Il Conto Termico 3.0 si avvia verso la sua prima revisione, a meno di dieci mesi dall’entrata in vigore. Nella seduta del 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa (Repertorio atti n. 144/CU) sullo schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che modifica e integra il DM 7 agosto 2025. È il provvedimento che disciplina l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’intesa è prevista dall’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 199/2021, che affida al MASE l’aggiornamento del meccanismo con decreto ministeriale, previa intesa con gli enti territoriali. Regioni e Province autonome, ANCI e UPI hanno espresso avviso favorevole. Le Regioni hanno allegato all’atto un documento di osservazioni e proposte emendative, qualificate espressamente come «non vincolanti».
Il decreto, però, non è ancora operativo. Per l’entrata in vigore delle modifiche servono l’adozione definitiva da parte del Ministro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora le pratiche restano regolate dal DM 7 agosto 2025, dalle Regole applicative del GSE e dai provvedimenti attuativi adottati nel corso del 2026.
Perché serve un correttivo: dalla sospensione del portale al DD 72/2026
Il DM 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2025, mette a disposizione 900 milioni di euro annui. La ripartizione originaria era di 400 milioni per le pubbliche amministrazioni e 500 milioni per i soggetti privati, con un tetto di 150 milioni per le imprese.
La domanda si è rivelata superiore alle risorse. Il 3 marzo 2026 il GSE ha sospeso l’invio di nuove richieste perché le istanze pervenute avevano raggiunto circa 1,3 miliardi di euro, oltre il limite annuo di spesa. Il Portaltermico ha riaperto il 13 aprile, ma solo per le richieste ad accesso diretto.
Nel frattempo il MASE è intervenuto con il decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026, che per il 2026 ha riequilibrato i limiti di spesa. Le PA sono passate a 450 milioni, i privati sono scesi a 450 milioni e il limite di 150 milioni per le imprese è rimasto invariato all’interno della quota dei privati. Il GSE ha inoltre concesso, con la FAQ KB0017802 del 13 aprile, una proroga di 40 giorni sul termine di 90 giorni dalla fine dei lavori. La proroga vale per gli interventi conclusi tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026 e per le domande in scadenza durante lo stop.
Nel documento consegnato in Conferenza le Regioni ricordano che il portale è rimasto aperto alle prenotazioni per soli trenta giorni. Lo schema di correttivo nasce con l’obiettivo di dare regole più prevedibili alla saturazione del plafond.
L’iter dello schema di decreto
L’atto di intesa ricostruisce l’iter del provvedimento. Lo schema di decreto ministeriale, corredato di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria, è stato trasmesso dal MASE alla Conferenza Unificata il 6 agosto 2026. Il 17 settembre il Coordinamento tecnico energia delle Regioni ha inviato le proprie osservazioni e proposte emendative. Il 21 settembre si è svolta la riunione tecnica e il 5 ottobre l’ANCI ha formalizzato le sue proposte.
Il 19 ottobre il Ministero ha trasmesso una nuova versione del testo, evidenziando le proposte emendative ritenute accoglibili, insieme a una tabella di controdeduzioni. Su questa versione il Coordinamento tecnico ha espresso il 20 ottobre parere positivo, con la raccomandazione di tenere conto delle osservazioni.
Il testo definitivo dello schema non è stato pubblicato sul sito della Conferenza. I contenuti illustrati di seguito derivano dal documento ufficiale delle Regioni e dalle versioni della bozza circolate nelle settimane precedenti. Alcuni dettagli potrebbero quindi essere stati rivisti nella versione del 19 ottobre e andranno verificati sul decreto pubblicato in Gazzetta.
Il testo definitivo dello schema di decreto non è stato pubblicato sul sito della Conferenza.
Come cambia la gestione dei 900 milioni annui
La parte più significativa del correttivo è la riscrittura dell’articolo 3 del DM 7 agosto 2025, dedicato ai limiti di spesa annua cumulata. Il tetto complessivo di 900 milioni resta invariato. Cambia invece il modo in cui le risorse vengono distribuite tra le due categorie di beneficiari, pubbliche amministrazioni e soggetti privati.
Al posto della ripartizione fissa, lo schema di decreto introduce una riserva minima garantita di 300 milioni di euro annui per ciascuna categoria. La quota restante resta contendibile. Quando una delle due categorie raggiunge 600 milioni di impegni, oppure quando si raggiunge il tetto complessivo di 900 milioni, per i sessanta giorni successivi sono ammesse solo richieste ad accesso diretto. Trascorso questo periodo lo sportello si chiude.
Lo stesso articolo 3 fissa poi un limite per l’accesso tramite prenotazione delle PA, che non può superare il 50% delle risorse destinate alla categoria. Introduce infine, al comma 8, la possibilità di destinare una quota del plafond alle procedure competitive per i grandi impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, previste dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 199/2021.
