indicazioni sulla corretta individuazione delle categorie di qualificazione nei bandi di gara – ANCE Catania


Con la Delibera n. 278 del 7 luglio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha fornito importanti indicazioni sulla corretta individuazione delle categorie di qualificazione nei bandi di gara, la quale, come afferma l’Autorità, assume fondamentale importanza, “…in quanto la stessa condiziona l’accesso delle imprese alle procedure di gara ed incide sul rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori e delle conseguenti attestazioni da parte delle SOA”.

L’ANAC, con la delibera in oggetto ha sottolineato che:

  • il sistema di qualificazione dei lavori pubblici è inderogabile da parte della stazione appaltante e del progettista, cui spetta l’individuazione delle categorie e delle classifiche sulla base degli Allegati I.7 e II.12 al Codice;
  • nell’attuale sistema di qualificazione dei lavori pubblici, è richiesta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate, come specificate nella Tabella A dell’Allegato II.12 del Codice, pertanto, l’affidatario può eseguire solo le lavorazioni per cui è qualificato, essendo stato abrogato dal correttivo d.lgs. 209/2024 l’art. 12, comma 2, del D.L. 47/2014.

In proposito, l’ANAC richiama espressamente la pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che la clausola del disciplinare secondo cui «la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00» va interpretata in modo conforme al nuovo quadro normativo e non abilita a eseguire opere per cui manca la qualificazione: chi non è qualificato in una categoria scorporabile deve quindi ricorrere al subappalto necessario o all’avvalimento (v. Cons. Stato, sez. V, 22.12.2025, n. 10162; si veda nostra Newsletter OO.PP | Rassegna Prassi e Giurisprudenza Amministrativa_13 gennaio 2026).

Da qui, l’ANAC individua in via interpretativa due criteri per lo scorporo:

  • il 10% dell’importo totale dei lavori, desunto dall’art. 40, lett. f), punto 9, dell’Allegato I.7 e dai pareri MIT n. 2467/2024 e n. 2122/2024;
  • i 150.000 euro, soglia a partire dalla quale l’attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente (art. 100, comma 4, del Codice; art. 2, comma 2, Allegato II.12).

Sulla base di queste due soglie, alternative tra loro, “…le stazioni appaltanti devono quindi evidenziare in progetto e in bando, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili”.

L’ANAC, sottolinea, inoltre, che le indicazioni fornite valgono anche per il subappalto sia necessario che facoltativo.

A tal proposito si ricorda che il Codice dei Contratti prevede che:

  • il subappaltatore deve essere qualificato per le specifiche lavorazioni che esegue: l’art. 119, comma 4, lett. a), del Codice richiede infatti che «il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire», riferite alla quota subappaltata (v. anche parere del MIT n. 3915/2025, si veda Newsletter OO.PP | Rassegna Prassi e Giurisprudenza Amministrativa_23 dicembre 2025);
  • i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite (art. 119, comma 20).

L’ANAC, osserva, inoltre, che se la categoria non è correttamente indicata/scorporata nel bando, le lavorazioni eseguite non possono essere successivamente certificate in quella categoria e quindi non producono effetti ai fini della qualificazione SOA. Quindi l’errore della Stazione appaltante nel bando può tradursi in un danno diretto per l’impresa e per il subappaltatore, perché il lavoro materialmente eseguito rischia di non essere spendibile ai fini SOA. Ed inoltre,  la corretta individuazione delle categorie deve essere garantita anche durante l’esecuzione del contratto, soprattutto quando vengono realizzate lavorazioni aggiuntive derivanti da modifiche contrattuali.

Esempio pratico di applicazione della Delibera ANAC 278/2026
Per una maggiore comprensione delle indicazioni fornite dall’ANAC, con la delibera in esame, si offre, a titolo esemplificativo, un prospetto riferito a due appalti caratterizzati dalla categoria prevalente OG3 e da due categorie scorporabili (OS12-A di importo pari a € 120.000, OS21 di importo pari a € 380.000).

Con il suddetto esempio si vuole evidenziare l’effetto pratico dei due criteri per lo scorporo, ovvero:

  • il 10% dell’importo totale dei lavori, desunto dall’art. 40, lett. f), punto 9, dell’Allegato I.7 e dai pareri MIT n. 2467/2024 e n. 2122/2024;
  • i 150.000 euro, soglia a partire dalla quale l’attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente (art. 100, comma 4, del Codice; art. 2, comma 2, Allegato II.12).

Con la Delibera in esame, dunque:

  • Nell’appalto da 1.000.000 di euro, entrambe le categorie superano il 10% (€ 100.000) e vanno scorporate già in base al solo criterio percentuale.

Per OS12-A, essendo l’importo inferiore a € 150.000, lo scorporo non significa necessariamente obbligo di attestazione SOA, potendo operare i requisiti semplificati previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12 — soglia che, per giurisprudenza costante, si riferisce alla singola categoria scorporabile e non al valore complessivo dell’appalto (TAR Lazio, sez. V-ter, 5.5.2025, n. 8585; TAR Sicilia, Palermo, 16.11.2020, n. 2383; parere MIT n. 4144/2026; delibera ANAC n. 463/2020). Lo scorporo riguarda dunque l’individuazione della categoria, non necessariamente l’obbligo di SOA.

  • Nell’appalto da 50.000.000 di euro, invece, il 10% (€ 5.000.000) non è superato da nessuna delle due: il solo criterio percentuale le lascerebbe assorbite nella prevalente, tuttavia la soglia dei 150.000 euro – superata solo da OS21 – impone comunque lo scorporo della medesima, ai sensi dell’art. 100, comma 4 del Codice.

Si evidenzia quindi che la soglia dei 150.000 euro opera soprattutto negli appalti di importo superiore a 1,5 milioni di euro: oltre tale importo il 10% supera la soglia minima di applicazione della SOA.

In sintesi, la Delibera 278/2026 rafforza la necessità di una precisa scomposizione delle opere nel progetto e nel bando: 10% oppure € 150.000 = scorporo, con importanti riflessi sulla qualificazione dell’appaltatore, sul subappalto e sul successivo CEL/SOA.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม