costante del Consiglio superiore che dice che l’incompatibilità,
Va valutata a valle e non a monte. Non può essere strumento per estromettere un concorrente dalla procedura dalla procedura concorsuale, causa che è stata fatta ma che poi è stata fatta esclusivamente per la dottoressa Caroppo lì, perché anche le altre due competitor nell’ambito della medesima procedura avevano delle situazioni di incompatibilità, e mi riferisco alla dottoressa Marrazzo e alla dottoressa Trione. Situazioni che però non vengono comparativamente valutate, come nel caso, dottoressa Caroppo lì, ma vengono valutate successivamente
Faccio presente che la pratica di incompatibilità della dottoressa Caroppo lì che era stata presentata è stata regolarmente archiviata dal.
Dal Csm per insussistenza della situazione e dei presupposti,
Faccio presente che.
Dalla visione del fascicolo depositato non c’è nulla di diverso rispetto a quello che noi abbiamo allegato, come diciamo a corredo della memoria che abbiamo depositato in procura generale nel momento in cui abbiamo fatto la l’interrogatorio, da ultimo faccio presente che il
Quanto dichiarato riportato nelle osservazioni della dottoressa Calò Poli, che è oggetto di una contestazione specifica in quanto ritenuto lesivo dell’immagine del del del del presidente del tribunale, è puro esercizio del diritto di critica rispetto ad un provvedimento dove si dettaglia appunto in memoria il perché, la dottoressa Carobbio li ritiene di aver subito un comportamento discriminatorio. Uno degli argomenti, Ielo indicato, cioè sostanzialmente che le medesime situazioni sono state trattate in maniera diversa. La dottoressa Agropoli è stata valutata come presupposto alla partecipazione alla situazione incompatibilità, circostanza che non è stata fatta per le altre due competitor. Fermo restando, ribadisco che è un’operazione che il presidente del tribunale non poteva compiere perché l’incompatibilità non spetta alla valutazione. L’incompatibilità non spetta al responsabile dell’ufficio, a maggior ragione nello svolgimento di un concorso, quindi ritengo che ci siano allo stato degli atti gli elementi per poter assolvere, perché il fatto non sussiste. La dottoressa Chiara Caroppo lì dai fatti a lui contestati
Verbalizziamo che, in via preliminare, la difesa dell’incolpata chiede che la sezione disciplinare voglia emettere sentenza.
Di proscioglimento dagli addebiti disciplinari.
Per evidente allo stato della degli atti insussistenza.
Degli addebiti sulla richiesta della difesa alla Procura generale
Grazie, signor presidente, buongiorno, signori del Collegio, buongiorno.
Signora della difesa e l’incolpato,
Allora andiamo un attimo a vedere quali sono i capi d’incolpazione, perché sulla base della questa richiesta va delibata, sulla base dei capi d’incolpazione, i capi d’incolpazione del punto a Capua e un po’più articolato di quello che afferma di essere la difesa.
Nel senso che qui non non c’è soltanto un problema di critica legittima quello che deve valutare la codesto Collegio fiorentissimo collegio e se questo diritto di critica è stato e i sonda secondi o meno, il i limiti della continenza.
Vogliono soltanto un attimo richiamare testualmente quello che voi avete letto, però è opportuno anche richiamare quello che è scritto qui nella nel capo di incolpazione.
È mosso da un intento discriminatorio il presidente settimane Nord ben preciso, già espresso con l’adozione di altri provvedimenti diretti a danneggiare l’immagine serenità umano e professionale sottoscritto maggiorana magistrato,
Rappresenta un atto gravissimo che lede la dignità umana e professionale, il presidente per Icardi vorrebbe qualificarli quello che è un provvedimento evidentemente legittime, punitivo, quello che era una sospensione insinuazione con beneficio è un privilegio, i privilegio si inserisce in un contesto ormai note, che potremmo in vero e proprio accanimento diretto e così via.
Quindi siamo.
C’è un problema che va delibato con nel nel nel nel in sede ordinaria, per quanto riguarda il capo A, per quanto vale il capo b, il problema della, la la scure, ciò che ha narrato la difesa.
Non esclude la ricorrenza in una situazione di incompatibilità, quindi, secondo questo ufficio no, non ricorrono gli estremi per addivenire alla richiesta di una sentenza ex articolo 129 e con l’occasione anticipano anche quello che eventualmente si potrà chiedere successivamente.
Il la difesa ha scritto, ha chiesto autorizzarci alla citazione di no, ma andiamo per ordine perché non abbiamo ancora neanche fatto la relazione.
Il procuratore generale, quindi, allora scusi, se naturalmente non c’è opposizione c’è opposizione netta firma acquista questo arriva la.
Mi dica se va bene una verbalizzazione sintetica con come la sto per formalizzare la Procura generale si oppone.
Alla.
Richiesta
Di sentenza ex articolo 129 CPP
Formalizzata dalla difesa.
Non ricorrendone i.
Presupposti di legge.