Piccoli Comuni, erogazione degli incentivi e controlli
Per gli edifici di proprietà dei Comuni fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, lo schema di decreto mantiene l’incentivo pari al 100% delle spese ammissibili, ma lo circoscrive a un unico intervento. Per gli interventi successivi l’aliquota scenderebbe all’80%.
Cambiano anche le modalità di pagamento. L’erogazione dell’incentivo in un’unica soluzione verrebbe limitata ai casi in cui l’ammontare totale non superi i 50.000 euro. Oltre questa soglia scatterebbe la rateizzazione, anche per le amministrazioni pubbliche.
Sul fronte dei controlli, in caso di recupero di somme indebitamente percepite il GSE potrà rivalersi anche sul mandatario all’incasso, in solido con il beneficiario e nei limiti degli importi riscossi. È un aspetto importante per ESCO, installatori e operatori che incassano l’incentivo per conto del cliente.
Requisiti tecnici: biomasse, schermature solari e illuminazione
Le modifiche agli allegati tecnici riguardano anzitutto i generatori a biomassa. Lo schema di decreto sopprime, al paragrafo 3.2, lettere c), d) ed e), il requisito del rendimento termico utile maggiore dell’85%, come emerge dal documento consegnato dalle Regioni in Conferenza Unificata, che ne chiedono il mantenimento. Secondo la bozza circolata nelle settimane precedenti, il testo rivede inoltre i criteri di attribuzione del coefficiente premiante Ce, fino a 1,5, legato alla riduzione delle emissioni di particolato primario; il dettaglio andrà verificato sul decreto definitivo. Il tema si collega alle novità già introdotte dal Conto Termico 3.0 per il comparto biomasse.
Per le schermature solari la bozza aggiorna i criteri di ammissibilità. Il riferimento alle classi 3 e 4 della UNI EN 14501 viene sostituito dai range di fattore solare gtot del Prospetto 1 della UNI/TR 12003, con calcolo secondo la UNI EN 410:2011 come valore complessivo tra sistema vetrato e sistema filtrante. Diventano incentivabili anche i sistemi di filtrazione solare con gtot inferiore al minimo del range.
Per gli interventi di illuminazione le caratteristiche fotometriche di apparecchi e sorgenti, LED compresi, dovranno essere verificate da laboratori accreditati ISO/IEC 17025. Il testo richiama inoltre il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile e il Regolamento (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica, oltre all’idoneità degli apparecchi a operare con i sistemi BACS.
Cosa chiedono le Regioni
Il documento della Conferenza delle Regioni muove da una critica di fondo all’articolo 3. A giudizio delle Regioni, con budget «variabili» tra 300 e 600 milioni non è possibile stabilire quando si raggiunga il limite del 50% riservato alle prenotazioni, perché non è definito l’importo su cui calcolarlo. Ne deriverebbe una gestione delle domande «non gestibile e priva di trasparenza», esposta al rischio di code o di ripetuti click day. Le Regioni chiedono quindi budget definiti con limiti chiari, eventualmente aumentabili con decreto ministeriale.
Le Regioni chiedono di innalzare la riserva minima a 400 milioni per categoria, assegnando con decreto ministeriale i restanti 100 milioni quando una delle due raggiunge quella soglia. Per le prenotazioni delle PA propongono un minimo garantito di 200 milioni, sempre entro il 50%, con accettazione delle domande fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento del contingente. Per il solo 2026 chiedono una norma transitoria che porti questo margine a sessanta giorni.
Le Regioni propongono poi di eliminare il comma 8 sulle aste, per mantenere intatti i 900 milioni a favore dei piccoli impianti termici e finanziare i grandi impianti con altre risorse. Per i Comuni fino a 15.000 abitanti chiedono il 100% per un intervento ogni anno, in modo da non vincolare le amministrazioni alle scelte di quelle precedenti. Chiedono inoltre di cancellare la soglia dei 50.000 euro, ritenuta penalizzante per le PA, e di mantenere il requisito di rendimento dell’85% per le biomasse o, in subordine, di ridurlo.
Altre proposte riguardano l’APE post-intervento. Le Regioni chiedono di precisare che è dovuto anche quando i lavori non modificano la classe energetica, per evitare dubbi soprattutto su infissi e schermature solari. Propongono inoltre di estendere l’accesso alle imprese agricole dei Comuni montani anche senza qualifica di imprenditore agricolo professionale, e segnalano un rinvio errato all’articolo 11 del DM.
