Processo al lupo che ha predato un vitello: assolto perché il fatto non sussiste. «Non c’è crudeltà»


di
Alessandro Sala

La simulazione della Camera penale di Venezia, con magistrati e avvocati veri, evidenzia come sia nella sua natura attaccare una preda che diventa facile per la negligenza dell’uomo. E per questo, in base alla legge italiana, quella predazione non è colpevolezza

Il lupo che attacca e uccide un vitello di un’azienda agricola, tanto più se non ha adottato idonei sistemi di protezione, come recinzioni elettrificate o cani da guardiania, è innocente. E va assolto dall’accusa di uccisione di animali «perché il fatto non sussiste», non essendoci i presupposti di «crudeltà» e di assenza di necessità previsti dalla normativa in vigore. È questa la conclusione del processo andato in scena a Venezia e celebrato dalla Camera penale veneziana nell’ambito di un’iniziativa di approfondimento e formazione giuridica promossa l’Università Cà Foscari e con Lndc Animal Protection. Un vero e proprio dibattimento giudiziario, anche se simulato, che al centro congressi di Mestre  ha visto la partecipazione di veri avvocati e magistrati che si sono confrontati, come in un’aula di tribunale, su un quesito giuridico reale. 

Il lupo è stato dunque assolto per la mancanza dei presupposti di crudeltà e di mancanza di necessità stabiliti dall’articolo 544 bis del Codice Penale italiano, quello sull’uccisione di animali. Il dibattimento ha stabilito che il predatore non caccia per esercitare violenza, o per divertimento, o per soddisfare il proprio palato preferendo la carne di vitello a quella del cervo o del cinghiale. Quando attacca una preda lo fa per assoluta necessità, essendo un animale carnivoro e non potendo fare a meno di provvedere al proprio sostentamento e a quello del proprio nucleo famigliare, ovvero il branco.




















































Nel corso del processo sono state ascoltate le ragioni dell’allevatore di turno, nella fattispecie un ipotetico signor Giovanni Pascoli dell’azienda «Pascoli Felici», che ha parlato della difficoltà, per allevatori che già fanno fatica a far quadrare i bilanci, di attivare sistemi di protezione come le recinzioni elettrificate o i cani di guardiania, che hanno un costo sia di acquisto sia di mantenimento, in assenza di sostegni adeguati da parte delle istituzioni. Ma ha anche ammesso di avere ottenuto poi un risarcimento dalle stesse istituzioni per l’animale predato. 

In questo «fanta-processo», anche il lupo ha avuto diritto di parola. Impersonato da un attore, Moreno Corà, ha spiegato con parole proprie la sua natura di carnivoro, parlato della difficoltà di trovare sempre delle prede in natura e di avere ceduto alla sua indole predatoria e ai morsi della fame quando si è trovato di fronte ad un’altra preda, lasciata incustodita dall’uomo. Quell’uomo di cui ha lamentato la tendenza ad occupare gli habitat, relegando a margini sempre più ridotti gli altri abitanti del bosco e della montagna. 

Ma questo, e altri elementi come vedremo più avanti, sono stati introdotti più che altro per completare il quadro della situazione e introdurre tutti gli elementi del dibattito che da tempo si è aperto nell’opinione pubblica, soprattutto in alcune Regioni. L’aspetto più prettamente giuridico del caso affrontato riguardava tuttavia l’effettiva colpevolezza del lupo che preda un vitello e l’esistenza dei presupposti che giustifichino come condanna la sua uccisione o il suo confinamento in una riserva, per citare le due ipotesi di pena suggerite dal pubblico ministero, posto che la responsabilità dell’animale, ovvero il fatto che sia stato effettivamente lui a compiere la predazione, è stata acclarata da tutte le testimonianze, compresa quella dello stesso lupo che lo ha ammesso durante la sua deposizione. Il pm, in sostanza, ha aperto anche all’ipotesi di una sorta di «colpevolezza involontaria», ma comunque colpevolezza, immaginando per questo una pena più attenuata costituita dalla detenzione a vita, ovvero l’ergastolo. 

La difesa ha evidenziato innanzitutto come l’articolo 544 bis del Codice Penale  consideri conditio sine qua non i presupposti della crudeltà e della mancanza di necessità nei casi di uccisione di animali. E a sostegno delle proprie tesi ha chiamato a testimoniare anche una biologa esperta di fauna selvatica e di progetti di conservazione e monitoraggio, Mia Canestrini, che nella vita reale fa davvero questo e che è anche autrice di libri e pubblicazioni in materia. Canestrini ha spiegato la biologia del lupo, il suo essere animale sociale e famigliare, le sue caratteristiche etologiche, a partire dal suo essere imprescindibilmente carnivoro (l’orso, per dire, che rientra nella stessa categoria, è in realtà prevalentemente frugivaro e vegetariano) e la sua propensione a spostarsi e colonizzare territori anche distanti da quello di nascita. Motivo questo che spiega, assieme all’introduzione di norme europee e nazionali che avevano stabilito uno status di protezione per la specie, il passaggio dalla quasi estinzione degli anni 70, quando ne erano rimasti solo un centinaio di esemplari, dopo decenni di caccia indiscriminata e anzi agevolata da premi e incentivi assegnati ai «lupari» (cacciatori specializzati nell’eliminazione dei lupi), si è giunti progressivamente alla situazione attuale che vede in Italia la presenza di un numero stimato tra i 3.300 e i 3.900 individui. 