Allora io procederei in questo modo, do la parola al consigliere, relatore, per la relazione, formalizziamo comunque poi le istanze istruttorie, poi ci ritiriamo evidentemente.
L’eventuale accoglimento della richiesta assorbe.
E anche le richieste istruttorie, oppure vediamo poi il seguito, allora do la parola al Consigliere Porena per la relazione per ragazzi, il presidente.
Dunque, con nota dell’8 luglio 2025 la Procura generale della Corte di Cassazione dall’avvio all’azione disciplinare nei confronti della dottoressa Maria Caroppo, lì contestando alla stessa illeciti disciplinari articolati, come abbiamo sentito in due diversi capi.
Il capo a illecito disciplinare, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lettera b, del decreto 100 al decreto legislativo 109 del 2006 perché, in violazione del dovere di correttezza consistente anche nella violazione del dovere di leale collaborazione nei confronti del presidente del tribunale in qualità del giudice di giudice del Tribunale di Napoli Nord a seguito della procedura di interpello per l’assegnazione dei posti all’interno delle sezioni del tribunale ometteva di segnalare il suo status di coniuge separato con l’avvocato Francesco Isernia, esercente la professione forense anche avanti al suddetto ufficio, circostanza rilevante al fine di consentire al dirigente dell’ufficio di garantire la trasparenza,
Delle procedure e il buon funzionamento dell’ufficio nonché all’esito delle elezioni, dei provvedimenti di assegnazione di adozione del provvedimento richiesto a tutela della genitorialità. Presentando osservazioni direttamente, il Consiglio giudiziario competente, non comunicate alla Presidenza del Tribunale, utilizzava espressioni ingiuriose e offensive nei confronti del presidente del Tribunale medesimo destino anche di quelle riportate e che prima abbiamo udito riportati, ovviamente nell’atto di contestazione. Quanto al capo b illecito disciplinare, previsto dagli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 109 2006, perché quale giudice in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord ometteva di comunicare tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura, secondo le previsioni di cui ai punti 44 e seguenti della circolare P 12.940 2007 del 25 maggio 2007 e successive modifiche di trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 18 regio, decreto numero 12 del 1941 come modificato dall’articolo 29 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 numero 109
Essendo separata legalmente con sentenza del 5 aprile 2024 dal coniuge. Francesco Isernia, avvocato, iscritto. All’Albo dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord ed esercente la professione forense avanti al Tribunale di Napoli Nord. Con tale condotta si legge nell’atto di incolpazione violava i due doveri di correttezza e diligenza che incombono sul magistrato,
In data 30 marzo 2026 l’incolpata in sede di interrogatorio innanzi alla Procura generale e produceva memoria difensiva unitamente a documenti allegati alla stessa nella predetta memoria. Dopo aver illustrato in via di fatto lo svolgimento degli eventi che hanno preceduto la contestazione disciplinare, l’incolpata deduceva, tra l’altro, in ordine alla incompetenza del dirigente, alla valutazione di incompatibilità ex articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, come di recente chiarito dallo stesso Csm con delibera del 18 settembre 2024,
Deduceva poi in ordine alla inesistenza dell’asserita situazione di incompatibilità, anche per effetto della intervenuta. Separazione coniugale del 4 dell’aprile del 2024 ciò in particolare alla luce del tenore dell’articolo 5 della già menzionata circolare, consiliare P 12.940 del 25 maggio 2007 e successive modificazioni che testualmente recita tale incompatibilità non sussiste di regola in caso di divorzio o separazione legale tra coniugi. Ha poi ridotto l’incolpata, che in sede di osservazioni innanzi al Consiglio giudiziario verso i decreti 69 2024 e 82 2024, giammai la stessa avrebbe utilizzato espressioni ingiuriose ed offensive nei confronti del presidente del tribunale di Napoli Nord, essendosi la stessa limitata a rappresentare la cronologia degli eventi e l’illegittimità dei provvedimenti adottati. Ed infine, in data 15 settembre 2026, l’incolpato ha depositato lista testi
Richiedendo l’autorizzazione alla citazione. Grazie bene. Allora la procura non avanza autonomamente richieste istruttorie. È giusto la difesa sulle richieste istruttorie.
Presidente, io faccio alla è chiaro, ho depositato lista testi indicata 15.
Aria 15 settembre, cui insisto nel nel nell’accoglimento, qualora non dovesse il questa sezione addivenire a una sentenza ex 129 in più avanzo richiesta ex articolo 391 quater del codice di procedura penale affinché la sezione disciplinare ordini al tribunale di al presidente del tribunale di Napoli Nord una serie di atti che sono stati puntualmente richiesti e rispetto ai quali
O ci sono stati negati con la seguente motivazione non risulta infatti in alcun modo formalmente documentata l’esistenza di un interesse difensivo qualificato collegato ai menzionati i procedimenti disciplinari. Sostanzialmente noi abbiamo chiesto che ci venisse fornita la documentazione attestante la situazione di incompatibilità
Che riguardava le competitor della dottoressa
Mio caro pulì nell’ambito di quella procedura per dimostrare, e questo ai fini soprattutto del capo 1, l’esistenza di una approccio come dire.