L’ANCI ha accompagnato il parere favorevole con una raccomandazione di metodo. Chiede di lavorare con la Direzione competente del MASE su temi che restano fuori dal perimetro del decreto, come il monitoraggio dei risultati degli interventi, il controllo dei dati e la diagnosi energetica. Una raccomandazione fatta anche in vista del recepimento della direttiva Case Green, su cui l’Italia ha già ricevuto due richiami dalla Commissione europea.
| Tema | Regime vigente (DM 7 agosto 2025 e DD 72/2026) | Schema di correttivo MASE | Proposte delle Regioni (non vincolanti) |
|---|---|---|---|
| Tetto di spesa annuo | 900 milioni di euro | 900 milioni di euro, invariato | Nessuna modifica |
| Ripartizione PA / privati | 400 / 500 milioni nel DM; 450 / 450 milioni per il 2026 con il DD 72/2026 (imprese: 150 milioni nella quota privati) | Riserva minima di 300 milioni per categoria; a 600 milioni di impegni di una categoria o a 900 milioni complessivi, 60 giorni di solo accesso diretto e poi chiusura | Riserva minima di 400 milioni per categoria; i restanti 100 milioni assegnati con DM al raggiungimento della soglia |
| Prenotazione delle PA | Non disponibile dalla riapertura del portale del 13 aprile 2026 | Non oltre il 50% delle risorse destinate alle PA | Minimo garantito di 200 milioni entro il 50%; domande accettate fino a 30 giorni dopo il raggiungimento del contingente (60 giorni nel 2026) |
| Procedure d’asta per grandi impianti | Non finanziate con il plafond del DM | Una quota dei 900 milioni può essere destinata alle aste (art. 3, comma 8) | Soppressione del comma 8 |
| Comuni fino a 15.000 abitanti | Incentivo fino al 100% delle spese ammissibili | 100% per un unico intervento, 80% per i successivi | 100% per un intervento ogni anno |
| Erogazione in un’unica rata | Prevista dal testo originario | Solo se l’incentivo non supera 50.000 euro | Eliminazione della soglia di 50.000 euro |
| Biomasse | Rendimento termico utile maggiore dell’85% (par. 3.2, lett. c, d, e) | Soppressione del requisito dell’85% | Mantenimento dell’85% o, in subordine, soglia ridotta |
| APE post-intervento | Richiesto dall’art. 15 | — | Obbligatorio anche senza variazione della classe energetica |
| Imprese agricole nei Comuni montani | — | — | Accesso anche senza qualifica di IAP |
Fonti: Conferenza Unificata, Rep. atti n. 144/CU del 22 ottobre 2026 e documento della Conferenza delle Regioni; DD MASE n. 72 del 10 aprile 2026. I contenuti dello schema di decreto derivano dal documento delle Regioni e dalle versioni della bozza circolate prima della seduta.
Cosa vale oggi per chi presenta una domanda
Finché il decreto correttivo non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, restano valide le regole attuali: il DM 7 agosto 2025, le Regole applicative del GSE e, per il 2026, la ripartizione delle risorse fissata dal DD 72/2026. L’accesso diretto va richiesto sul Portaltermico entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, con la proroga di 40 giorni per i casi previsti dalla FAQ GSE di aprile.
Per progettisti, installatori ed ESCO la fase di transizione richiede attenzione. In particolare, conviene monitorare il testo definitivo su tre punti: la soglia dei 50.000 euro per l’erogazione in un’unica rata, la responsabilità solidale del mandatario all’incasso e le nuove specifiche su biomasse e schermature.
FAQ sul correttivo del Conto Termico 3.0
Il correttivo del Conto Termico 3.0 è già in vigore?
No. Il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto, ma le modifiche diventeranno efficaci solo dopo l’adozione da parte del Ministro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora si applicano il DM 7 agosto 2025 e le Regole applicative del GSE.
Le risorse del Conto Termico aumentano?
No. Il tetto resta di 900 milioni di euro annui. Il correttivo cambia la distribuzione tra PA e privati, introducendo una riserva minima di 300 milioni per ciascuna categoria e una finestra di 60 giorni di solo accesso diretto quando si raggiungono le soglie di saturazione.
Le osservazioni delle Regioni sono vincolanti?
No. Il documento della Conferenza delle Regioni le definisce espressamente non vincolanti. Spetta al MASE decidere se recepirle nel testo definitivo; parte delle proposte emendative risulta già accolta nella versione del 19 ottobre.
Cosa cambia per i piccoli Comuni?
Lo schema di decreto mantiene il contributo del 100% delle spese ammissibili per gli edifici dei Comuni fino a 15.000 abitanti, ma per un solo intervento. Dal secondo l’aliquota scenderebbe all’80%. Le Regioni chiedono invece di riconoscere il 100% per un intervento ogni anno.
Le PA possono oggi presentare domande con prenotazione?
Dalla riapertura del Portaltermico del 13 aprile 2026 le richieste sono ammesse solo in accesso diretto. Le Regioni hanno chiesto una norma transitoria che, per il 2026, consenta di accettare le prenotazioni fino a sessanta giorni dopo il raggiungimento del contingente.
Cosa cambia per i generatori a biomassa?
Lo schema di decreto elimina, per alcune tipologie di generatori, il requisito del rendimento termico utile maggiore dell’85%. Le Regioni ne chiedono il mantenimento o, in alternativa, una soglia ridotta.nbsp;
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