I dipendenti comunali possono percepire gli incentivi per funzioni tecniche anche quando svolgono attività relative a un appalto destinato a un altro ente? Chi deve prevedere le risorse per il pagamento degli incentivi? E soprattutto, se il dipendente lavora per conto di un soggetto diverso dalla propria amministrazione, è necessaria l’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico extraistituzionale?
La questione assume particolare rilevanza nel sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dal D.Lgs. 36/2023, che consente ai soggetti non qualificati di ricorrere a stazioni appaltanti qualificate per la gestione delle procedure di affidamento.
A fornire chiarimenti è la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 333/2026/PAR del 23 settembre 2026, depositata il 7 ottobre 2026.
Secondo i magistrati contabili, il personale di una stazione appaltante qualificata può beneficiare degli incentivi previsti dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, purché siano rispettati i presupposti e i limiti stabiliti dalla normativa.
La Corte chiarisce inoltre che, quando le attività vengono svolte nell’ambito di una delega conferita alla stazione appaltante di appartenenza, esse costituiscono compiti istituzionali del dipendente e non incarichi extraistituzionali, con conseguente esclusione della necessità dell’autorizzazione prevista dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001.
Il caso: un’azienda speciale delega al Comune la gestione di un appalto
La vicenda nasce dalla richiesta di parere formulata dal Comune di Lomazzo, relativa alla possibilità di riconoscere incentivi per funzioni tecniche ai propri dipendenti coinvolti nella gestione di un appalto per conto di un’azienda speciale. L’azienda, interamente partecipata dal Comune e operante nel settore farmaceutico, intende realizzare un intervento di ristrutturazione di un immobile da destinare a farmacia e ambulatori.
Non essendo qualificata come stazione appaltante, l’azienda speciale prevede di delegare al Comune, in possesso della necessaria qualificazione, lo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori. L’intervento verrebbe seguito da un tecnico comunale incaricato delle funzioni di RUP, che dovrebbe occuparsi dell’affidamento dei servizi di progettazione e della procedura di gara per l’esecuzione dei lavori da parte di un’impresa esterna.
Il Comune prospetta la possibilità di autorizzare i dipendenti interessati, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, a svolgere occasionalmente attività per conto dell’azienda speciale, al di fuori del normale orario di lavoro.
In tale contesto, l’amministrazione chiede se sia legittimo riconoscere al tecnico comunale gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
Il quesito: incentivi tecnici anche per attività svolte per conto di altri enti?
La questione sottoposta alla Corte riguarda la possibilità di incentivare il personale di un’amministrazione che svolge funzioni tecniche nell’interesse di un soggetto diverso da quello presso cui presta servizio. Il dubbio nasce dalla particolare organizzazione dell’intervento: l’azienda speciale è il soggetto interessato alla realizzazione dei lavori, mentre il Comune assume il ruolo di stazione appaltante qualificata delegata.
Occorre quindi chiarire se il sistema degli incentivi tecnici possa operare anche quando le attività di affidamento ed esecuzione del contratto vengono svolte da personale appartenente a un’altra amministrazione. Un ulteriore aspetto riguarda la qualificazione delle prestazioni dei dipendenti comunali: si tratta di incarichi esterni, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, oppure di attività istituzionali svolte nell’ambito delle competenze della stazione appaltante delegata?
La decisione della Corte dei conti Lombardia
La Corte affronta innanzitutto il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal D.Lgs. 36/2023. L’art. 62 del Codice disciplina il ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate da parte dei soggetti che non possiedono i necessari requisiti per gestire autonomamente determinate procedure. Il meccanismo risponde all’obiettivo di favorire la professionalizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici, l’aggregazione delle procedure di acquisto e una maggiore efficienza nella gestione degli appalti pubblici. In particolare, per gli affidamenti che superano le soglie previste dall’art. 62, comma 1, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a soggetti qualificati secondo le modalità stabilite dal Codice. La Corte evidenzia che il ricorso a strutture qualificate non impedisce il riconoscimento degli incentivi al personale incaricato delle relative attività tecniche.
Al contrario, la stessa disciplina dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 contempla espressamente la possibilità di incentivare funzioni svolte per conto di amministrazioni diverse da quella di appartenenza. Il riferimento è, in primo luogo, all’art. 45, comma 4, che, nel disciplinare il limite individuale degli incentivi, considera anche quelli maturati per attività svolte per conto di altre amministrazioni.
La disposizione stabilisce infatti che:
l’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni
non possa superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale. Secondo la Corte, tale previsione conferma che il legislatore ammette il riconoscimento degli incentivi anche per prestazioni tecniche eseguite nell’interesse di soggetti diversi dall’amministrazione di appartenenza. L’interpretazione risulta coerente con la finalità dell’istituto, che mira a valorizzare le professionalità interne all’apparato pubblico e a favorire il risparmio di spesa attraverso il minore ricorso a incarichi esterni.
Incentivi tecnici
Incentivi al personale della stazione appaltante delegata: il limite del 25%
Un secondo riferimento normativo fondamentale è rappresentato dall’art. 45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. La disposizione stabilisce che le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie previste per gli incentivi tecnici al personale della centrale, in relazione alle funzioni effettivamente svolte.