Asimmetrico tra la dottoressa Caroppo lì e le altre sue, diciamo concorrenti rispetto alle quali vi erano situazioni in concreto positive di incompatibilità, tant’è che vi sono una serie di elenchi di procedimenti che riguardano persone a loro legate con quel tribunale e che quindi dimostrano che le dichiarazioni contenute le affermazioni contenute in Memoria erano tutt’altro che come dire arbitrarie e ingiuriose ma fondate sostanzialmente su dati di fatto
Allora la Difesa dell’incolpato può, se si un attimo può esibire anche alla procura generale, perdoni ha ragione.
Cortesemente, allora, la Difesa dell’incolpato chiede
Anzi, chiedo scusa, mi correggo insiste per l’audizione dei testi di cui alla lista tempestivamente depositata.
Nonché chiede della sezione disciplinare.
Attivi in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 391 quater CPP.
L’acquisizione di documentazione.
Dalla pubblica amministrazione.
Rispetto alla quale?
La medesima amministrazione ha posto illegittimo diniego.
La procura generale sulle richieste istruttorie.
Grazie, signor presidente, l’articolata, le articolate richieste istruttorie comprovano se ce ne fosse bisogno, che non ci sono gli estremi per per la per la pronuncia ex articolo 129. Ora, per quanto riguarda la la lista testi, non c’è o non c’è opposizione da parte di questi ufficio.
Perché si ritiene che sia
Doveroso consentire alla difesa e alla piena esplicazione del proprio mandato difensivo.
Per quanto riguarda la seconda richiesta al 391, la difesa
Confonde evidentemente la sezione disciplinare del Csm per il due per per il magistrato del TAR, il giudice amministrativo alla della, la difesa è titolare di un interesse ad opponendum verso un provvedimento amministrativo, se ritiene che ricorrano, ricorrano gli estremi del di avere ben ragione perché si sussistono il il gli estremi dei loro. Il diritto di difesa può ricorrere al Tribunale amministrativo, impugnare il provvedimento del del del del TAR e ottenere dal giudice amministrativo i provvedimenti che ritiene opportuno. Così si aggira sostanzialmente la la, il sistema.
Normali di tutela, che è quello di della della tutela del davanti al giudice amministrativo, e non si ritiene che in questo moti, perché
Voi non potete delibare questa richiesta sulla base di un di un, di una richiesta che loro hanno fatto il giudice amministrativo che può delibare effettivamente alla luce di quel contenzioso che pende e della della tipologia, i documentazioni che viene richiesta, la sussistenza o meno un interesse difensivo non penso che codesto Collegio fin qui nella medesima condizione quindi c’è opposizione per la seconda richiesta non c’è opposizione,
Per quanto riguarda l’assunzione della prova testi ricorrendo, comunque ribadisco un venire contrafactum proprium Iri si direbbe, da un punto di vista civilistico della degenerazione alla condotta alla richiesta inizialmente richiesta avanzata. Grazie,
Allora la procura generale non si oppone all’ammissione dei testi di cui alla lista.
Si oppone alla richiesta.
Formalizzata dalla difesa dell’incolpata ai sensi dell’articolo 391 quater, la difesa si ritira la sezione chiedo scusa, si ritira.
Allora la sezione disciplinare diamo lettura dell’ordinanza alla sezione disciplinare.
Sulla questione.
Anzi, scusi sull’istanza ex articolo 129 CPP
Nonché sulle richieste istruttorie.
Formalizzata dalla difesa.
Sentita la procura generale.
Ritenuto che non sussistono i presupposti di applicazione dell’istituto.
Disciplinato dall’articolo 129 CPP.
Poiché?
Impregiudicata la piena applicabilità dell’istituto medesimo al procedimento disciplinare.
Allo stato non sussistono evidenti condizioni di pronta definizione del procedimento.
Punto e virgola, quanto alle richieste istruttorie.
Ritenuto necessario l’escussione del testimone indicato al punto 2.
Della lista testi.
Nella persona del dottor Giovanni Salerno.
Superflui, ovvero irrilevante, Salerno virgola superflui, ovvero irrilevanti, viceversa, gli ulteriori testimoni di cui ai punti 1 e 3.
Ritenute altresì superflua l’ulteriore richiesta di acquisizione documentale.
Ne dispone il rigetto?
Per questi motivi.
Richiamato il contenuto della presente ordinanza, in parte emotiva, rinvia per l’escussione del teste, dottor Giovanni Salerno.
Ed eventuale discussione?
Al giorno 19 novembre, 2026 ore 15.
Presidente unica data, perché non ci sono quel giorno.
È un.
12.
Subito dopo.
No, io storici.
D’accordo.
Perché?
Regge.
Anzi, 3 dicembre, 2026 ore 15 può andare bene, ci si va be’no.
Grazie.


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