Un numero che può sembrare elevato, ha evidenziato l’esperta, ma che va confrontato con l’ampia disponibilità di fauna selvatica: solo di cinghiali si stima ve ne siano circa un milione, a cui si aggiungono tutti gli altri ungulati (caprioli, cervi, etc) che rappresentano la dieta base del lupo. Cinghiali, ha aggiunto, che furono reintrodotti per finalità venatore visto che anche loro erano stati decimati in passato. E proprio la nuova disponibilità di prede è stata paradossalmente il motivo del successo del ripopolamento della specie, avvenuto in modo naturale e senza reintroduzioni («men che meno con lanci dagli elicotteri, come spesso si sente dire» ha ricordato Canestrini). 

Sempre la difesa ha evidenziato un altro aspetto connesso all’articolo 544 bis del Codice Penale, facendo notare come qualora fosse un essere umano a rendersi responsabile dell’uccisione «per crudeltà» e «senza necessità» la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 30.000 euro, che può essere aumentata fino a 60 mila (e la reclusione di un ulteriore anno) in caso di sevizie o di prolungamento volontario delle sofferenze dell’animale. Insomma, anche in caso di sadismo conclamato, e possibilità di reiterazione del reato, la pena che la legge considera idonea per chi uccide un animale è molto più lieve rispetto alla richiesta di condanna a morte o confinamento a vita che viene sempre proposta per gli animali predatori. 

Il pubblico ministero ha chiamato a testimoniare anche un cacciatore, pure lui impersonato da un attore, che avrebbe sparato al lupo ferendolo, al di fuori dalle regole in assenza di un provvedimento autorizzativo, semplicemente considerandosi un selezionatore e un bioregolatore.  Nella sua deposizione ha anche ammesso di fatto di considerare il predatore un suo concorrente nella caccia, avendo proprio quel lupo, nei giorni precedenti, predato un capriolo a cui anche il cacciatore stava facendo la posta. Questo è stato forse l’elemento più anomalo della simulazione, perché se da un lato è vero che il mondo venatorio si è schierato al fianco di quello agricolo nel denunciare l’eccessiva presenza dei lupi, dall’altro difficilmente in un procedimento verrebbe chiamato a sostenere le tesi dell’accusa un testimone che inevitabilmente finisce poi per far pendere il giudizio a favore della parte avversa. Ma questo, va detto, non è stato un elemento fondamentale nel giudizio e la sua rappresentazione serviva probabilmente a fare emergere l’aspetto collaterale del bracconaggio, che viene incentivato di fatto da politiche di criminalizzazione di lupi e orsi e dal tentativo di allargare le maglie della legislazione a favore dei cacciatori. Lo stesso cacciatore del processo cita espressamente la proposta di riforma della legge 157 sulla protezione della fauna selvatica, realmente al vaglio della Camera. 

Processo al lupo che ha predato un vitello: assolto perché il fatto non sussiste

Non succederà mai che si celebri un vero processo ad un lupo, riconoscendogli  di fatto anche un diritto proprio alla difesa, ma semmai dovesse avvenire questo primo esempio, simulato ma condotto da veri operatori del settore, lascia intendere che sul piano giuridico gli elementi a suo favore non mancherebbero. In realtà anche se il lupo è solo un imputato in contumacia forzata e senza possibilità di parola, le aule di tribunale già oggi si occupano di questi temi, quando la contrapposizione tra scelte politiche e difesa degli animali vengono affidate al giudizio della magistratura, con ricorsi e controricorsi. 

L’iniziativa è stata organizzata dalla Commissione per i diritti degli animali della Camera Penale Veneziana, in collaborazione con il corso «Whale» (Working on non-human animal law and rights in the Eu) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e con il coinvolgimento di Lndc Animal Protection per affrontare uno dei temi più controversi nel dibattito sul rapporto tra esseri umani e fauna selvatica. E ha visto tra il pubblico, oltre che in scena, avvocati e magistrati, proprio coloro che potrebbero poi trovarsi ad affrontare casi del genere, considerando anche una legislazione italiana sempre più attenta al mondo animale che nel 2022 ha visto il loro accesso anche alla Costituzione, con la riforma dell’art. 9 che ne prevede la protezione, seppur demandata ad altre leggi dello Stato, accanto a quella dell’ambiente e della biodiversità.   

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24 ottobre 2026 ( modifica il 24 ottobre 2026 | 13:01)


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