La Corte richiama l’interpretazione secondo cui la previsione può trovare applicazione anche nelle ipotesi di delega dell’appalto a una stazione appaltante qualificata e non soltanto nei casi di ricorso a una centrale di committenza in senso stretto. Assume particolare rilievo il limite quantitativo stabilito dalla stessa disposizione:
Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2.
Il limite del 25% riguarda quindi la quota di incentivo destinabile al personale della stazione appaltante delegata e non il valore complessivo dell’appalto. Tale limite va distinto dal tetto generale del 2% previsto dall’art. 45, comma 2, per le risorse destinate alle funzioni tecniche, calcolato sull’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento.
Ne deriva che, nel caso di delega dell’appalto, il riconoscimento degli incentivi deve rispettare sia la disciplina generale dell’art. 45 sia il limite specifico previsto per il personale della struttura qualificata.
Chi stanzia le risorse per gli incentivi tecnici?
Un ulteriore chiarimento riguarda il finanziamento degli incentivi. La Corte ritiene che il soggetto non qualificato che si avvale della stazione appaltante qualificata possa prevedere nel proprio bilancio, nell’ambito del quadro economico dell’intervento, le risorse necessarie a remunerare le funzioni tecniche svolte dal personale della struttura delegata.
Il riferimento è all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui gli oneri relativi alle attività tecniche elencate nell’Allegato I.10 sono posti a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Nel caso esaminato, pertanto, l’azienda speciale che beneficia dell’intervento può prevedere le relative risorse incentivanti nel quadro economico dei lavori di ristrutturazione. La corresponsione delle somme resta comunque subordinata all’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche.
Sul punto, la Corte precisa che:
Gli incentivi potranno essere poi corrisposti, secondo le modalità prescritte dall’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, ossia a fronte dell’effettivo svolgimento, concretamente accertato, delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario.
Non è quindi sufficiente che il dipendente sia formalmente incaricato di seguire l’appalto. Occorre accertare che abbia concretamente svolto le attività riconducibili all’elenco tassativo dell’Allegato I.10, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 45.
Serve l’autorizzazione per incarichi extraistituzionali ai sensi dell’art. 53?
La parte più significativa della deliberazione riguarda la natura delle attività svolte dai dipendenti della stazione appaltante qualificata. Il Comune aveva prospettato l’applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ipotizzando che i propri dipendenti potessero svolgere occasionalmente prestazioni per conto dell’azienda speciale, al di fuori del normale orario di lavoro, previa autorizzazione.
La Corte chiarisce che l’art. 53 disciplina gli incarichi extraistituzionali retribuiti, cioè le attività che il dipendente pubblico svolge al di fuori dei propri compiti istituzionali per conto di altre amministrazioni o soggetti privati. Tali incarichi richiedono la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, anche ai fini della verifica dell’assenza di conflitti di interessi.
Diversa è però la situazione nella quale un soggetto non qualificato deleghi formalmente a una stazione appaltante qualificata le procedure di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico. In questa ipotesi, infatti, è la stessa stazione appaltante delegata ad assumere l’onere di svolgere le procedure attraverso il proprio apparato organizzativo.
Le attività eseguite dai suoi dipendenti rientrano pertanto nei compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
La Corte afferma che:
Le relative attività poste in essere dai dipendenti comunali nell’ambito di siffatte procedure si atteggiano a compiti d’istituto svolti nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, che, in quanto tali, non necessitano (e sono logicamente incompatibili con) il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
Il dipendente comunale che svolge funzioni tecniche nell’ambito di un appalto delegato al proprio Comune non deve quindi essere considerato, per tale sola ragione, titolare di un incarico extraistituzionale. Non è il soggetto nel cui interesse viene realizzato l’intervento a determinare la natura dell’incarico, ma il rapporto organizzativo e funzionale nell’ambito del quale la prestazione viene eseguita.
La conclusione riguarda specificamente le attività svolte all’interno della delega conferita alla stazione appaltante qualificata e non può essere automaticamente estesa agli incarichi individuali attribuiti direttamente al dipendente da un soggetto esterno.
La Corte dei conti Lombardia enuncia il seguente principio:
il personale della stazione appaltante che svolga taluna delle attività tecniche indicate nell’Allegato I.10 al d.lgs. n. 36/2023, anche per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici, può percepire gli incentivi di cui all’art. 45 del medesimo testo normativo, nel rispetto dei presupposti e dei limiti procedurali e quantitativi ivi previsti.
La pronuncia conferma quindi che la destinazione dell’intervento a un’altra amministrazione non rappresenta, di per sé, un ostacolo al riconoscimento degli incentivi tecnici. La possibilità di erogare tali compensi dipende dal concreto svolgimento delle attività incentivabili, dall’inquadramento delle prestazioni nell’organizzazione della stazione appaltante qualificata e dal rispetto dei limiti previsti dall’art. 45 del Codice.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato agli incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici, con le regole previste dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, le attività incentivabili e i limiti per la loro erogazione. Per la gestione economica degli interventi, utilizza il software per il computo metrico estimativo e la predisposizione del quadro economico dei lavori, utile anche per organizzare le voci di spesa e le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche.
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